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I RINNOVATORI DELLA SCIENZA GIURIDICA
III/II secolo a.C. → Tiberio Coruncanio
Sesto Elio
Catone Liciniano
3 giuristi → Publio Mucio
Bruto fondatore iuris civilis
⇨
Manio Manilo
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 12
→ si accostano alla nuova cultura greca
→ certo stimolo dall’apprendimento della dialettica
i giuristi offrono schemi che conducono ad interpretazioni m
olto letterarie e discrezionali
⇩
fondarono la scienza del diritto→ fondatori di una scienza ormai svincolata dalla rigida
osservanza del dato normativo costituito dal testo decemvirale
! riformarono/rifondarono il diritto civile attraverso il metodo dialettico
↓
esercitavano la loro attività mentre passeggiavano e sedevano nell’
atrio di casa
⇩
oraculum civitatis
giuristi che godevano di una solida reputazione di sapientia
⇩
consultati su ogni questione divina o umana
! il giurista si collocava al centro della vita quotidiana
⇩
riescono ad aesprimere un’interpretatio dotata di maggiori potenzialità in termini di
individuazione dell’IUS → in relazione al caso concreto
⇩
consentono una nuova concezione di interpretatio iuris
⇩
attività “aperta su una realtà giuridica multiforme”
i parametri di riferimento sono:
a. il fatto
= situazione concreta, costante di partenza
⇩
produttivo di una soluzione giusta (intrinseca )già di per sè
b. la norma = dato legislativo offerto dal IUS civile
FUNZIONE DEL GIURISTA→ scoperta dell’ IUS insito in ogni cosa
la presa di conoscenza comprende un’attività di riflessione sul dato fattuale e sul dato
legislativo→ COGITO
appare ora necessario analizzare e scomporre il fatto nei suoi elementi costitutivi→
giocano un ruolo importante le operazioni dialettiche della definitio e della d
ivisio
il risultato di quest’attività trova concreto riscontro nell’elaborazione dello schema processuale
più utile
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 13
⇩
AGERE→ attività volta ad elaborare gli strumenti processuali più idonei a tutelare il principio
giuridico coinvolto
→ comporta una diversa dimensione dell’analisi del caso
consente il ritrovamento dello schema processuale più adeguato a dare a un fatto la
soluzione più giusta
! LE CATEGORIE DI BASE della giurisprudenza laica sono:
atto giuridico
azione
eccezzione
gli strumenti→ che permettono di operare un raccordo tra il fatto e le norme del IUS civile
sono:
i mezzi processuali, ausiliari e correttivi→ propri dell’ IUS HONORATIUM
⇩
può perfezionare, modificare e correggere il IUS CIVILE
attività dei giuristi che trova completamento nella giurisdizione dei magistrati isdicenti
(pretori)
⇩
non erano dei giuristi professionalmente preparati
magistrati e pretori che ricorrevano ad un consiuum composti da giuristi competenti che
indicavano il loro potere giuridico
VANTAGGI→ la giurisdizione mantiene un livello scientifico ed acquisisce competenze
⇩
la riflessione giurisprudenziale viene stimolata dai casi della prassi quotidiana → non teorica
i paramentri di riferimento diventano→
1. norma
2. caso concreto
3. schema processuale
! novità dei giuristi laici: l’interpretatio agisce avvalendosi del combinato incontro dei 3 fattori
AGERE→ diviene la sede privilegiata per l’attuazione dei frutti della riflessione dul caso
concreto e del IUS così individuato
PROCESSO→ luogo in cui si realizza il compito del giurista consistente nella quotidiana
evoluzione del diritto
IL RESPONSO→ dimensione fondamentale→ ORALITà
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 14
la giurisprudenza del periodo è caratterizzata da “pensiero in movimento”= rilasciare consigli
formulati in via orale e tramandati verbalmente
la giurisprudenza opera mediante CONSERVAZIONE/DIALOGO
la redazione scritta si può rivelare necessaria in due casi:
A. quando il giurista scrive al giudice
B. quando il privato ricorre alla testimonianza di testimoni
CONSULTAZIONE→ richiesta di una consulenza tecnicogiuridica
⇩
sfocia nel responso rilasciato oralmente privo di un vera motivazione
RESPONSA dei giuristi “scienziati” → p
resentano un nuovo elemento
⇩
applicazione dello strumentario concettuale usato per determinare ed esprimere il IUS
INTERPRETATIO= consapevole della indefinite modalità in cui il fatto può essersi svolto e ne
permette una più accurata considerazione
⇩
il giurista elabora una serie di possibili varianti fattuali, ad ognuna delle quali viene fatta
corrispondere una diversa soluzione giuridica
! la discussione pubblica del caso e dello stesso respondo rende necessario indicare la
argomantazioni e le motivazioni che sorreggono la soluzione
⇩
la consultatio può provocare una disputatio
RESPONSO→ pluralità di soluzioni giuridiche
→ la valutazione della QUESTIO richiede l’elaborazione di fonti argomentative che
