Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI PUBBLICI
Il settore delle comunicazioni elettroniche costituisce uno tra le esempi più avanzati e
significativi di liberalizzazione : le disposizioni dei trattati ue e di diritto derivato hanno nel
tempo delineato un sistema sempre più orientato al modello del libero mercato ; questo
settore costituisce pertanto un significativo oggetto di indagine per comprendere attraverso
quali strumenti i pubblici poteri intervengono per assicurare alle imprese l’ingresso nei
mercati e il mantenimento di condizioni concorrenziali.
TITOLI ABLATIVI E AUTORIZZAZIONE GENERALE. CRITERI OGGETTIVI ,
TRASPARENTI E NON DISCRIMINATORI NELL’ACCESSO AL MERCATO
Da un sistema concessorio fortemente discrezionale e limitativo del numero delle imprese
presenti sul mercato si è gradualmente approdati a istituti che garantiscono criteri oggettivi
trasparenti e non discriminatori nell’accesso al mercato.
Il momento autorizzatorio all’ingresso nel mercato assume un’importanza fondamentale :
se le procedure per garantire l’accesso al mercato sono troppo onerose o discrezionali
viene a monte preclusa la possibilità di competere.
È stato quindi previsto un istituto mutuato dall’ordinamento inglese, eteronomo rispetto alla
tradizione giuridica italiana in materia di autorizzazioni : l’autorizzazione generale
questa consisteva in un’autorizzazione che non obbliga le imprese interessate ad ottenere
una decisione esplicita da parte dell’attività di regolamentazione nazionali per potere
esercitare diritti derivanti dall’autorizzazione : si garantiva dunque in presenza di certi
presupposti la certezza di poter esercitare l’attività economica.
Successive modifiche normative hanno accentuato il carattere non provvedi mentale
dell’autorizzazione generale : una modifica della disciplina introdotta da una successiva
direttiva ue ha definito l’autorizzazione generale come il “ quadro normativo istituito dallo
Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici
di servizi e di reti di comunicazione elettronica.
La scelta del legislatore italiano è stata di attuare il recepimento dell’autorizzazione
generale attraverso istituti già noti al ns diritto amministrativo : dopo una prima fase in cui
è stata utilizzata la disciplina del silenzio assenso il legislatore italiano ha poi scelto di
ricondurre l’operatività dell’autorizzazione generale al procedimento della dichiarazione di
inizio attività ; si tratta di una decisione che suscita perplessità.
Innanzitutto perché la natura giuridica di questo istituto è stata considerata a lungo incerta
: parte della giurisp considerava la DIA come un provvedimento a formazione tacilta : il
decorso del termine avrebbe determinato il perfezionarsi del provvedimento anche in
assenza di una determinazione espressa dell’amministrazione ; secondo una diversa
interpretazione la DIA costituirebbe un atto dichiarativo privato che non presenta i caratteri
del provvedimento amministrativo .
Il contrasto sembra essersi risolto a seguito di un’importante pronuncia dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di stato secondo cui la DIA costituisce un atto privato volto a
comunicare l’intenzione di intraprende un’attività direttamente ammessa dalla legge . il
rinvio operato dalla DIA sembra una complicazione superflua di un istituto che avrebbe
potuto godere di autonomia disciplinare ben definita. Il rinvio operato fa poi riferimento non
all’istituto in quanto tale ma alla specifica norma che ne regola la disciplina art. 19 l.n.
41/1990 ; le successive modifiche che tale norma ha subito e che hanno portato anche
alla modifica del nome dell’istituto SCIA , ci si chiede se debbano essere considerate parte
integrante della disciplina dell’autorizzazione generale o ne sono escluse; l’analisi della
norma sull’autorizzazione generale esclude quest’ultima ipotesi in quanto all’interno della
norma viene descritto il procedimento che permette l’avvio dell’attività e che dunque viene
a configurarsi quale lex specialis rispetto alla generale disciplina della DIA-SCIA.
La procedura necessaria al fine di iniziare l’attività è cosi strutturata: all’impresa non può
essere imposto nessun obbligo se non quello di notificare al regolatore nazionale una
dichiarazione contenente i dati necessari ad identificare l’impresa, un’indicazione
sommaria delle reti o dei servizi che si intendono fornire , la probabile data di inizio attività
e ovviamente la dichiarazione espressa dell’intenzione di iniziarla.
La scelta di accedere all’attività imprenditoriale dipende esclusivamente da una
determinazione del soggetto privato che non deve legittimarsi in alcun modo di fronte alla
pa , la quale mantiene solo un ruolo di controllo successivo.
Il godimento dei diritti di iniziativa economica discende dalla legge e non più dall’intervento
dell’autorità di regolazione : gli stessi presupposti necessari per iniziare l’attività
economica e le condizioni per esercitarla non trovano più il loro fondamento in scelte
dell’amministrazione ma sono disciplinati direttamente a livello normativo.
