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CAPACITÀ PROCESSUALE E IL PATROCINIO LEGALE

processuale valgono gli stessi principi vigenti in quello civile. Le persone giuridiche pubbliche o

private stanno in giudizio attraverso i loro legali rappresentanti (molto spesso però il rappresentante

legale dell’ente può stare in giudizio solo se è autorizzato da un altro organo dell’ente, cui spetta

decidere se l’ente debba agire o resistere in giudizio).

Nel processo amministrativo è obbligatoria l’assistenza di un avvocato (tranne che nel giudizio in

materia elettorale e in materia di accesso ai documenti e in altre ipotesi minori); nel giudizio davanti

al Consiglio di Stato la parte non può mai stare in giudizio personalmente e deve essere assistita da

un avvocato abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori.

La procura conferita all’avvocato lo abilita, di regola, anche a proporre per la parte il ricorso

incidentale e i motivi aggiunti, consente al difensore anche di proporre domande nuove.

Conformemente ai principi generali accolti anche nel c.p.c. la procura, se non sia disposto

diversamente, non abilita il difensore al compimento di atti disposizione del ricorso e dell’interesse

dedotto in giudizio. Per le forme della procura speciale valgono le regole stabilire nel c.p.c.

L’Amministrazione statale è rappresentata e assistita dall’Avvocatura dello stato.

– Processo amministrativo è soggetto al

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO

principio della domanda: il giudice amministrativo non può esercitare le sue funzioni

 giurisdizionali d’ufficio ma solo dopo l’iniziativa della parte. La parte una volta proposto il

ricorso può sempre rinunciarvi, le altre parti possono opporsi alla rinuncia solo se hanno

interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda né su eccezioni che siano riservate

dalla legge alle parti.

La domanda è identificata dal provvedimento impugnato (e quindi il g.a. non può pronunciarsi su

atti diversi) e dai vizi addotti dal ricorrente (e quindi il giudice non può annullare l’atto sulla base

di vizi diversi da quelli addotti dal ricorrente come motivi della richiesta di annullamento, i vizi

fatti valere nel ricorso sono quindi elemento dell’oggetto della domanda). La deduzione di un

nuovo vizio dell’atto impugnato comporta una nuova domanda non più ammissibile una volta

scaduti i termini per proporre il ricorso, fatto salva la possibilità di integrare il ricorso con motivi

aggiunti nei casi ammessi dalla legge (ricorrente che abbia già impugnato un provvedimento e

27 venga a conoscenza solo successivamente di un vizio può integrare il ricorso originario con i

motivi aggiunti).

La domanda su cui deve pronunciarsi il giudice amministrativo è identificata dal ricorso

principale e può essere integrata solo dai motivi aggiunti e dal ricorso incidentale. Nei giudizi in

materia di diritti devoluti alla giurisdizione esclusiva può essere integrata dalle domande

riconvenzionali.

Il giudice amministrativo può sempre accertare d’ufficio la nullità di atti amministrativi rilevanti

nel giudizio.

principio del contraddittorio, previsto dall’art. 101 c.p.a. e garantito dall’art. 111 Cost.: il

 giudice non può pronunciarsi sulla domanda se prima non è stato integrato il contraddittorio

rispetto a tutte le parti necessarie del giudizio.

Di regola, il ricorso al giudice amministrativo deve essere previamente notificato, a pena di

inammissibilità, all’autorità amministrativa che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei

controinteressati. Se il ricorso è stato notificato all’autorità che ha emanato l’atto e solo ad un

controinteressato, ma vi sono anche altri controinteressati, il g.a., prima di procedere alla

decisione del ricorso, deve ordinare al ricorrente di integrare il contradditorio con la notifica del

ricorso agli altri controinteressati e il ricorso può essere deciso solo dopo che a tutti i

controinteressati sia stata data la possibilità di costituirsi in giudizio.

Nel giudizio di primo grado o in appello l’integrazione del contraddittorio non è necessaria, nei

casi in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato (in questo caso la

sentenza è destinata a non produrre effetti sostanziali rispetto a parti diverse dal ricorrente o

dall’appellante).

Prima di adottare una pronuncia sull’istanza cautelare, il collegio deve verificare che tutte le parti

necessarie siano state evocate in giudizio e, in caso contrario, deve disporre l’integrazione del

contraddittorio; comunque prima dell’integrazione del contraddittorio possono essere concesse

misure cautelari ‘provvisorie’. Il giudice se si ritiene di adottare una decisione del ricorso sulla

base di una questione rilevata d’ufficio deve sottoporla previamente alle parti.

principio della necessità dell’impulso di parte: una volta depositato il ricorso, il giudizio cade

 in perenzione e ne va dichiarata l’estinzione, se entro un anno una delle parti costituite non abbia

presentato l’istanza per la fissazione dell’udienza di discussione. L’istanza di discussione deve

essere rinnovata nel caso di cancellazione della causa dal ruolo. La necessità dell’istanza di

discussione è esclusa per i ricorsi che vanno decisi in camera di consiglio, come quelli in materia

di silenzio, di accesso ai documenti amministrativi e per l’ottemperanza (in questi casi, infatti, la

camera di consiglio è fissata d’ufficio).

