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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO PREMESSA

le vicende del diritto romano coprono in lasso di tempo di 13 secoli, dalla fondazione di Roma

(754 ­ 753 a.C) fino alla morte di Giustiniano nel 565 d.C (fine del diritto romano)

5 periodi: arcaico, preclassico, classico, postclassico e giustinianeo

1. periodo arcaico→​

si passa da monarchia a repubblica. il diritto si fonda sulle usanze,

garantiti dall’interpretazione della classe sacerdotale. Le fonti sono scarse, si rammenta

​ ​

solo la legge delle XII tavole. Periodo dalla fondazione di Roma

2. periodo preclassico→ periodo che va dal 242 a.C dalla repubblica fino alla nascita del

principato instaurato da Augusto. L’attività giurisprudenziale del èretore permette il

superamento dei limiti imposti dall’antico ius civile. Nasce il primo manuale di argomento

giuridico che è stato scritto da Pomponio nel 150 a.C detto Liber singularis enchiridii

3. periodo classico→ va da Augusto fino alla dinastia dei severi e con l’ascesa di

Diocleziano che impone un nuovo mutamento costituzionale. Periodo che inizia con la

rivoluzione silenziosa di Augusti che pone le basi per la trasformazione da istituzioni

​ ​

repubblicane all’affermarsi di un nuovo organo i princeps. Tra le fonti dei diritto si

aggiungono anche i sentus consultum c

ioè pareri che il senato rilasciava su richiesta del

magistrato ai quali era ttribuito il valore di legge. L’interpretatio prudentium si sviluppa

nell’età classica e nascono veri e propri generi letterari

4. periodo post ­ classico→ va dal 284 d.C al 527 d.C. → la crisi porta all’indeolimento

dell’impero. Con l’avvento del cristianesimo legittimato da Costantino e poi con Teodosio

porta l’imperatore a divenire monarca assoluto che accentra a sè il potere normativo.

Fonti del diritto di questo periodo sono le costituzioni e le IURA cioè le interpretazioni

delle norme precedenti fatte dai giuristi muniti di IUS RESPONDENDI

5. periodo giustinianeo→ va dal 527 d.C al 565 d.C Giustiniano imperatore in Oriente

lascerà ai posteri il Corpus Iuris Civilis

IL DIRITTO

La res rappresenta la base del diritto privato.

​ ​

​ ​

Codex è il libro che contiene regole di diritto, nel codex stavano solo norme giuridiche. Il c

odex

è rilegato, non si tratta di una pergamena. 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

​ ​

Ius + prudentia = capacità di capire il diritto, di valutarlo di cogliere nel caso concreto la

soluzione più giusta. Ora, invece, con giurisprudenza​

si intendono le sentenze dei tribunali.

Diritto​

: directum alla giustizia; è l'insieme delle attività dei giuristi dirette all'attuazione di ciò che

è giusto.

Ius = tribunale = soluzione giuridica. Al giurista spetta trovare la soluzione più accettabile in

base a varie leggi e criteri. Si tratta di arrivare ad una VERITA' RELATIVA (Isocrate).

Qual è il rapporto fra l'operatore del diritto e il sistema giuridico? Qual è il rapporto fra il

problema e il diritto stesso/soluzione? Cosa viene prima: il diritto o il caso concreto?

​ ​

Esistono due grandi sistemi giuridici (anche se esistono anche sistemi misti):

APERTO PRODUZIONE

es: Common Law

Formazione casistica giurisprudenziale, come accade nei sistemi anglosassoni. Non è

scritto in un codice, è aperto alla libera opinione. Il diritto nasce caso per caso

(ovviamente con limitazioni).

CHIUSO CODIFICAZIONE

​ ​

es: Civil Law

, che è opposto al C

ommon Law

Il diritto è chiuso, scritto nei codici. Il giurista, perciò, deve partire dal codice, perché

prima di tutto c'è la legge, c'è ciò che è scritto. Il giurista è vincolato alla legge, in base

alla quale si studiano le soluzioni. Imbrigliamento dei giuristi.

​ ​

Il diritto romano era estremamente aperto.

Il giurista ha la più ampia libertà nel valutare ciò che è più giusto nel caso concreto. Studiare

caso per caso, metodo casistico (non esistono verità astratte generali). Quello romano era un

diritto basato non sui codici, ma sul ragionamento, sulla prudentia

.

