ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO PREMESSA
le vicende del diritto romano coprono in lasso di tempo di 13 secoli, dalla fondazione di Roma
(754 753 a.C) fino alla morte di Giustiniano nel 565 d.C (fine del diritto romano)
5 periodi: arcaico, preclassico, classico, postclassico e giustinianeo
1. periodo arcaico→
si passa da monarchia a repubblica. il diritto si fonda sulle usanze,
garantiti dall’interpretazione della classe sacerdotale. Le fonti sono scarse, si rammenta
solo la legge delle XII tavole. Periodo dalla fondazione di Roma
2. periodo preclassico→ periodo che va dal 242 a.C dalla repubblica fino alla nascita del
principato instaurato da Augusto. L’attività giurisprudenziale del èretore permette il
superamento dei limiti imposti dall’antico ius civile. Nasce il primo manuale di argomento
giuridico che è stato scritto da Pomponio nel 150 a.C detto Liber singularis enchiridii
3. periodo classico→ va da Augusto fino alla dinastia dei severi e con l’ascesa di
Diocleziano che impone un nuovo mutamento costituzionale. Periodo che inizia con la
rivoluzione silenziosa di Augusti che pone le basi per la trasformazione da istituzioni
repubblicane all’affermarsi di un nuovo organo i princeps. Tra le fonti dei diritto si
aggiungono anche i sentus consultum c
ioè pareri che il senato rilasciava su richiesta del
magistrato ai quali era ttribuito il valore di legge. L’interpretatio prudentium si sviluppa
nell’età classica e nascono veri e propri generi letterari
4. periodo post classico→ va dal 284 d.C al 527 d.C. → la crisi porta all’indeolimento
dell’impero. Con l’avvento del cristianesimo legittimato da Costantino e poi con Teodosio
porta l’imperatore a divenire monarca assoluto che accentra a sè il potere normativo.
Fonti del diritto di questo periodo sono le costituzioni e le IURA cioè le interpretazioni
delle norme precedenti fatte dai giuristi muniti di IUS RESPONDENDI
5. periodo giustinianeo→ va dal 527 d.C al 565 d.C Giustiniano imperatore in Oriente
lascerà ai posteri il Corpus Iuris Civilis
IL DIRITTO
La res rappresenta la base del diritto privato.
Codex è il libro che contiene regole di diritto, nel codex stavano solo norme giuridiche. Il c
odex
è rilegato, non si tratta di una pergamena. 1
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Ius + prudentia = capacità di capire il diritto, di valutarlo di cogliere nel caso concreto la
soluzione più giusta. Ora, invece, con giurisprudenza
si intendono le sentenze dei tribunali.
Diritto
: directum alla giustizia; è l'insieme delle attività dei giuristi dirette all'attuazione di ciò che
è giusto.
Ius = tribunale = soluzione giuridica. Al giurista spetta trovare la soluzione più accettabile in
base a varie leggi e criteri. Si tratta di arrivare ad una VERITA' RELATIVA (Isocrate).
Qual è il rapporto fra l'operatore del diritto e il sistema giuridico? Qual è il rapporto fra il
problema e il diritto stesso/soluzione? Cosa viene prima: il diritto o il caso concreto?
Esistono due grandi sistemi giuridici (anche se esistono anche sistemi misti):
APERTO PRODUZIONE
es: Common Law
Formazione casistica giurisprudenziale, come accade nei sistemi anglosassoni. Non è
scritto in un codice, è aperto alla libera opinione. Il diritto nasce caso per caso
(ovviamente con limitazioni).
CHIUSO CODIFICAZIONE
es: Civil Law
, che è opposto al C
ommon Law
Il diritto è chiuso, scritto nei codici. Il giurista, perciò, deve partire dal codice, perché
prima di tutto c'è la legge, c'è ciò che è scritto. Il giurista è vincolato alla legge, in base
alla quale si studiano le soluzioni. Imbrigliamento dei giuristi.
Il diritto romano era estremamente aperto.
Il giurista ha la più ampia libertà nel valutare ciò che è più giusto nel caso concreto. Studiare
caso per caso, metodo casistico (non esistono verità astratte generali). Quello romano era un
diritto basato non sui codici, ma sul ragionamento, sulla prudentia
.
