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Istituti (non tutti di carattere giurisdizionale) diretti ad assicurare tutela dei
cittadini nei confronti dell’amministrazione sono in genere strumenti di tutela
successiva x’ disciplinano reazione del cittadino nei confronti di un’azione già svolta
dall’amministrazione.
Bisogna distinguere rispetto a questi istituti gli strumenti di partecipazione del
cittadino al procedimento amministrativo sono DIVERSI, volti ad assicurare
svolgimento corretto ed equilibrato della funzione amministrativa. [es. osservazioni
proprietario in una procedura espropriativa; memorie presentate in procedimento
amministrativo]
Ulteriore distinzione: controlli sull’attività amministrativa volti ad assicurare
correttezza e regolarità azione amministrativa (di regola già conclusa).
legittimità controlli di merito
Di solito riguardano atto amministrativo (più raramente ,
che verificano la sua opportunità).
Riforma titolo V cost. ha soppresso controllo region ale sugli atti degli enti territoriali +
controllo statale sugli atti delle regioni. In altri casi controlli sono rimasti: corte dei conti su
alcuni atti dell’amministrazione s tatale.
Anche controlli possono portare annullamento dell’atto.
DISTINZIONE rispetto a istituti giustizia amministrativa controlli attuano interesse
oggettivo (operato dell’amministrazione deve essere conforme a regole tecniche/criteri di
efficienza); invece istituti giust amm assicurerebbero interesse del cittadino.
giurisdizionale
MA istituti giustizia amm non sono solo strumenti per la tutela dei
cittadini nei confronti dell’amministrazione ci sono anche strumenti non di carattere
giurisdizionale, come i ricorsi amministrativi: contestazione proposta direttamente ad
un organo amministrativo + decisione assunta con atto amministrativo (controversia
risolta nell’ambito dell’attività amm).
NO carattere di controllo potere di annullamento esercitato a seguito dell’iniziativa di
un cittadino che fa valere un proprio interesse.
1. Le ragioni di un sistema di giustizia amministrativa
Nostro ordinamento (ord Europa continentale) istituti giustizia amm sono separati rispetto
a quelli legati alla giurisdizione ordinaria.
COMPARAZIONE
Francia sistema di contenzioso amministrativo: controversie cittadino/amministrazione
devolute ad un giudice speciale (inizialmente solo Consiglio di Stato poi tribunali amm
di 1 grado, corti amm d’appello) ; giudice con stato giuridico diverso da quello dei
magistrati ordinari: inquadrato nel potere e secutivo + no
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stesse garanzie giudici ord. Giurisdizione PIENAMENTE SEPARATA: non si può ricorrere al
giudice ord con decisione giudice spec e viceversa.
Contenzioso amministrativo oggi si usa quest’espressione per indicare sistema nel quale
tutela citt adini devoluta a giudici speciali come in Francia.
Belgio inizialmente cost del 1831 aveva previsto che anche nei confronti
dell’amministrazione sindacato giurisdizionale riservato al giudice ordinario. (poi 2
dopoguerra, regola superata).
Germania dopo riforma 1960 giurisdizione amm = giurisdizione su diritti (pienezza
tutela giurisdizionale) che si esercita nelle vertenze riguardanti dir pubblico.
Giudici amm pienamente autonomi rispetto a potere esecutivo (collocati entro l’ordine
giudiziario).
Spagna nonostante influenza francese, giustizia amm affidata a giudici con
competenza/organizzazione particolari, ma comunque appartenenti all’ordine
giudiziario e soggetti allo stesso stato giuridico/organo di autogoverno previsti per
giudici ordinari . Non si tratta di giudice speciale, ma di giudice specializzato
Italia da sistema di contenzioso amministrativo (= francese) a sistema di giurisdizione
unica (1865) e poi sistema articolato in giurisdizione giudice ordinario e giurisdizione
giudice am ministrativo (1889) ultimi anni maggiore omogeneità giudice
ordinario/amministrativo.
Problemi fondamentali di ogni sistema di giustizia amministrativa:
1) Ragioni di specificità dell’amministrazione nell’ord giuridico porterebbe a
strumenti di tutela diversi da quelli ordinari (addirittura forme di tutela diverse
da quelle giurisdizionali)
2) Esigenza di tutela effettiva del cittadino anche nei confronti dell’amm/autorità
giustizia comune, in cui tutelata maggiormente parità posizioni delle parti.
Noi siamo stati influenzati dal primo motivo.