Monarchia

Repubblica (libertà)

Principato: quello che è diritto non lo decide il giurista (avrebbe troppo potere), ma il

princeps​

. Dal sistema aperto si passa a quello LEGISLATIVO: il princeps emana le

leggi. ​

Impero e Dominus

, che ha il potere legislativo. Nascono i CODICI, incomincia il

fenomeno della codificazione. Dal sistema legislativo si passa a quello CHIUSO. Qui è

2

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

presente l'idea di potere assoluto dell'imperatore; non esistono più interpretazioni da

parte dei giuristi. ​

VI secolo d.C. con Giustiniano: C

orpus Iuris Civilis (codici)

L'origine dei NOSTRI CODICI è, perciò, CASISTICA: da fatti concreti si è ricavato il generale.

L'articolo 1173 sulle obbligazioni deriva dall'opera di un giurista vissuto nel II secolo d.C.

Cos'è il IUS per i Romani? ​

● E' il diritto, directum a

ll'attuazione dell'ideale astratto di giurista

● E' la risposta al problema concreto, la soluzione giuridica. Si tratta di una

"intuizione" del giurista, guidata da dei criteri logici, da una metodologia, che

rendono una materia scienza dotandola di tecniche

● E' il tribunale

● E' una verità relativa, è la scelta più accettabile in conformità ai principi giuridici

da applicare, scelta da individuare in modo OGGETTIVO, affinché si rispecchi ciò

che è conforme a giustizia

● indica sia il diritto oggettivo, ovvero l’insieme delle norme vigenti, sia il diritto

soggettivo cioè la facoltà accordata da una norma del diritto oggettivo di esigere

una condotta da altri o accordata ad un determinato soggetto

● ius ha anche significato di vincolo

● al plurale ovvero IURE indica l’ordinamento e in una certa epoca gli scrittori dei

giurenconsulti

Si formava caso per caso, per ottenere soluzioni oggettive, corrette, rigorose e non

contraddittorie.

Da questo deriva l'idea per cui GIUSTIZIA = OBIETTIVITA'. Grazie a questo impianto, è stato

possibile trascrivere questo ius sui codici. ​ ​

IUS

TITIA, IUS

Secondo Ulpiano​

(II secolo d.C.), "​

Giustizia è la volontà ferma e perpetua di attribuire a

ciascuno il suo diritto (ius), ciò che gli spetta

"

. Questione di rispetto (filosofia stoica),

applicazione concreta del​

ius

.

Ius = diritto = ciò che mi spetta = ciò che voglio tutelare = risposta tecnica che il giurista dà al

suo cliente, soluzione giuridica (​

ita ius

) = tribunale, foro, luogo dove si consacrava la soluzione

giuridica maggiormente accettabile. ​

Secondo il giurista Giurenzio Celso​

(II secolo d.C.), "​

Il diritto è l'arte del buono e dell'equo

"

3

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

Quindi lo scopo del diritto è il raggiungimento del buono e del giusto cioè ricercare

l’ugualianza di trattamento con strumenti flessibili per la miglior soluzione del caso

concreto

E

QUITA​

' = criterio che ha consentito l'evoluzione del ius ampliandolo e adattandolo alle

novità del mondo, quindi che consente modifiche

lo strumento è la tecnica (ARS) del giurista cioè il complesso di conoscenze a lui peculiari al

fine di creare, interpretare e applicare il diritto

​ ​

Ars è materia, disciplina studiata impiegando determinate tecniche, impiegando un m

etodo​

e

dei criteri.

Questo metodo, questa tecnica sarà trovata nella DIALETTICA, che insegna il metodo utile a

costruire un ragionamento ineccepibile.

La dialettica​

è l'arte del parlare correttamente e senza contraddizioni

INCONTESTABILITA' ​

Esistono dei PRECETTI del diritto, delle regole (​

praecepta iuris

):

vivere onestamente ​

non recare danno agli altri evoca la figura dell'atto illecito

attribuire a ciascuno il suo GIUSTIZIA: che ognuno abbia ciò che ha diritto di avere

Secondo Trifonino​

(II­III secolo d.C.), "​

Bisogna dare a ciascuno il suo, ma senza ledere una

​ ​

pretesa più giusta o più conforme al ius​

, inteso come ordinamento giuridico

"

.