Monarchia
Repubblica (libertà)
Principato: quello che è diritto non lo decide il giurista (avrebbe troppo potere), ma il
princeps
. Dal sistema aperto si passa a quello LEGISLATIVO: il princeps emana le
leggi.
Impero e Dominus
, che ha il potere legislativo. Nascono i CODICI, incomincia il
fenomeno della codificazione. Dal sistema legislativo si passa a quello CHIUSO. Qui è
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
presente l'idea di potere assoluto dell'imperatore; non esistono più interpretazioni da
parte dei giuristi.
VI secolo d.C. con Giustiniano: C
orpus Iuris Civilis (codici)
L'origine dei NOSTRI CODICI è, perciò, CASISTICA: da fatti concreti si è ricavato il generale.
L'articolo 1173 sulle obbligazioni deriva dall'opera di un giurista vissuto nel II secolo d.C.
Cos'è il IUS per i Romani?
● E' il diritto, directum a
ll'attuazione dell'ideale astratto di giurista
● E' la risposta al problema concreto, la soluzione giuridica. Si tratta di una
"intuizione" del giurista, guidata da dei criteri logici, da una metodologia, che
rendono una materia scienza dotandola di tecniche
● E' il tribunale
● E' una verità relativa, è la scelta più accettabile in conformità ai principi giuridici
da applicare, scelta da individuare in modo OGGETTIVO, affinché si rispecchi ciò
che è conforme a giustizia
● indica sia il diritto oggettivo, ovvero l’insieme delle norme vigenti, sia il diritto
soggettivo cioè la facoltà accordata da una norma del diritto oggettivo di esigere
una condotta da altri o accordata ad un determinato soggetto
● ius ha anche significato di vincolo
● al plurale ovvero IURE indica l’ordinamento e in una certa epoca gli scrittori dei
giurenconsulti
Si formava caso per caso, per ottenere soluzioni oggettive, corrette, rigorose e non
contraddittorie.
Da questo deriva l'idea per cui GIUSTIZIA = OBIETTIVITA'. Grazie a questo impianto, è stato
possibile trascrivere questo ius sui codici.
IUS
TITIA, IUS
Secondo Ulpiano
(II secolo d.C.), "
Giustizia è la volontà ferma e perpetua di attribuire a
ciascuno il suo diritto (ius), ciò che gli spetta
"
. Questione di rispetto (filosofia stoica),
applicazione concreta del
ius
.
Ius = diritto = ciò che mi spetta = ciò che voglio tutelare = risposta tecnica che il giurista dà al
suo cliente, soluzione giuridica (
ita ius
) = tribunale, foro, luogo dove si consacrava la soluzione
giuridica maggiormente accettabile.
Secondo il giurista Giurenzio Celso
(II secolo d.C.), "
Il diritto è l'arte del buono e dell'equo
"
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Quindi lo scopo del diritto è il raggiungimento del buono e del giusto cioè ricercare
l’ugualianza di trattamento con strumenti flessibili per la miglior soluzione del caso
concreto
E
QUITA
' = criterio che ha consentito l'evoluzione del ius ampliandolo e adattandolo alle
novità del mondo, quindi che consente modifiche
lo strumento è la tecnica (ARS) del giurista cioè il complesso di conoscenze a lui peculiari al
fine di creare, interpretare e applicare il diritto
Ars è materia, disciplina studiata impiegando determinate tecniche, impiegando un m
etodo
e
dei criteri.
Questo metodo, questa tecnica sarà trovata nella DIALETTICA, che insegna il metodo utile a
costruire un ragionamento ineccepibile.
La dialettica
è l'arte del parlare correttamente e senza contraddizioni
INCONTESTABILITA'
Esistono dei PRECETTI del diritto, delle regole (
praecepta iuris
):
vivere onestamente
non recare danno agli altri evoca la figura dell'atto illecito
attribuire a ciascuno il suo GIUSTIZIA: che ognuno abbia ciò che ha diritto di avere
Secondo Trifonino
(IIIII secolo d.C.), "
Bisogna dare a ciascuno il suo, ma senza ledere una
pretesa più giusta o più conforme al ius
, inteso come ordinamento giuridico
"
.
