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Cap XI "Il giudizio di primo grado"
L'introduzione del giudizio
Il secondo libro del c.p.a. disciplina il processo amministrativo di primo grado; tale disciplina, in forza del rinvio interno di cui all'art. 38 c.p.a., ha carattere generale e, quindi, si applica anche ai giudizi di impugnazione (appello, ecc...), per i riti speciali e per il giudizio di ottemperanza. Il giudizio avanti al Tar è introdotto con ricorso (art. 41 c.p.a.), che è l'atto con cui, chi ritiene leso un suo interesse qualificato da un atto amministrativo, può impugnare l'atto medesimo chiedendone l'annullamento. Il ricorso, tuttavia, non può essere configurato solo come strumento di reazione ad un atto lesivo della PA, in quanto esso introduce il giudizio anche nei casi di giurisdizione esclusiva, dove il processo può svolgersi anche in assenza di impugnazione di un provvedimento; oggi, pertanto, è considerato semplicemente
L'atto processuale che introduce il giudizio. Inoltre, il ricorso introduttivo del processo amministrativo non è assimilabile al ricorso in ambito civile, infatti, nel processo civile il ricorso viene prima depositato nella cancelleria del giudice adito e successivamente notificato alla controparte (il momento rilevante ai fini della litispendenza è il deposito del ricorso), mentre nel processo amministrativo il ricorso va prima notificato alle controparti e poi depositato (entro 30 giorni dall'ultima notifica - art. 45 c.p.a.) presso il Tar (si comporta, quindi, come un atto dicitazione) (qui la litispendenza si determina a seguito della notificazione).
A. I contenuti necessari del ricorso (art. 40 c.p.a.) sono:
- l'indicazione dell'organo giurisdizionale cui è diretto
- le generalità del ricorrente, del suo difensore e delle altre parti necessarie
- l'oggetto della domanda (identificando nel caso di giudizio di annullamento
l'atto impugnato)
l'esposizione sommaria dei fatti
i motivi specifici su cui si fonda il ricorso
l'indicazione dei mezzi di prova
l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice (l'annullamento dell'atto impugnato, la riforma dell'atto in caso di giurisdizione di merito, l'accertamento del diritto soggettivo, la condanna della parte resistente...)
L'atto deve essere sottoscritto dall'avvocato, con indicazione della procura speciale (a margine o in calce al ricorso), ovvero dalla parte che stia (ove possibile) in giudizio personalmente. L'art. 44 c.p.a. stabilisce che il ricorso è nullo per difetto di sottoscrizione e nel caso di incertezza assoluta sulle persone o sull'oggetto della domanda; la nullità è rilevabile d'ufficio e il GA può concedere un termine al ricorrente per rinnovare l'atto.
L'oggetto della domanda è costituito dalla richiesta di
annullamento dell'atto in relazione alle censure (vizi dell'atto) proposte, con la precisazione che, in difetto dei indicazione dei vizi, il ricorso è inammissibile; il GA, dal canto suo, potrà accertare l'illegittimità dell'atto solo con riferimento ai vizi sollevati dal ricorrente nel ricorso. Il rapporto tra la singola censura e la domanda è oggetto di due diverse teorie: alcuni considerano l'azione in funzione degli atti di cui si chiede l'annullamento (per cui, se viene impugnato un solo atto, anche in base a vizi diversi, si configura un'unica azione), altri configurano l'azione in base alle censure proposte (per cui, se un unico atto è impugnato per più vizi, ci sarebbe una pluralità di azioni). La giurisprudenza sembra oscillare tra le due tesi. Nel processo amministrativo il vizio dell'atto impugnato viene considerato anche un elemento per l'identificazione della domanda; in
In questo caso, per vizio non si intende semplicemente la categoria di illegittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), ma l'ambito specifico in cui si è concretato il contrasto tra l'atto impugnato e la norma. Ad es., se l'atto è stato impugnato per eccesso di potere il vizio è identificato dal riferimento specifico alla norma che si ritiene violata. Da ciò, tuttavia, non è desumibile una regola generale su quali siano gli elementi necessari per individuare i vizi all'interno della domanda. Per l'identificazione del vizio fatto valere col ricorso, dunque, non sono richieste formule particolari: a pena di inammissibilità, tuttavia, è imposto che il vizio sia oggettivamente identificato nei suoi elementi concreti, rispetto all'atto impugnato; non è, invece, rilevante l'errore sulla qualificazione del vizio (ad es., la qualificazione come eccesso di potere mentre si tratta
