Estratto del documento

Seconda parte: persone fisiche

A. Persona umana e soggetto

1. Definizione di persona fisica

La persona fisica è l'uomo considerato dal diritto nella sua individualità e nel rapporto con gli altri. Ci sono due correnti di pensiero: la prima discorre indifferentemente di persona, soggetto, uomo, individuo; la conseguenza è che ogni essere umano vivente è persona e quindi soggetto di diritto. Meno diffuso, invece, è l'orientamento che, ravvisando l'esistenza di differenti ambiti di incidenza per il soggetto e per la persona, propone di tenerli separati. Il soggetto giuridico è il titolare di situazioni soggettive; possono essere soggetti giuridici non soltanto le persone fisiche, ma anche gli enti.

2. Capacità giuridica, soggettività e personalità

La capacità giuridica è l'idoneità di un individuo ad essere titolare di situazioni soggettive. La capacità giuridica inerisce alla persona per il fatto della nascita, non è rinunciabile, né suscettibile di atti di disposizione: non viene meno per malattia poiché cessa esclusivamente con la morte. L'articolo 1 discorre di capacità giuridica ma senza definirne il contenuto. Prevalente è l'orientamento che identifica la capacità giuridica con la soggettività. L'equazione capacità giuridica-soggettività ha trovato espressione con la teoria organica. Il soggetto giuridico si configura come una fattispecie soggettiva composta da un substrato materiale e da un riconoscimento formale da parte dell'ordinamento che attribuisce al primo la qualità di persona.

Altra impostazione è quella che accoglie le cosiddette teorie atomistiche che tendono a scomporre il fenomeno in tanti comportamenti quante sono le norme che li prevedono. Invero l'articolo 1 segna l'ingresso dell'individuo nell'ordinamento giuridico come soggetto di diritto; eppure la disposizione non sembra esaustiva: la soggettività tende a separarsi dalla capacità giuridica per tendere ad una dimensione che non può rinvenire esclusivamente in chiave codicistica il proprio fondamento. La soggettività si ricollega ad ogni persona fisica ma, come si sostiene, non può identificarsi con la capacità giuridica, pur coniugandosi ad essa: la soggettività è diritto inviolabile protetto dalla Carta costituzionale la quale riconosce e tutela la qualità di essere umano come persona. Pertanto, la soggettività, riferita all'uomo, assurge, invece, al ruolo di valore primario che va oltre, per precederla, la stessa nascita. È l'apparenza al genere umano a porsi quale requisito necessario e sufficiente ai fini del conferimento della soggettività. La personalità può essere presente anche dove la capacità giuridica ancora manca, o non vi è più, tant'è che l'ordinamento ne appresta una forma di tutela anche a favore di nascituri e di defunti.

3. Nascita ed esistenza

La capacità giuridica si acquista con la nascita ed è richiesto non solo che il feto si stacchi dal grembo materno, ma che l'individuo nasca vivo. La legge dichiara capaci di succedere per causa di morte anche i concepiti al tempo dell'apertura della successione (art. 4621 c.c.) e li considera capaci di ricevere per donazione (art. 7841 c.c.). Anche il pasciuto non concepito può ricevere per testamento o per donazione, purché si tratti di figlio di persona vivente al momento dell'apertura della successione o del compimento della liberalità.

Non poche discussioni sono state avanzate nei riguardi del problema dei nascituri e proprio con riferimento ai nascituri, l'esistenza di situazioni giuridiche soggettive ovvero di un centro di interessi più o meno complesso, che riceve tutela senza che esista attualmente un soggetto, induce a non considerare il soggetto di norma come elemento essenziale della situazione giuridica. Una recente svolta si è avuta con la recente giurisprudenza che si è spinta fino a riconoscere al nascituro, sul piano sostanziale ed in via diretta, un'autonoma soggettività giuridica nella complessità d'interessi personali identificati nel diritto alla vita, alla salute, all'onore e reputazione, all'identità personale, l'azionabilità dei quali vede nella condicio iuris della nascita un imprescindibile presupposto.

4. Residenza, domicilio e dimora

L'art. 43 c.c. definisce il domicilio, la residenza e la dimora. Il domicilio (quid iuris) è costituito da un elemento intenzionale, ossia la volontà di costituire e mantenere in un luogo la sede dei propri affari, e da un elemento materiale, ossia che è proprio in quel luogo che il soggetto ha costruito la sede dei propri affari. La residenza è la permanenza sufficientemente stabile in un luogo. Quando parliamo di affari ed interessi, l'ordinamento non intende solo quelli di natura patrimoniale, ma anche quelli di natura personale, familiare e sociale.

Buona parte della dottrina tende a svalutare la contrapposizione descritta, facendo risalire altrove la differenza tra le due figure. Si sostiene che ambedue gli elementi (materiale e internazionale) giocano nel domicilio e nella residenza il medesimo ruolo. In entrambe le ipotesi la volontà verrebbe assorbita dall'elemento di fatto. Le due nozioni si diversificherebbero in relazione ai rapporti cui ciascuna di esse si riferisce. La dimora è il luogo dove la persona si trova temporaneamente e occasionalmente. Tale nozione presuppone il soggiorno che è la permanenza breve, ma non momentanea in un determinato luogo.

