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La supremazia della Chiesa sullo Stato
Proprio per rispondere a questa necessità si sarebbe formato, soprattutto ad opera del Bellarmino e del Suarez, quel corpo di dottrine noto come jus publicum ecclesiasticum externum: in esso si da, almeno formalmente, il riconoscimento di una sfera d'autonomia dello Stato, con un apparente recupero del dualismo Stato-Chiesa tipico del primo cristianesimo.
Ma il punto è che i fini di questi due enti non sono di uguale valore: è evidente che il fine della salvezza eterna è di gran lunga più importante del fine del benessere temporale. Ciò fonda la supremazia della Chiesa sullo Stato.
Tutte le volte che si verifica un'interferenza tra materia spirituale e materia temporale la Chiesa ha il diritto di intervenire, eventualmente chiedendo l'immediato ritiro della norma, della sentenza o dell'atto "nutritivo di peccato"; se lo Stato non provvede, la Chiesa dichiara l'atto nullo.
Ovviamente una simile teorica doveva
Determinare la reazione più ferma delle Monarchie assolute. La Chiesa fu quindi costretta a venire a patti, a temperare il rigore della dottrina. Lo strumento usato per questa mediazione fu rappresentato dai Concordati: con essi lo Stato poneva il proprio "braccio secolare" al servizio della Chiesa e concedeva alla Chiesa una serie di privilegi. La Chiesa in cambio accettava di esercitare la potestas indirecta nei limiti dell'appuntuazione concordata.
La vittoria del liberalismo, l'ascesa della borghesia al potere determinò un'eclissi provvisoria della politica concordataria, poiché la nuova classe sentì di poter rappresentare l'intera società, senza dover dare deleghe alla Chiesa per conservare la propria egemonia. Quest'eclissi, tuttavia, durò poco: il successo della rivoluzione socialista in Russia e la crescita dei movimenti d'ispirazione proletaria riportarono la borghesia europea sulla difensiva, e determinarono
un'incredibile fioritura di concordati tra la Chiesa e tutti quei regimi che potessero contrastare l'espansione del "comunismo ateo". Potestas indirecta e sua riduzione logica alla potestas directa Il dire che lo Stato è autonomo, ma che la Chiesa può intervenire autoritativamente tutte le volte che la materia temporale viene a debordare nel dominio dello spirituale, equivale a negare la premessa dell'autonomia dello Stato. In verità i canonisti cercano di fissare una linea di demarcazione tra materia spirituale e materia temporale, individuando "materie miste", nelle quali si può dare per scontata l'operatività dell'intervento ecclesiastico, e "materie puramente tecniche", del tutto indifferenti sotto il profilo morale, nelle quali l'intervento della Chiesa è escluso. Tuttavia è difficile individuare quali siano queste materie tecniche, dato che non vi sono materie che possanocompletamente sfuggire ad una valutazione etica.
La Chiesa dunque avverte l'esigenza di mutare il linguaggio nel tempo, alla fine del medioevo parladi potests directa, nell'età moderna di potestas indirecta, senza che ciò modifichi di molto le sue pretese.
Chiesa e Aldilà
Satana opera nel mondo attraverso la tentazione e il peccato, ma anche attraverso l'eresia e le pratiche magiche. Mentre la Chiesa primitiva aveva sostenuto la libertà delle coscienze, dopo il compromesso con l'Impero la sua attenzione si sposta sugli effetti deleteri che avrebbe potuto produrre la libertà degli eretici (tipico l'esempio di Agostino, che mentre in un primo tempo aveva teorizzato la libertà dell'atto di fede, successivamente si fece teorico dell'intolleranza religiosa).
La dottrina della Chiesa medioevale in tema di eresia è espressa con chiarezza da Tommaso d'Aquino, il quale fa osservare che se puniamo con la morte gli
assassini che tolgono la vita del corpo, tanto più severamente dovremo punire gli eretici che tolgono la vita dell'anima, la vita eterna. (Unica tolleranza possibile è quella per gli eretici mere materiales, che impugnano la verità della Chiesa senza averne coscienza, per ignoranza. Mentre per gli eretici formales non è possibile nessuna attenuazione del rigore) Restano esclusi dalla repressione ecclesiastica gli infedeli, ossia i non battezzati. Per reprimere l'eresia la Chiesa comanda ai suoi vescovi di sorvegliare la vita religiosa del proprio gregge: sorge così l'Inquisizione vescovile (XII secolo). Ma quando, dopo l'anno mille, si diffonde l'eresia dei patrini (pataria: movimento popolare nato dalla reazione del clero di base contro la simonia – compravendita di cariche ecclesiastiche), dei valdesi (valdismo: confessione protestante) e dei catari (catarismo: movimento ereticale che rifiuta tutto il mondo materiale, quindi anchealcuni sacramenti come il matrimonio, il battesimo, l'eucarestia), la Chiesa centralizza l'attività di repressione, esercitandola attraverso legati pontifici (Inquisizione legatina), dopodiché concentra in Roma l'attività inquisitoriale creando nel XVI secolo l'Inquisizione romana. La funzione dell'Inquisizione non è sempre e solo quella della difesa della fede: spesso l'eresia è la proiezione degli istinti di rivolta dei ceti subalterni, delle classi oppresse. Nell'età della Controriforma questo apparirà con chiarezza attraverso l'opera dell'Inquisizione spagnola, che difenderà a parole la purezza della fede, ma in sostanza la "purezza del sangue" dell'aristocrazia spagnola, minacciata nella sua egemonia dalla nuova borghesia mercantile, che spesso inclinava al protestantesimo e talora proveniva dall'ebraismo. L'altro capitolo della repressione ecclesiastica.è la lotta contro le pratiche magiche. La Chiesa primitiva considerava la magia nulla più che una superstizione; su questa linea sono attestati i primi Concili nonché il Decreto di Graziano.
