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Nell'ipotesi in cui il verbale sia redatto in forma riassuntiva quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, la documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

Inoltre, il contenuto del verbale, l'articolo 136 c.p.p. ci dice che contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui cominciato e chiuso l'indicatore delle cause.

Il comma 2 precisa che per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal Chiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare non scritte, né fatta menzione.

Il verbale in forma riassuntiva è disposta dal giudice quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza. Imposto al giudice un obbligo di vigilanza diretta.

Per garantire che la parte essenziale delle dichiarazioni sia riprodotta nell'originaria genuina espressione con la descrizione delle circostanze.

Sulla validità degli atti di documentazione si fa riferimento all'articolo articolo 142 c.p.p. stabilisce che il verbale è nullo quando vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute oppure quando manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

La necessità che gli atti processuali penali siano portati a conoscenza di soggetti diversi da quelli che li hanno compiuti viene soddisfatta mediante le notificazioni, la cui disciplina deve realizzare una duplice esigenza: garantire una conoscenza effettiva dell'atto; attuare l'economia processuale mediante rapida modalità di notificazione.

Nell'ottica di una maggiore rapidità di notificazione degli atti processuali, la svolta digitale nel processo penale impressa dalla riforma Cartabia si è accompagnata a rilevanti

innovazioni in materia di notificazioni. Si fa riferimento all'articolo 148 c.p.p. Nella riformulazione in cui le notificazioni degli atti sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. La nuova regola generale dice che salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che assicurano l'identità del mittente e del destinatario. La regola generale digitale conosce due equipollenti: la consegna del documento o provvedimento informato analogico nelle mani del destinatario da parte della cancelleria del giudice o dalla segreteria del pubblico ministero. Qualora la ricezione venga rifiutata deve farsi menzione di tale rifiuto nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci non è possibile consegnare direttamente la copia all'imputato in quanto legittimamente assente.

Il direttore dell'istituto in forma immediatamente l'interessato con il mezzo più celere. Le notificazioni l'imputato non detenuto sono disciplinate con di erenti modalità: prima notificazione; notificazione successiva la prima. L'articolo 171 c.p.p. Prevede le nullità delle notificazioni:

  • Atto risulti notificati in modo incompleto al di fuori dei casi nel quale la legge consente la notificazione per estratto
  • Se vi è incertezza assoluta sull'autorità sulla parte privata emittente o richiedente o sul destinatario
  • Se nella relazione della copia notificata con modalità non telematica manca la sottoscrizione della persona che la eseguita
  • Se vi sono violate le disposizioni relative alla persona a cui deve essere consegnata la copia
  • Se non è stato dato l'avvertimento e la notificazione è stata

Eseguita mediante consegna al difensore•

Sei stato messo all’azione o non è stata inviata copia dell’atto con le modalità prescritte•

Se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata.

Le forme di invalidità dell’atto processuale penale costituiscono un argomento di estremo interesse e poiché tale disciplina evidenzia il contrasto tra l’interesse e l’economia processuale e l’interesse rispetto della forma, imporrebbe non solo un’ampia previsione di forme di invalidità ma nei casi più gravi invalidità insanabili. Le forme di invalidità dell’atto processuale sono l’inesistenza in senso giuridico, le nullità assolute, le nullità relative, le nullità in tertium Genus, l’inammissibilità.

L'inutilizzabilità. La decadenza non costituisce né può costituire una forma di invalidità dell'atto processuale penale posto che, il decorso del termine ad impugnare senza che l'impugnazione venga proposta non consente di individuare nessun atto invalido. Più grave di invalidità è l'inesistenza in senso giuridico, la quale non è prevista dal legislatore ma costituisce una elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. Infatti, non è configurabile alcuna nullità in relazione a clamorose violazioni della legge processuale. Tale violazione resterebbero prive di sanzioni processuali dando luogo a mere irregolarità se non si ammettesse come forma di invalidità l'inesistenza in senso giuridico le nullità. Articolo 177 c.p.p. vige il principio di tassatività delle nullità, il legislatore ha previsto nell'articolo 178 le nullità di ordine generale in cui

è sempre prescritta pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti: le condizioni di capacità del giudice e il numero del giudice necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento; intervento, assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione giudizio della persona o esa e del querelante.