Specificità:
- assoggettamento attività amm a disciplina speciale (ricondotta al dir pubblico, oppure
norme che der ogano alle regole comuni di diritto privato
- deriverebbe dalla rilevanza dell’interesse pubblico
- amministrazione = autorità ma amministrazione non agisce sempre come
autorità; nel nostro ordinamento, anzi, tendenza a favore del ricorso a strum del
diritto privato anche quando amm perseg ue finalità pubblica.
In ogni caso tutela del cittadino = dipende dal grado di indipendenza
riconosciuto all’autorità giurisdizionale (perplessità rispetto giudice speciale: poco
autonomo rispetto al potere esecutivo).
SE stato giuridico giudice speciale viene equiparato a quello del giudice ordinario
(medesime garanzie di indipendenza), la riconduzione formale del giudice amministrativo
all’ordine giudiziario o al potere esecutivo può diventare un elemento secondario.
2. Le origini della giustizia amministrativa: cenni al sistema francese
Francia ultimi decenni XVIII sec. + Rivoluzione francese amministrazione = soggetto
diverso dagli altri (principio della separazione dei poteri); esecutivo potere distinto
anche se non superiore: no poter i del giudice ordinario, ma i suoi atti non possono
essere soggetti al sindacato dei giudici.
Immunità: ragioni ideologiche + considerazioni politiche contingenti = contrasto
governo/parlamenti. Parlamenti (inizialmente assemblee rappresentative ceti più elevati)
erano giudici superiori d’appello, quindi rivendicavano competenza anche nelle
vertenze riguardanti atti dell’amministrazione.
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Fine Ancien régime travolse parlamenti, ma forze rivoluzionarie diffidenti nei confronti
della magistratura (formata da elementi vicini alle classi aristocratiche) : Assemblea
nazionale e poi Assemblea costituente (1789-1790) sancirono che organi giurisdizionali
non avrebbero potuto intervenire sull’amministrazione, in quanto essa costituisce potere
autonomo.
Due decreti:
- 22 dicembre 1789: amministrazioni di dipartimento e di distretto non potranno
subire interferenze nell’esercizio delle loro funzioni da alcun atto del potere
giudiziario
- 16 agosto 1790: funz giurisd e funz amm sono distinte e rimangono sempre separate. I
giudici NO interferire su operazioni dei corpi amministrativi
Questo non escludeva forme di tutela per il cittadino nella riv francese si affermò
1) principio responsabilità dell’amministrazione nei confronti dell’assemblea
legislativa ministro (vertice apparato amm) poteva essere chiamato a rendere
conto operato am m + illegalità commesse e ne rispondeva politicamente
davanti al parlamento
2) forme di controllo interno
3) ricorso gerarchico a favore del cittadino egli si rivolgeva organo
gerarchicamente sovraordinato rispetto a quello che aveva emanato atto :
richiedeva all’org sovraord verifica legalità dell’atto. Previsto che ricorsi
venissero decisi dalle autorità dopo aver acquisito parere di alcuni organi
consultivi (sopratt Consiglio di stato)
Cons stato istituito nel 1799 operava come organo consultivo del governo +
organo preposto all’intero apparato amministrativo e dotato di proprie
competenze .
Per i ricorsi, cons stato formalmente esprimeva suo parere al Capo dello Stato
che (come rappresentante supremo del Potere esecutivo) aveva il compito di
emanare la dec isione. MA decisione si uniformava sempre al parere.
Commissione del contenzioso
1806 istituita apposita in seno al Cons di stato:
compito di istruire ricorsi proposti contro atti delle amministrazioni centrali e
locali (formata da consiglieri cui non potevano essere affidati compiti di amm
attiva)
Cons stato mantenuto anche durante restaurazione (1814 -1815); accentuato suo
potere sul parere reso al Capo dello Stato (sanzione che rendeva esecutiva la
pronuncia del Cons St).
Dopodiché: 1848 (cost) + 1872 legge cons st fu attribuita anche
formalmente la competenza a decidere il ricorso (vero e proprio organo
giurisdizionale).
Comunque organo ben separato dai giudici ordinari e non inserit o nell’ordine
giudiziario
rispettato principio della separazione dei poteri.
3. La giustizia amministrativa in Italia: caratteri generali
Anche in Francia – nonostante modello del contenzioso amministrativo – determinate
controversie con l’amministrazione sono demandate giudice ordinario , o perché relative
a rapporti in cui amministrazione è soggetto di diritto comune (non agisce come autorità)
o perché riguardano posizioni di libertà o par ticolari diritti del cittadino (es. controversie
in tema di stato/capacità persone, oppure imp oste indirette, brevetti ecc). 1848
istituito Tribunale dei conflitti = composto da giudici della Cassazione e da consiglieri di
Stato in pari numero.
