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I MOTIVI DEL RICORSO DI LAURO61 E MALACALZA INVESTIMENTI
Violazione delle garanzie procedimentali in quanto il provedimento andrebbe qualificato come atto sanzionatorio illegittimo per la mancata comunicazione individuale di avvio del procedimento ai soggetti diversi dall'offerente
Mancata prova del presunto accordo collusivo presupposto del provvedimento di rettifica del prezzo
Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE circa la compatibilità della normativa nazionale primaria e secondaria con la Direttiva 2004/25/CE
L'O.p.a. sarebbe stata intrapresa a prescindere dall'acquisto da parte di Malacalza delle azioni di Pirelli.
IL RICORSO PROPOSTO DAI FONDI E DAI SOCI DI MINORANZA DI CAMFIM S.P.A
La metodologia applicata dalla Consob nella determinazione del prezzo non sarebbe stata corretta
La rettifica in aumento sarebbe dovuta essere pari a 0,99 euro, anziché 0,83 euro.
Il TAR Lazio rigetta il ricorso dell'offerente Lauro 61 sulla base di una
serie di motivazioni. - LA DECISIONE DEL TAR LAZIO—> Il Tar Lazio riuniva i procedimenti connessi, rigettava i ricorsi ritenendo: - che il procedimento va qualificato come regolatorio e pertanto rispettate le garanzie procedimentali. - la Consob non doveva provare l'accordo collusivo, ma solo l'idoneità dei comportamenti a conseguire l'effetto vietato - non fondate le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE - che l'acquisto di Malacalza al prezzo scontato delle azioni di Pirelli fosse la condizione per la vendita a Lauro61 s.p.a. delle azioni Camfim - corretta la metodologia applicata nella rideterminazione del prezzo - Avverso le sentenze del Tar Lazio propongono appello le originarie ricorrenti. Quadro normativo e questioni giuridiche rilevanti - Direttiva 2004/25 CE riguardante le OPA. - Emerge da questa direttiva anche il concetto di prezzo equo, cioè prezzo massimo pagato per gli stessi titoli dall'offerente o da persone che agiscono.di concerto con lui in un periodo di non meno di sei e non più di dodici mesi antecedenti alla offerta. La direttiva prevede anche che gli stati membri possano autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo dell'OPA obbligatoria in circostanze determinate. Il potere di rettifica può essere esercitato qualora dalla collusione accertata tra offerente e uno o più venditori emerga il riconoscimento di un corrispettivo più elevato di quello dichiarato dall'offerente. In tal caso il prezzo dell'offerta è pari a quello accertato. -> Le principali questioni su cui la sentenza fa chiarezza e che occorre analizzare sono: (i) se il regolamento Consob, nella parte in cui prevede l'esercizio del potere di rettifica in aumento in caso di "collusione" tra offerente e emittente, sia effettivamente rispettoso del principio di legalità sostanziale e, di conseguenza, se sia compatibile con la direttiva.2004/25/CE;
(ii) cosa vuol dire, in concreto, “collusione”, quali sono i caratteri di tale presupposto e qual è lasoglia dell’onere probatorio gravante sull’autorità di vigilanza nella suddetta ipotesi.
Consiglio di Stato 2018
Con riferimento al corrispettivo, la regola generale, stabilita dall’art. 106, comma 2, del TUF,prevede che il prezzo dell’OPA obbligatoria non possa essere inferiore a quello più elevato pagatodall’offerente (o da coloro che agiscono di concerto con il medesimo) per acquisti di titoli dellamedesima categoria nei dodici mesi che precedono la comunicazione al mercato dell’offerta,attraverso la pubblicazione del comunicato ex art. 102, comma 1, del TUF.
La descritta operazione di mercato si svolge sotto il controllo di Consob che ha incisivi poteriregolamentari.
L’art. 106, comma 3, lettera c), e d), del TUF, in particolare, attribuisce alla Commissione il poteredi rettificare, in aumento o in diminuzione,
Il corrispettivo risultante dall'applicazione dei predetti parametri legislativi. La Consob, con "provvedimento motivato", può fissare un prezzo inferiore a quello più elevato pagato qualora:
- i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali;
- vi sia il fondato sospetto di manipolazione del mercato;
- il prezzo più elevato pagato dall'offerente sia relativo a operazioni di compravendita effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica;
- il prezzo più elevato pagato dall'offerente sia relativo ad operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di un'esenzione.
C'è da precisare che la rettificazione del prezzo non ha una funzione afflittiva, trattandosi invece di una misura compensativa della autonomia privata.
