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Lezioni di procedura penale

Capitolo primo - Il processo penale

Gli interessi in conflitto

Nel processo penale sussistono due interessi tra di loro nettamente antitetici: l'interesse ad una sollecita definizione del processo con attuazione dell'economia processuale e della pretesa punitiva dello stato; e l'interesse al rispetto della forma, a garanzia di un processo democratico e dell'uguale applicazione della legge ai cittadini. Il rispetto di queste forme può però comportare il ritardo della definizione del processo penale e l'attuazione della pretesa punitiva. Pertanto, un'esasperazione del rispetto delle forme processuali può sacrificare l'interesse del cittadino innocente a una rapida definizione del processo penale. L'economia processuale non garantisce solo l'attuazione della pretesa punitiva ma l'imputato essendo il processo penale di per sé una sanzione, la durata del processo risulta gravemente punitiva per l'imputato innocente e per quello colpevole. La lunghezza dei tempi processuali è dannosa in modo particolarmente evidente nei confronti dell'imputato innocente; ma è ingiusta anche nei confronti del colpevole (sempre che non possa giovarsi della prescrizione o di un'amnistia), richiedendo i principi penalistici una certa vicinanza tra momento di commissione del reato e momento di inflizione della pena. In caso contrario, la pena eseguita dopo lungo tempo dalla commissione del reato potrebbe rivelarsi ingiusta posto che nel frattempo il mutamento della personalità dell'imputato rende ingiustificato il quantum di pena stabilito con riferimento a un soggetto la cui personalità risulta cambiata. Tuttavia, il totale inutilizzo di forme rende il processo irregolare e aumenta il rischio di errori giudiziari.

Sistema accusatorio e sistema inquisitorio

Nel delineare le caratteristiche di un sistema processuale penale si fa riferimento a due modelli:

  • Modello accusatorio: È caratterizzato da una dialettica processuale tra due parti contrapposte, accusatore ed accusato, mentre è affidato ad un organo terzo la risoluzione della controversia; l'organo accusatorio è nettamente distinto dal giudice, il quale ha una connotazione di terzietà. Le prove sono prodotte dalle parti, che hanno parità di diritti e poteri; il processo è pubblico ed orale. Contraddistinto da parità delle armi, di diritti e poteri quindi.
  • Modello inquisitorio: Vede un organo al contempo accusatorio e giudicante, provvisto di poteri ampiamente superiori a quelli dell'imputato, difetta di terzietà; il processo è scritto e segreto sia in esterno che in interno, nel senso che gli atti processuali devono rimanere segreti sia per i soggetti estranei al processo che per l'imputato, è prevista una carcerazione preventiva di quest'ultimo e infine il giudice d'ufficio cerca le prove senza che sia riconosciuto all'imputato alcun diritto in ordine all'assunzione delle stesse.

Nella realtà non esiste un processo accusatorio puro ed un processo inquisitorio puro ma solo processi misti. Il codice vigente si rifà al sistema accusatorio e distingue nettamente tra procedimento e processo penale. Nella prima fase delle indagini preliminari il pubblico ministero non acquisisce prove ma elementi di prova volti ad accertare se si debba procedere o meno all’esercizio dell’azione penale. Il giudice (terzo e imparziale) nel sistema attuale non conosce le indagini preliminari ed assiste al formarsi della prova in sede dibattimentale nel contraddittorio delle parti.

Fonti del diritto processuale penale

  • Numerose sono le norme costituzionali contenenti disposizioni di natura garantistica: art. 13 sull'inviolabilità della libertà personale; art. 15 sulla libertà e segretezza della corrispondenza; art. 24, co.2 sull'inviolabilità del diritto di difesa; art. 25, co.1 che sancisce il principio del giudice naturale precostituito per legge; art. 27, 2 co. che prevede la presunzione di non colpevolezza; art. 97, co.1 che prevede l'imparzialità della PA e quindi anche dell'amministrazione della giustizia; art. 111 che attribuisce rilevanza costituzionale ai cd. principi del giusto processo, consacrati nell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU (1. cost. n.2/99).
  • Rientrano tra le fonti del diritto processuale penale la stessa CEDU (firmata a Roma nel 1950) ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ratificato con l.n. 881/77): si tratta di convenzioni che pongono sia norme self-executing (quindi potenzialmente direttamente abroganti norme di rango ordinario), sia non.

Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale. In Italia l'attuale codice di procedura penale è entrato in vigore nel 1988. Struttura del codice di procedura penale - Il codice di procedura penale vigente è formato da 746 articoli, suddivisi in 11 libri, e 260 disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Le connotazioni del processo penale nel codice Rocco

Nel codice di procedura penale Rocco, si avevano due fasi processuali nettamente distinte e contrassegnate da principi antitetici:

  • La fase istruttoria (scritta e segreta, con scarsissima attuazione del principio di difesa) e
  • La fase dibattimentale (che era orale ed ispirata invece ai principi del modello accusatorio).

