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Diritto canonico

Diritto canonico: complesso delle norme dettate dall'autorità ecclesiastica che regolano i rapporti umani e sociali dei propri membri ed in particolare del clero. Il codex juris canonici ne costituisce la principale fonte. Le leggi di diritto canonico prendono il nome di canoni (dal greco canon, che significa misura lineare e, per traslato, regola), per distinguerle dai nomoi, dalle leggi poste dal potere civile.

Storia e fonti del diritto canonico

Prima età apostolica

Dopo la Pentecoste (la discesa dello spirito santo dopo la morte di Gesù Cristo) gli apostoli si dispersero per tutta la terra. Nella prima età apostolica vi è una chiesa itinerante e pellegrina, che va disseminando nel mondo cristiano piccole comunità, prive di strutture stabili ed uniformi, sprovviste di capi (chiese autocefale). È con la scomparsa di Paolo, con la morte degli apostoli che si leva la richiesta di una precisa articolazione giuridica che metta fine alla dispersione delle chiese autocefale.

Verso la fine del I secolo si delinea la funzione del Vescovo, successore dell'apostolo, preposto alla cura di una Chiesa locale, insediata in un determinato territorio. In tale periodo, Clemente, quarto vescovo di Roma, interviene a derimere un conflitto insorto in un'altra chiesa, quella di Corinto: dimostrando con ciò di ritenere ormai pacifico il riconoscimento di una giurisdizione universale che compete al vescovo di Roma.

In questa fase germinale dell'ordinamento canonico, cominciano a specificarsi le sue fonti. Le norme di diritto canonico possono distinguersi in due classi:

  • Norme di diritto divino, che si assumono poste direttamente da Dio; distinte a loro volta in:
    • Norme di diritto divino naturale, che Dio inscrive nella natura dell'uomo (es. tu non ucciderai)
    • Norme di diritto divino positivo, che Dio pone attraverso la Rivelazione e che la Chiesa autentica e certifica. La Rivelazione è trasmessa attraverso la Sacra Scrittura e attraverso la Tradizione (la trasmissione orale)
  • Norme di diritto umano o ecclesiastico, poste dagli uomini (e, in concreto, dall'autorità ecclesiastica).

Religione degli ultimi, dei reietti, il cristianesimo capovolge tutte le tavole di valori, tutte le obbedienze su cui poggia l'assetto dell'Impero romano. Ed infatti l'Impero, tollerante verso tutte le religioni, dell'Occidente come dell'Oriente (tanto da raccoglierne ed onorarne tutte le divinità in un unico tempio, il Phanteon), reprime con violenza la sola fede cristiana, indovinandone le potenzialità eversive.

L'Editto di Costantino

Nel 313, Costantino, con l'Editto di Milano, riconosce libertà giuridica ai cristiani, ponendo fine alle persecuzioni ed alle discriminazioni; ed attribuisce alla Chiesa di Roma la posizione di Collegium Licitum nella sfera del diritto pubblico romano. L'Editto deriva evidentemente da una valutazione pragmatica della forza che il cristianesimo era venuta acquistando: per l'Impero, una volta fallita la strategia repressiva, era più conveniente cercare di inglobarlo e controllarlo, che continuare a contrastarlo.

In questo periodo, il diritto della Chiesa non è più, com'era alle origini, prevalenza del lavoro di rielaborazione delle fonti di diritto divino, ma sviluppo sempre crescente delle fonti di diritto umano, di diritto ecclesiastico. Tra le prime raccolte canoniche si possono ricordare la Prisca del V secolo; la Dionysia, contenente canoni conciliari; la Isidoriana, contenente decretali pontificie.

Dall'impero romano d'Occidente a quello d'Oriente

Nel 476 cade l'Impero romano d'Occidente. Cade sotto l'urto delle milizie barbariche, ma più ancora cade a causa della corruzione interna che dilagava ormai da tempo. In oriente l'Impero riesce invece a sopravvivere; e per sopravvivere si lega, negli anni, sempre più saldamente alla Chiesa di Bisanzio: sulla quale pretende però, secondo la logica inaugurata da Costantino, di esercitare la sua tutela.

Bisanzio elabora a poco a poco un proprio diritto ecclesiastico, nettamente distinto da quello che vige in Occidente, funzionale all'attività di una Chiesa strettamente legata allo Stato. Tale allontanamento porterà nel 1054 alla consegna, da parte dei legati papali, della bolla di scomunica al patriarca Michele Cerulario.