Un punto di estremo interesse toccato dalla sentenza è quello che riguarda la
hanno agito in conformità alle norme vigenti non possono essere penalizzati in seguito a un cambiamento normativo retroattivo- al principio di trasparenza, che richiede che le norme siano chiare, accessibili e comprensibili per tutti i soggetti interessati- al principio di non discriminazione, che impone che le norme siano applicate in modo equo e senza discriminazioni ingiustificate. Il Consiglio di Stato analizza quindi la compatibilità dellanormativa nazionale del T.u.f. (Testo Unico delle Finanze) e del Regolamento Emittenti con la direttiva europea in materia di O.p.a. (Offerta Pubblica di Acquisto) e i principi sopra elencati. In particolare, il Consiglio di Stato valuta se le norme nazionali siano conformi alla direttiva europea e se rispettino i principi di certezza del diritto, legalità sostanziale, legittimo affidamento, trasparenza e non discriminazione. Il principio di certezza del diritto è un principio generale dell'Unione Europea e fa parte del diritto primario nazionale. Esso implica che le norme devono essere chiare, precise e prevedibili, in modo che i soggetti interessati possano conoscere e prevedere le conseguenze legali delle proprie azioni. Il principio di legalità sostanziale richiede che gli atti normativi che spiegano i propri effetti all'interno dell'UE siano basati su precise previsioni normative. Il divieto di retroattività delle norme impone che le norme non possano essere applicate in modo retroattivo, al fine di garantire che gli individui e le imprese possano prevedere in anticipo le conseguenze legali delle proprie azioni. Il principio del legittimo affidamento stabilisce che coloro che hanno agito in conformità alle norme vigenti non possono essere penalizzati in seguito a un cambiamento normativo retroattivo. Il principio di trasparenza richiede che le norme siano chiare, accessibili e comprensibili per tutti i soggetti interessati. Infine, il principio di non discriminazione impone che le norme siano applicate in modo equo e senza discriminazioni ingiustificate. Il Consiglio di Stato valuta quindi se la normativa nazionale del T.u.f. e del Regolamento Emittenti siano conformi alla direttiva europea in materia di O.p.a. e se rispettino i principi di certezza del diritto, legalità sostanziale, legittimo affidamento, trasparenza e non discriminazione.agiscono in buona fede nondovrebbero rimanere disattesi nelle loro aspettative—> il principio di certezza del diritto ha nella giurisprudenza europea una latitudine molto estesa, concernendo sia gli atti amministrativi, che quelli legislativi. (Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sottoporre alla Cgue tale questione: “se l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale) In ordine al quesito sollevata dal Collegio ‒ «se l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un'OPA in caso di collusione» ‒ la Corte di Giustizia ha statuito, in sintesi, che:
secondo comma, della Direttiva 2004/25/CE non impone agli Stati membri di adottare una normativa nazionale che riprenda uno degli esempi di criteri menzionati nella direttiva. Gli Stati membri hanno la discrezionalità di stabilire i criteri da utilizzare per determinare il prezzo al quale l'offerta deve essere portata. Inoltre, durante la trasposizione della direttiva nell'ordinamento nazionale, è possibile utilizzare una nozione giuridica astratta e indeterminata come quella di "collusione". Il legislatore nazionale non è obbligato a prevedere in anticipo tutte le possibili situazioni in cui la nozione indeterminata potrebbe essere applicata. In conclusione, l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2004/25/CE non vincola gli Stati membri a riprendere gli esempi di criteri menzionati nella direttiva e permette loro di utilizzare una nozione giuridica astratta come quella di "collusione" durante la trasposizione nell'ordinamento nazionale.Il secondo comma della direttiva 2004/25 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un'OPA in caso di "collusione" senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l'interpretazione della suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.
La Corte ha rimesso, ovviamente, al giudice nazionale la valutazione in merito alla chiarezza, precisione e prevedibilità della nozione di "collusione" e la possibilità di desumerne il significato nell'ambito della disciplina dell'OPA obbligatoria.
In definitiva, la "collusione accertata" tra l'offerente e uno o più venditori,
da cui «emerga il riconoscimento di un corrispettivo più elevato di quello dichiarato dall’offerente», che consente alla Consob, ai sensi dell’articolo 106 del TUF, di rettificare in aumento il prezzo dell’offerta, implica l’accertamento di un accordo o comunque di un’intesa in senso lato, volta a perseguire l’obiettivo di eludere le norme che presidiano la formazione del prezzo dell’OPA. Tali caratteri non sono configurabili nella vicenda per cui è causa.
La Consob ha disposto la modifica in aumento del prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria di acquisto su azioni ordinarie emesse da Camfin s.p.a. in ragione di una presunta collusione tra MCI, Lauro Sessantuno ed i soggetti che avrebbero agito di concerto con quest’ultima (tra cui MTP e Unicredit). La collusione avrebbe consentito a MCI di ottenere indirettamente un prezzo superiore a quello dell’offerta pubblica di acquisto, in conseguenza dello
“sconto” che Allianz e Fondiaria Sai avrebbero concesso a MCI nella vendita di azioni Pirelli.
• Sennonché, nel corso del procedimento e del presente giudizio amministrativo, non è emersa alcuna prova ‒ neppure indiretta ‒ della partecipazione all’accordo fraudolento in elusione della regola sul prezzo OPA di Allianz e Fondiaria Sai, ovvero delle società che, con la vendita delle proprie azioni Pirelli a MCI, avrebbero concorso a realizzare la presunta collusione tra MCI e Lauro Sessantuno s.p.a.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto dai soggetti coinvolti nel presunto accordo collusivo e per l’effetto, annulla il provvedimento Consob di rettifica in aumento del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.
Conseguentemente, l’appello proposto da coloro che avevano originariamente presentato l’esposto alla Consob viene respinto.
Sentenza n.15)
Ratio e disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti: il caso
dell'ex Ilva di Taranto 2021FattoNel 2019 presso l'Ilva si