L’istanza di fissazione d’udienza deve essere reiterata dal ricorrente, una volti decorsi 5 anni dal

deposito del ricorso, se non sia ancora intervenuta la decisione (dopo 5 anni dalla presentazione

del ricorso il ricorrente può aver perso interesse alla decisione). Alla scadenza del termine la

segreteria del giudice amministrativo comunica un apposito avviso al ricorrente; se questi ha

ancora un interesse alla decisione, deve depositare entro 180 gg una nuova istanza di fissazione

d’udienza, che in questo caso particolare deve essere sottoscritta, oltre che dal difensore, anche

dalla parte personalmente. In mancanza della nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

– Le disposizione del c.p.c. si

RAPPORTO CON LA DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE

applicano al processo amministrativo per quanto non disposto dal c.p.a. e in quanto compatibili o

espressione di principi generali (cd. rinvio esterno). Solo quando le regole del c.p.c. riflettono

principi e istituti che sono accolti nei medesimi termini anche nel processo amministrativo, allora è

corretto fare riferimento ad esse. Il riferimento, in questi casi, però, non è tanto a disposizioni del

28

c.p.c. in quanto tale, bensì ad istituti di cui sia stata riconosciuta la comunanza rispetto ai due ordini

di processi e che trovano una disciplina più compiuta nel c.p.c.

29 GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

– Il giudizio davanti al Tar è introdotto con un ricorso, atto

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

processuale che introduce il giudizio amministrativo e col quale è proposta la domanda giudiziale. Il

ricorso viene prima notificato alle altre parti e solo successivamente viene depositato presso il Tar

competente entro 30 gg dall’ultima notifica.

Il ricorso deve contenere (art. 40 c.p.a.):

 a) l’indicazione dell’organo giurisdizionale cui è diretto;

b) le generalità del ricorrente, del suo difensore e delle altre parti necessarie;

c) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento

eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della

sua conoscenza;

d) l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici su cui si fonda la domanda; l’indicazione

dei mezzi di prova e i provvedimenti chiesti al giudice (l’annullamento dell’atto impugnato, la

riforma dell’atto nel caso di giurisdizione di merito, l’accertamento del diritto soggettivo, la

condanna della parte resistente, ecc.);

e) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore,

con indicazione della procura speciale (il ricorso è nullo in caso di difetto di sottoscrizione e

di incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda. In ogni altra ipotesi, il

collegio, se riscontra una irregolarità, può assegnare un termine alla parte per rinnovare

l’atto).

Nell’azione di annullamento l’oggetto della domanda è la richiesta di annullamento e la

 indicazione dei vizi (censure) dell’atto impugnato che ne dovrebbero giustificare l’annullamento

(art. 21-octies L. 241/1990). Pertanto, nel caso di impugnazione di un provvedimento, nel ricorso

devono anche essere individuati i vizi del provvedimento e il giudice può accertare l’illegittimità

del provvedimento impugnato solo in relazione ai vizi dedotti nel ricorso stesso (in difetto

dell’indicazione dei vizi, il ricorso proposto contro un provvedimento è inammissibile).

Per identificare la domanda occorre fare riferimento al vizio dell’atto impugnato, ciò che rileva a

pena di inammissibilità, è che il vizio sia oggettivamente identificato nei suoi elementi concreti,

in relazione al provvedimento impugnato (non è invece rilevante l’errore sulla qualificazione del

vizio, es. la qualificazione come eccesso di potere mentre si tratta di violazione di legge, in

quanto il giudice non è vincolato alla qualificazione del vizio proposta dalla parte).

La disciplina descritta vale per il processo di impugnazione e quindi deve essere adattata nel caso

in cui siano esercitate azioni diverse. Ad. es, nel giudizio sul silenzio non si propone una

impugnazione (perché non vi è alcun atto impugnabile) e quindi non possono esserci censure per

vizi di legittimità di un atto in quanto la lesione dell’interesse legittimo è causata dall’omissione

di un provvedimento in una certa situazione o in presenza di una data istanza e nel ricorso

dovranno essere allegate le relative circostanze.

Nei casi di giurisdizione esclusiva qualora non sia impugnato un provvedimento ma sia fatto

valere un diritto soggettivo il contenuto della domanda e il suo fondamento devono essere

individuati sulla base del c.p.c. e la domanda non può essere di annullamento ma di accertamento

del diritto o di condanna.

Il ricorso per l’annullamento di un provvedimento amministrativo deve essere notificato, a pena

 di inammissibilità, all’Amministrazione che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei

controinteressati entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione o piena conoscenza

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
70 pagine
9 download
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sciullo Girolamo.