ITALIA notevolmente influenz dal modello francese all’inizio . Seconda metà ‘800 =
tendenze diverse; nel 1889 istituita Quarta sezione Cons st distinzione giudice
ordinario/amministrativo in base alle posizioni qualificate del cittadino nei confronti
dell’amministrazione. Fondamentale distinzione diritti soggettivi/interessi legittimi.
Attualmente comunque sistema non si fonda più solo su questa classificazione
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(cfr. giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: riguarda l’appartenenza della
controversia ad una certa materia).
Spetta alla Cass (dal 1877) decidere se la giurisdizione sulla controversia spetti al giudice
ordina rio o al giudice speciale (quindi prevalenza giudice ordinario, no equilibrio
perfetto tra i due ordini di giudici).
II – Le origini del nostro sistema di giustizia amministrativa
1. La giustizia amministrativa nel Regno di Sardegna
Regno di Sardegna Carlo Alberto costituì nel 1831 Consiglio di Stato con funzioni
consultive in 3 sezioni: dell’interno; di Giustizia, Grazia e affari ecclesiastici; di Finanza.
Parere obbligatorio del cons st prima dell’adozione di certi atti (atti con forza di legge,
regolame nti, conflitti tra giurisdizione giudiziaria e amministrazione, bilancio statale)
1847 vero e proprio sistema di contenzioso amministrativo:
- distinzione controversie riservate all’amministrazione (ammesso ricorso solo
dinnanzi autorità amministrativa, l ’Intendente) e controversie di “amministrazione
contenziosa” (per queste era prevista possibilità di un ricorso in primo grado a un
Consiglio di intendenza, in secondo grado alla Camera dei conti: erano organi
giurisdizionali speciali).
Editto 1847 conteneva materie per le quali ammesso ricorso al consiglio di intendenza e,
in secondo grado, camera dei conti: dubbio se elenco esemplificativo oppure
tassativo)
- alcune controversie riservate giudice ordinario (c.d. giurisdizione giudiziaria) es.
diritto di p roprietà
1859 serie di decreti reali confermarono sistema del contenzioso
amministrativo:
1) Non ogni attività amministrativa soggetta a sindacato giurisdizionale. Esclusa la c.d.
amministrazione economica = attività amministrativa non puntualmente discipl
inata da norme di legge/regolamento; rimessa a valutazioni (discrezionali o
tecniche) dell’amministrazione; tutela del cittadino solo nell’ambito
amministrazione stessa, per mezzo ricorsi gerarchici.
2) In alcune materie, tutela cittadini nel conf amministra zione giudici ordinari del
Consigli di governo Consiglio di
contenzioso amministrativo (sistema dei e
stato ): decidevano su imposte dirette e tasse, trattamento economico personale
enti locali, confini tra comuni, demanio stradale ecc.
3) In altre materie tutela cittadini spettava a giudici speciali del contenzioso
amministrativo (speciali solo x’ diversi da quelli ordinari che avevano competenza
più ampia: ma erano tutti “speciali” rispe tto al giudice ordinario civile). Es.
materia contabilità pubblica spettava Corte dei conti; pensioni spettavano al
Cons Stato quindi giudice speciale del contenzioso in unico grado in materia
di pensioni, giudice ordinario in grado d’appello per le altre vertenze.
4) Negli altri casi (diritti di proprietà, imposte indiret te) competenza = giudice
ordinario.
Molti conflitti (positivi o negativi) 1859 legge che disciplina i conflitti.
Conflitto poteva essere sollevato anche dal rappresentante locale potere esecutiv o
(Governatore, poi Prefetto). Decisione: decreto reale previo parere del Consiglio di
Stato, su proposta Ministro dell’ interno sentito il Consiglio dei ministri.
QUINDI decisione effettiva spettava al ministro dell’ interno (prevalenza autorità
amministrativa su quella giurisdizionale).
Giudici ordinari cont amministrativo NO poteri di annullamento degli atti dedotti in
giudizio si riteneva che annullamento spettasse all’amministrazione MA soprattutto
giudizio NO carattere impugnatorio ; inoltre giudice ordinario riteneva di avere potere di
interpretazione atti amministrativi = atto dell’amministrazione NO limite ai suoi
poteri.
