LA FILOSOFIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEA
Carla Faralli – La filosofia del diritto contemporanea
La filosofia del diritto contemporanea
ha inizio verso la fine degli anni Sessanta del novecento,
periodo che coincide con la crisi del modello giuspositivistico nella versione hartiana.
Gli ultimi trent’anni sono caratterizzati da un progressivo dissolvimento delle scuole e degli indirizzi
consolidati: ciò non vuol dire che siano scomparsi il giusnaturalismo, il giuspositivismo e il
giusrealismo, ma che sono più che mai presenti autori che prescindono da tali orientamenti.
Ulteriore caratteristica del dibattito filosoficogiuridico contemporaneo è il notevole ampliamento
dell’ambito tematico, che accanto alle problematiche tradizionali vede la trattazione di questioni
specialistiche che coinvolgono materie come
morale, sociologia e politica
.
Il dibattito contemporaneo mette in crisi gli assunti del positivismo giuridico, determinando
l’apertura della filosofia del diritto, per un verso, al mondo dei valori eticopolitici e, per l’altro, al
mondo dei fatti.
CAPITOLO PRIMO
L’APERTURA DELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO AI VALORI ETICO
POLITICI
Il superamento della rigida distinzione tra diritto e morale ha portato alla nascita delle cd. teorie
costituzionalistiche e a quella della n
uova teoria del diritto naturale
.
L’aspetto principale delle teorie costituzionalistiche (che vedono come maggiori esponenti
Dworkin , Alexy e Dreier) è individuato nel riconoscimento della complessificazione della struttura
normativa dei sistemi costituzionali contemporanei, legata all’ introduzione dei principi e alla
differenza tra questi e le regole.
Tali teorie pongono al proprio centro la dimensione di correttezza morale
del diritto e affermano la
sua non riducibilità al diritto valido, secondo la prospettiva positivistica, in soli termini formali:
la connessione tra diritto e morale viene argomentata sulla base del processo di inclusione
di contenuti morali nel diritto espressi dai principi; la presenza di principi si traduce nella
apertura del diritto a contenuti morali.
Viene sottolineata l’importanza dei processi di applicazione del diritto, per la sua determinazione
all’interno dei sistemi costituzionali, ed evidenziato il vincolo del legislatore di fronte ai principi e ai
diritti costituzionali e il ruolo decisivo dei giudici per la loro attuazione, anche in contrasto con le
decisioni legislative e la legge.
Dworkin
, in polemica con la tesi hartiana
della separazione tra diritto e morale
, sostiene che
accanto alle norme esistono i principi, entità che vanno al di là del diritto statuito, realtà eterogenee
rispetto alle norme, ma complementari rispetto ad esse, che si riferiscono a scopi della comunità o
valori condivisi come i diritti individuali: rappresentano una esigenza morale comune e la loro
attuazione rende il diritto obbligatorio.
Lo stesso autore perviene a una teoria del diritto come i
nterpretazione
e come integrità
: il diritto
deve essere concepito come una complessa a
ttività di interpretazione
, non lasciata, tuttavia, alla
discrezionalità dei giudici , ma fermamente ancorata ai principi.
Il postulato dell’intergrità
si traduce nell’esigenza che la decisione giudiziaria sia coerente con i
principi e realizzi il postulato dell’ eguale considerazione e rispetto. 1
LA FILOSOFIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEA
Dworkin
(trattazione personale)
Primo approccio alla teoria neocostituzionalista, la teoria dworkiniana nasce in seguito alla
necessità di comprendere con nuovi mezzi le trasformazioni dei sistemi costituzionali.
Un tentativo è mosso da Dworkin
mediante la classificazione di diritto come integrità (diritto verità;
presupposta d’obbedienza), trasfigurando i t
re principi del neocostituzionalismo
:
● Distinzione (di tipo qualitativo) tra regole e principi:
o Ottica empirica
: il diritto si evolve attorno a principi morali;
o Ottica teorica
: connessione tra diritto e morale; cardine delle comunità
sociali, queste ultime possono considerarsi legittime solo se gli individui che
la compongono, nell’esercizio dei diritti inviolabili, assumono un assetto di
pieno rispetto ed uguaglianza reciproca (“equal concern and respect)
● Applicazione giusta del diritto, applicazione coerente con i principi morali.