Nel 717 in Occidente, Liutprando, re dei longobardi, apre il suo Editto intitolandosi Principe Cristiano e Cattolico. Ma il programma ultimo della Chiesa è la resurrezione della civiltà di Roma (come scrisse nel 494 papa Gelasio I “due sono i poteri su cui si regge questo mondo: l'autorità sacra dei pontefici e la potestà regale”), e l'occasione propizia si offre nell'VIII secolo, quando sul trono di Francia sale Carlo: il pontefice Leone III lo incoronò imperatore nella chiesa di S. Pietro, traendo d'improvviso l'Impero di Roma a nuova vita, impero che non è più ora solo romano, ma anche e soprattutto “sacro”.

Riforma gregoriana

Ma il momento più significativo della battaglia della Chiesa per la sua libertà si ha con la riforma gregoriana, quando il papa Gregorio VII, nel dictatus papae giungerà a ribaltare la posizione di sottomissione della Chiesa, dichiarando che il pontefice era la massima autorità spirituale e in quanto tale poteva deporre la massima autorità temporale (l'imperatore), mediante la scomunica, e gridando al mondo che tutti i principi devono inchinarsi al soglio papale e che il papa “da nessuno può essere giudicato”.

Al termine della lotta per le Investiture (che contrappose papato e impero nei secoli XI e XII e che ebbe per oggetto la prerogativa del papa o dell'imperatore nella scelta e ordinazione dei vescovi) e con la stipulazione del Concordato di Worms del 1122 (secondo il quale la Chiesa aveva il diritto di nominare i vescovi; le nomine, tuttavia, dovevano avvenire alla presenza dell'imperatore, che attribuiva incarichi di ordine temporale ai vescovi appena nominati dal Papa), si apre l'età aurea del diritto canonico, che è anche l'età della più netta intolleranza integralistica.

La separazione fra Chiesa e comunità dei fedeli si fa sempre più netta: il segno di queste divaricazioni è il pullulare delle correnti ereticali, alle quali La Chiesa risponde con lo strumento della repressione giuridica.

L'Università

Viene incontro alla Chiesa, a porgerle aiuto nell'attuazione del suo disegno di egemonia, il sorgere dell'Università, in particolare quella di Bologna, che fa degli studi giuridici il centro della sua azione. Fino all'XI secolo non esistevano se non le “scuole episcopali”, create dall'autorità ecclesiastica e sottoposte al controllo del Vescovo, dove un'insegnamento autonomo del diritto non esisteva; finché il maestro Irnerio, che a Bologna si dedicava allo studio delle arti liberali, cominciò a studiare i libri legali e a farne oggetto d'insegnamento.

La nuova società, sorta dopo l'anno mille, aveva bisogno di un diritto più complesso; perciò i suoi intellettuali cominciarono a riscoprire i libri legales di Giustiniano, nei quali potevano rinvenire criteri di risoluzione dei conflitti giuridici più adeguati alla nuova dimensione mercantile dell'economia cittadina, all'aumento dei traffici e dei commerci.

Il Decretum di Graziano

Graziano, per far fronte alle necessità didattiche della sua piccola scuola monastica, decise di procedere ad un tentativo di codificazione del materiale canonistico che si era accumulato nel passato. La novità di Graziano sta nel metodo seguito per selezionare il materiale e nel commentarlo; se scopre antinomie tra testi di età e di origine diversa le compone coi criteri classici dell'ermeneutica giuridica (la metodologia dell'interpretazione delle norme giuridiche): col criterio per cui la legge posteriore deroga a quella anteriore o col criterio per cui la legge speciale prevale su quella generale.

Egli aveva intitolato la sua opera Concordia discordantium canonum; ma i contemporanei, per marcarne l'importanza storica, la ribattezzarono Decretum (1140). Attorno al Decretum di Graziano si riuniscono una folla di esegeti e di glossatori, che verranno denominati appunto decretisti, tra i quali si possono ricordare Giovanni Teutonico e Bartolomeo da Brescia, autori della “glossa ordinaria” al Decretum, in cui confluisce il meglio del pensiero dei glossatori.

Le Decretali di Gregorio IX

Il pontefice Gregorio IX incaricherà nel 1230 Raimondo di Penyafort di intraprendere una nuova codificazione, stavolta ufficiale, del diritto canonico. Nasceranno così le Decretali di Gregorio IX (o liber extra), promulgate nel 1234. Con esse si celebra la Chiesa gerarchica e giuridica, una Chiesa che ai primi moti della coscienza laica risponde con la teocrazia, che ai fermenti della coscienza religiosa popolare risponde coi rigori dell'Inquisizione.

