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L'UDIENZA PRELIMINARE
1. Gli atti dell'udienza preliminare
La richiesta di rinvio a giudizio è depositata nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare
(art. 416 cpp.) e con essa è trasmesso a detta cancelleria il fascicolo delle indagini preliminari. La
legge del 2006/102 al fine di rendere piu celere l instaurazione del processo qualora si proceda per
reati conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ha
modificato il 416 se l addebito ha ad oggetto omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, la richiesta di rinvio a giudizio deve essere depositata entro 30 gg dalla chiusura delle
indagini preliminari. Entro 5gg il GUP provvede quindi a fissare con decreto l'ora, il giorno ed il
luogo dell'udienza in camera di consiglio. E tra la data di deposito e quella di udienza non puo
intercorrere un termine superiore a 30 gg. Ciò sarà notificato ovviamente:
1. alla persona offesa ed all'imputato, con l'avvertimento per quest'ultimo che se non comparirà
sarà giudicato in contumacia,
2. comunicato al PM
3. notificato al difensore dell’imputato, con l’avviso della facoltà di prendere visione degli atti
trasmessi ex 416 co. 2 cpp e di presentare memorie e produrre documenti ex 419 co. 3 e 4.
'avviso [comunicato al pubblico ministero] contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione
relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo
stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio
immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico
ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato. Nel caso previsto dal comma 5, il
giudice emette decreto di giudizio immediato. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena
di nullità.
Costituzione delle parti: L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Il giudice procede agli accertamenti
relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle
comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se il difensore dell'imputato non è
presente il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. Il verbale dell'udienza preliminare
è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice, su richiesta
di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la
stenotipia
L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del:
- PM
- Del difensore dell’imputato
In primo luogo il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la
rinnovazione degli avvisi di citazione, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiarare la
nullità ex 420 cpp. A partire dalla L. 479/99, la contumacia dell'imputato può essere dichiarata già
dall'udienza preliminare (in precedenza invece, solo a partire dalla fase dibattimentale); così il
giudice provvederà a rinnovare la notificazione laddove sia probabile o provato che l'imputato non
ne abbia avuto cognizione (art. 419 cpp., 1 co.). assenza dell imputato: “Se l'imputato, libero o
detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad
assistervi, il giudice procede in sua assenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice
procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto
domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia
nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto
personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo
stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del
procedimento o di atti del medesimo. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal
difensore. E' altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo
essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare
ad udienze successive. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata
anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. (la legge allude alla mancata
conoscenza del processo non del procedimento, da parte dell imputato.) Se l'imputato fornisce la
prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del
processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai
sensi dell'articolo 421, comma Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di
formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli
atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove
già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta
impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la
prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa. Il giudice revoca altresì
l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420 quater se risulta che il procedimento, per l'assenza
dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo.”
Al di fuori di questi casi, in caso di assenza dell'imputato il giudice ne dichiara la contumacia;
l'ordinanza deve però essere revocata se si prova il legittimo impedimento o la mancata
conoscenza, prima della decisione ex art. 424 cpp.,Le disposizioni sulla dichiarazione di
contumacia non si applicano laddove l'imputato chieda o, acconsenta a che si proceda in sua
assenza; allo stesso modo è considerato presente laddove si allontani nel corso dell'udienza.
L'udienza si apre con il PM che illustra gli elementi raccolti nel corso delle indagini a giustificazione
della richiesta di rinvio a giudizio; l'imputato può chiedere di essere sentito e su richiesta di parte il
giudice può disporre che l'interrogatorio avvenga nelle forme ex art. 498 e 499 cpp. Conferendo
carattere di prova alle dichiarazioni rese (i rispettivi verbali infatti, come vedremo, possono essere
letti nel dibattimento). Dopo parlano i difensori (della parte civile, del responsabile civile, della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dell'imputato), quindi il PM ed i difensori
illustrano le rispettive conclusioni.
Il GUP può quindi o emanare il decreto con cui dispone il giudizio in accoglimento della richiesta
del PM, o pronunziare sentenza di non luogo a procedere (art. 425 cpp.), o infine richiedere ex art.
421bis che il PM svolga ulteriori indagini.
Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore: “Quando l'imputato, anche se detenuto,
non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire
per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche
d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma
dell'articolo 419, comma 1. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede
quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e
non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione. Quando l'imputato,
anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal
comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all'imputato. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova
udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che
l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché
prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori
e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.”
Sospensione del processo per assenza dell'imputato: Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e
420 ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice
rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della
polizia giudiziaria. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre
che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con
ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18,
comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. Durante la sospensione del processo, il
giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non
rinviabili.
Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo: Alla scadenza di un anno
dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420 quater, o anche prima quando ne
ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell’imputato per la notifica dell'avviso.
Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia
ripreso il suo corso. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa