Anteprima
Vedrai una selezione di 16 pagine su 75
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 1 Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 2
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 6
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 11
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 16
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 21
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 26
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 31
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 36
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 41
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 46
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 51
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 56
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 61
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 66
Anteprima di 16 pagg. su 75.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto canonico, Prof. Zanotti Andrea, libro consigliato Lezioni di diritto canonico + matrimonio nell’età della tecnica, G. dalla Torre; Andrea Zanotti  Pag. 71
1 su 75
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

CORPORIS

A) Quali capacità per quale matrimonio?

Si afferma la giurisdizione piena ed esclusiva della Chiesa sull’istituto del matrimonio, al quale il diritto

canonico assicura accesso a tutti colori che lo desiderino, e giusta il can. 1058. Il canone successivo

precisa che il matrimonio dei cattolici, anche quando sia battezzata una sola delle parti, è retto non solo

dal diritto divino ma anche da quello canonico.

Esiste, dunque, un diritto soggettivo assoluto a contrarre matrimonio? Secondo una parte della

dottrina, un diritto al matrimonio non sembra configurabile “non solo per la ragione più generale della

difficoltà di concepire un diritto ai sacramenti, ma anche per il fatto che in varie occasioni la

celebrazione del matrimonio è rimessa alla discrezionalità dell’autorità ecclesiastica”.

Tuttavia, per un’altra parte della dottrina proprio la dizione del can. 1058 pone, invece, un diritto

naturale e assoluto a contrarre matrimonio per coloro qui iure non prohibentur —> ciò qualifica quelle

circostanze soggettive od oggettive che ostano alla valida celebrazione di un matrimonio – e che

chiamiamo impedimenti - come assolutamente eccezionali e tassative. In questo panorama, non è

mancato, tuttavia, chi abbia cercato di rileggere la casistica degli impedimenti secondo la teoria del

negozio giuridico, alla quale il modello del matrimonio canonico accolto nel Codice del 1917 s‟ispira:

con il risultato di risolvere e razionalizzare gli impedimenti come la classificazione tassativa dei requisiti

soggettivi ed oggettivi indispensabili per poter concludere le nozze. E, per meglio enucleare questa

impostazione, andrebbero distinti requisiti riconducibili alla capacità d‟agire (o capacitas animi) e

quelli connessi invece con la capacità fisica (capacitas corporis) necessaria per poter adire al

matrimonio. Certo è che, almeno, la dottrina giuridica del secolo scorso è arrivata a tenere ben distinti i

vizi del consenso dagli impedimento veri e propri. Gli impedimenti si distinguono, anzitutto, in 57

 impedimenti di diritto divino e di diritto umano, a seconda che essi derivino la loro esistenza da

un atto del legislatore umano o prescindano da qualsiasi formalizzazione positiva. I primi riguardano

tutti gli uomini e non possono essere dispensati, mentre i secondi vincolano i soli battezzati e possono

essere dispensati dall’autorità ecclesiastica. Rispetto alla legislazione previgente, si è fatto più largo il

potere dei Vescovi in materia, potendo essi, di fatto, dispensare da tutti gli impedimenti tolti quelli

esclusivamente riservati alla S. Sede: e cioè l’impedimento proveniente dai sacri ordini o dal voto

perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio, e l’impedimento di crimine.

Per ciò che riguarda invece gli effetti prodotti, la dottrine soleva distinguere gli impedimenti

dirimenti da quelli impedienti: i primi determinano l‟invalidità del matrimonio celebrato, ai

secondi l’ordinamento ricollega non la sanzione dell’invalidità del vincolo, ma quella della illiceità. In

altri termini, chi contrae matrimonio in presenza di un impedimento dirimente dà vita ad un atto

giuridico radicalmente viziato da invalidità, chi invece procede alle nozze in costanza di un

impedimento impediente conclude un atto giuridico perfettamente valido ma illecito: e questa illiceità si

risolverà nell’applicazione di una sanzione canonica a carico di colui (o coloro) che hanno posto in

essere un atto contra legem. La nuova codificazione non enuncia più esplicitamente questa distinzione;

essa tuttavia rimane concettualmente scolpita laddove si afferma che il matrimonio concluso da due

soggetti dei quali uno però abbia ricevuto il battesimo in altra Chiesa o comunità ecclesiale (mixta

religio) non può essere contratto senza una previa licenza della competente autorità ecclesiastica. Da

ultimo vi è la classificazione che li distingue tra assoluti e relativi: Sono assoluti quegli impedimenti

che valgono nei confronti di tutte le persone (es. l‟età o l‟ordine sacro); mentre sono relativi gli

impedimenti che esplicano la loro funzione impeditiva solo in relazione a persone determinate (es.

crimen o consanguineità). Vi possono essere degli impedimenti assoluti e relativi allo stesso tempo,

come è il caso dell’impotenza che sarà impedimento assoluto qualora una determinata persona sia

impossibilitata ad avere rapporti sessuali con tutte le persone di diverso sesso, o se, viceversa, tale

impossibilità si registri esclusivamente con una persona determinata.