Anche attorno alle Decretali fiorirà un'intensa attività scientifica: decretalisti saranno nominati gli esegeti dello jus decretalium. Fra essi ricordiamo Bernanrdo da Parma, autore della “glosa ordinaria” alle Decretali.

Corpus juris canonici

I successori di Gregorio IX danno impulso a nuove raccolte: abbiamo così il Liber Sextus di Bonifacio VIII del 1298, le Clementinae di Clemente V. Tutte queste raccolte canoniche, a cominciare dal Decretum, verranno raccolte nel 1500 dal giurista francese Chappuis in un unico corpus che, ad imitazione del Corpus juris civilis, verrà denominato Corpus juris canonici.

Riforma protestante

Ma le esigenze di rinnovamento si facevano strada nella comunità dei credenti, l'esigenza di un ritorno alle sorgenti dell'Evangelo. La voce più alta che si levò fu quella di Erasmo da Rotterdam, che nel suo “Elogio della follia” rivendicava la spontaneità della vita religiosa, mortificata dalla Chiesa ufficiale. La scintilla della riforma partì dallo scandalo delle vendite delle indulgenze in Germania e dall'opera di Martin Lutero.

Una volta affisse sulla porta della cattedrale di Wittenberg, nel 1517, le 95 tesi teologiche nelle quali, fra l'altro, si condannava l'abuso della vendita delle indulgenze, Lutero si trovò alla testa di un vasto moto riformatore. Ciò gli fece ricevere la bolla di scomunica, che Lutero, secondo la tradizione, bruciò in una cerimonia simbolica assieme a tutti i libri di diritto canonico. Secondo il monaco tedesco, l'uomo, per quanti sforzi faccia, non si salva grazie alle sue opere, ma solo per la fede; la Chiesa non è quindi necessaria alla salvezza, essendo tutte vane le sue “opere” (sacramenti, indulgenze, ecc.).

Cade, per Lutero, la distinzione fra chierici e laici, come cade la dottrina cattolica dei sacramenti. Unica fonte della divina rivelazione è la Scrittura, che il singolo credente interpreta in un libero dialogo con Dio (libero esame). Inutile dire che in questa prospettiva non c'è più spazio per il diritto canonico, che è per Lutero “la somma di tutte le eresie”.

Controriforma

La prima risposta della Chiesa alla rivoluzione protestante fu affidata dall'autorità ecclesiastica ad un Concilio ecumenico. Il pontefice Paolo III, con la convocazione del Concilio di Trento (1545), si proponeva la riaffermazione di tutti i capisaldi della tradizionale dottrina cattolica. Quando nel 1563 il concilio si concluse, tutti i principi dottrinari contestati dai riformatori erano stati solennemente ribaditi: la salvezza per la fede ma anche le opere, l'autorità di magistero della Chiesa, il valore del sacerdozio gerarchico, la dottrina dei sacramenti e delle indulgenze. Ma i padri conciliari avevano anche compreso la necessità di alcune incisive riforme, come il divieto del cumulo dei benefici ecclesiastici e l'istituzione di seminari (sotto questo profilo alcuni parlano di “riforma cattolica” più che di controriforma).

La Chiesa doveva ora combattere una battaglia su due fronti: da una parte le monarchie assolute che non solo rivendicano la loro indipendenza, ma pretendono anche di invadere la sfera spirituale; dall'altra le chiese uscite dalla Riforma, che si danno ormai strutture stabili.

Dopo la rivoluzione francese

Ancora più ardua si rivelò la convivenza con i nuovi Stati usciti dalla rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Gregorio XVI, nell'enciclica Mirari vos (1834), respingeva in blocco tutti i valori della coscienza laica, asserendo che la libertà moderna è il puteum abyssi e che l'opinione secondo cui l'uomo deve essere libero di seguire la propria coscienza in materia religiosa è un deliramentum, giacché la vera libertà è la libertà dal male che solo la Chiesa assicura.

Concilio Vaticano I

Non riuscendo a dare alla rivoluzione laica ed alle sue espressioni ideologiche (liberalismo, comunismo, socialismo) una risposta positiva, alla Chiesa non resta che ripiegarsi su se stessa. A questa logica rispondeva, nelle intenzioni di Pio IX, la convocazione del Concilio Vaticano I (1868), che avrebbe dovuto ricostruire un'immagine positiva della Chiesa. I lavori del Concilio furono interrotti dall'occupazione di Roma da parte delle truppe italiane. Il suo unico risultato rilevante fu la costituzione dogmatica Pastor Aeternus, con la quale veniva enunciato il dogma dell'Infallibilità del Romano Pontefice in materia di fede e di morale.