Ma nel periodo dello jus decretalium le pratiche magiche vengono ritenute sintomatiche di una reale presenza del demonio.
La svolta, sul piano legislativo, avviene verso la fine del XV secolo con la bolla pontificia summis desiderantes affectibus promulgata da Innocenzo VIII, che è stata definita il “canto di guerra control'Inferno”, e con il Pontefice affermava la necessità di sopprimere l'eresia e la stregoneria.
Per la Chiesa al momento della morte non si da necessariamente l'alternativa tra perdizione e salvezza, ma esiste un regno dove lo spirito si purga per espiare i propri peccati.
E' sulla base di ciò che la Chiesa ha costruito la dottrina delle indulgenze. Attraverso l'indulgenza la Chiesa rimette le pene temporali.
dovute per i peccati già perdonati quanto alla colpa, ossia cancellale conseguenze dei peccati già stati perdonati da Dio attraverso la confessione. Le indulgenze sono concesse dalla Chiesa a favore dei vivi per modum absolutionis e a favore dei defunti per modum suffragi (per aiutare le anime detenute in purgatorio a rimettere le loro pene). Possono essere parziali o plenarie, rimettere cioè tutti i peccati commessi.Atti conciliari
Gli atti di un Concilio hanno valore normativo?
Alla domanda che concerne il valore normativo degli atti del Concilio non può darsi una risposta univoca, essendo un Concilio una realtà complessa, costituita da proposizioni che incidono di volta in volta sul piano teologico, etico, pastorale o giuridico (specie un Concilio come il Vaticano II, con la sua ambiziosa proposta di instaurare in termini nuovi un dialogo fra la Chiesa ed il mondo).
Ciò che si può stabilire in astratto è soltanto se gli atti del
Concilio possano avere un valore giuridico, se non vi sia alcun elemento ostativo che si opponga.
Un primo accertamento da compiere è se tali atti presentino quelle note distintive formali proprie degli atti normativi.
La presenza di queste note formali è condizione necessaria, ma non sufficiente della precettività giuridica degli atti conciliari. In altri termini, se l'atto risulta sfornito di tali indici è già in radice esclusa la sua natura normativa, ma se ne risulta fornito ciò non significa ancora che lo si possa considerare un precetto giuridico.
Il primo di questi indici è l'intitolazione dell'atto conciliare. Tale indice, in realtà, non solo non è sufficiente, ma neppure necessario, poiché gli intitolati legislativi non vincolano l'interprete. E' tuttavia non privo di rilievo, esprimendo quantomeno l'intenzione dei soggetti che posero in essere l'atto. Ora non c'è dubbio.
che gli atti conciliari siano stati intitolati con termini che rimandano a precetti normativi: essi sono infatti designati con termini come "costituzione" o "decreto", che nel linguaggio delle fonti canoniche indicano atti normativi. Necessari sono invece altri indici, che ricorrono non solo nell'ordinamento canonico ma anche in quelli statuali. Perché vi sia un atto legislativo occorre che esso sia emanato da un soggetto competente; - promulgato dall'organo ha il potere di promulgazione; - pubblicato a cura di quest'ultimo. Non c'è dubbio che questi indici formali siano riscontrabili negli atti conciliari: essi infatti provengono dal Concilio, che è un soggetto dotato della suprema potestà legislativa sulla Chiesa; sono stati approvati e promulgati dal Papa; infine, sono stati pubblicati negli "Acta Apostolicae Sedis". Occorre dunque un'ulteriore indagine che stabilisca se vi sia coincidenza o discordanza fra.La qualificazione formale dell'atto e la sua natura sostanziale. La dissociazione tra qualificazione formale e natura sostanziale è un fenomeno non ignoto neppure negli ordinamenti statuali: potendo darsi in questi ultimi atti del potere legislativo che non sono leggi in senso materiale, e leggi che sono tali in senso materiale ma non in senso formale. Questa dissociazione è conseguenza del fatto che la separazione dei poteri esprime una linea di tendenza, ma non può avere un'applicazione rigida. A maggior ragione un simile fenomeno potrà riscontrarsi nell'ordinamento canonico, che ignora la separazione dei poteri, e che quindi potrà avere atti identici nella forma, ma diversissimi nella sostanza.
Tipologie di atti conciliari. Vi sono innanzitutto atti che sono esercizio dell'autorità di magistero: un Concilio ribadisce prima di tutto le antiche verità della fede, e se necessario ne enuncia di nuove. Questi atti potrebbero essere
considerate (volendo usare una classificazione laica) "dichiarazioni di scienza". Fra le proposizioni conciliari di questo tipo sono da annover