Per quanto riguarda il domicilio la stabilità non coincide con la durata, perché questa può essere solo un indizio della prima. Essa piuttosto, si specifica nella certezza e responsabilità del domicilio, indipendentemente da un atto formale di destinazione. In questo senso è possibile configurare un domicilio ambulatorio, che segue la persona nel luogo nel quale questa fissa una provvisoria dimora. Per quanto concerne la residenza, invece, incerto è il requisito della stabilità; essa si atteggia come prevalenza o abitualità o attualità e unicità della dimora tutto questo insieme. La scelta del domicilio e della residenza è libera, salvo specifiche disposizioni penali o di polizia. Il domicilio legale o necessario riguarda il minore e l'interdetto (art. 45 c.c.). In particolare, il domicilio del minore va individuato nel luogo di residenza della famiglia; se non esiste residenza familiare, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive.

5. Scomparsa, assenza e morte presunta

La scomparsa è l'allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza con la mancanza di notizie. Con tale dichiarazione viene nominato un curatore per tutelare i beni dello scomparso da parte del tribunale (art. 48 c.c.). Dopo due anni dalla scomparsa (dal giorno cui risale l'ultima notizia), per domanda degli eredi o di chi vanta dei diritti sui beni dello scomparso, il tribunale dichiara lo stato di assenza (art. 49 c.c.). A questo punto viene eseguita la ripartizione dei beni agli eredi, i quali però, non possono disporne liberamente, e quindi alienarli, ipotecarli, darli in pegno, ecc... (art. 52 e 54 c.c.).

Il coniuge dello scomparso non può impugnare il matrimonio finché dura l'assenza (art. 1173 c.c.). A tanto possono essere autorizzati dal tribunale coloro che, se l'assente fosse morto, sarebbero eredi testamentari o legittimi. L'immesso nel possesso temporaneo esercita sui beni i poteri di ordinaria amministrazione, senza possibilità di alienarli o ipotecarli o darli in pegno, se non a determinate condizioni. Nel caso che lo scomparso ritorni, oppure ne sia provata l'esistenza in vita, gli è dovuta la restituzione dei beni da parte dei possessori, nonché le rendite riservate salvo che l'assenza sia stata volontaria e non giustificata (art. 56 c.c.).

La dichiarazione di morte presunta presuppone la scomparsa di un soggetto di almeno 10 anni (art. 58 c.c.). In caso di catastrofi o eventi naturali, questa dichiarazione è pronunciata dal tribunale, su istanza degli eredi e dei parenti, dopo tre anni dall'evento naturale (art. 60 c.c.). Con questa dichiarazione gli eredi prendono possesso dei beni del presunto morto e il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (art. 65 c.c.). Nel caso il morto presunto ritorni o ne sia accertata l'esistenza in vita, gli eredi sono tenuti alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano e di pagargli i beni alienati, e può pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte (art. 66 c.c.). Il nuovo matrimonio è dichiarato, su richiesta di entrambe le parti, annullabile, ma i figli sono considerati legittimi (art. 68 c.c.). Se, al contrario, si accerta la data della sua morte, si applicano le norme sulla successione ereditaria.

6. Morte e commorienza

La morte produce l'estinzione della persona fisica e determina la cessazione della sua capacità. L'accertamento della morte, di competenza dell'ufficiale di stato civile, è stato definito dall'ordinamento come la "cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". La commorienza è la morte simultanea di due o più persone; è pronunciata quando non si può stabilire chi sia morto prima e chi sia sopravvissuto per ultimo (art. 4 c.c.) e per tanto la legge le considera morte nello stesso momento.

7. Capacità di agire

La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a svolgere attività giuridica per il perseguimento dei propri interessi, per modificare la propria sfera giuridica e per esercitare diritti e doveri. La capacità giuridica è il profilo statico dell'uomo come portatore di interessi; la capacità di agire è il profilo dinamico dell'uomo come operatore giuridico, protagonista attivo. La capacità di agire si configura in due aspetti fondamentali:

  • La relatività, è l'esclusione o la limitazione della capacità di agire per presupposti al tipo di atto o corrispondenti a precisi scopi: l'incapacità del minore e degli interdetti giudiziali e legali (art. 1441 c.c.);
  • L'età; il legislatore ha diviso l'età in minore età e maggiore età, maggiore età che si raggiunge con il compimento del 18° anno e permette l'acquisto della capacità di agire.

Numerose sono le capacità speciali che si acquistano prima della maggiore età: si pensi soprattutto alla capacità in materia di lavoro là dove, particolarmente avvertita è l'esigenza di protezione del minore lavoratore (art. 22 c.c.). Il problema, semmai, è di individuare il momento dal quale il minore può affermare le proprie esigenze, sviluppare liberamente la propria personalità, talvolta anche in contrasto con le vedute dei genitori (art.30 cost.; artt. 147, 315 s.s c.c.).

Si parla, quindi, della cosiddetta capacità di discernimento, intesa come capacità di scelta e di razionalizzazione. L'interprete deve stabilire se il minore, con riferimento al singolo tipo di attività, abbia oppure no le facoltà di discernimento, al punto tale da assumere la decisione con adeguata consapevolezza. I criteri guida sono l'interesse oggettivo del minore, valutazione unitaria della sua condizione e l'eguaglianza agli adulti nel suo ruolo di persona. La capacità di discernimento erode il dogma dell'incapacità assoluta del minore. L'inadeguatezza delle limitazioni della capacità di agire fondate esclusivamente su ragioni di età involge anche la persona anziana, rispetto alla quale, è solo in assenza della capacità di intendere e di volere. L'età non può essere un aspetto incidente dello status personae: essa, minore, matura o...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher azzurra.j.lazzari di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Polidori Stefano.
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