B) La distanza tra realtà e parola. La difficile rappresentazione del modello

matrimoniale: a) defectus discretionis iudicii; b) maturità psicologica; c) il fragile

confine tra capacitas animi e l’error iuris

Vi sono ragioni patologiche gravi che possono ostacolare la formazione del processo cognitivo o volitivo

di un soggetto: e la scienza medica e medico-canonica ha distinto già da secoli l’ipotesi dell’amentia (la

follia), dalla mentis debilitas (debolezza mentale o imbecillità) e dalla mentis exturbatio (oscuramento

temporaneo della lucidità cosciente). Già la dottrina classica della Chiesa escludeva la validità del

consenso dato da persone affette da tali gravi sindromi patologiche, tuttavia essa contemplava l‟ipotesi

che il consenso venisse espresso in quei determinati momenti (lucida intervalla), nei quali può accadere

che il soggetto in questione recuperi, sia pure per un breve momento, l’uso delle facoltà cognitive e

volitive. Il tenore del can. 1095 della codificazione vigente richiede come presupposto soggettivo per la

validità del matrimonio semplicemente un uso sufficiente della ragione, lasciando così intendere che

bisognerà valutare caso per caso la sussistenza o meno di quel minimo di capacità cognitiva e volitiva

necessaria per esprimere un consenso valido. La dottrina classica della Chiesa circa la possibilità per un

infermo di mente di contrarre matrimonio in un intervallo di lucidità non sembra, dunque, del tutto

superata. Ma al di là delle proiezioni patologiche della discretio iudicii, bisogna comunque ammettere

che il matrimonio è una delle realtà più difficilmente rappresentabili di fronte alle sfere della

conoscenza e della volontà. Qui la novità introdotta dal Codice del 1983 appare, invece, rilevante ed

innovativa. Il can. 1095 si apre, infatti, al paragrafo secondo, a prevedere l‟incapacità a prestare il

consenso matrimoniale per coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti ed i

doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. Lo spiraglio aperto alla sensibilità

tipica dell’uomo contemporaneo appare di rilevante momento: il nuovo Codice si spinge fino ad

abbracciare quell’ambito della fragilità ed immaturità psicologica che risulta non di meno rilevante ai

fini del buon andamento del matrimonio. La differenza rilevante rispetto alla codificazione previgente

rappresenta l’approdo di un lungo percorso giurisprudenziale iniziatosi ancora in epoca preconciliare

soprattutto in quei paesi dell’Occidente chiamati a fare i conti col mutare di un‟antropologia che

contempla una difficoltà maggiore ad uscire dalle logiche e dalla psicologie tipiche dell’età

adolescenziale.

C) L’unità della natura umana e la sottile distinzione tra capacità fisica e psichica: a)

aetas, b) impotentia; c) capacitas assumendi onera coniugalia

Nell’universo teologico la distinzione tra anima e corpo è più netta e portata ad un grado di

comprensione logica alla quale la lezione psicanalitica non accede, postulando zone d’ombra e momenti

di sovrapposizione non razionalizzabili. Per questo il tracciato tradizionalmente così netto tra capacitas

animi e capacitas corporis oggi appare più opaco fino ad indurci a trattare nello stesso luogo dei

presupposti sia fisici che psicologici. Nell’impedimento di aetas confluiscono motivi che riguardano il

58

 profilo psicologico i quali a loro volta non possono non influire profondamente anche sulle attitudini e i

comportamenti imputabili direttamente alla sfera fisica che sostanzia la sessualità umana. Allo stesso

modo nell’impedimento di impotentia si riflettono o si possono riflettere aspetti meramente fisici e

implicazioni tipicamente psicologiche. Fino al 1977 la dottrina classica della Chiesa definiva come

impotenza quell‟incapacità ad avere un rapporto sessuale nel quale si avesse l‟emissione da parte del

maschio di un verum semen in testiculis elaboratum; poi, L a rivalutazione del profilo unitivo del

matrimonio determina la svolta per la quale dal 1977 si ritiene valida quella consumazione del

matrimonio anche se in essa non vi sia stata emissione del verum semen. La nozione d‟impotenza si

riduce, dunque, ad una mera impotentia coeundi, che per avere efficacia invalidante deve essere

antecedente al matrimonio e perpetua. Il diritto canonico contempla la possibilità che l’impedimento

d’impotenza possa essere assoluto o relativo. Le cause dell’impotenza possono essere sia di ordine fisico

che di ordine psicologico, a sottolineare ulteriormente il difficile distinguo tra l’uno e l’altro aspetto

della natura umana. Oggi il diritto della Chiesa non può non considerare con attenzione il fenomeno

dell’omosessualità e, più in genere, delle sessualità diverse. Di fatto nella legislazione previgente

l‟unico modo per risolvere casi di ninfomania o di omosessualità era quello di ricorrere al caput

nullitatis rappresentato dall’incapacità psichica: il che implicava qualificare come malati di mente

soggetti ninfomani o omosessuali. Anche qui l‟apporto della giurisprudenza si è rivelato di

fondamentale importanza. Si è ragionato partendo dalle radici romanistiche sulle quali riposano gran

parte degli ordinamenti contemporanei, ed in particolare dal principio secondo il quale nessuno è

tenuto ad una prestazione divenuta per lui impossibile. Sfera fisica e sfera psicologica interagiscono di

volta in volta, caso per caso, a determinare se siamo in presenza di un‟incapacità di assumere gli oneri

del matrimonio o se siamo di fronte ad un caso di impotentia; se questa impotentia si collochi

sull’orizzonte della fisicità o dell’impossibilità psicologica.

D) La sopravvivenza degli impedimenti di raptus e crimen alla depenalizzazione del

diritto della Chiesa

Questa capacità di adattamento del diritto della Chiesa conosce sempre un limite di espansione dato

dalla tradizione secolare dalla quale esso promana. Uno degli ostacoli più impegnativi con il quale il

diritt

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
75 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gaia-14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanotti Andrea.