Lo scopo di questa norma è duplice: in primo luogo essa prevede che l’inosservanza delle disposizioni richiamate determina sempre comunque una nullità dell’atto compiuto in violazione di tale disposizioni virgola in secondo luogo funge da spartiacque tra le nullità assolute o intermedie, da un lato, e le nullità relative dall’altro.

L’articolo 179 indica quali delle nullità di ordine generale

debbono ritenersi assolute disponendose sono insanabili sono rilevati gli u ci in ogni Stato e gradi del procedimento.

L'articolo 180 stabilisce che le nullità di ordine generale diverse dalle nullità assolute costituiscono una categoria intermedia di nullità avente una connotazione delle nullità assolute.

La terza categoria di nullità è data dalle nullità relative sanabili e rilevabili su eccezioni di parte nei termini indicati l'articolo 181 in cui dice che le nullità diverse da quelle previste dagli articoli precedenti sono dichiarate eccezioni di parte.

Quando manchi l'udienza preliminare, le nullità devono essere eccepita entro il termine previsto.

le sanatorie delle nullità

Sono previste numerose sanatorie delle nullità e si realizza una sanatoria dell'atto nullo allorquando l'atto viziato si combina con un atto o fatto giuridico successivo. Le sanatorie possono essere di carattere

generale oppure speciale: la sanatoria generale applicabile a tutte le nullità e il giudicato penale che le nullità assolute sono insanabili ma il legislatore ne prevede l'irrilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Le sanatorie sono prescritte nell'articolo 183 c.p.p. E dice che le nullità sono sanate: se la parte interessata ha rinunciate espressamente ad eccepirle ovvero accettato gli effetti dell'atto; se la parte si avvalsa della facoltà il cui esercizio l'atto messo non lo è preordinato. L'inutilizzabilità contenute nell'articolo 191 e ci dice che le prove acquisite in violazione dei divieti stabilite dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile anche in ufficio in ogni Stato e grado del procedimento. Nel codice prorogato la violazione del divieto di ammissione della prova non comporta una totale inefficacia, quindi, l'inutilizzabilità.

della prova ma una semplice nullità della sentenza per vizio dimotivazione, con l'ovvia conseguenza che la sanatoria della nullità giusti cava l'utilizzazione dellaprova inammissibile.ffi ffi ffi fi ff ffi fi fi ffi ff fil'inammissibilitàL'inammissibilità è una forma di invalidità dell'atto processuale penale riferibile agli atti compiutidopo il veri carsi della decadenza. Tale sanzione processuale è ricollegabile anche a situazionediversa dal compimento di un atto dopo la scadenza del termine essendo prevista anche conriferimento alla mancanza di un requisito di forma dell'atto, o alla mancanza di contestualità conun altro atto, o ad un mancato adempimento successivo al compimento di un atto, o ad uncomportamento tenuto successivamente al compimento di un atto.L'inammissibilità è una invalidità rilevabile d'u cio in ogni stato è grado del procedimento a

menoche il legislatore non circoscriva espressamente la rilevabilità di tale sanzione processuale entro itermini precedenti la formazione del giudicatol’invalidità derivata

L’invalidità del lato processuale penale è quello della invalidità derivata dall’articolo 185 in cui diceche la nullità di un atto rende invalide gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria epossibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa della nullità per dolo o colpa grave. Ladichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo Stato o al grado in cui èstato compiuto l’atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

L’invalidità derivata può determinare conseguenze gravissime sotto il pro lo dell’economiaprocessuale e perciò importante individuare

i limiti di tale fenomeno e va rilevato che la nullità di un atto non comunica a tutti gli atti consecutivi ma si richiede che tali atti consecutivi
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Publisher
A.A. 2023-2024
48 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher miricassa02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Bosco Valeria.