I principi del dibattimento (continuità, immediatezza, pubblicità, oralità, correlazione tra accusa e sentenza, non regressione) erano in realtà fortemente eludibili: ad esempio, il giudice poteva fondare la sua decisione sui verbali di prove assunte segretamente nella fase istruttoria, vanificando il principio dell'oralità e del contraddittorio nel momento di formazione della prova (ampio ricorso al cd. "sistema delle letture"). Ancora, la prassi giudiziaria aveva inventato l'istituto del rinvio ad udienza fissa, eludendo il divieto di sospensione del dibattimento per un periodo superiore ai 10 giorni e così via. Nella prassi l'istruzione rappresentava la fase fondamentale, limitandosi la fase dibattimentale ad una inutile riassunzione delle prove già assunte. Le ordinanze di rinvio a giudizio contenevano già ampie motivazioni dirette a dimostrare la responsabilità dell'imputato come se fossero state sentenze di condanna. Da ciò nasce l'esigenza di un nuovo codice di procedura penale, le prospettive di riforma partivano da una premessa comune, ed erano tre:

  • La prima Conso sosteneva l'opportunità di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento da effettuarsi solo dal pm con il rito sommario: tesi basata sul fatto che l'istruzione sommaria era più celere di quella formale e che il pm pur esercitando la funzione accusatoria, dava garanzie di imparzialità posto che nell'indagine istruttoria il pm aveva il dovere di ricercare la verità storica.
  • La seconda Nuvolone sosteneva pure l'opportunità di mantenere una fase istruttoria antecedente il dibattimento ma riteneva che tale istruzione dovesse essere compiuta unicamente dal giudice istruttore il quale, come organo giurisdizionale, garantiva l'imparzialità.
  • La terza tesi CarneLutti sosteneva la necessità di eliminare qualsiasi fase istruttoria prima del dibattimento riservando alla fase dibattimentale l'assunzione delle prove con piena attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova. La fase del giudizio doveva essere preceduta dall'inchiesta preliminare, compiuta dal pm e destinata solo ad acquisire non prove ma elementi di prova per accertare se si dovesse esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione; nel caso in cui fosse necessaria l'acquisizione di prove prima del dibattimento si prevedeva l'incidente probatorio, nel quale la prova veniva assunta nel corso dell'inchiesta preliminare in contraddittorio delle parti e da un organo giurisdizionale.

Il cpp si rifà a questa terza tesi distinguendo tra procedimento e processo penale. Il procedimento è integrato dalla fase delle indagini preliminari compiuta dal pm e destinata a acquisire elementi di prova per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e per decidere se esercitare o no l'azione penale. Con l'esercizio dell'azione si acquisisce la qualità di imputato e inizia il processo penale. L'assunzione della prova è riservata al dibattimento con l'eccezione dell'incidente probatorio per le prove non rinnovabili al dibattimento stesso. Il nuovo processo è previsto come processo di parti e si è accentuata la natura accusatoria del pm e le prove sono ammesse a richiesta di parte e non disposte d'ufficio dal giudice. Ciò determina l'effettiva terzietà del giudice. Nel sistema attuale il giudice del dibattimento non conosce le indagini preliminari e assiste al formarsi della prova in sede dibattimentale nel contraddittorio tra le parti. Contraddittorio nel momento della formazione della prova, principio dispositivo, terzietà del giudice sono i principi fondamentali del nuovo codice. Il legislatore si è reso conto che sarebbe stata utopistica l'attuazione di tali principi se il numero dei dibattimenti non fosse diminuito per questo ha previsto riti speciali diretti a deflazionare il dibattimento come l'applicazione della pena su richiesta di parte e il giudizio abbreviato.

La modifica dell'art. 111 Cost.

Al fine di assicurare piena attuazione dei principi del processo accusatorio, la L. cost. n. 2/99, come detto, ha riformato l'art. 111 Cost. introducendo un nuovo primo comma contente i cd. principi sul "giusto processo":

“La legge assicura che la persona accusata di reato sia nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e condizioni necessari per preparare sua difesa; abbia la facoltà dinanzi al giudice di interrogare e far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico; di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa; soprattutto il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova - garanzia costituzionale della formazione della prova solo nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale; Inoltre la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.”

A nostro avviso la modifica dell'art. 11 non giustifica eccessivi entusiasmi: va rilevato che non ha senso parlare di giusto processo regolato da legge in quanto il processo regolato da legge non può essere che giusto. Inoltre non costituisce novità richiedere condizioni di parità davanti a un giudice terzo, ragionevole durata ecc. In realtà già la legge delega n. 81/87 stabiliva l'obbligo per il legislatore delegato di adeguarsi alle norme dell'art. 6 della CEDU, che afferma il diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, il diritto dell'accusato ad essere informato nel tempo più breve possibile della natura e dei motivi dell'accusa, il diritto ad interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere l'interrogazione dei testimoni a discarico.