L'insieme degli iura

, soluzioni giuridiche, è elaborato da dei tecnici:

​ ​

​ ​ ​

IURIS PERITI o IURIS CONSULTI (giuriconsulti, che danno consigli o consulenza). C

onsulto =

domanda sul problema giuridico.

Sistema aperto, a formazione giurisprudenziale.

Una sentenza, anche una volta ufficializzata, non è una norma generale astratta, è un principio,

ma non è vincolante.

IURIS PRUDENTIA = insieme delle sentenze dei tribunali.

Condiziona l'interpretazione del diritto. Nel mondo romano, è l'insieme delle opinioni espresse

dai giuristi, individuate grazie alla scelta con la quale la giurisprudenza è identificata. ​

Secondo​

Ulpiano​

, "​

Giurisprudenza è la scienza del giusto (ius) e dell'ingiusto (in+ius)

"

.

4

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

​ ​

​ ​

Con il termine scientia

, Ulpiano rimanda al concetto di a

rs

: ​

​ ​

­ TECNICA​

: non è solo intuizione, è metodo, è capacità (capire qual è il i

us che spetta a

ciascuno) ​

­ La giurisprudenza è la capacità di capire e valutare il i

us

Modi di ragionamento, modi di formazione dell'argomentazione giuridica.

Nel CONTEMPERARE sta l'essenza della verità relativa del i

us → ricerca delle vie di mezzo fra

interessi contrapposti.

Che compito è affidato al giurista dello Stato?

Quello del giurista è un compito che varia storicamente.

Nel periodo della repubblica i giuristi erano completamente liberi di elaborare ciò che ritenevano

essere ius

. Ogni giurista è svincolato, il potere politico non ha affatto l'interesse di imbrogliare i

giuristi nella convinzione che il ius è associato alla libertà di opinione e di parola.

Ogni opinione sarà poi sorretta da vari principi etici, ma i giuristi sono liberi di creare ed

innovare un patrimonio giuridico che era molto ristretto. ​

Secondo Pomponio​

, il diritto non può esistere senza un giurista (​

iuris peritus

) che

quotidianamente giorno dopo giorno lo faccia progredire.

Alla base di queste progressioni c'è l'equità → criterio che permette modifiche.

Il diritto e il giurista sono chiamati a dare risposte attraverso interpretazioni e mediazioni.

​ ​

INTERPRETAZIONE INTERPRETATIO (Giurista: stare in mezzo tra l'equità e il diritto) =

attività del giurista = SCIENZA GIURIDICA (= attribuire a ciascuno il suo) ​

Costantino​

(IV secolo d.C.): "​

L'interpretazione si trova fra l'equità e il diritto

"

.

Con l'interpretazione il giurista si fa portatore delle esigenze della società, è un intermediario tra

le esigenze della società e l'ordinamento giuridico. Il giurista perciò deve compiere un'opera di

RIFLESSIONE. IL METODO

Il metodo permette che la materia diventi scienza.

Inizialmente era di natura casistica, vale a dire si pensava per problemi. Il periodo di maggiore

creatività è quello repubblicano. 5

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

la consulenza giuridica​

= soluzione a un problema

Ius = insieme di norme comportamentali

LA MONARCHIA

VII secolo a.C.

Non ci fu una scelta consapevole e precisa di adottare il metodo casistico. Esso si è creato in

modo naturale, e questo era dovuto al contesto naturale­storico del tempo.

Non si poteva parlare ancora di giuristi.

PONTEFICI = unici acculturati del tempo

pontem facere → ingegneri, persone che creavano soggezione nel popolo tanto da assumere

un ruolo dominante. Sono i personaggi più potenti della Roma antica.

Essi rappresentano i custodi del tempo e del calendario → elemento della magia e della non

offesa alle divinità. ​

Alcuni atti si potevano, infatti, compiere solo nei giorni fasti

, scelti dai pontefici.

Erano gli unici a sapere come si dovesse redigere un testamento. Essi erano i "sapienti" ai quali

si chiedeva CONSULTO​

, cioè un consiglio in merito ai problemi quotidiani spontaneità nel

cercare il ius

, la regola di condotta.

responsum = risposta tecnica, consulenza giuridica

Il privato si reca in segreto dal pontefice, che era consapevole del proprio potere e del fatto di

conoscere adeguatamente i mores

, i costumi degli antenati.

