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Il processo amministrativo
Le fonti del processo amministrativo
Il processo amministrativo era in passato retto da una pluralità di norme, sempre non coordinate fra loro. La l. 1034/71 richiamava la disciplina di fronte al cds in quanto compatibile; il t.u. che riguardava tale ultimo giudice risaliva al 1924, mentre il regolamento era addirittura anteriore. Il legislatore, pur intervenendo in più occasioni, non aveva mai affrontato in modo complessivo il problema della disciplina del processo amministrativo. Per questo è risultata da sempre determinante la giurisprudenza che anche sotto il profilo processuale ha contribuito in modo rilevante all'integrazione e alla nascita di istituti giuridici alcuni dei quali poi recepiti dal legislatore: es: criterio riparto di giurisdizione, teorizzazione atto paritetico, affermazione appellabilità sentenze del giudizio di ottemperanza. In tal modo sono stati sviluppati istituti che nell'ambito della legge sembravano
Rivestire un'importanza soltanto relativa (es: ottemperanza e tutela cautelare). Spesso si richiama il cpc al fine di colmare eventuali lacune, le disposizioni del cpc sarebbero applicabili per analogia soltanto "ove esse risultino strettamente compatibili con le esigenze del processo amministrativo". Il d.lgs. 104/10 ha introdotto nel nostro ordinamento un codice del processo amministrativo che costituisce la fonte principale del processo. Va notato che tra i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge delega viera l'adeguamento alla giurisprudenza della corte cost. e delle altre giurisdizioni superiori, nonché quello del coordinamento con le norme di procedura civile in quanto espressione di principi generali. L'art 1 afferma che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della costituzione e del diritto europeo. L'art 39, sul rinvio esterno, stabilisce che "per quanto non disciplinato
Dal presente codice si applicano le disposizioni del cpc, in quanto compatibili o espressione di principi generali”. La norma aggiunge al 2° comma che: “Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”. L’espressione usata non risolve i problemi di interpretazione, in quanto il rinvio è subordinato al vaglio di compatibilità e all’identificazione dei principi generali; essa è pure di infelice formulazione in quanto sembrerebbe ammettere che le norme espressione di principi generali siano applicabili anche se incompatibili. In altri casi invece, come nella disciplina delle impugnazioni, il codice ha avuto l’ambizione di disciplinare quasi compiutamente la materia, riproducendo svariate disposizioni del codice di rito. In ogni caso, è un codice che per colmare le lacune si
Il testo fornito riguarda il processo amministrativo e fa riferimento a diversi articoli e principi. Alcuni istituti sono disciplinati in modo differenziato rispetto al codice di procedura civile. Ad esempio, l'articolo 93 riguarda il caso in cui la notificazione abbia avuto esito negativo a causa del trasferimento del domicilio senza una formale comunicazione alle parti, mentre l'articolo 44 riguarda la sanatoria ex nunc del difetto di notifica del ricorso di costituzione della parte intimata. Ci sono anche rinvii ad altre fonti come gli statuti speciali delle regioni. Il processo si riferisce anche ai giudici speciali, non solo al TAR e al CDS. Di rilievo è l'articolo 38, che riguarda il rinvio interno e stabilisce che il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
I principi del processo amministrativo
Differenze e analogie tra processo e procedimento
Come l'attività amministrativa, anche il processo amministrativo è retto da
norme di diritto pubblico: la funzione giurisdizionale si differenzia però da quella amministrativa in quanto non è finalizzata alla cura di interessi di una delle parti in causa, ma è caratterizzata dalla mera applicazione della legge, al fine di stabilire nell'ordinamento giuridico l'ordine violato nel rispetto di alcune fondamentali garanzie delle parti stesse. Da un punto di vista generale, il processo prevede normalmente la partecipazione delle parti le quali, in contraddittorio, pongono in essere un'attività che il giudice deve prendere in considerazione: atteso che la partecipazione connota anche il procedimento, occorre aggiungere che il processo si caratterizza altresì per la posizione di terzietà assunta dal giudice nei confronti degli interessi in gioco, nonché per il carattere irrevocabile del provvedimento emanato dal giudice, o meglio, per il fatto che le sentenze non possono essere modificate o revocate o comunque dichiarate.Illegittime se non mediante altre pronunce giurisdizionali. I principi generali codificati dal d.lgl. 104/10
I principi sono indicati negli artt 1-3.
Articolo 1: principio della tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo;
Articolo 2: principio del giusto processo, contempla i principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo, aggiungendo che il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo;
Articolo 3: dovere di motivazione (ogni provvedimento del giudice è motivato) e principio di sinteticità (il giudice e le parti redigono in maniera chiara e sintetica gli atti). Si introducono prescrizioni tra l'altro prive di sanzioni specifiche.
In ordine al principio di effettività va ricordato anche l'art 7.7 secondo cui esso è realizzato attraverso la concentrazione davanti al ga di ogni forma di tutela degli interessi.
legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. Per quanto attiene al principio di parità, non si può non notare che rimane una certa disparità tra le parti, quantomeno nel senso che il dialogo tra esse prima dell'udienza non è caratterizzato dalla previsione di preclusioni e decadenze per le parti intimate (e solo amministrazione può opporre la nullità ex art 31). Quanto al principio del contraddittorio, esso esprime la posizione di eguaglianza tra le parti in ordine alla possibilità di elaborazione del contenuto della sentenza. Ai fini della validità della domanda, il ricorso deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati; il contraddittorio deve comunque essere integrato nei confronti di tutti i controinteressati nel corso del giudizio. In ordine alla ragionevole durata del processo, da un lato sono stati previsti riti speciali.
caratterizzati da termini ridotti, dall'altro manca però una disposizione che in generale stabilisca entro quale termine il presidente debba fissare l'udienza di merito e, cioè, per la discussione del ricorso. Circa la sinteticità, altre norme del codice danno attuazione al principio imponendo che anche la trattazione orale delle parti in udienza o in camera di consiglio sia sintetica. In aggiunta a quelli codificati, altri principi possono riferirsi al processo e si evincono dal tessuto normativo del codice. Il principio della domanda Il giudizio si instaura SOLO a seguito del ricorso della parte, sicché il giudice NON può procedere d'ufficio (principio della domanda). Una conferma di tale principio si ritrova nell'art 34 cpa che disciplina i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, "nei limiti della domanda"; una deroga pare essere stata introdotta dal rito in materia di appalti. Il ga deve inoltrerispettare i limiti della domanda avanzata dallaparte, non potendo ad es annullare l'atto per motivi diversi da quelli denunciati. Al riguardo si aggiunga cheil thema decidendum è stabilito in linea di massima dal ricorrente in modo unilaterale (un'eccezione a taleregola è costituita dalla possibilità di un ampliamento del thema decidendum a mezzo del ricorsoincidentale proposto dal controinteressato): è questo un'applicazione del principio di unilateralitàdell'azione. Processo amministrativo come processo di parte Il processo amministrativo è definito come un processo di parte o accusatorio, in cui la disposizionedell'oggetto del processo, delle pretese e delle prove spetta alle parti. Il principio attenuato in forza delpotere-dovere del giudice di disapplicare d'ufficio le fonti interne che confliggono con il diritto comunitarioe anche quelle regolamentari lesive di diritti soggettivi, nonché iprovvedimenti in contrasto con le norme comunitarie, pur se, per vero, la disapplicazione può essere considerata come conseguenza del principio jura novit curia il giudice infatti deve sempre seguire le norme del diritto anche nei casi in cui viga il principio secondo cui il ricorrente è dominus delle doglianze. Tuttavia, alcune disposizioni paiono prevedere facoltà del giudice non condizionate dall'istanza di parte es: giudice, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, ha la possibilità di definire il giudizio nel merito.
Il principio dell'impulso di parte
Nel processo amministrativo vige poi il principio dell'impulso processuale di parte: il giudizio, infatti, prosegue solo in forza dell'impulso delle parti. In particolare, dopo il deposito del ricorso, occorre la presentazione di una domanda di fissazione dell'udienza, pena la perenzione del ricorso stesso, fatti salvi i casi in cui la fissazione dell'udienza di
merito viene effettuata d’ufficio. Non solo: il ricorrente “dispone” dello svolgimento del processo, potendo in qualunque momento rinunciare al ricorso (ma il codice richiede la non opposizione delle altre parti) o a qualche motivo dello stesso. Processo amministrativo come vocatio iudicis Il processo amministrativo è un processo da ricorso, nel senso che con l’atto introduttivo non si cita la controparte a comparire in giudizio (vocatio in ius): l’atto instaurativo è infatti una vocatio iudicis con il quale, cioè, si chiama il giudice a provvedere sull’oggetto della domanda, sicché, ad es, il rapporto processuale si instaura non già nel momento della notificazione del ricorso alla controparte, bensì in quello del suo deposito presso il giudice amministrativo. 18 Principio della collegialità La trattazione della causa si svolge davanti al collegio, anche se numerose e rilevanti sono le ipotesi in cuiIl presidente o il magistrato delegato dispone di autonomi poteri.
Principio del doppio grado
Il principio del doppio grado di giurisdizione nel processo amministrativo avrebbe fondamento costituzionale nell'articolo 113 della Costituzione italiana.