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11 MATRIMONIO SECONDO IL CONCILIO VATICANO II

RIFORMA LITURGICA DEL MATRIMONIO

Chiesa del Concilio, invece di partire da Dio per scendere verso l’uomo, è partita dall’uomo per

salire verso Dio.

Concilio Vaticano II si sofferma ad esporre organicamente la dottrina matrimoniale nel contesto

della Gaudium et Spes, costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo.

L’unione dell’uomo e della donna, se realizza le ricchezze dell’amore umano, per la Chiesa del

Concilio è un Sacramento: il foedus coniugii simboleggia il patto d’alleanza tra Dio e Israele.

L’unione dell’uomo e della donna simboleggia l’unione del Cristo con la Chiesa. Cristo per la

Chiesa offrì il suo corpo, così gli sposi devono offrirsi reciprocamente il loro corpo con mutua

dedizione e perpetua fedeltà.

In attuazione della costituzione Sacrosanctum concilium è stata realizzata nel 1969, la riforma

liturgica del matrimonio.

matrimonio in fieri: Concilio fa cadere la formula del contratto e recupera quella del foedus, del

­ patto d’alleanza tra gli sposi: il consenso degli sposi, che Cristo ha elevato per la Chiesa alla

dignità di Sacramento, non è detto contratto, ma patto d’alleanza tra gli sposi.

matrimonio in facto esse: il Concilio rinverdisce la formula del consortium omnis vitae, ma la

­ trasvaluta in quella più moderna della intima communio vitae et amoris. Il matrimonio è

un’unità, un flusso di vita che è generato dal patto coniugale, ma non si esaurisce nel patto

perché deve continuare quanto dura la vita degli sposi.

Si distacca dalla concezione controriformistica, nel presentare la funzione procreativa del

matrimonio. La prole è, oggettivamente, il fine verso cui il matrimonio è ordinato. Soggettivamente

la procreazione appare non come un dovere, ma come una benedizione, i figli sono grandissimo

dono del matrimonio.

Struttura del rito del matrimonio rimane nella sostanza mantenuta ferma tuttavia:

la celebrazione del matrimonio deve avvenire, a meno che non ricorra giusta causa, all’interno

1. della celebrazione della messa (vi sono forme straordinarie, come il matrimonio segreto e il

matrimonio coram testibus);

viene modificata la formula della manifestazione del consenso, per sottolineare la solennità

2. dell’impegno degli sposi e il loro essere attori del rito. Gli sposi non si limitano più a ripetere il

fatale si, ma devono pronunciare un’articolata formula d’impegno desunta dalla tradizione

liturgica protestante;

possibilità che a ricevere il consenso degli sposi sia delegato, oltre al sacerdote, anche un

3. diacono o un laico; per meglio sottolineare che ministri del Sacramento sono gli sposi viene

modificata la formula pronunciata dal sacerdote;

viene sottolineato con più nettezza, rispetto al che nel decreto del Concilio di Trento, che

4. l’essenza del matrimonio è nell’amore umano, che Cristo benedice e conferma;

Conferenze Episcopali possono redigere un rito del matrimonio adeguato alle esigenze dei luoghi

5. e dei popoli conformate allo spirito cristiano;

le formule di benedizione vengono volte al plurale per sottolineare l’uguaglianza degli sposi

6. davanti a Dio, a differenza della liturgia medioevale che aveva assegnato un ruolo centrale alla

benedizione della donna;

12 si stabilisce che l'autore della delega deve essere il legittimo titolare della potestà ordinaria e che

7. il soggetto verso cui si indirizza deve essere un ordinato in sacris o un diacono che non sia

impedito nell'esercizio del suo ufficio. Deve essere espressa e può rivestire carattere speciale

(assistenza ad un matrimonio determinato) o generale (generalità dei matrimoni celebrati entro

l'ambito di giurisdizione propria del delegante, la delega dovrà avere forma scritta).

Enciclica Humanae vitae riconosce la legittimità di due pulsioni: l’amore coniugale con le sue

capacità di donazione, la paternità responsabile nel rispetto della vita e della natura (vietati aborto,

uso di contraccettivi chimici o meccanici).

13 MATRIMONIO NEL CODICE DEL 1983 giovanneo-paolino

Nuovo codice di diritto canonico del 1983 non prevede solo clausole di apertura eccezionali, ma

s’inscrive in una più radicale volontà di rottura della pretesa dei codici moderni alla totalità e alla

completezza. Le norme del nuovo codice devono esser interpretate non più come un sistema chiuso

in se stesso, ma facendo ricorso a due fondamentali criteri di etero-integrazione:

sotto il profilo sistematico esse devono esser lette prendendo come parametro la traditio

a. canonica che designa l’esperienza giuridica nel suo complesso e richiama il diritto divino

vivente nella storia della Chiesa;

sotto il profilo letterale esse devono sempre esser lette alla luce del concilio medesimo. Su

b. tutto poi, sovrasta il primato del diritto divino.

Il Concilio ha suggerito due strade maestre per l’approccio al fatto cristiano: la prima è

l’antropologia, il radicamento della Fede nella storia, la seconda è la teologia, la contemplazione

della Fede che è nella storia, ma insieme di là della storia. Il crocevia ove viene l’incontro di queste

due strade è la liturgia; il canonista deve quindi aprirsi alle scienze psicologiche, sociologiche e

antropologiche ed anche alle scienze teologiche.

