Matrimonio canonico
Cantico dei cantici
Il Cantico dei Cantici è un elogio dell'amore umano, dell'amore-passione. Le nozze di cui il cantico discorre sono nozze non carnali, ma mistiche e spirituali. Dio benedisse l'uomo e la donna, dicendo loro «crescete e moltiplicatevi». Da questo cantico emerge la cultura ebraica in materia di sessualità: per la Bibbia il sesso non è un istituto peccaminoso e l’amore è una componente essenziale del matrimonio, e la procreazione è la grazia e la ricompensa dell’amore. Di converso, l’intolleranza più netta era prevista per le deviazioni più gravi della sessualità, come l’adulterio e l’omosessualità. La procreazione è una promessa di Dio pronunciata su coloro che a loro volta promettono di fondare o di rispettare il patto di alleanza che sostiene la storia della salvezza.
Insegnamento di Gesù
Gesù sovverte il canone stesso del giudizio. Dal riconoscimento del valore positivo dell’erotismo e la condanna delle sessualità devianti, si passa al riconoscimento del pudore, del riserbo, della delicatezza come canone fondamentale di giudizio.
Paolo di Tarso
Per Paolo di Tarso, la passione diviene il veicolo del male, l'amore umano diviene un elemento di disturbo nella dedizione totale a Dio, un disordine che pur facendo parte della natura va dominato, limitato e, finalmente, sconfitto. Ciò viene richiesto a tutto il popolo dei fedeli. Per lui l’ideale è la castità, ed il matrimonio è il frutto d’una concessione alla debolezza umana, la sola medicina concessa a chi non sappia percorrere la via della castità. Conseguenze: sfavore per il matrimonio, introduzione del celibato sacerdotale. La natura femminile può essere riscattata dal suo farsi, facendosi sposa, medicina per l'uomo. Solo il destino di madre rappresenta l'unica possibilità, per le donne, di raggiungere la salvezza oltremondana dall'anima. Per i padri della Chiesa la sessualità è un atto cattivo e sporto, peccaminoso; l’ideale sarebbe la verginità, ma poiché l’uomo ha in sé la concupiscenza, per evitare il vizio sfrenato si ricorre al matrimonio.
Agostino
Per quanto inteso in senso medicinale, il matrimonio rimane contaminato da una realtà toccata dal peccato, dall'atto sessuale dei coniugi, il cui unico riscatto possibile è legato al suo essere, per natura, procreativo. Se un atto sessuale intervenuto tra i coniugi non è votato chiaramente alla fecondazione, esso presenta i contorni del peccato grave. Il cristianesimo deve al pessimismo di matrice paolina e agostiniana la derivazione dei due fini che contraddistinguono il matrimonio cristiano per quasi due millenni. Considerato uno status inferiore a quello del celibato, l'amore dell'uomo e della donna si legittima solo per essere una medicina contro le tentazioni della carne; esso, poi, si conferma nella sua legittimità solo con il permettere che nel suo ambito la sessualità si eserciti a condizione di esser volta dichiaratamente alla procreazione.
De Sade
De Sade afferma una visione dell’uomo nella quale libidine e razionalità si fondono per distruggere d'un sol colpo i capisaldi della tradizione cristiana che fondano l'etica sessuale e la visione del matrimonio fatta propria dall'Occidente. Il corpo e la sessualità si lasciano andare dove li porta il principio di piacere. Il piacere è il principio cui la stessa natura ha inclinato l'uomo e, dunque, la castità e la virtù sono comportamenti aberranti e posti contro natura. La natura, per De Sade, è qualche cosa che preesiste a Dio e ne prescinde, la stessa procreazione, intesa come vocazione naturale dell'uomo, viene negata. De Sade non distingue più tra sessualità lecita e illecita, tra eterosessualità ed omosessualità, dal momento che la liberazione di tutti gli istinti presenti nell'uomo integra l'unico modo adeguato per seguire le leggi di natura. L'unica valenza che il matrimonio presenta riposa nel suo essere pura forma sociale, voluta dalle leggi vigenti, a cui, in segreto, bisogna sfuggire. I sentimenti vengono vissuti come ostacoli che allontanano dal piacere, unica legge di natura in grado di cadenzare i ritmi liberati della libidine. Con De Sade il corpo viene definitivamente distolto dalla sua funzione procreativa e piegato alla finzione e al gioco del piacere.
