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ALFENO VARO: parla della legge aquilia, del risarcimento del danno
La legge aquilia dispone una pena pecuniaria a tutela di un danneggiamento. Il primo capo dice che chiunque uccida o ferisca gravemente da condurre alla morte un servo o animale altrui è tenuto a pagare pena pecuniaria nel maggior valore che ha avuto nell'anno precedente al mercato, deve essere INIURIA ingiusta contro il diritto.
Il terzo capo dice che chiunque danneggi bruciando, rompendo o spezzando recando danno a qualunque cosa paga valore maggiore che aveva nei 300 giorni precedenti nel mercato e anche qui è un agire INIURIA.
Vediamo il caso: un servo muore a causa delle ferite inferte dal danneggiante. Il giurista dice che si agisce con il primo capo legge aquilia, perché è stato ucciso ingiustamente, se ciò non accaduto per incompetenza del medico o negligenza del proprietario. Negligenza proprietario, la ferita era mortale e proprietario ha trascurato la ferita.
se questo si fosse realizzato, e danneggiante accerta questo dicendo che quindi ferito ma non mortale, io sono responsabile terzo capo tu invece dellamorte. Nella seconda variante incompetenza del medico, il padrone ha capito la serietà della ferita, va dal medico che esercita male la sua professione e quindi intervenendo male causa la morte, è una colpa di imperizia. Anche in questa variante, il feritore è responsabile solo per ferimento. I due casi hanno una di昀昀erenza: nel primo caso c’è il principio di AUTORESPONSABILITA, Diri琀琀o romano 30/03/2023RES PERIT DOMINO, se una cosa si distrugge il danno tocca al proprietario. Nel secondo caso, il padrone del servo agisce in base alla LOCATIO OPERIS agisce per imperizia, e poi per ferimento per danneggiante.
CASO DEL TABERNARIUS CASO B: la taberna è una osteria, siamo in una no琀琀e molto buia, OSTEpone una lanterna su una pietra davan琀椀 alla porta della osteria che serve per richiamo dei
clien琀椀per illuminare la strada. Un servo che passa di lì la prende, non è il problema del furto, l’oste larivuole indietro, tra琀�ene il servo perché stava fuggendo. Il servo che aveva la lanterna presso di sée che tentava di fuggire, agita una frusta che ha dentro un’anima di piombo, e percuote oste perlasciarlo andare. Nella rissa OSTE cava occhio al servo. Siamo sempre nel terzo capo della lexaquilia, cavare occhio, non è mortale tendenzialmente. OSTE chiede parere a giurista e oste dice diconsiderare che avesse arrecato danno NON INGIUSTAMENTE, siamo nell’ambito della legi琀�madifesa. Oste dice che prima viene aggredito lui con la frusta con anima di piombo, che è una vera epropria arma anche mortale, ha dovuto reagire in modo proporzionale. GIURISTA DICE: se nonaveva cavato occhio apposta, non si considera che abbia recato danno ingiustamente, la colpa sitrova presso colui che per primo percosse con la frusta.
Il giurista pone altro: se oste non avesse subito colpi di frusta dal servo e volendogli strappare la lanterna fosse stato lui a iniziare la rissa, egli cavava occhio allora responsabilità cade su OSTE stesso. Dipende quindi come sono andate le cose.
TERZO CASO, numero 2 DI ALFENO CASO B. teniamo a mente primo capo lex aquilia. Se cane recadanno o altro cane, il responsabile è il padrone, ed è una responsabilità OGGETTIVA. Anche i romani la pensavano così, ma non la facevano con la legge aquilia, per diritto romano è una forma di responsabilità oggettiva, senza valutare se era in colpa o dolo, se animale fa danno proprietario è responsabile. Questa azione a tutela danneggiamento animale ACTIO DE PAUPERIE. Il caso che vediamo pone queste due responsabilità in gioco. Il colle capitolino, dove c'è Campidoglio con statua di Marco Aurelio. Ci sono due carri, con delle mule che stanno salendo con pieno carico.
sulla salita. il primo carro si è posto di traverso, le mule non riescono più a trainarlo nella strada, allora i mulaieri si sono messi dietro lo spingono per agevolare le mule. Nel frattempo, il carro anteriore inizia ad irretreggiare, tolgono i mulaieri, il carro posteriore urtato dal precedente era scivolato dietro ha schiacciato giocane serve di un terzo. Il padrone del servo chiede ad ALFENO O SERVIO, contro chi fosse opportuno agire. La risposta del giurista è di un'applicazione TEORETICA e valeva anche nei casi precedenti. La soluzione è riposta nella CAUSA, intesa di come sono andate le cose, non c'è risposta univoca, bisogna capire come sono andate le cose. CASISTICA: Prima ipotesi è evidente che mulaieri non sono anche proprietari delle mule. Poniamo il caso che mulaieri che si erano messi dietro per sostenere il carro, a un certo punto spontaneamente abbandonano il loro appoggio, lemule che stavano spingendo, si trovano disorientate, perdono forza e loro stesse non riescono più. In questa ipotesi non è responsabile il proprietario, perché le mule non hanno commesso pauperie. Coloro che hanno commesso violazione dei comportamenti corretti sono i mulaieri, lo hanno commesso dolosamente? No, allora abbiamo la colpa (imprudenza o imperizia, non hanno calcolato tecnicamente l'energia che stavano contribuendo a dare). Quindi mulaieri per primo capo. Il giurista fa anche esempi a sostegno della tesi. Se le mule si fossero infortunate per qualcosa e mulaieri indossavano da sempre che potevano rimanere schiacciate, responsabilità è del proprietario. Le mule sono animali da traino, è allenato al traino. I mulaieri si sono trovati quindi da soli a sostenere il carro, bisogna che ci sposiamo. In questo caso i mulaieri hanno agito con la causa di giustificazione di
STATO DI NECESSITA'. Non sono responsabili. La responsabilità è del proprietario, perché ha fornito animali che non erano conformi all'uso destinato e che comunque lo stato di imbizzarrimento non sono per cause fortuite, la responsabilità rimane a te, sei l'unico che ha rapporto giuridico con animale. Si agisce con ACTIO DE PAUPERIE.
