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Estratto del documento

L'UDIENZA PRELIMINARE

1. Gli atti dell'udienza preliminare

La richiesta di rinvio a giudizio è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare

(art. 416 cpp.) e con essa è trasmesso a detta cancelleria il fascicolo delle indagini preliminari. La

legge del 2006/102 al fine di rendere piu celere l instaurazione del processo qualora si proceda per

reati conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ha

modificato il 416 se l addebito ha ad oggetto omicidio colposo commesso con violazione delle

norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata entro 30 gg dalla chiusura delle

indagini preliminari. Entro 5gg il GUP provvede quindi a fissare con decreto l'ora, il giorno ed il

luogo dell'udienza in camera di consiglio. E tra la data di deposito e quella di udienza non puo

intercorrere un termine superiore a 30 gg. Ciò sarà notificato ovviamente:

1. alla persona offesa ed all'imputato, con l'avvertimento per quest'ultimo che se non comparirà

sarà giudicato in contumacia,

2. comunicato al PM

3. notificato al difensore dell’imputato, con l’avviso della facoltà di prendere visione degli atti

trasmessi ex 416 co. 2 cpp e di presentare memorie e produrre documenti ex 419 co. 3 e 4.

'avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione

relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo

stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata

per la pena pecuniaria. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio

immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore

speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico

ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. Nel caso previsto dal comma 5, il

giudice emette decreto di giudizio immediato. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena

di nullità.

Costituzione delle parti: L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione

necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti

relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle

comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se il difensore dell'imputato non è

presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il verbale dell'udienza preliminare

è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta

di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la

stenotipia

L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del:

- PM

- Del difensore dell’imputato

In primo luogo il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la

rinnovazione degli avvisi di citazione, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiarare la

nullità ex 420 cpp. A partire dalla L. 479/99, la contumacia dell'imputato può essere dichiarata già

dall'udienza preliminare (in precedenza invece, solo a partire dalla fase dibattimentale); così il

giudice provvederà a rinnovare la notificazione laddove sia probabile o provato che l'imputato non

ne abbia avuto cognizione (art. 419 cpp., 1 co.). assenza dell imputato: “Se l'imputato, libero o

detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad

assistervi, il giudice procede in sua assenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice

procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto

domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia

nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto

personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo

stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del

procedimento o di atti del medesimo. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal

difensore. E' altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo

essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare

ad udienze successive. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata

anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. (la legge allude alla mancata

conoscenza del processo non del procedimento, da parte dell imputato.) Se l'imputato fornisce la

prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del

processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai

sensi dell'articolo 421, comma Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di

formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli

atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove

già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta

impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la

prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Il giudice revoca altresì

l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 quater se risulta che il procedimento, per l'assenza

dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.”

Al di fuori di questi casi, in caso di assenza dell'imputato il giudice ne dichiara la contumacia;

l'ordinanza deve però essere revocata se si prova il legittimo impedimento o la mancata

conoscenza, prima della decisione ex art. 424 cpp.,Le disposizioni sulla dichiarazione di

contumacia non si applicano laddove l'imputato chieda o, acconsenta a che si proceda in sua

assenza; allo stesso modo è considerato presente laddove si allontani nel corso dell'udienza.

L'udienza si apre con il PM che illustra gli elementi raccolti nel corso delle indagini a giustificazione

della richiesta di rinvio a giudizio; l'imputato può chiedere di essere sentito e su richiesta di parte il

giudice può disporre che l'interrogatorio avvenga nelle forme ex art. 498 e 499 cpp. Conferendo

carattere di prova alle dichiarazioni rese (i rispettivi verbali infatti, come vedremo, possono essere

letti nel dibattimento). Dopo parlano i difensori (della parte civile, del responsabile civile, della

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dell'imputato), quindi il PM ed i difensori

illustrano le rispettive conclusioni.

Il GUP può quindi o emanare il decreto con cui dispone il giudizio in accoglimento della richiesta

del PM, o pronunziare sentenza di non luogo a procedere (art. 425 cpp.), o infine richiedere ex art.

421bis che il PM svolga ulteriori indagini.

Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore: “Quando l'imputato, anche se detenuto,

non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire

per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche

d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma

dell'articolo 419, comma 1. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede

quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di

comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e

non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Quando l'imputato,

anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal

comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza

e ne dispone la notificazione all'imputato. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova

udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che

l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché

prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori

e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un

sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.”

Sospensione del processo per assenza dell'imputato: Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e

420 ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice

rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della

polizia giudiziaria. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre

che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con

ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18,

comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. Durante la sospensione del processo, il

giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non

rinviabili.

Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo: Alla scadenza di un anno

dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 quater, o anche prima quando ne

ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell'avviso.

Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia

ripreso il suo corso. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:

a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;

b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
241 pagine
7 download
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marafioti Luca.