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Le forme di invalidità dell'atto processuale penale

Le forme di invalidità dell'atto processuale sono: l'inesistenza in senso giuridico, le nullità assolute, le nullità relative, le nullità di ordine generale, l'inammissibilità e lo scadimento dei termini.

I termini si considerano a pena di decadenza soltanto nei casi stabiliti dalla legge. Il termine ordinatorio indica il limite entro il quale l'atto deve essere compiuto, ma il decorso del termine non comporta la decadenza dalla facoltà di compierlo, ma può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari. Il termine dilatorio sono quelli per cui un atto non può essere compiuto prima del decorso del termine stesso. Il termine può essere restituito a norma dell'art. 175 c.p.p. quando le parti provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o forza maggiore.

L'inutilizzabilità e l'inesistenza in senso giuridico non è prevista dal legislatore ma costituisce una elaborazione della dottrina, elaborazione resa necessaria dalla tassatività delle nullità. Tale principio lascerebbe insoluto il problema di abnormi, gravi violazioni che, proprio in conseguenza della loro abnormità, non sono previste dal legislatore. In questi casi si deve fare ricorso all'inesistenza che, oltretutto, non è mai suscettibile di sanatoria.

Le nullità sono tassativamente previste dal legislatore e si dividono in assolute, relative e di tertium genus.

Le nullità assolute sono disciplinate agli articoli 177 - 178 - 179 (capacità del giudice, iniziativa del Pm, presenza dell'imputato e del difensore, o in altri casi stabiliti dalla legge e da questa definite insanabili). Sono insanabili e sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Nullità ordine generale (art.

  1. Le nullità assolute sono quelle per le quali il legislatore prevede la rilevabilità d'ufficio ma anche la sanabilità e non possono essere eccepite dopo la sentenza di 1° grado.
  2. Le nullità relative sono rilevabili solo dalle parti e sono sanabili. Non possono essere eccepite dalla parte di chi vi ha dato o ha concorso a darvi corso e non possono altresì essere eccepite da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
  3. Le sanatorie delle nullità si realizzano quando si combina un altro atto giuridico sostitutivo del requisito mancante. Anche per le nullità assolute c'è una sanatoria data dal giudicato penale, mentre per le nullità relative o di ordine generale sono previste dall'art. 183 l'acquiescenza "la parte ha rinunciato ad eccepire o ha accettato gli effetti dell'atto" oppure "se la parte si è".
avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato"INUTILIZZABILITÀ concerne unicamente le prove (art.191 c.p.p. le prove acquisite inc) violazione dei divieti stabiliti dalla legge sono inutilizzabili) l'inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.INAMMISSIBILITÀ Può derivare dal compimento di un atto dopo la decorrenza del termine perentorio oppure dalla mancanza di un requisito di forma dell'atto stessoL'INVALIDITÀ DERIVATA ART. 185 la nullità di un atto rende invalidi quelli consecutivie) che derivano da quello dichiarato nullo, la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo (non si applica alle nullità concernenti le prove). 7Le prove, i mezzi di ricerca delle prove,le misure cautelariIl processo penale tende aprovare il fatto ipotizzato e le prove sono appunto gli strumenti impiegati per verificare l'esistenza di tale fatto. Il codice del 1988 ha introdotto una distinzione molto importante e significativa tra i mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova; l'esame dei testimoni e delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia e i documenti sono mezzi di prova che si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. I mezzi di ricerca della prova (ispezione, perquisizione, sequestro, intercettazione) non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. Fatta eccezione per le prove non ripetibili in sede dibattimentale nel sistema processuale del codice del 1988 la prova è UNICAMENTE QUELLA ASSUNTA NEL CONTRADDITTORIO TRA LE PARTI, nel corso dell'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE o.nell'INCIDENTE PROBATORIO. Nelle indagini preliminari non si assumono prove ma solamente ELEMENTI DI PROVA che diverranno prove solamente se assunti nel corso dell'istruzione dibattimentale. L'art. 189 del c.p.p. disciplina l'assunzione della prova che può avvenire quando questa sia idonea all'accertamento dei fatti e che non pregiudichi la libertà morale della persona. In tema di valutazione della prova il principio fondamentale è quello del LIBERO CONVINCEIMENTO, in virtù del quale non è prevista una valutazione vincolata di determinate prove pur dovendo motivare la valutazione - art. 192 il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Esistono alcune eccezioni al principio del libero convincimento del giudice due di queste, richiamate dallo stesso art. 192 c.p.p. sono la PROVA INDIZIARIA e la chiamata in CORREITÀ. Prova indiziaria - ha per oggetto

un fatto diverso mediante il quale usando regole logiche o diesperienza si può risalire al fatto di reato per essere ammessa gli indizi devono essere GRAVI – PRECISI E CONCORDANTI

Chiamata in correità – la chiamata in correità deve essere valutata unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, il giudice deve valutare prima l’attendibilità delle dichiarazioni e, se queste sono attendibili, dovrà verificare se esistano ulteriori elementi di prova per verificare la partecipazione dell’imputato al fatto di reato.