spieghino agli AUDITORES le basi della soluzione scelta
⇩
segue lo schema del ragionamento e la risposta pare ragionata
! la giurisprudenza romana rimane una giurisprudenza concreta
⇩
cerca le soluzioni con metodo induttivo e empirico
la norma deve essere intuita più per sensus iuridicus c
he in virtù di un procedimento
➡
razionale
due motivazioni→
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 15
1) partendo dall’analisi delle caratteristiche del caso concreto lo scompone nei suoi
elementi costitutivi e tra questi seleziona quello da privilegiare
⇩
motivazione costruita su dati di fatto che hanno determinato la situazione stessa
2) trovata facendo riferimento a casi analoghi e contrari
due schemi di argomentazione:
ARGUMENTUM A SIMILI → parallelo tra caso già risolto e coso da risolvere
AEGUMENTUM A CONTRARIO
la proposta del giurista risulta impostata secondo una notevole schematizzazione delle possibili
variabili concrete, ad ognuna delle quali viene abbinata l’opportuno principio giuridico
il responso viene ad assumere una struttura triadica:
➙
1. compare la descrizione del caso (
casus) c
on l’esposizione degli elementi considerati
rilevanti dall’angolo di visuale giuridico
2. formulazione del quesito sul punto di diritto (
quesito)
3. risposta del giurista (
responsum in senso stretto) → s
uddiviso secondo le possibili
varianti degli elementi di fatto
IUS CONTROVERSUM→ effettiva forza e significato delle regole e il suo modo di
funzionamento non erano definiti sin dall’inizio in forma chiara e definita, ma derivano da
continuo e sempre rinnovato dibattito tra gli specialisti
la souzione data al caso non vale per le ragioni che la sorreggno quanto per
l’AUCTORITAS del giurista→ intuizione = prestigio
RESPONSO→ struttura traidica = CASUS
⇩
QUAESTIO
⇩
RESPONSUM
1) esposto il caso conceto
definendo gli elementi costitutivi del fatto, il cui resoconto presenta soltanto i dati ritenuti utili ai
fini di una corretta impostazione del problema giuridico
2) segue la formulazione del quesito giuridico, del quale si sottolinea la formulazione in termini
di agere
3) conclude il responso→ la riposta, ove appare chiaramente l’articolata analisi del caso
concreto operata secondo il metodo dialettico:
il giurista dopo aver presentato il casus, considera tre possibili visioni del caso introdotto da se
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 16
LO STRUMENTO DELL’AEQUITAS →
1)la nozione dell’ EQUITAS è tra le più essenziali per la composizione dello sviluppo storico del
diritto romano
2)è tra le più evanescenti e contraddittorie
DA UN LATO → nei vari momenti storici i rapporti tra diritto giurisprudenziale e IUS civile si
configurano in modo molto diverso
DALL’ALTRO → occorre verificare se gli interpreti hanno il compito di mera opera di
ricognizione formale del diritto o se prevalga invece l’autonomia dei giuristi
⇩
creano un diritto che finisce con il conincidere con l’equità → giustizia del caso singolo
DUE MODI→ per impostare il discorso sull’equitas →
1. aequitas come una scelta di un particolare modo di produzione del diritto
2. aequitas come scelta di valori etici
⇩
frutto di un astratto concetto di giustizia
gioca un ruolo non secondario anche l’influssio etico filosofico dell’equitas
⇩
attuazione dell’ideale astratto di IUSTITIA
! l’idea aristotelica di equità come giustizia del singolo caso si propone come METODO
INTERPRETATIVO
⇩
permette ai giuristi di qualificare/valutare/distinguere gli elementi rilevanti dei casi concreti
EQUITAS→ schema operativo che impone al giuristainterprete di proporre soluzioni eguali a
casi simili e soluzioni differenti a casi diversi
nell’ultimo periodo della repubblica l
’AEQUITAS
→ strumento di
correzzione/adeguamento/rinnovamento
⇩
● sotto il profilo dello IUS HONORARIUM→
il giurista riesce a sfuggire alla subordinazione del diritto→ operando le sue innovazioni tramite
l’ IMPERIUM del magistrato iusducente
aequitas→ strumento che consente al magistrato di veicolare all’interno dello stesso IUS civile
istituti prima non contemplati
LINEE ESSENZIALI DI STORIA DELLA SCIENZA GIURIDICA 17
● ai fini della maturazione del metodo della giurisprudenza in senso scientifico
il carattere creativo dell’ INTERPRETATIO è strettamente collegato all’affermarsi dell’
AEQUITAS
⇩
fattore contrapposto all’applicazione rigorosa delle forme dell’ IUS civile
RATIONES DECIDENDI→ REGULAE IURIS
⇩
condiderate come dei principi
AEQUITAS→ criterio che permette di allargare l’ambito di applicazione delle RATIONES
DECIDENDI, mediante lo strumento dell’analogia
il giurista parte da presupposto per cui il diritto di colta in volta individuato come giusto o equo
⇨
è un principio il cui valore è PROBABILE
“ nulla può essere definito