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ENTI.
12.
Organizzazioni costituite da individui e beni alle quali l’ordinamento giuridico
riconosce la qualità di soggetti di diritto con capacità giuridica (possibilità di essere
titolari di situazioni soggettive) e capacità di agire (possibilità di esercitare diritti e
doveri attraverso le persone fisiche, organi, che ne fanno parte) sono denominate
enti o persone giuridiche (nel linguaggio del codice tuttavia l’espressione persona
giuridica si riferisce esclusivamente agli enti dotati di personalità giuridica). La
soggettività degli enti non è equiparabile a quella delle persone fisiche, perché
all’ente non sono applicabili le disposizioni normative che presuppongono una
persona fisica, quali quelle relative ai rapporti familiari, alla scomparsa, all’assenza,
alla morte presunta.
Natura delle persone giuridiche è controversa e abbiamo ci sono due teorie a
riguardo:
Teoria della finzione → l’ordinamento crea soggetti artificiali, enti distinti
• dagli individui singoli, per esigenze di commercio giuridico.
Teoria della realtà → l’ordinamento prende atto dell’esistenza di taluni enti
• e/o organismi nella vita sociale ai quali attribuisce poi soggettività.
Sul piano STRUTTURALE:
− enti a struttura associativa (associazioni);
− enti a struttura istituzionale (fondazioni).
Sul piano degli INTERESSI PERSEGUITI:
− enti pubblici (interessi generali);
− enti privati (interessi particolari).
Sul piano della FINALITÀ:
− enti privati con finalità lucrative o miste (società);
− enti privati con finalità ideali (associazioni, fondazioni, comitati).
Sul piano dell’AUTONOMIA PATRIMONIALE:
− enti con autonomia patrimoniale (separazione del patrimonio dell’ente da quello
di coloro che ne fanno parte). Se tale separazione dei patrimoni è netta e l’ente
ottiene la personalità giuridica, si parla di autonomia patrimoniale perfetta e in tal
caso per le obbligazioni assunte in nome dell’ente risponde esclusivamente il
patrimonio dell’ente, non attaccabile dai creditori personali dei componenti dell’ente
stesso;
− enti con autonomia patrimoniale imperfetta (separazione relativa dei patrimoni,
mancanza del riconoscimento →c.d. enti non riconosciuti. In tal caso è prevista una
responsabilità dei componenti dell’ente anche per le obbligazioni assunte dall’ente
stesso.
La personalità giuridica non è attributiva della soggettività. Generale pertanto è il
principio di imputazione delle situazioni soggettive a tali organismi,
indipendentemente dal riconoscimento della personalità giuridica. La personalità
giuridica di acquista con diverse modalità secondo che l’ente persegua finalità
lucrative o ideali:
− le società di capitali (società a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita
per azioni) la conseguono in maniera automatica con l’iscrizione nel registro delle
imprese, sì che il sistema è detto normativo;
− acquisto con decreto di riconoscimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o
ministeriale (iscrizione nel registro delle persone giuridiche), su domanda degli
interessati e sulla base dell’atto costitutivo e dello statuto, previa valutazione
dell’attualità sociale dello scopo dell’ente e della consistenza del patrimonio
(sistema concessorio →associazioni e fondazioni e altre istituzioni di carattere
privato). Nel registro devono essere indicati la data dell’atto costitutivo, la
denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, la sede della persona giuridica, il
cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione,
il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti o fatti l’iscrizione dei quali è
espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Per ottenere la
registrazione è necessario che lo scopo perseguito sia possibile e lecito, che il
patrimonio risulti adeguato e che siano state soddisfatte le condizioni previste da
norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente. Tra i presupposti del
riconoscimento non è invece richiamata l’utilità sociale dello scopo. In presenza
delle condizioni richieste, si provvede alla registrazione entro centoventi giorni dalla
presentazione dell’istanza. Se, invece, si ravvisano ragioni ostative all’iscrizione
ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, sempre entro il
termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, se ne deve
dare comunicazione agli istanti, i quali nei successivi trenta giorni possono
presentare memorie e documenti. Il sistema è detto concessorio perché l’autorità
competente non è obbligata a concedere il riconoscimento, quindi si dice che ha
una certa “discrezionalità politica”.
N.B: l’autonomia patrimoniale perfetta diventa opponibile ai terzi soltanto con
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso il Tribunale in ogni
Provincia. FENOMENO ASSOCIATIVO E COSTITUZIONE.
13.
Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più importanti sul piano sociale in
quanto esso è tutelato dalla Costituzione: difatti, è sancito il diritto di “associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale”, proibendo soltanto “le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di
carattere militare” (art.18 cost.). Tuttavia alla libertà d’associazione si affianca la
democraticità, principio d’ordine pubblico costituzionale, che opera su due livelli; sul
piano esterno, l’associazione deve essere a struttura aperta, cioè accessibile a tutti;
sul piano interno, deve garantire a tutti i componenti di poter partecipare con pari
dignità alla vita dell’organizzazione. Le associazioni hanno bisogno di 4 elementi, di
cui i primi tre sono definiti essenziali, senza cui l’associazione non avrebbe vita.
Elemento personale →ha bisogno di una pluralità di persone che agiscono
1. in nome e per conto dell’ente, sia come soggetti che lo formano, sia come
destinatari del suo scopo;
Elemento reale →riguarda il patrimonio dell’ente che serve per raggiungere
2. lo scopo prefissato;
Elemento teleologico →è lo scopo dell’ente, che dovrà essere
3. determinabile e lecito: esso deve essere necessariamente indicato nell’atto
costitutivo. Questi tre elementi costituiscono il c.d. elemento materiale
dell’ente: accanto a questi tre elementi essenziali, ce n’è un quarto.
Elemento formale →ossia il riconoscimento, grazie al quale l’ente ottiene la
4. personalità giuridica e quindi l’autonomia patrimoniale perfetta.
Per questo l’associazione può essere definita come un’organizzazione stabile,
formata da una pluralità di persone (1° elemento), che avvalendosi di un patrimonio
(2° elemento) persegue uno scopo comune (3° elemento) lecito, non lucrativo e
meritevole di tutela. Esiste poi una distinzione fra associazioni non riconosciute e
associazioni riconosciute.
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE.
14.
L’associazione è un’organizzazione stabile formata da una pluralità di persone (o
enti) che, avvalendosi di un patrimonio persegue uno scopo comune non lucrativo e
meritevole di tutela alla luce dei principi fondamentali. L’associazione non
riconosciuta è chiamata così perché non ha richiesto e ottenuto il riconoscimento.
Per costituirsi ha bisogno di un atto costitutivo in forma di negozio associativo
aperto all’adesione di altre parti (art. 1332 c.c.); in esso si presentano la
manifestazione di volontà di creare l’ente. Allegato all’atto vi è lo statuto, un insieme
di regole che individuano lo scopo, l’ordinamento interno e l’amministrazione
dell’associazione (art. 36 c.c.), deciso e stilato con l’accordo degli associati. Se sul
piano logico è possibile distinguere l’atto costitutivo dallo statuto, giacché il primo
determina la nascita dell’ente ed il secondo ne regolamenta il funzionamento, in
realtà essi si integrano vicendevolmente. L’associazione non riconosciuta è la
forma di associazione più frequente, perché la mancanza di riconoscimento
determina l’assenza di ingerenze e di controlli dell’autorità amministrativa sulla vita
dell’associazione. Il fenomeno associativo senza personalità giuridica nell’attuale
realtà sociale è quello più rilevante anche perché la mancanza di riconoscimento
determina l’assenza di ingerenze e di controlli dell’autorità amministrativa sulla vita
dell’associazione. Gli organi sono l’Assemblea e gli amministratori. L’Assemblea,
costituita dai partecipanti all’organizzazione, è l’organo sovrano e ad essa spettano
le decisioni più importanti sulla vita dell’ente, come la determinazione dell’indirizzo
politico programmatico o l’individuazione degli amministratori. Questi ultimi
provvedono alla gestione dell’associazione ed hanno il potere di agire all’esterno in
nome e per conto dell’ente. Importante è la tutela del singolo associato riguardo
alle possibili controversie tra l’ente e l’associato. L’associazione non riconosciuta ha
un proprio patrimonio, cioè un fondo comune, costituito dai contributi degli associati
e dai beni con tali contributi acquistati, nonché da tutti i diritti patrimoniali dei quali
l’ente è titolare. Prima dell’estinzione dell’ente, gli associati non possono chiedere
la divisione del fondo comune, né ripetere i contributi versati.
L’associazione che non ottiene il riconoscimento è definita associazione non
riconosciuta (Es. partiti, sindacati): in tal caso si applicheranno le stesse norme
dettate per le associazioni riconosciute con esclusione solo di quelle che
presuppongono il riconoscimento. L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia
patrimoniale imperfetta. Ne deriva che:
− i creditori dell’ente possono rivalersi sul fondo comune, che costituisce la
garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell’associazione non
riconosciuta.
− delle obbligazioni dell’ente rispondono anche personalmente e solidalmente
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
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