Giudici potevano rilevare nullità atto difforme dalla legge o la sua inefficacia ai fini del
rapport o dedotto in giudizio.
Giudici contenzioso amministrativo avevano maggiore propens ione dei giudici ordinari a
verificare legalità e giustizia atti amministrativi.
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2. Il declino dei tribunali del contenzioso amministrativo
Dibattito sulle vicende della giustizia amministrativa.
A SOSTEGNO SISTEMA CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO (presenza giurisdizioni speciali):
1) Tutela interesse pubblico attuazione int pubblico NO doveva essere ostacolata
da intervento del giudice. Si riteneva che contenzioso amministrativo garantisse
meglio questa esigenza (anche per formazione componenti collegi giudicanti x’
provenivano dai ranghi delle burocrazie amm)
2) Esclusione garanzie inamovibilità/imparzialità giudici ordinari fattore
positivo x’ si poteva far valere in modo più efficace responsabilità giudici
contenzioso amministrativo;
3) Specialità diritto dell’amministrazione istituti diversi dal diritto comune, per
questo necessario giudice che acquisisse conoscenza più approfondita su quel
tipo di controversie.
CONTRO SISTEMA CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Anche controversie amm/cittadino dovevano essere assegna te giudice ordinario; solo
giudice estraneo all’amministrazione e dotato garanzie previste per giudici ordinari
avrebbe assicurato imparzialità necessaria x decisione ciò ancora più vero x’ parte in
causa era amministrazione
3. La legge 20 marzo 1865 n. 2248
QUINDI da un lato esigenza giudice speciale in settore diritto diverso da quello comune;
dall’altro lato: si teme che introduzione giudice speciale = regime privilegiato per
amministrazione.
POI approvazione legge di abolizione dei giudici ordinari del contenzioso
amministrativo.
l. 2248/1865 allegato E = legge di abolizione del contenzioso amministrativo. L.
2248/1865 = unificazione ordinamento amministrativo italiano in alcuni settori
(abrogazione discipline stati preunitari rimas te ancora in vigore).
Allegati D ed E
ALLEGATO D
Assetto Consiglio di Stato no previste particolari garanzie di indipendenza per nomina
componenti né loro inamovibilità (componenti nominati con decreto reale su proposta
del Ministro dell’interno).
Continuità con l’amministrazione possibilità per i Ministri di intervenire alle sedut e
direttamente o con delegati.
Confermata articolazione in 3 sezioni (interno, grazia -giustizia-culti, finanze); in
alcuni casi operavano collegialmente (adunanza generale, obbligatoria per pareri su
proposte di legge e regolamenti).
- Cons st => competenze consultive in alcuni casi parere obbligatorio: su tutte
proposte regolamenti generali PA è sui ricorsi fati al Re contro legittimità
provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande
di riparazione in via gerarchica. RICORSO STRAORDINARIO al Re: no strumento di
tutela giurisdizionale né esercizio da parte del Sovrano (anzi del ministro che
proponeva la decisione al sovrano) di poteri tipici giudici speciali; si collocava
nell’ambito dei rimedi amministrativi.
Per questo maggiore intensità sindacato sugli atti dell’amministrazione nella
giurisprudenza consultiva nei ricorsi al Re (origine sindacato su eccesso di potere)
- Cons st => funzione giurisdizionale come giudice speciale: controversie in tema di
debito pubblico, sequestri beni ecclesiastici + previsti da leggi speciali. QUI poteva
annullare atto amministrativo.
- Cons st => risoluzione dei conflitti tra amministrazione e autorità giurisd izionale
(prima competenza ministro dell’interno: NO alcuna garanzia giurisdizionale; adesso
decisione giurisdizionale e non po litica.
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ALLEGATO E
Legge di abolizione del contenzioso amministrativo soppressione dei giudici ordinari del
contenzioso amministrativo (rimasero quelli speciali).
a) Tutte cause per contravvenzioni + materie in cui si faccia questione diritto civile e
politico asseg nate a giudice ordinario. (art. 2) Giurisdizione NO deroghe per il
fatto che vertenza riguardasse amministrazione. SISTEMA IMPERNIATO SU GIUDICE
ORDINARIO (sua competenza “comunque vi possa essere interessata la PA”).
Giurisdizione giudice ordinario NO eccezioni per il fatto che si discutesse di
provvedimenti del pot ere esecutivo/autorità amministrativa;
b) Gli affari non compresi =>
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