Trascrizione normativa del matrimonio
Impero romano
I cristiani contraggono matrimonio secondo le regole dello Stato, quelle regole assimilavano quest'istituto al possesso, fondandosi il matrimonio su due elementi:
- Deductio in domum mariti: atto con il quale l'uomo conduceva la donna nella propria casa;
- Maritalis affectio: feeling che lega due persone. Il matrimonio romano è fondato sul consenso, finché persiste, alimenta l'unione di due persone. Matrimonio finiva con il cessare della maritalis affectio.
Dominio barbaro
La donna non ha autonomia rispetto all'uomo, ma vi appartiene fin dal suo nascere. Matrimonio come una compravendita. La sposa rappresenta una merce di scambio e non potrà certo sciogliere un matrimonio che non dipende dalla sua volontà. Stessa cosa nel diritto islamico, per il quale l'uomo, nel prender moglie, offre una contropartita economica; e la donna, per converso, non può sposarsi senza l'accordo di un tutore, per la cui bocca esprime anche il consenso.
Graziano
Dopo la resurrezione del diritto di Roma operata dai glossatori bolognesi, la Chiesa recupera l’idea del matrimonio romano basato sul consenso, ma il fatto che fosse sempre possibile un “ripensamento” urtava contro il principio cristiano dell’indissolubilità del matrimonio. Graziano adotta il modello barbarico e assimila il matrimonio ad una compravendita che si perfeziona, secondo i canoni del contratto reale con la consegna della cosa rappresentata dalla consumazione carnale del matrimonio.
Pietro Lombardo
Si rende conto che questa tesi renderebbe fasullo il matrimonio di Maria Vergine con Giuseppe (il quale non è stato consumato): egli ribalta la teoria di Graziano affermando che il matrimonio è un accordo consensuale, non si perfeziona con la copula ma con il consenso libero delle parti (solus consensus facit nuptias).
Teologia scolastica
Nel periodo decretista e decretalista, dei padri si condivide l’idea portante che la sessualità ha come unica funzione quella procreativa. Il matrimonio quindi si radica nell’ordine della natura e si fa istituzione sociale ma, nel contempo, si radica nell’ordine della Grazia e si fa sacramento, cioè segno di una cosa sana, la spirituale ed invisibile unione di Cristo e della Chiesa.
Controriforma
Concilio di Trento proclama solennemente la sacramentalità del matrimonio, che slitta verso l’area del diritto pubblico canonico, per cui su di esso la Chiesa rivendica una totale giurisdizione e controllo. Conciliò di Firenze del 1439 il matrimonio si eleva a Sacramento, a simbolo dell’unione di Cristo e della Chiesa e condanna delle sessualità che si esercitino fuori di esso. La sacramentalità del matrimonio consiste nel suo essere per gli sposi veicolo della grazia santificante. Da allora il matrimonio viene definito come sacramento e fa il suo ingresso ufficiale nel settenario sacramentale con il Concilio di Trento. Chiesa introdusse nel Tametsi, la forma pubblica di celebrazione sanzionandola con l'invalidità del matrimonio medesimo. Salvo il passato, per il futuro si disponeva, che il matrimonio dovesse essere obbligatoriamente celebrato alla presenza di un sacerdote e di almeno 2 testimoni, dichiarandosi invalido o nullo quel matrimonio che non avesse osservato nella celebrazione del consenso questa forma definita «pubblica». Per il diritto canonico da quel momento il matrimonio diviene un contratto formale e come tale viene assunto e classificato nel contesto ecclesiale. Pio X emanò un decreto, il Ne Temere, che sostanzialmente allargava in tutto l'orbe cattolico la disciplina del Tametsi preparando così il terreno alla disciplina codiciale che avrebbe visto la luce nel 1917. L’apogeo di questa tendenza è il codice del 1917, in cui il matrimonio è pura forma: è un sacramento ma è anche un contratto. Di fronte al protestantesimo non solo viene proclamata la sacramentalità del matrimonio, ma vengono richiamati i principi contestati: l’assoluta indisponibilità del matrimonio, l’inammissibilità del divorzio, il diritto della Chiesa a conoscere le cause matrimoniali ed a legiferare sui suoi impedimenti. Nel rituale di questa età, il sacerdote celebrante si limita a raccogliere l’espressione della volontà sacramentale degli sposi, cioè conforme alle intenzioni della Chiesa. Fini del matrimonio (quelli medievali erano la procreazione e l’evitare la fornicazione): prima causa è la società tra gli sposi, poi il desiderio di procreazione e la volontà di evitare la libidine. Oggetto del Sacramento è l’offerta del corpo degli sposi.