Codex juris canonici

Già nel corso del Concilio Vaticano I era stata avanzata la proposta di procedere alla codificazione del diritto canonico. Ma bisognò attendere il 1904 perché Pio X desse incarico ad una commissione di Cardinali e ad una commissione di consultori di gettare le basi della codificazione. Coordinatore dei lavori fu il cardinale Pietro Gasparri. I lavori si conclusero nel 1916 ed il Codex iuris canonici fu promulgato da Benedetto XV nel 1916. Il Codex, diviso in 5 libri, non riuniva tutta la materia canonica: ne restava completamente esclusa la complessa materia del jus publicum ecclesiasticum externum e della potestà della Chiesa in materia temporale.

Inoltre, la codificazione non dà alcun spazio alla guarentigia (garanzia legale) dei diritti individuali (al punto che si è potuto persino mettere in dubbio l'esistenza della categoria del diritto soggettivo) ed è direttamente funzionale al processo di accentramento ecclesiastico. Nella sua perfezione tecnica, essa raggela la spontaneità della vita religiosa, comprime le autorità locali, fa deperire le consuetudini giuridiche che tanto spazio avevano avuto nell'elaborazione del diritto comune.

Concilio Vaticano II

Papa Giovanni XXIII avvertì l'esigenza di avviare un serio confronto fra la Chiesa e il mondo, con l'intento di rendere la fede cristiana comprensibile agli uomini del nostro tempo. Lo strumento prescelto fu la convocazione di un Concilio ecumenico, il Concilio Vaticano II del 1961. Il Concilio avrebbe dovuto limitarsi, dunque, ad assolvere un compito eminentemente pastorale; ma quando, nel 1965, si concluse aveva inciso sulle stesse strutture giuridiche della Chiesa, basti pensare alla definizione della sacramentalità e della collegialità dell'episcopato o alla proclamazione del diritto di libertà religiosa.

Il nuovo Codice di diritto canonico

Dopo il Concilio si cominciò a mettere in cantiere il progetto di una nuova codificazione canonica, nonché di una vera e propria carta costituzionale della Chiesa, la Lex fundamentalis Ecclesiae. L'opposizione avanzata da alcuni fu che la Chiesa già possiede una costituzione, il Vangelo di Gesù di Nazareth. Il nuovo Codice di diritto canonico vede la luce nel 1983, sotto l'impulso decisivo di Giovanni Paolo II. La nuova codificazione nasce dalla volontà di dare attuazione normativa agli indirizzi del Concilio. Non solo disegna l'immagine complessiva della Chiesa come “popolo di Dio”, ma fa largo a quei munera, a quelle funzioni, che costituiscono lo specifico dell'esperienza cristiana: la funzione d'insegnare e di predicare la parola di Dio da una parte, la funzione di santificare e di amministrare i sacramenti dall'altra.

Il metodo di studio del diritto canonico

Nello studio del diritto canonico le alternative metodologiche si riducono sostanzialmente a due: lo studioso può collocarsi all'interno dell'ordinamento canonico o al di fuori di esso. Altro è, infatti, muoversi entro il perimetro del diritto canonico e riguardare al diritto canonico come ad un diritto vigente di cui promuovere la corretta applicazione e, se del caso, l'evoluzione; altro è muoversi al di fuori di quel perimetro, riguardando il diritto canonico con mentalità storica o in prospettiva comparatistica.

L'ordinamento canonico

La diversità del diritto canonico rispetto ai diritti secolari sta in primo luogo nel fatto che esso è la proiezione di una società religiosa, e come tale si riterrà retta da ben altre forze che non quelle del diritto, producendo norme di altra natura (norme religiose, etiche, pastorali) per derimere i conflitti prima di ricorrere, come extrema ratio, allo strumento imperfetto del diritto. La Chiesa eserciterà pertanto prima di tutto una giurisdizione di “foro interno”, una giurisdizione morale, facendo appello alla coscienza dei suoi fedeli; e solo quando abbia constatato l'inefficacia di tale azione, interverrà con la giurisdizione di “foro esterno”. Il diritto è dunque solo l'ultima forza cui far ricorso. Esso si configura, di conseguenza, come una forma che deve sacrificare tutte le ragioni di opportunità, tutte le esigenze di convivenza che possono valere in altri ordinamenti.

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Scienze giuridiche IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto canonico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanotti Andrea.
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