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ENTI.

12.

Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico

riconosce la qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica (possibilità di essere

titolari di situazioni soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e

doveri attraverso le persone fisiche, organi, che ne fanno parte) sono denominate

enti o persone giuridiche (nel linguaggio del codice tuttavia l’espressione persona

giuridica si riferisce esclusivamente agli enti dotati di personalità giuridica). La

soggettività degli enti non è equiparabile a quella delle persone fisiche, perché

all’ente non sono applicabili le disposizioni normative che presuppongono una

persona fisica, quali quelle relative ai rapporti familiari, alla scomparsa, all’assenza,

alla morte presunta.

Natura delle persone giuridiche è controversa e abbiamo ci sono due teorie a

riguardo:

Teoria della finzione → l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti

• dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico.

Teoria della realtà → l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti

• e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.

Sul piano STRUTTURALE:

− enti a struttura associativa (associazioni);

− enti a struttura istituzionale (fondazioni).

Sul piano degli INTERESSI PERSEGUITI:

− enti pubblici (interessi generali);

− enti privati (interessi particolari).

Sul piano della FINALITÀ:

− enti privati con finalità lucrative o miste (società);

− enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).

Sul piano dell’AUTONOMIA PATRIMONIALE:

− enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell’ente da quello

di coloro che ne fanno parte). Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente

ottiene la personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal

caso per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il

patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente

stesso;

− enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni,

mancanza del riconoscimento →c.d. enti non riconosciuti. In tal caso è prevista una

responsabilità dei componenti dell’ente anche per le obbligazioni assunte dall’ente

stesso.

La personalità giuridica non è attributiva della soggettività. Generale pertanto è il

principio di imputazione delle situazioni soggettive a tali organismi,

indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica. La personalità

giuridica di acquista con diverse modalità secondo che l’ente persegua finalità

lucrative o ideali:

− le società di capitali (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita

per azioni) la conseguono in maniera automatica con l’iscrizione nel registro delle

imprese, sì che il sistema è detto normativo;

− acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o

ministeriale (iscrizione nel registro delle persone giuridiche), su domanda degli

interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione

dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio

(sistema concessorio →associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere

privato). Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la

denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede della persona giuridica, il

cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, le deliberazioni di

scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione,

il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti o fatti l’iscrizione dei quali è

espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Per ottenere la

registrazione è necessario che lo scopo perseguito sia possibile e lecito, che il

patrimonio risulti adeguato e che siano state soddisfatte le condizioni previste da

norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente. Tra i presupposti del

riconoscimento non è invece richiamata l’utilità sociale dello scopo. In presenza

delle condizioni richieste, si provvede alla registrazione entro centoventi giorni dalla

presentazione dell’istanza. Se, invece, si ravvisano ragioni ostative all’iscrizione

ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, sempre entro il

termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, se ne deve

dare comunicazione agli istanti, i quali nei successivi trenta giorni possono

presentare memorie e documenti. Il sistema è detto concessorio perché l’autorità

competente non è obbligata a concedere il riconoscimento, quindi si dice che ha

una certa “discrezionalità politica”.

N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con

l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni

Provincia. FENOMENO ASSOCIATIVO E COSTITUZIONE.

13.

Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più importanti sul piano sociale in

quanto esso è tutelato dalla Costituzione: difatti, è sancito il diritto di “associarsi

liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla

legge penale”, proibendo soltanto “le associazioni segrete e quelle che

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di

carattere militare” (art.18 cost.). Tuttavia alla libertà d’associazione si affianca la

democraticità, principio d’ordine pubblico costituzionale, che opera su due livelli; sul

piano esterno, l’associazione deve essere a struttura aperta, cioè accessibile a tutti;

sul piano interno, deve garantire a tutti i componenti di poter partecipare con pari

dignità alla vita dell’organizzazione. Le associazioni hanno bisogno di 4 elementi, di

cui i primi tre sono definiti essenziali, senza cui l’associazione non avrebbe vita.

Elemento personale →ha bisogno di una pluralità di persone che agiscono

1. in nome e per conto dell’ente, sia come soggetti che lo formano, sia come

destinatari del suo scopo;

Elemento reale →riguarda il patrimonio dell’ente che serve per raggiungere

2. lo scopo prefissato;

Elemento teleologico →è lo scopo dell’ente, che dovrà essere

3. determinabile e lecito: esso deve essere necessariamente indicato nell’atto

costitutivo. Questi tre elementi costituiscono il c.d. elemento materiale

dell’ente: accanto a questi tre elementi essenziali, ce n’è un quarto.

Elemento formale →ossia il riconoscimento, grazie al quale l’ente ottiene la

4. personalità giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta.

Per questo l’associazione può essere definita come un’organizzazione stabile,

formata da una pluralità di persone (1° elemento), che avvalendosi di un patrimonio

(2° elemento) persegue uno scopo comune (3° elemento) lecito, non lucrativo e

meritevole di tutela. Esiste poi una distinzione fra associazioni non riconosciute e

associazioni riconosciute.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.

14.

L’associazione è un’organizzazione stabile formata da una pluralità di persone (o

enti) che, avvalendosi di un patrimonio persegue uno scopo comune non lucrativo e

meritevole di tutela alla luce dei principi fondamentali. L’associazione non

riconosciuta è chiamata così perché non ha richiesto e ottenuto il riconoscimento.

Per costituirsi ha bisogno di un atto costitutivo in forma di negozio associativo

aperto all’adesione di altre parti (art. 1332 c.c.); in esso si presentano la

manifestazione di volontà di creare l’ente. Allegato all’atto vi è lo statuto, un insieme

di regole che individuano lo scopo, l’ordinamento interno e l’amministrazione

dell’associazione (art. 36 c.c.), deciso e stilato con l’accordo degli associati. Se sul

piano logico è possibile distinguere l’atto costitutivo dallo statuto, giacché il primo

determina la nascita dell’ente ed il secondo ne regolamenta il funzionamento, in

realtà essi si integrano vicendevolmente. L’associazione non riconosciuta è la

forma di associazione più frequente, perché la mancanza di riconoscimento

determina l’assenza di ingerenze e di controlli dell’autorità amministrativa sulla vita

dell’associazione. Il fenomeno associativo senza personalità giuridica nell’attuale

realtà sociale è quello più rilevante anche perché la mancanza di riconoscimento

determina l’assenza di ingerenze e di controlli dell’autorità amministrativa sulla vita

dell’associazione. Gli organi sono l’Assemblea e gli amministratori. L’Assemblea,

costituita dai partecipanti all’organizzazione, è l’organo sovrano e ad essa spettano

le decisioni più importanti sulla vita dell’ente, come la determinazione dell’indirizzo

politico programmatico o l’individuazione degli amministratori. Questi ultimi

provvedono alla gestione dell’associazione ed hanno il potere di agire all’esterno in

nome e per conto dell’ente. Importante è la tutela del singolo associato riguardo

alle possibili controversie tra l’ente e l’associato. L’associazione non riconosciuta ha

un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito dai contributi degli associati

e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali

l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono chiedere

la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.

L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non

riconosciuta (Es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme

dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che

presuppongono il riconoscimento. L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia

patrimoniale imperfetta. Ne deriva che:

− i creditori dell’ente possono rivalersi sul fondo comune, che costituisce la

garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell’associazione non

riconosciuta.

− delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente

Dettagli
A.A. 2015-2016
15 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher azzurra.j.lazzari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Polidori Stefano.