Matrimonio controriforma e codice 1917 pio-benedettino
Il matrimonio, in relazione alla sua essenza e alla qualifica dei suoi contraenti, si può distinguere:
- Matrimonio legittimo (non è un Sacramento): disciplinato dalla legge naturale e dalla legge civile del luogo ove viene concluso nel caso i contraenti non siano battezzati. È indissolubile, tale indissolubilità si ancora al diritto divino naturale, con la conseguenza che il divorzio è negato anche ai non battezzati. Il Concilio di Trento ha ancorato l’indissolubilità al diritto divino positivo che vincola solo i battezzati. Se matrimonio viene contratto da due battezzati è “turpe concubinato”: la Chiesa ritiene che il battesimo conferisca un carattere indelebile, e che determina per il battezzato l’obbligo di osservare non solo le norme di diritto divino naturale, ma anche quelle di diritto divino positivo e quelle di diritto umano.
- Matrimonio rato: se i nubendi sono battezzati e contraggono il matrimonio secondo il rito della Chiesa il matrimonio è un Sacramento, e si dice matrimonio rato a sottolineare che l’elemento costitutivo del sacramento è il solo consenso degli sposi e che la Chiesa si limita a prenderne atto e certificarlo. Il matrimonio rato è di per sé indissolubile, però:
- Matrimonio ratum tantum (che si è concretato con la sola celebrazione) può essere sciolto dall'autorità della Chiesa in casi determinati come quello della giusta causa;
- Matrimonio ratum et consumatum (che è stato seguito dalla consumazione) è assolutamente indissolubile.
- Matrimonio in fieri: atto costitutivo del vincolo (è sia atto giuridico che Sacramento);
- Matrimonio in facto: rapporto che dal vincolo sorge e che è destinato a durare sino alla morte dei nubenti.
- Matrimonio inesistente: se manca persino l’apparenza del matrimonio, ossia quel minimo di elementi tipici che consentono di identificare il matrimonio (es. per gioco).
- Matrimonio invalido o nullo: se ha l’apparenza esterna del matrimonio, ma non può produrre i suoi effetti per un vizio iniziale. Se il matrimonio invalido è contratto in buona fede da uno o entrambi i coniugi si dice matrimonio putativo: i suoi effetti rimangono salvi nei confronti della prole, che si considera legittima, nonché nei confronti del coniuge in buona fede. Produrrà nei confronti del coniuge o dei coniugi in buona fede, e fino alla scoperta del vizio, le conseguenze che avrebbe prodotto se fosse stato valido.
- Matrimonio illecito: quando è stato contratto in contrasto con una norma che non prevede un effetto invalidante, ma solo l’applicazione di una sanzione (es. impedimenti impedienti).