MATRIMONIO

L’approccio del Concilio vuole essere un’apertura pastorale alle esigenze reali dell’uomo, per cui

coglie la dimensione terrestre dell’amore umano: centro del matrimonio diviene l’amore coniugale,

l’unione dell’uomo e della donna. Il matrimonio, che si sostanzia in un vincolo di amore, diviene un

mezzo sacramentale qualificato per ricondurre l’uomo a Dio, per partecipare alla sua continua opera

creatrice.

Le norme del nuovo codice canonico sulla definizione del matrimonio e della sua essenza vanno

lette nel contesto del Concilio, per il quale domina su tutto, il Sacramentum amoris: il Sacramento è

la forma e l’amore ne è la materia.

Mentre il vecchio codice sulla trascrizione giuridica del sacramento ricorreva alla categoria del

contratto, il nuovo codice definisce il matrimonio sia come foedus, sia come contratto. Il termine

foedus, patto d’alleanza, appare però più proprio per diverse ragioni:

è l’unico termine che da sempre compare nei testi liturgici;

a. ha radici bibliche saldissime;

b. è l’unico termine che compare nel Concilio.

c.

Il matrimonio è e rimane un Sacramento, ciò che muta è solo il modo di rappresentare l’intentio e di

individuare il suo oggetto, che è la mutua donazione che i coniugi fanno di sé medesimi. Il

matrimonio è un irrevocabile patto con cui gli sposi non trasferiscono un diritto sul corpo, ma su se

stessi: oggetto della loro intentio è la mutua donazione che fanno di se.

Fini del matrimonio sono il bene dei coniugi (bonum coniugum) e la procreazione ed educazione

della prole (procreatio educatio prolis). Tra di essi però, non si dà una gerarchia, come seguiva nel

codice pio-benedettino, che proclamava la procreazione fine primario, essi vengono messi sullo

stesso piano. Rimangono ancora le proprietà del matrimonio l’unità e l’indissolubilità. Dalla

redazione del Codice del 1983 sono spariti come categoria esplicitata, i bona matrimonii. gli effetti

tipici - bonum prolis, bonum fidei, bonum sacramenti - che tradizionalmente venivano menzionati

esplicitamente nel diritto anteriore.

14

Emersione dell'elemento personalistico diventa, nella riflessione condotta dal Concilio Vaticano II,

il dato centrale che guida la recente evoluzione del sistema.

Visione «personalistica» del matrimonio, il rispetto per la persona e l'attenzione per tutte le

peculiarità di cui essa è portatrice divengono complessità irrinunciabile anche dentro la struttura

matrimoniale

Viene posto in primo piano il rispetto della persona all'interno del rapporto coniugale.

Questa rinnovata visione dell'istituto tende a superare la stretta logica istituzionale che aveva

guidato, sul punto, il legislatore del Codice di diritto canonico del 1917, con quel suo porre in primo

piano le ragioni sacramentali e contrattuali del matrimonio sottraendo di fatto all'autonomia

negoziale dei privati qualsiasi margine di intervento.

Il matrimonio canonico continua ad essere, anche dopo le innovazioni portate dal Concilio, dalla

codificazione del 1983 e dagli orientamenti giurisprudenziali che ne sono scaturiti, quella società

naturale permanente tra l'uomo e la donna vocata alla procreazione che Dio ha elevato alla dignità

di sacramento.

I motivi sono generalmente ritenuti irrilevanti per il diritto, dal momento che il matrimonio, sia

civile che canonico, non tollera l'apposizione di condizioni de futuro, termini e modi.

Per quanto concerne lo specifico dell'ordinamento canonico l'atto di volontà richiesto agli sposi non

è indirizzato a volere positivamente qualcosa, ma a non disvolere gli effetti di quell'atto che si pone

in essere. CAPACITA’ A CONTRARRE MATRIMONIO

Nel codice di diritto canonico del 1917 la nozione di presupposto soggettivo, propria della teoria

moderna dell’atto giuridico, mancava del tutto ai canonisti.

Il nuovo codice del 1983 individua due categorie di situazioni giuridiche, in entrambi i casi il

matrimonio risulta essere nullo. Gli elementi che possono rendere nullo il matrimonio sono:

capacitas corporis: idoneità a porre in essere gli atti afferenti dalla procreazione od anche la

 capacità a porre in essere un atto sessuale completo (matrimonio nullo per impotenza);

capacitas animi: capacità di intendere e di volere riferita al vincolo matrimoniale (matrimonio

 nullo per grave defectus discretionis iudicii, turbe psichiche, circa i diritti ed i doveri essenziali

del matrimonio). Codificazione vigente riprende la dizione della legislazione del 1917 e richiede

come presupposto soggettivo per la validità del matrimonio semplicemente un uso sufficiente

della ragione, lasciando così intendere che bisognerà valutare caso per caso la sussistenza o

meno di quel minimo di capacità cognitiva e volitiva necessaria per esprimere un consenso

valido

Il concetto tradizionale di discretio judicii nel nuovo codice si è allargato ad abbracciare, oltre

alle ipotesi classiche di turbe psichiche, anche altre ipotesi, in cui la personalità, senza esser

affetta da una sindrome psichiatrica, rivela un immaturo sviluppo senza una particolare

psicopatologia. Nel nuovo codice il defectus discrezioni judicii prevede distinte ipotesi:

il caso di coloro che sufficientis rationis usu carent, che sembra colpire le trad

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A.A. 2014-2015
19 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanotti Andrea.