Il responso dei pontefici era rilasciato in modo che sembrasse quasi un oracolo; il pontefice era

l'intermediario tra le divinità, che non bisognava assolutamente offendere, e la comunità

disposizioni inderogabili e incontestabili: METODO PRESCRITTIVO.

IUS AUTORITATIVO, perché non aveva bisogno di nessuna motivazione.

Il primo metodo di formazione del diritto, perciò, fu pontificale, prescrittivo e autoritativo.

Non si può parlare di giuristi, non c'erano argomentazioni o ragionamenti; il diritto era a

formazione casistica ma non era giurisprudenziale → DIRITTO CONSUETUDINARIO, che:

­ percepisce tutti gli usi degli antenati

­ presenta pochissimi istituti e pochissime procedure

­ è controproducente, perché è il commercio a portare ricchezza

6

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

LA REPUBBLICA

​ ​

pag. 21 di Linee essenziali di scienze giuridiche

:

Pomponio​

, Enchiridion

: "​

Promulgate queste leggi [le XII tavole] iniziò (come suole in avvenire

in modo naturale, che l'interpretazione richiedesse l'autorità dei giuristi) ad apparire necessario il

dibattito forense. Questo dibattito e questo diritto, che senza essere scritto, viene costituito

dall'interpretazione dei giuristi, non ha una sua propria denominazione... ma viene chiamato,

con denominazione comune, ius civile".

Si cerca di modificare il diritto consuetudinario nel momento in cui viene messo per iscritto il

primo corpus di norme, le XII tavole, pubblicato in seguito alle lotte tra plebei e patrizi. I primi,

stanchi di un diritto orale, volevano conoscere le norme (secessione sull'Aventino).

451­450 a.C. XII TAVOLE​

: garanzia di certezza del diritto → gli articoli sono chiamati

versetti, perché si recitavano a memoria con cadenza ritmica (la copia era una).

Nuova formazione del diritto, che non era vincolante, ma era un punto di riferimento al quale i

pontefici dovevano rapportarsi=> opera simile a un'interpretazione​

nel dare i responsi.

Arrivano, infatti, gli anni di incontro con nuove culture, di incontro con nuove forme giuridiche. I

pontefici, perciò, cominciano a interpretare le XII tavole, diventano dei mediatori. A volte

addirittura veniva stravolta qualche norma nella sua forma.

La FAMIGLIA​

romana era patriarcale e strutturata in modo rigido: autorità e potestà del pater,

​ ​

l'esponente maschile più anziano di tutti. C

'è un solo p

ater familias

. ​

Perciò, all'epoca l'unico che poteva validamente agire in termini giuridici era il p

ater familias

.

Tutti i sottoposti non avevano capacità di agire (giuridicamente).

Roma si andava a aprendo sempre più ai traffici commerciali e perciò servivano più persone

che in una famiglia potessero concludere un contratto, non era più sufficiente solo il p

ater

familias in un sistema controproducente.

A fronte di molteplici richieste in questo senso, quindi, i pontefici sono intervenuti sulle regole

vigenti al tempo nel diritto di famiglia.

Nelle XII tavole​

era presente il seguente versetto: "​

Se un padre venderà il figlio per tre volte, il

figlio sarà libero

".

Il figlio era infatti un sottoposto, tanto che poteva anche essere tranquillamente ucciso dal

padre. 7

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

C'era stato, però, abuso del diritto di vendita (la società era comunque molto povera e il numero

dei figli era spropositato).

I pontefici individuano in questo versetto una chiave utile. Se infatti il figlio è libero, diventa

​ ​

​ ​ ​

giuridicamente autonomo, cioè diventa SUI IURIS (sotto la patria potestas era chiamato ALIENI

IURIS

).

Il diritto era concepito con finalità sanzionatoria, che puniva gli abusi.

I pontefici mediano fra il diritto scritto e la necessità concreta.

Come rendere libero un figlio?

Vendendolo per tre volte.

Si cercò perciò di creare la seguente vendita fittizia per tre volte:

­ MANCIPATIO​

= prima forma di trasmissione della proprietà (spetta al pater)

­ MANOMISSIONE​

= sorta di liberazione di un

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliapadovanibubu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bellodi Ansaloni.
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