Ugo da San Vittore
Nel matrimonio vi sono due Sacramenti: il Sacramento delle Nozze e il Sacramento dello Stato Coniugale. Le nozze consistono nell’alleanza d’amore, lo stato coniugale è ordinato alla generazione della prole. L’amore coniugale è un sacramento e il sacramento del matrimonio è l’unione dei corpi. Il matrimonio è un sacramentum amoris, l’atto del consenso implicava una dinamica rispetto alla quale la Chiesa non poteva dichiararsi estranea; doveva occuparsi non solo del matrimonio in fieri ma anche del matrimonio in facto esse. La chiesa proclamerà l'inseparabilità, nel matrimonio, tra il contratto e il sacramento. I ministri del Sacramento sono gli stessi sposi, il sacerdote è solo un testis qualificatus, un testimone che certifica l’avvenuto scambio dei consensi. Il legittimo contratto è insieme la materia e la forma del Sacramento del matrimonio.
Trascrizione giuridica del matrimonio
I canonisti della controriforma hanno dapprima utilizzato la categoria del contratto. Il codice del 1917 usa la categoria del negozio giuridico. Con l’uso di questa categoria, i canonisti ritengono di superare le obiezioni relative alla patrimonialità dell’oggetto o al contrasto di interessi tra le parti (nei contratti gli interessi delle parti sono divergenti, mentre nel matrimonio gli interessi dei coniugi convergono nella formazione della società coniugale), che sono elementi caratteristici della nozione di contratto. Negozio giuridico è una dichiarazione di volontà volta ad un fine protetto dall’ordinamento giuridico. Questa categoria è il frutto della pandettistica tedesca, la quale pone al centro della propria rielaborazione della teoria generale del negozio giuridico la volontà individuale. Il negozio giuridico appariva quindi come una estrinsecazione di volontà del privato tendente ad uno scopo pratico che l’ordinamento giuridico riconosce e attua coi mezzi che ha predisposto. La verità è che tanto la teoria, prima medievale e poi controriformistica, del matrimonio come contratto quanto la teoria postcodicistica del matrimonio come negozio giuridico sono delle traduzioni infedeli della sostanza del Sacramento. Più propriamente il matrimonio Sacramento deve essere qualificato come atto giuridico in senso stretto. Anch’esso è un atto volontario, ma una volta posto in essere l’atto il soggetto non può o deve fare nulla per rimuovere gli effetti tipici che al medesimo sono ricollegati direttamente dall’ordinamento. Nel matrimonio gli sposi non esprimono una volontà diretta alla produzione di specifici effetti, ma solo una intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Alla manifestazione di tale intentio l’ordinamento riconnette direttamente gli effetti essenziali del matrimonio. La qualificazione del matrimonio come atto gli dà una coloritura pubblicistica, o comunque attenua e quasi annulla il ruolo dell’autonomia privata.
La codificazione canonica del 1917 fissa la teoria dei fini del matrimonio:
- Fine primario e sovraordinato è la procreazione ed educazione della prole (procreatio atque educatio prolis);
- Fini secondari e subordinati sono la società tra gli sposi (mutuum adiutorium) e l’evitare la libidine (remedium concupiscientiae).
Il fine procreativo, proclamato come sovraordinato dall'ordinamento, si rifletteva nell'oggetto del consenso il quale consisteva nel trasferimento reciproco della ius in corporis (diritto agli atti idonei alla procreazione). Effetti essenziali del matrimonio sono i tre bona matrimonii:
- Diritto-dovere alla procreazione ed educazione dei figli (bonum prolis);
- Diritto-dovere alla fedeltà (bonum fidei);
- Diritto-dovere alla indissolubilità (bonum sacramenti).
-
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio …
-
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Diritto canonico , Dalla Torre
-
Riassunto esame Diritto Canonico, prof. Zanotti, libro consigliato Introduzione allo Studio del Diritto Canonico Mo…
-
Riassunto esame Diritto, prof. Zanotti, libro consigliato Diritto canonico, Caputo