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IL DIRITTO E LA LETTERATURA
②
Un racconto giudiziario è un racconto narrato in tribunale e riferisce qualche azione che secondo una parte in causa
è stata commessa dall’altra, azione che ha danneggiato l’accusatore e che va contro la legge. Il racconto della parte
avversa invece cerca di respingere presentando un’altra versione dell’accaduto o affermando che l’azione compiuta
non ha danneggiato l’accusatore o violato la legge.
Il diritto ha il compito di:
pronunciare un verdetto equo e legittimo tra i due racconti contrapposti
assicurarsi che non si scatenino una serie di vendette tra le parti in causa dopo che il tribunale ha
pronunciato la sua sentenza
Per conseguire questi scopi i tribunali devono essere accettati come autorevoli e legittimi, ma anche considerati equi
e disinteressati, capaci di “levarsi al di sopra” dei racconti interessati con i quali vengono presentati i casi.
L’equità dipende da:
una serie di equi verdetti precedenti
l’osservanza di procedure di dibattito che garantiscono la soddisfazione di criteri di giustizia
In che modo vanno presi, vincolati, limitati e valutati i racconti giudiziari?
Vanno considerate le procedure medianti le quali i racconti giudiziari vengono analizzati giuridicamente e alla fine
giudicati dal giudice o dalla giuria.
C’è una distinzione fondamentale di cui tener conto:
“questioni di fatto” Bisogna stabilire (conformandosi a regole sulle prove) chi ha fatto cosa a chi altro e
con quale intenzione.
“questioni di diritto” Bisogna decidere se l’azione asserita violi o no una legge particolare.
Bisogna inoltre decidere se l’azione in parola ha effettivamente danneggiato la parte accusatrice.
Nel racconto giuridico troviamo un sottile paragone far ciò che ci si attende di norma e ciò che è effettivamente
accaduto. La discrepanza tra i due elementi viene poi giudicata mediante criteri derivati dagli statuti e dai
precedenti.
L’accertamento dei fatti nel processo è regolato con cura da norme procedurali e dal giuramento di dire la verità.
Per giudicare la giustezza di un’interpretazione giuridica esiste solamente la tradizione incarnata nel precedente.
Colui che narra, nel proporre un’interpretazione, si richiama principalmente alla somiglianza fra la sua
interpretazione dei fatti rilevati nel caso presente e le interpretazioni in casi del passato che secondo lui erano simili.
Anche le questioni di fatto sono spesso soggette a interpretazione e inoltre la rilevanza dei fatti accertati può variare
a seconda delle categorie in cui sono inquadrati.
Quando una causa è stata giudicata è naturalmente possibile rivolgersi in appello ad un’istanza superiore e ciò crea
un’opportunità per altri racconti giudiziari. Un giudice d’appello può prestare una sia successiva versione per
giustificare la sua decisione in una causa. Ma questi racconti dei giudici d’appello sono intesi esclusivamente a
giustificare un’interpretazione giuridica (si presume che le questioni di fatto siano state accertate dal tribunale
inferiore). Le nuove interpretazioni possono modificare l’importanza di fatti accertati in precedenza.
Le cause non devono solo far danni, ma anche tutelare gli interessi delle parti coinvolte. Se uno vuole che la sua
querela venga esaminata da un tribunale, allora deve dimostrare di avere una legittimazione attiva nella causa in
questione. Inoltre deve avere anche dei motivi fondati, che si basano su statuti e mandati che stabiliscono ciò che
viola l’interesse dello Stato, una sorta di peripeteiai che danno luogo a un’azione.
Legittimazione e motivi fanno si che i racconti giudiziari tocchino sempre da vicino gli interessi delle parti in causa,
è importante la loro credibilità.
I racconti giudiziari sono narrati in modo curioso. Infatti gli avvocati chiamano a deporre a favore del loro cliente
anche testimoni di loro scelta e li contrappongono a quelli degli avvocati avversari.
♣ ○ ♣ ○ ♣
I racconti giudiziari sono considerati con sospetto. Infatti, pur ricercando la giustizia, questi:
sono tutti improntati alla retorica dell’egoismo
pur avendo limiti procedurali e sforzi per limitarne la retorica (procedure miranti a superare i difetti),
queste cose non sono così efficaci e influiscono sul giudizio finale
I racconti giudiziari non sono mai presi per buoni, quindi su cosa si basa la nostra fiducia sul modo in cui il
procedimento legale li purifica?
1. Sulla nostra fede nel confronto in quanto mezzo per arrivare al fondo delle cose, cioè il
controinterrogatorio dei testimoni. La procedura legale garantisce che il confronto rimanga entro i
confini dell’educazione, limitando ciò che si può chiedere ai testimoni e il modo in cui
essi possono essere contestati.
2. Sul concetto di precedente (nucleo del diritto consuetudinario – common law) ovvero il fatto che una
decisione giudiziaria nel caso presente vada raggiunta sulla base di decisioni in casi simili nel passato.
Quindi per prevalere, i racconti giudiziari devono essere concepiti facendo molto attenzione a quei casi
del passato che erano simili a quello presente e che sono stati giudicati in senso favorevole alla propria
interpretazione (precedenti appropriati = cliché)
3. Sulla legittimità, la quale si fonda:
sulla tradizione, sulla persuasione consolidata che si avrà giustizia in tribunale e che si sarà trattati
come lo sono stati altri prima in situazioni paragonabili.
sulla ritualizzazione, garantita da:
uso del linguaggio specialistico, che ha gli scopi di conservare l’apparenza di distacco e
o dottrina e di assicurare la “moralità interna” del diritto, cioè l’accessibilità della legge prima
della sua applicazione, la sua protezione dall’arbitrarietà.
modi consueti in cui il sistema giudiziario dà il concetto di giustizia per scontato.
o
Il radicamento nella tradizione e il rituale sono strettamente collegate alle consuetudini della narrativa
giudiziaria, alla sua preferenza per ciò che si presume di per sé evidente.
♣ ○ ♣ ○ ♣
4. Sull’impiego del racconto visibilmente familiare nelle perorazioni giudiziarie, le quali rappresentano il
senso comune della giustizia, il modo tramite cui l’uomo di strada può accedere al diritto.
Avvocati e giudici hanno però lo scopo di rendere i propri racconti giudiziari il meno “storie” possibile,
anzi addirittura antistorie: limitati ai fatti, logicamente evidenti, non fantasiosi, fondati su
testimonianze oculari, rispettosi dell’ordinario, apparentemente “non aggiustati” (vs. i narratori letterari
che hanno lo scopo di esplorare la possibilità).
I racconti giudiziari tendono a far sembrare il mondo di per sé evidente, una “storia continua” che
eredita il passato legittimato. Per creare verosimiglianza il diritto cita il corpus juris e attenendosi ai
precedenti (i racconti letterari invece imitando la realtà).
I codici uniformi non funzionano in quanto non basta che il diritto sia semplicemente il volere dell’autorità,
distaccato dalla moralità popolare nel senso del popolare nel senso del positivismo giuridico, Infatti sembra
esistere qualche punto di vista locale e interiore di cui bisogna tener conto. La cultura è sempre locale, sempre
particolare, pur vendo aspirazioni universali. Il diritto non può essere efficace quando è visto in disaccordo con
la cultura locale: per questa ragione la common law ha tradizionalmente rivendicato la propria superiorità. Per
questo motivo il diritto non può fare a meno della narrativa.
♣ ○ ♣ ○ ♣
L’uomo desidera, ricerca e trova ristoro nei racconti letterari (ovvero mondi congiuntivizzati della finzione) in
quanto sembra perpetuamente combattuti tra la comodità della prevedibilità e l’eccitazione di ciò che è
plausibilmente prevedibile, insolito, in bilico tra la noia del quotidiano e l’eccitazione per ciò che potrebbe essere.
Questa umana preoccupazione per l’inaspettato nel familiare riflette certamente la nostra singolare evoluzione
come specie dipendente dalla cultura, la quale ci torna utile nel nostro far fronte allo scomodo equilibrio fra
tradizione e innovazione che caratterizza il mondo simbolico della cultura.
Però la narrativa richiede ammortizzatori che proteggano l’ascoltatore/il lettore dai terrori della possibilità
illimitata, cioè le metafore della letteratura. ♣ ○ ♣ ○ ♣
La sensibilità narrativa prodotta dalla letteratura arriva ad influenzare il modo in cui gli avvocati narrano i loro
racconti giudiziari e il modo in cui i giudici li inquadrano in categorie giuridiche. Col tempo, la
buona narrativa letteraria si insinua a poco a poco nel corpus juris.
♣ ○ ♣ ○ ♣
C’è un’intrinseca tensione tra ciò che è possibile e ciò che è consolidato all’interno del diritto
giurisprudenziale/common law, ma anche all’interno al sistema stesso di mandati/writs che fu alla sua origine.
Mandato = riassunto di un reato processabile contro ciò che è consueto e consolidato.
↓
Inizialmente venivano emessi da tribunali locali quando una parte affermava di essere stata danneggiata in qualche
modo riconoscibile da azioni altrui. La parte accusata era tenuta a comparire davanti al tribunale per difendersi e,
sotto lo sguardo della corte, accusatore e accusato si fronteggiavano e narravano i rispettivi racconti. Poi il
magistrato in funzione pronunciava il suo verdetto.
Con il tempo i mandati si fecero più uniformi e regolati e subirono un processo di formalizzazione.
Invece di principi, venivano citati casi decisi in passato. Tale tipo di mandato venne gradualmente ampliato fino a
comprendere una maggior varietà di casi in cui una pena veniva ritenuta sproporzionata alla gravità del reato.
I mandati non prescindevano dal modo in cui la gente considerava la natura di un mondo ben ordinato. Le
situazioni che essi trattavano trovavano espressione anche nel mondo della letteratura e nei resoconti giornalistici e
nei racconti da osteria.
La common law dà per scontato che i fatti accertati vengono modificati da nuove possibilità. Anche le opinioni
legali che fanno epoca, che trasformano il puramente possibile di ieri nel diritto consolidato di oggi, vengono
giustificate in base al fatto che niente è “realmente” cambiato.
♣ ○ ♣ ○ ♣
La narrativa è il medium per eccellenza per descrivere le situazioni umane prototipiche, le quali diventano metafore
fondamentali della condizione umana.
Sia i narratori letterari che