Lozzi non è entusiasta della modifica dell’art. 11, ad esempio rileva non ha senso parlare di giusto processo regolato dalla legge (non potrebbe essere altrimenti). Sotto un altro profilo va rilevato come la legge delega riconoscesse il principio di parità delle parti con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento, mentre la traduzione codicistica ha una portata garantista assai più limitata, postulando la parità tra accusa e difesa per il solo processo. La vera novità è invece rappresentata dal 4 co. dell’art. 111 che ha espressamente elevato alla dignità costituzionale il principio del contraddittorio nella prova (principio per cui la prova si ha soltanto quando sia stata assunta con l'attuazione del contraddittorio nel momento di formazione della prova), con la conseguente necessità di riformare importanti disposizioni codicistiche con esso contrastanti. Problematica è però a livello interpretativo la limitazione del 5 co. che prevede che la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato (può considerarsi prova l’atto di indagine effettuato senza il contraddittorio nei casi in cui la legge prevede che l’imputato vi consenta).

Capitolo terzo - Il giudice

I soggetti e le parti

I soggetti sono titolari di poteri di iniziativa nel procedimento, e cioè coloro che, compiendo un atto del procedimento, fanno sorgere in altri soggetti il dovere di compiere un atto successivo. Si parla di parti solo dopo che è stata formulata l’imputazione; quindi durante le indagini preliminari ci sono i soggetti ma non ancora le parti.

I giudici penali

Distinzioni fondamentali nel nostro ordinamento sono quelle tra:

  • Giudici ordinari (giudici di pace, il tribunale, la corte d’assise)
  • Giudici speciali (tribunale militare)
  • Giudici monocratici (giudice di pace, tribunale in composizione monocratica e il giudice dell’udienza preliminare)
  • Giudici collegiali (tribunale in composizione collegiale, la corte d’assise, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello, la corte di cassazione)
  • Giudici togati e giudici laici.

Particolare considerazione merita la corte d'assise, formata da giudici togati e giudici laici, la quale concreta la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. I giudici popolari non vanno confusi coi giurati. Nel nostro ordinamento non esiste l'istituto della giuria la quale emana il verdetto da sola senza la presenza di giudici togati e quindi non deve motivare le sue decisioni, ragion per cui la giuria andrebbe contro l'art 11 cost. La stessa Cost. nel 102 “la legge regola casi e forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia” impone la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia e tale partecipazione è concretata dai giudici popolari. Nella corte d'assise vi è un magistrato di corte d'appello che la presiede, un magistrato di tribunale e sei giudici popolari scelti con estrazione a sorte, tra cittadini italiani aventi un titolo di studio di scuola media di primo grado e di età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65. La corte d'assise d'appello è presieduta da un magistrato di corte di cassazione affiancato da un magistrato di corte d'appello e 6 giudici popolari estratti a sorte tra cittadini italiani 30-65 anni, con titolo di studio di scuola media di secondo grado.

È possibile notare, accanto ai magistrati in toga nera, delle persone che indossano una fascia tricolore: i giudici laici. Quest'ultimi non sono giudici professionisti, e molti di loro non hanno neppure la laurea in giurisprudenza (la quale non costituisce requisito per poter diventare giudice laico); essi vengono sorteggiati da un elenco di nomi presente nelle cancellerie dei tribunali e corti d'appello tra i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili e politici (ossia non abbiano subito condanne gravi). Una volta sorteggiati tali giudici prestano il giuramento dinanzi ai giudici togati e si impegnano a decidere in modo imparziale quel singolo fatto di reato in relazione al quale sono stati selezionati. Nella ideologia processualistica essi rappresentano la concreta partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia, la coscienza comune, e sono chiamati a decidere in base a tale parametro (chiamato anche "il sentire comune"). Anche qualora fossero in possesso di competenze tecniche in materia, non potrebbero decidere in base a quelle, essendo l'aspetto tecnico-giuridico del fatto, di esclusiva competenza dei giudici togati. La differenza tra giudici ordinari e giudici speciali, poggia sulla circostanza che solo i primi fanno parte dell'ordinamento giudiziario e sono soggetti alle leggi e godano delle garanzie (quali l'indipendenza dagli altri poteri, l'inamovibilità, la soggezione soltanto alla legge ecc..) di tale ordinamento, mentre i giudici speciali non fanno parte dell'ordinamento giudiziario e formalmente non godono di quelle garanzie sebbene la maggior parte delle stesse siano state estese ad essi da apposite leggi. Nel nostro ordinamento sono giudici ordinari quelli che esercitano la professione di giudice nei tribunali ordinari (civile, penale). Sono giudici speciali i giudici amministrativi, i giudici militari, i giudici della corte dei conti. Sono giudici ordinari, anche quelli assegnati ad una sezione specializzata del tribunale (quale la sezione minorile).

Le situazioni di incompatibilità del giudice penale

Si designa la condizione in cui viene a trovarsi il giudice quando particolari condizioni processuali o personali fanno presupporre lesa la sua necessaria posizione super partes (artt. 34 e 35).

L'art. 34 cpp. prevede una serie di casi di incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice, determinata da atti compiuti nel procedimento penale. Art 34 cpp:

“1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

2bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari…”

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dafne.91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marafioti Luca.
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