L'insieme degli iura
, soluzioni giuridiche, è elaborato da dei tecnici:
IURIS PERITI o IURIS CONSULTI (giuriconsulti, che danno consigli o consulenza). C
onsulto =
domanda sul problema giuridico.
Sistema aperto, a formazione giurisprudenziale.
Una sentenza, anche una volta ufficializzata, non è una norma generale astratta, è un principio,
ma non è vincolante.
IURIS PRUDENTIA = insieme delle sentenze dei tribunali.
Condiziona l'interpretazione del diritto. Nel mondo romano, è l'insieme delle opinioni espresse
dai giuristi, individuate grazie alla scelta con la quale la giurisprudenza è identificata.
Secondo
Ulpiano
, "
Giurisprudenza è la scienza del giusto (ius) e dell'ingiusto (in+ius)
"
.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
Con il termine scientia
, Ulpiano rimanda al concetto di a
rs
:
TECNICA
: non è solo intuizione, è metodo, è capacità (capire qual è il i
us che spetta a
ciascuno)
La giurisprudenza è la capacità di capire e valutare il i
us
Modi di ragionamento, modi di formazione dell'argomentazione giuridica.
Nel CONTEMPERARE sta l'essenza della verità relativa del i
us → ricerca delle vie di mezzo fra
interessi contrapposti.
Che compito è affidato al giurista dello Stato?
Quello del giurista è un compito che varia storicamente.
Nel periodo della repubblica i giuristi erano completamente liberi di elaborare ciò che ritenevano
essere ius
. Ogni giurista è svincolato, il potere politico non ha affatto l'interesse di imbrogliare i
giuristi nella convinzione che il ius è associato alla libertà di opinione e di parola.
Ogni opinione sarà poi sorretta da vari principi etici, ma i giuristi sono liberi di creare ed
innovare un patrimonio giuridico che era molto ristretto.
Secondo Pomponio
, il diritto non può esistere senza un giurista (
iuris peritus
) che
quotidianamente giorno dopo giorno lo faccia progredire.
Alla base di queste progressioni c'è l'equità → criterio che permette modifiche.
Il diritto e il giurista sono chiamati a dare risposte attraverso interpretazioni e mediazioni.
INTERPRETAZIONE INTERPRETATIO (Giurista: stare in mezzo tra l'equità e il diritto) =
attività del giurista = SCIENZA GIURIDICA (= attribuire a ciascuno il suo)
Costantino
(IV secolo d.C.): "
L'interpretazione si trova fra l'equità e il diritto
"
.
Con l'interpretazione il giurista si fa portatore delle esigenze della società, è un intermediario tra
le esigenze della società e l'ordinamento giuridico. Il giurista perciò deve compiere un'opera di
RIFLESSIONE. IL METODO
Il metodo permette che la materia diventi scienza.
Inizialmente era di natura casistica, vale a dire si pensava per problemi. Il periodo di maggiore
creatività è quello repubblicano. 5
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
la consulenza giuridica
= soluzione a un problema
Ius = insieme di norme comportamentali
LA MONARCHIA
VII secolo a.C.
Non ci fu una scelta consapevole e precisa di adottare il metodo casistico. Esso si è creato in
modo naturale, e questo era dovuto al contesto naturalestorico del tempo.
Non si poteva parlare ancora di giuristi.
PONTEFICI = unici acculturati del tempo
pontem facere → ingegneri, persone che creavano soggezione nel popolo tanto da assumere
un ruolo dominante. Sono i personaggi più potenti della Roma antica.
Essi rappresentano i custodi del tempo e del calendario → elemento della magia e della non
offesa alle divinità.
Alcuni atti si potevano, infatti, compiere solo nei giorni fasti
, scelti dai pontefici.
Erano gli unici a sapere come si dovesse redigere un testamento. Essi erano i "sapienti" ai quali
si chiedeva CONSULTO
, cioè un consiglio in merito ai problemi quotidiani spontaneità nel
cercare il ius
, la regola di condotta.
responsum = risposta tecnica, consulenza giuridica
Il privato si reca in segreto dal pontefice, che era consapevole del proprio potere e del fatto di
conoscere adeguatamente i mores
, i costumi degli antenati.