IL PRINCIPIO DISPOSITIVO (= la prova non è in mano al giudice e c’è parità tra accusa e difesa in ordine all’assunzione delle stesse)

Art. 190 c.p.p. “LE PROVE SONO AMMESSE A RICHIESTA DI PARTE. IL GIUDICE PROVVEDE SENZA RITARDO CON ORDINANZA ESCLUDENDO LE PROVE VIETATE DALLA LEGGE E QUELLE CHE SONO MANIFESTAMENTE SUPERFLUE O IRRILEVANTI”.

giudizio e può essere resa da persone che hanno diretta conoscenza dei fatti o che possono fornire informazioni rilevanti per la decisione della causa. La testimonianza deve essere resa sotto giuramento e può essere sottoposta a interrogatorio da parte delle parti. I documenti2. i documenti sono un altro mezzo di prova molto utilizzato. Possono essere presentati in forma scritta, fotografica, audiovisiva o in qualsiasi altro formato. I documenti devono essere autentici e pertinenti alla causa. Possono essere prodotti dalle parti stesse o richiesti al giudice. Le perizie3. le perizie sono richieste quando è necessaria una valutazione tecnica o scientifica di determinati fatti. Le perizie vengono affidate a esperti nel campo specifico e devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile. Le parti possono presentare controperizie se non sono d'accordo con i risultati della perizia. Le ispezioni4. le ispezioni sono richieste quando è necessario verificare direttamente sul luogo dei fatti. Il giudice o un perito designato dal giudice può effettuare un'ispezione per raccogliere informazioni utili alla decisione della causa. Le ammissioni5. le ammissioni sono dichiarazioni fatte dalle parti stesse che riconoscono determinati fatti. Le ammissioni possono essere espresse oralmente o per iscritto. Le ammissioni sono considerate prove vincolanti e non possono essere ritirate senza il consenso delle altre parti. Le presunzioni6. le presunzioni sono deduzioni che il giudice può trarre da determinati fatti noti per stabilire fatti non provati direttamente. Le presunzioni devono essere logiche e ragionevoli e possono essere confutate dalle parti con prove contrarie. In conclusione, il giudice ha il potere di valutare le prove presentate dalle parti e decidere quali prove accettare e quali escludere. Il giudice deve basare la sua decisione sulle prove legalmente ammissibili e pertinenti alla causa.prova ex art. 187 c.p.p. purché non si tratti di fatti concernenti la personalità dell'imputato o della persona offesa. La capacità di testimoniare spetta (art. 196) ad ogni persona, ne segue che tale capacità prescinde dalle qualità psico-fisiche del soggetto chiamato a testimoniare, a tal fine l'art. 196 2° comma consente al giudice di ordinare anche d'ufficio gli accertamenti opportuni e consentiti dalla legge. La testimonianza può essere diretta, se il fatto è stato direttamente percepito, mentre indiretta se il fatto è oggetto di narrazione altrui percepita dal teste, la testimonianza indiretta non è consentita su fatti appresi da persone vincolate dal segreto professionale o dal segreto d'ufficio e non può essere utilizzata se il teste si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. L'obbligo di

Il testimoniare, stabilito dall'art.198, subisce numerose deroghe. Non è consentita la deposizione su fatti da cui potrebbe emergere una responsabilità penale del testimone. Le dichiarazioni rese non possono formare oggetto di testimonianza. L'art. 197 prevede alcune situazioni soggettive di incompatibilità a testimoniare (responsabile civile, giudice, Pm, pubblici ufficiali). Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli vengono poste.

L'esame delle parti, secondo l'art. 208 c.p.p., stabilisce che nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fatto richiesta o vi consentono. Pertanto, di interrogatorio si può parlare soltanto nelle indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare, ove l'interrogatorio avviene su richiesta.

dell'imputato.

3. Il confronto è un mezzo di prova consentito ex art. 211 c.p.p. esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate allorquando vi sia disaccordo fra le stesse su fatti o circostanze importanti.

Le ricognizioni

4. si tratta di un mezzo di prova mediante il quale un soggetto viene chiamato ad identificare una persona, cosa, voce suono, o qualunque altro oggetto di percezione sensoriale.

L'esperimento giudiziale

5. è un mezzo di prova destinato ad accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

La perizia

6. è ammessa ai sensi dell'art.220 quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono una particolare competenza tecnica o scientifica, in deroga al principio dispositivo l'art. 224 stabilisce che il giudice può disporre l'acquisizione della perizia anche d'ufficio con ordinanza motivata, le parti hanno però la facoltà di nominare

consulenti tecnici.

La prova documentale è SOLTANTO quella che si forma al di fuori del procedimento penale(art.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
34 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marafioti Luca.