di una violazione di legge, il giudice non è vincolato alla qualificazione del vizio proposta dalla parte. La disciplina appena descritta vale per il processo finalizzato all'annullamento e, pertanto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e dei motivi su cui essa si fonda deve essere adattata alle diverse azioni esercitate: ad esempio, nel giudizio sul silenzio non si propone una impugnazione (non c'è un atto impugnabile) e quindi non possono esserci censure per vizi di illegittimità di un atto, in quanto la lesione dell'interesse legittimo è causata dall'omissione del provvedimento; nel ricorso, quindi, il ricorrente deve allegare circostanze diverse rispetto agli altri giudizi e deve definire più puntualmente la sua domanda, soprattutto quando chieda un ordine di provvedere secondo modalità specifiche. Nei casi di giurisdizione esclusiva qualora non sia impugnato un provvedimento ma la controversia vertasu diritti soggettivi, il contenuto della domanda e il suo fondamento devono essere individuati all'astregua dei criteri sull'identificazione dell'azione accolti per il processo civile (ivi compresa l'indicazione del titolo o del fatto costitutivo del diritto); la domanda, in questo caso, non può essere di annullamento ma di accertamento del diritto o di condanna. B. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'amministrazione che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati entro 60 gg. dalla comunicazione o pubblicazione o piena conoscenza dell'atto; il controinteressato si individua sulla base di due criteri: uno sostanziale ed uno formale il controinteressato deve essere direttamente individuabile o facilmente individuabile dal contesto dell'atto impugnato (il ricorrente deve operare secondo l'ordinaria diligenza ciò significa verificare dal contesto dell'atto impugnato odagli altri atti accessibili se vi è un controinteressato); la notifica ad una PA statale deve essere effettuata, ex lege, presso la sede dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede il Tar competente (se TAR Lazio o Consiglio di Stato va fatta all'Avvocatura generale dello Stato che ha sede a Roma); quando l'amministrazione non è statale (es. università) la notifica va fatta presso la sede dell'ente. È richiamata la disciplina sulle notifiche del c.p.c. e va precisato che per il ricorrente il termine della notifica è identificato con quello di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, nei casi di notifica a mezzo posta. Il fatto che il ricorso sia assoggettato ad un termine perentorio molto breve si giustifica con la necessità di bilanciare l'interesse del ricorrente con quello generale perseguito dall'amministrazione e con quello dei terzi che possono aver fatto.affidamento sul provvedimento impugnato (certezza delle situazioni giuridiche). Come già chiarito, il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell'atto per i diretti interessati, mentre per i non diretti interessati dalla pubblicazione su un albo; a queste figure viene equiparata la piena conoscenza, che non è la completa conoscenza dell'atto (suo contenuto e vizi), ma la conoscenza dei contenuti essenziali dell'atto, sufficienti a evidenziarne la lesività (secondo un tradizionale orientamento, confermato dal codice). Il termine per la notifica del ricorso è sospeso nel periodo feriale (1 agosto-15 settembre), fatta eccezione per le azioni cautelari. Per i giudizi a tutela dei diritti soggettivi, in cui non viene impugnato un provvedimento, non opera un termine di decadenza per il ricorso; l'unico limite è costituito dall'eventuale prescrizione del diritto fatto valere. Si è discussoSe la stessa logica dovesse valere anche per il ricorso avverso il silenzio (anche in questo caso, infatti, non viene impugnato un atto amministrativo); in passato, (soluzione criticata dalla dottrina) il Consiglio di Stato aveva sostenuto che il termine di 60 giorni valesse anche in questo caso, essendo connaturato comunque con la tutela degli interessi legittimi. Il codice (art. 31 c.p.a.), tuttavia, ha stabilito che nel caso di silenzio il ricorso può essere proposto "fintanto che dura l'inadempimento", con la previsione di un termine decadenziale di un anno, decorrente dalla scadenza del termine per l'ultimazione del procedimento. Il codice, infine, ha introdotto un termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso finalizzato alla dichiarazione della nullità di un atto amministrativo (sebbene la nullità possa anche essere rilevata dalla parte, o d'ufficio dal giudice, nel corso del giudizio già instaurato, anche oltre detto termine).
L'originale del ricorso, con la prova della notifica deve essere depositato, pena l'irricevibilità, presso la segreteria del Tar entro 30 giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica (art. 45 c.p.a.), realizzandosi in tal modo la costituzione in giudizio del ricorrente e la pendenza del giudizio; la parte può anche depositare l'atto subito dopo aver chiesto la notifica, senza attendere che si perfezioni nei confronti dei resistenti. Originariamente si prevedeva che oltre al ricorso il ricorrente dovesse depositare anche l'atto impugnato; il codice, oggi, prevede che spetti all'amministrazione resistente, all'atto della costituzione, depositare l'atto impugnato e tutti gli atti del procedimento.
Nel caso di impugnazione di un provvedimento, l'inosservanza del termine per la notifica del ricorso dovrebbe sempre comportare l'inammissibilità dello stesso; tuttavia, se l'inosservanza sia determinata da
Errore scusabile, il GA può concedere alla parte la rimessione in termini per una nuova notifica (art. 37 c.p.a., che recepisce, quindi, le esigenze della giurisprudenza ed estende l'istituto della rimessione in termini alle inosservanze determinate da gravi impedimenti di fatto).