Terza ipotesi: né mule né mule sono state cause determinanti, non hanno concorso a determinare evento danno con atteggiamento illecito o colposo, ma le mule non sono riuscite a portare avanti il carico e gli uomini sono a loro volta non sono riusciti a sostenere il carro, non c'è responsabilità né proprietario delle mule né dei mulattieri. Questa ipotesi non tiene in considerazione il danno che però ha subito il proprietario del servo. Va valutato se il carico era esagerato o caricato male; quindi, responsabilità di chi aveva caricato carro.
ALFENO NON CONTEMPLA, magari non è stato contemplata per dei motivi ma non lo sappiamo. ALFENO conferma che il proprietario delle mule secondo carro non sono coinvolte, sono state armi improprie che ha colpito servo.
FINO QUI PASSO DI ALFENO SEMPRE AMBITO LEGGE AQUILIA: CASO C IL CASO DEL BARBIERE, PARLA ULPIANO (di età severiana, di due secoli dopo): parla di giurista MELA E PROCULO che sono giuristi poco più tardi di Alfeno, sempre di età augustea.
CASO: abbiamo soggetto che gioca a palla, era una palla pesante, probabilmente era come hockey. Il giocatore scaglia palla in modo molto violento e troppo violento e ricade sulla mano di un barbiere che stava radendo uno schiavo. Per le classi medio abbienti, che il barbiere fosse ambulante, non per forza avesse un negozio.
Prima ipotesi: MELA scrive che chi è in colpa avrà pena lex aquilia. Non è chiaro a chi attribuisce colpa tra i giocatori, ALBANESI dice che chi scaglia
è in colpa, non lo ha voluto ma in modo imprudente ha sbagliato e ha lanciato la palla.
Seconda ipotesi: PROCULO sos琀椀ene la colpa del barbiere, pone alterna琀椀va secca, si è messo in un luogo in cui si sapeva che le persone giocassero. Il barbiere ha sbagliato luogo, il transito è frequente, come parco dove giocano a palla abitualmente. Parleremmo di IMPRUDENTIA. Se hai scelto luogo appartato, è per sfortuna la palla è arrivata, e giocando dove abitualmente non ci si gioca colpa è del 琀椀ratore.
ULPIANO AGGIUNGE: anche chi si è 昀椀dato di farsi tagliare dal barbiere che stava in un posto sbagliato ha responsabilità. Si parla di concorso di colpa il nostro ar琀椀colo 1227 del Codice civile. Hai concorso alla realizzazione del danno. Bisogna vedere i fa琀�, entrambi potrebbero avere ragione.
ALTRO CASO, ALFENO, CASO D: DIGESTO 19.2.30.2: deriva da Epitomi di Paolo: questo passo che ci riporta Paolo ma è
passo di Alfeno. Azione che discende dalla legge aquilia, è una azione penale, cioè mira a infliggere una pena pecuniaria al responsabile del danno, non è solo risarcimento, si parla di una vera e propria pena. Le azioni REIPERSECUTORIE sono quelle azioni che mirano alla reintegrazione dal patrimonio diminuito dal tuo comportamento. La rivendica, azione con la quale il proprietario richiede la restituzione della cosa o del valore di quella, è un'azione reipersecutoria o penale? È reipersecutoria, vogliamo indietro la nostra cosa, ma non la sanzione e la pena. Nel diritto romano, se io rubo una cosa, e io so chi è il ladro, io agisco con un'azione di furto che è penale con il doppio della cosa, il computer vale 100 io devo dare 200, ma il computer rimane al ladro, allora agisco anche in RIVENDICA. Significa che le due azioni si CUMULANO. Azione penale si cumula con azione reipersecutoria. L'azione in base alla legge aquilia
è una azione penale, è assoggettata in origine a questo regime, concorre con la reipersecutoria. I giuristi romani dicono che l'azione in base all'aquila in realtà ha una funzione risarcitoria reipersecutoria, loro vedono un carattere reipersecutorio, in fondo nasce come penale ma viene interpretata in chiave reipersecutoria. PASSO sei proprietario delle mule, me le dai in locazione, con limite dicendo che vanno bene solo fino a tot kg dopo troppo. Io disattendo il limite contrattuale. Io colposamente o dolosamente ho recato danno ingiustamente alle tue mule, 3 capo lex aquilia. Alfeno risponde che lui poteva esercitare l'azione aquilia o l'azione di locazione. Se si danneggia l'appartamento in cui siamo locatari, succede che il proprietario dell'appartamento dice agiscono in base al contratto di locazione per inadempimento oppure in base all'articolo 2043. Possiamo esperire entrambe le azioni? No, sarebbe un arricchimento ingiusto. Il proprietario agisce o con un'azione penale che èAquiliana oreipersecutoria che è quella della LOCATIO.Diri琀琀o romano 31/03/2023
ARRIVIAMO ALLA REGOLA:con琀椀nuiamo con caso D conclude: