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I GIUDICI AMMINISTRATIVI SPECIALI

Premessa

Nella giustizia amministrativa sono comprese non solo la disciplina del processo che si svolge dinnanzi al complesso tar-cds e parte di quelle relativa al giudizio dinnanzi al giudice ordinario, ma anche la disciplina del processo che si svolge davanti alle giurisdizioni amministrative speciali e cioè alle giurisdizioni NON appartenenti all'ordine che fa capo al cds e la normativa sui ricorsi amministrativi.

Tra le giurisdizioni speciali assume un posto di grande rilievo la corte dei conti, il tribunale superiore delle acque pubbliche nell'esercizio delle funzioni di unico grado e altre giurisdizioni speciali che si occupano di materie amministrative.

La corte dei conti

Giurisdizione contabile: contenzioso contabile e pensionistico

La corte dei conti esercita la giurisdizione nelle "materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge" (art 103cost). Essa giudica delle controversie che possono insorgere,

in determinate materie, con la pa, sicché è annoverata tra i giudici amministrativi che non fanno capo al complesso tar-cds. In particolare, la corte dei conti è titolare della c.d. giurisdizione contabile, nella quale sono tradizionalmente compresi i giudizi in materia di responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici funzionari (contenzioso contabile), di pensioni civili e militari e di pensioni di guerra (contenzioso pensionistico). I giudizi sono disciplinati dal tu 1054/1924, dal relativo regolamento 1038/1933, cosi come modificati dalle l. 19 e 20 del 94. In base all’oggetto del giudizio si possono distinguere i seguenti tipi di processo: - Giudizio di conto; - Giudizio di responsabilità amministrativa; - Giudizio per resa di conto; - Giudizio pensionistico; - Giudizio ad istanza di parte. Caratteri della giurisdizione contabile: La giurisdizione contabile è: - Piena in quanto la corte conosce del fatto e del

diritto: è cmq un carattere variamente inteso in dottrina, parte della quale ritiene che la pienezza consisterebbe nella possibilità di sindacare il merito; nell'ambito della giurisdizione del ga la nozione è intesa in senso parzialmente diverso;

- Esclusiva la corte conosce sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi (es: diritto al risarcimento del danno nei giudizi di responsabilità, diritto al trattamento di quiescenza nei giudizi pensionistici);

1- Sindacatoria la corte non è legata alle richieste delle parti o del procuratore generale o regionale er quanto attiene ai poteri istruttori e, d'altro canto, essa può estendere il giudizio anche ai soggetti originariamente non citati: è cmq molto sfumata nei processi pensionistici.

La corte dei conti, inoltre, conosce di tutte le questioni sollevate in via pregiudiziale e incidentale, con l'eccezione della questione di falso. La corte, in linea di massima, non

Può annullare, modificare, revocare atti amministrativi, potendo però disapplicarli, alla stessa stregua del go.

Ordinamento della corte dei conti

Le leggi n 19 e 20 modificate dal d.l. 543/96, convertito con modificazioni nella l. 639/96, il legislatore ha proceduto ad attuare il decentramento della giurisdizione contabile e ad istituire il doppio grado di giurisdizione.

A livello centrale, l'attività giurisdizionale della corte dei conti è esercitata dalle prime 3 sezioni e dalle sezioni riunite.

Le sezioni centrali svolgono funzioni di giudice di appello e giudicano con la presenza di 5 magistrati. Esiste una sezione d'appello x la sola regione siciliana.

Le sezioni riunite giurisdizionali, presiedute dalla corte dei conti e giudicanti con la presenza di 7 magistrati, sono competenti a pronunciarsi sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite ad esse dalle sezioni giurisdizionali regionali e centrali ovvero su richiesta del

procuratore generale. Il presidente, inoltre, può disporre che le sezioni riunite si pronuncino su giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Qualora una sezione giurisdizionale, centrale o regionale non condivida il principio di diritto fatto valere dalle sezioni riunite, con ordinanza motivata la sezione deve rimettere a queste ultime la decisione in giudizio. In tutti i capoluoghi di regione, nonché nelle province autonome di Trento e Bolzano, sono state istituite sezioni giurisdizionali che giudicano con la presenza di 3 giudici, compreso il presidente.

Il pubblico ministero

Le funzioni di pm presso le sezioni riunite e le sezioni centrali della corte sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale. La procura agisce a tutela del corretto funzionamento dell'amministrazione.

pubblica.L'esercizio dell'azione pubblica di responsabilità, d'ufficio o su domanda, è obbligatoria e irretrattabile. Le funzioni di pm (sostituto sostanziale dell'amministrazione) delle sezioni regionali sono esercitate dal procuratore regionale e dai suoi sostituti.

La competenza territoriale

La competenza territoriale - che ha carattere funzionale e non è disciplinata con riferimento alle procure, è distribuita secondo i seguenti criteri:

  1. Criterio della residenza anagrafica del ricorrente per quanto attiene ai ricorsi pensionistici;
  2. Criterio del luogo dove sono siti i beni o di quello in cui si è verificato il fatto produttivo del danno nei giudizi di responsabilità.

I conflitti di competenza fra le sezioni regionali sono risolti dalle sezioni riunite.

Il giudizio di responsabilità 2

La responsabilità amministrativa viene fatta valere dal procuratore regionale della corte dei conti, il quale ha notizia

Dell'evento produttivo di danno a seguito di autonoma iniziativa (es: segnalazione pvt) o di denuncia o di rapporto. L'obbligo di denuncia immediata è posto in capo all'organo vertice dell'amministrazione. Ex art 10 l. 724/94, i funzionari che vengano a conoscenza di un fatto produttivo di danno erariale debbono presentare tempestiva e circostanziata denuncia alla competente procura regionale della cconti. Analogo obbligo grava sull'organo straordinario di liquidazione in caso di dissesto degli enti locali e sui dirigenti, sui capi di servizio e sugli ispettori delle amministrazioni nonché sugli organi di controllo e revisione. Un'ulteriore fonte di informative di danno è rappresentata dall'attività del pm penale che ha l'obbligo di notiziare il procuratore generale regionale qualora l'azione penale attenga ad un reato che abbia cagionato un danno all'erario. Ex d.lgs. 150/09, l'organismo indipendente

di valutazione della performance comunica tempestivamente le criticità riscontrate anche alla Corte dei Conti. Pure l'ispettorato per la funzione pubblica ha l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate. Le sentenze irrevocabili di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione sono comunicate al competente procuratore generale affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, prevede che il decreto di accoglimento della domanda sia comunicato alla Procura Generale della Corte dei Conti ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 64/05, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina che impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di trasmettere alle procure della Corte dei Conti gli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Le notizie e i datiacquisiti nel corso dell'attività di controllo svolto alla corte non sono direttamente utilizzabili in sede processuale: la procura può però promuovere azione di responsabilità sulla base di una segnalazione acquisita attraverso l'esercizio dei poteri istruttori inerenti al controllo sulla gestione. È possibile la segnalazione alla procura. Ex l. 141/09, le procure, a pena di nullità degli atti istruttori (la nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse) agiscono "a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge". Il giudizio si instaura con la notifica al convenuto della citazione a comparire avanti la sezione giurisdizionale competente. Nb: l'amministrazione può assumere iniziative volte a reintegrare l'erario, previo accertamento del danno in via amministrativa. L'istruttoria Prima di

Questo momento si svolgono importanti attività prodromi che nel corso del procedimento preliminare rispetto al giudizio. Ricordiamo innanzi tutto che il procuratore è titolare di notevoli poteri istruttori, disciplinati in modo sommario, potendo richiedere comunicazione di atti e documenti in possesso di autorità amministrativa e giudiziarie, nonché disporre accertamenti diretti. Esso può disporre, a mezzo della guardia di finanza, ispezioni e accertamenti presso le pa e presso i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata. Il procuratore regionale può altresì disporre l'esibizione o il sequestro di documenti, audizioni personali, perizie e consulenze.

Il sequestro, l'azione revocatoria e quella surrogatoria

Il procuratore può chiedere al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio il sequestro conservativo di beni immobili e mobili del convenuto, onde evitare

che possa venir meno la garanzia del credito dell'ente pubblico. Va osservato che il sequestro può essere disposto non solo antecausam, ma anche in corso di causa. Sulla domanda di sequestro il presidente provvede con decreto motivato fissando l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a 45gg. Questa seconda fase è a "contraddittorio pieno": con il medesimo decreto il presidente assegna infatti al procuratore un termine non superiore a 30gg per la notificazione della domanda e del decreto. All'udienza, il giudice designato, con ordinanza motivata, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Avverso l'ordinanza è possibile proporre reclamo al collegio +3. L'esecuzione del sequestro è disciplinato dalle norme del cpc sulla base del rinvio operato dall'art 26 rd1038/1933. Ove la domanda di sequestro sia stata proposta prima dell'inizio.della causa di merito, il giudice, con l'ordinanza di accoglimento, deve fissare un termine non superiore a 60 giorni per il deposito preliminare.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Fracchia Fabrizio.