Le condizioni apposte all’autorizzazione generale possono essere imposte dall’autorità di
regolazione all’impresa solo quando risultino obiettivamente giustificate rispetto alla rete o
al servizio in questione proporzionate trasparenti e non discriminatorie.
Sono ammesse solo pochissime deroghe prestabilite : le uniche eccezioni previste che
giustificano un intervento limitativo introdotto da disposizioni legislative o regolamenti
riguardano la tutela di interessi pubblici primari es esigenze di difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita pubblica , tutela ambiente o della protezione civile .
il principio opera anche con riguardo al legislatore regionale : la Corte cost ha più volte
censurato disposizioni regionali che prevedessero procedimenti e condizioni ulteriori
rispetto a quanto stabilito nel testo normativo di riferimento nazionale ; secondo il giudice
delle leggi ad esempio non è possibile prevedere uno speciale provvedimento
autorizzatorio diverso e ulteriore rispetto a quello sopra descritto ai fini dell’apertura di un
call center.
Acquista cosi pregnanza la definizione del Codice delle comunicazioni elettroniche da
dell’autorizzazione generale, qualificata come regime giuridico che disciplina la fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica e i relativi obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e reti di comunicazione elettronica ,
conformemente al codice.
L’istituto quindi a dispetto del nome perde le caratteristiche tipiche del provvedimento
autorizzatorio ; il mancato rispetto degli obblighi non comporta come sanzione immediata il
decadimento dal regime autorizzatorio e il conseguente divieto per l’impresa di proseguire
l’attività; scoperta l’infrazione l’autorità può intimare all’impresa di porre fine al
comportamento illegittimo e solo in un secondo momento adottare misure adeguate e
proporzionate volte ad assicurare il rispetto delle condizioni.
IL PREVIGENTE REGIME CONCESSORIO
Per comprendere meglio la portata innovativa dell’autorizzazione in generale può essere
utile confrontarla con l’istituto che prima regolava l’esercizio dell’attività di fornitura del
servizio telefonico.
L’attività era riservata allo Stato il quale però non la esercitava direttamente privilegiando
l’affidamento a soggetti privati attraverso la concessione.
La procedura per ottenere una concessione ad uso pubblico era molto complessa : la
concessione veniva rilasciata attraverso un decreto del Pres della Rep su proposta del
ministro per le Poste e le Telecomunicazioni sentito il Consiglio dei ministri : la decisione
competeva al ministro competente per le telecomunicazioni che sceglieva tra le diverse
imprese che avevano avanzato proposte indicando le condizioni alle quali erano disposte
ad assumere l’esercizio del servizio.
Il potere pubblico aveva un fortissimo potere conformativo sull’operato dell’impresa: diritti e
obblighi trovavano la loro fonte direttamente nell’atto amministrativo predisposto dalla
pubblica amministrazione e la possibilità stessa di entrare sul mercato per l’impresa era
subordinata alla scelta della pa stessa e perfino la permanenza sul mercato non era certa
una volta ottenuta la concessione in quanto erano previste ipotesi che determinavano
l’estinzione del rapporto.
Basti comprendere l’ampiezza del potere dell’amministrazione al caso del riscatto : questo
istituto si fondava sulla possibilità per la pa di sostituirsi all’impresa nell’attività data in
concessione subentrando anche negli immobili di proprietà del concessionario pertinenti al
servizio concesso; il riscatto era inoltre esercitabile in ogni tempo purchè l’amministrazione
concedesse il preavviso di un anno.
Dalla disciplina precedente emergeva quindi un sistema in cui era accordata preminenza
alla posizione del concedente che godeva di rilevanti poteri di controllo e di conformazione
: in certi casi il potere pubblico poteva giungere a sostituirsi all’impresa nell’esercizio
dell’attività; il cambiamento apportato è evidente e la funzione di contemperamento degli
interessi un tempo affidata al potere discrezionale della pa appare oggi ridimensionata in
quanto l’assetto degli interessi risulta predeterminato a livello normativo con la previsione
di norme volte a garantire la concreata esplicazione dei diritti dei privati e obblighi
corrispondenti.
GARANZIE PER LE IMPRESE NELL’ACCESSO ALLA RETE , LIMITI PUBBLICI
ALL’AUTONOMIA PRIVATA.
Accedere al mercato delle comunicazioni elettroniche attraverso l’autorizzazione generale
non garantisce alle imprese la sicurezza di poter esercitare l’attività imprenditoriale a
causa delle caratteristiche proprie di quel settore riconducibili a quelle dei servizi pubblici a
rete nazionali.
Questi servizi vengono infatti forniti attraverso l’utilizzo di reti di dimensioni nazionale e
sovranazionale , costituite da infrastrutture fisse ( es reti di trasporto ferroviario o reti non
infrastrutturali. La proprietà o quantomeno la gestione di tali reti è in molti casi rimasta in
caso all’incumbent il quale potrebbe non permettere l’accesso per fornire il servizio agli
altri operatori oppure concederlo a condizioni cosi onerose da rendere irraggiungi