Il responso dei pontefici era rilasciato in modo che sembrasse quasi un oracolo; il pontefice era
l'intermediario tra le divinità, che non bisognava assolutamente offendere, e la comunità
disposizioni inderogabili e incontestabili: METODO PRESCRITTIVO.
IUS AUTORITATIVO, perché non aveva bisogno di nessuna motivazione.
Il primo metodo di formazione del diritto, perciò, fu pontificale, prescrittivo e autoritativo.
Non si può parlare di giuristi, non c'erano argomentazioni o ragionamenti; il diritto era a
formazione casistica ma non era giurisprudenziale → DIRITTO CONSUETUDINARIO, che:
percepisce tutti gli usi degli antenati
presenta pochissimi istituti e pochissime procedure
è controproducente, perché è il commercio a portare ricchezza
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
LA REPUBBLICA
pag. 21 di Linee essenziali di scienze giuridiche
:
Pomponio
, Enchiridion
: "
Promulgate queste leggi [le XII tavole] iniziò (come suole in avvenire
in modo naturale, che l'interpretazione richiedesse l'autorità dei giuristi) ad apparire necessario il
dibattito forense. Questo dibattito e questo diritto, che senza essere scritto, viene costituito
dall'interpretazione dei giuristi, non ha una sua propria denominazione... ma viene chiamato,
con denominazione comune, ius civile".
Si cerca di modificare il diritto consuetudinario nel momento in cui viene messo per iscritto il
primo corpus di norme, le XII tavole, pubblicato in seguito alle lotte tra plebei e patrizi. I primi,
stanchi di un diritto orale, volevano conoscere le norme (secessione sull'Aventino).
451450 a.C. XII TAVOLE
: garanzia di certezza del diritto → gli articoli sono chiamati
versetti, perché si recitavano a memoria con cadenza ritmica (la copia era una).
Nuova formazione del diritto, che non era vincolante, ma era un punto di riferimento al quale i
pontefici dovevano rapportarsi=> opera simile a un'interpretazione
nel dare i responsi.
Arrivano, infatti, gli anni di incontro con nuove culture, di incontro con nuove forme giuridiche. I
pontefici, perciò, cominciano a interpretare le XII tavole, diventano dei mediatori. A volte
addirittura veniva stravolta qualche norma nella sua forma.
La FAMIGLIA
romana era patriarcale e strutturata in modo rigido: autorità e potestà del pater,
l'esponente maschile più anziano di tutti. C
'è un solo p
ater familias
.
Perciò, all'epoca l'unico che poteva validamente agire in termini giuridici era il p
ater familias
.
Tutti i sottoposti non avevano capacità di agire (giuridicamente).
Roma si andava a aprendo sempre più ai traffici commerciali e perciò servivano più persone
che in una famiglia potessero concludere un contratto, non era più sufficiente solo il p
ater
familias in un sistema controproducente.
A fronte di molteplici richieste in questo senso, quindi, i pontefici sono intervenuti sulle regole
vigenti al tempo nel diritto di famiglia.
Nelle XII tavole
era presente il seguente versetto: "
Se un padre venderà il figlio per tre volte, il
figlio sarà libero
".
Il figlio era infatti un sottoposto, tanto che poteva anche essere tranquillamente ucciso dal
padre. 7
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
C'era stato, però, abuso del diritto di vendita (la società era comunque molto povera e il numero
dei figli era spropositato).
I pontefici individuano in questo versetto una chiave utile. Se infatti il figlio è libero, diventa
giuridicamente autonomo, cioè diventa SUI IURIS (sotto la patria potestas era chiamato ALIENI
IURIS
).
Il diritto era concepito con finalità sanzionatoria, che puniva gli abusi.
I pontefici mediano fra il diritto scritto e la necessità concreta.
Come rendere libero un figlio?
Vendendolo per tre volte.
Si cercò perciò di creare la seguente vendita fittizia per tre volte:
MANCIPATIO
= prima forma di trasmissione della proprietà (spetta al pater)
MANOMISSIONE
= sorta di liberazione di un
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