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Aggiungiamo che la lett. m) si riferisce alle prestazioni e che la libertà di
insegnamento si esplica , appunto, in una serie di prestazioni. E’ questa la
ragione per cui la tutela della libertà di insegnamento, come anticipato, sotto il
profilo della competenza legislativa statale, può rimanere ancorata alla lett. m) .
12.Una prospettiva di sintesi: lo spazio assicurato dalla Costituzione alla
potestà legislativa dello Stato.
E’ molto difficile contenere le norme in materia di istruzione e di prestazioni nel
solo perimetro della potestà legislativa statale. Lo stesso art. 117 consegna alla
potestà concorrente la materia “ istruzione” ed alla sola potestà regionale quella
di “istruzione e formazione professionale”. In questo quadro il carattere della
generalità, svincolato dalla dimensione territoriale del campo di applicazione,
costi= tuisce un aspetto sfuggente.
Si procederà ad una scelta radicale alla quale peraltro non si aderisce
totalmente. La materia istruzione sarà scissa in due ambiti : il primo concerne i
rapporti diretti delle persone coinvolte nel percorso di solidarietà ed il secondo
attiene ai rapporti con le istituzioni scolastiche che organizzano gli
insegnamenti. 1. Nel primo ambito, In sostanza,
non tutta la disciplina dell’istruzione nel suo profilo dei rapporti con le persone
fisiche sarebbe devoluta alla potestà legislativa statale, ma unicamente quella
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni riferite a tutto il
territorio nazionale che garantiscano l’istruzione uguale per tutti.
Questa soluzione, caratterizzata dalla lettura congiunta dell’art. 117, comma 2,
lett. n) ed m) , ha il pregio di vincolare lo Stato a stabilire livelli essenziali con
riferimen= to non soltanto alle materie di competenza concorrente o regionale
ma anche a quella statale.
In sintesi, lo Stato deve determinare qualità e quantità delle prestazioni nel
campo dell’istruzione, indicando altresi i confini essenziali dei percorsi in cui le
prestazioni
vanno effettuate e la durata della scuola dell’obbligo.
Non dovrebbero esistere preclusioni circa la potestà della legge statale di
introdurre i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’istruzione, in
qualsiasi segmento essa rilevi.
Ne è conferma la Legge 296/2006 . Essa cita: “ ferme restando le competenze
delle Regioni ed enti locali…allo scopo di far conseguire più elevati livelli di
istruzione alla popolazione adulta…i centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti ed i corsi serali…sono riorganizzati su base provinciale
ed articolati in reti territoriali e ridenominati ” centri provinciali per l’istruzione
degli adulti “. Essi dunque interferiscono con la formazione
permanente di cui spesso si fa carico il sistema regionale. Ciò non esclude che la
disciplina regionale preveda livelli ulteriori di tutela anche se sarebbe una
sovrapposizione ingestibile. &n