L’esigenza della coerenza
è frutto sia del pluralismo ideologico
, sia del conflitto di concezioni
diverse dei medesimi principi posti alla base della comunità (pluralismo di principi, pluralismo di
interpretazione dei principi). Integrità
,intesa come coerenza, determina che le decisioni
giurisprudenziali abbiano carattere universale, valide a disciplinare allo stesso modo fattispecie
simili. ● Le decisioni dei giudici hanno fondamento relativamente oggettivo, ciò vale anche
per i problemi morali. Includere nelle decisioni giurisprudenziali principi morali può
condurre all’elaborazioni di decisioni accettabili e presumibilmente universali.
Dworkin
pone alla base della propria teoria i diritti inviolabile dell’uomo/individuo
e una nuova
concezione nuova della democrazia
, non più nella mera accezione di “potere del popolo”, ma in
un’ottica sobillatrice di uguaglianza e reciproco rispetto.
Alexy
, tenta di integrare i risultati della tradizione analitica inglese con la t
eoria dell’agire
comunicativo di Habermas
.
⇩
Per poter comprendere al meglio l’ambito dell’agire umano è essenziale il concetto di
comunicazione razionale
: mediante quest’ultima si riesce ad identificare un determinato
comportamento normativo, a giustificare le regole pratiche dell’agire…grazie a queste premesse il
filosofo tedesco in seguito affermerà che l
e norme giuridiche sono valide se in grado di incontrare
l’approvazione di tutti i potenziali interessati che agiscono mediante discorsi razionali.
Rifacendosi ad Haber
, Alexy
giunge a considerare il d
iscorso giuridico
un caso particolare del
discorso pratico generale
, dal quale si differenzia in quanto da esso non si pretende correttezza
assoluta , ma solo correttezza relativa ai presupposti dell’ordinamento giuridico vigente.
Per quanto concerne il rapporto tra diritto e morale
, egli sostiene l
a tesi della connessione
necessaria tra essi
, ricorrendo ai principi, che definisce specie di norme dal contenuto più
generale.
Essi possono essere definiti “
precetti di ottimizzazione
”, vale a dire direttive realizzabili solo in
parte, che non prescrivono condotte specifiche, ma rinviano a valori. Le costituzioni che rientrano
nel modello di stato costituzionale si differenziano rispetto al modello dello stato di diritto proprio
perché racchiudono principi nei quali si esprimono delle decisioni valutative che si impongono al
legislatore, in quanto principi e valori sono la stessa cosa.
Su questo punto si manifesta il dissenso con Habermas che rimprovera ad Alexy di postulare la
subordinazione del diritto alla morale che è fuorviante. 2
LA FILOSOFIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEA
Robert Alexy
(trattazione personale)
Integrazione della tradizione analitica inglese con l’agire comunicativo di HABERMAS..
Habermas
: ragione comunicativa, strumento per un’analisi normativa dell’agire dell’uomo.
La ragione comunicativa di habermas
si contrappone alla ragione strumentale e approfondisce
la ragione pratica kantiana, infatti non afferma cosa fare per raggiungere un determinato risultato,
bensì suggerisce le norme adatte a disciplinare le azioni dell’uomo.
La comunicazione razionale di habermas
giustifica le regole pratiche dell’agire, e richiede
determinati presupposti come la parità dei soggetti, la comunanza della lingua, le regole formali
della logica formulazione degli argomenti....
Habermas
mette in primo piano la questione di v
alidità delle norme
in relazione al fatto che
queste siano accettate dai soggetti che sono interessati nella loro applicazione, e nelle misura in
cui tali soggetti partecipano al discorso razionale. (etica del discorso di Habermas: un discorso
svincolato e libero da qualsiasi influenza, gli uomini nella società “dialogano” in maniera libera e
spassionata.).
Per habermas
la morale è intrinseca nel diritto
, una morale, però libera dai contenuti determinati e
quindi capace di fungere da strumento normativo. Il diritto non è giusto perché ispirato a questa o a
quella morale, ma giusto poiché frutto del procedimento dialogico e argomentativo che permette di
avanzare pretese di legittimazione con riferimento al fenomeno giuridico.
ciò porta la riflessione di habermas a stabilire che il processo di legittimazione delle norme ha
carattere argomentativo
Alexy
, sviluppa la
SONDERFALLTHESE
ispirandosi al filosofia di Habermas, stabilendo che il
discorso giuridico è parte del discorso pratico generale, da cui si differenzia in quanto le
affermazioni giuridiche non stabiliscono correttezza assoluta, ma correttezza relativa in riferimento
all’ordinamento vigente.
Questa connessione tra discorso pratico generale
e discorso giuridico c
ostituisce la base del
pensiero di Alexy, un pensiero di tipo INCLUSIVO, cioè di stretta correlazione tra diritto e morale.
Per avvalorare la propria tesi,
Alexy
, fa riferimento ai PRINCIPI
, differenti dalle regole
(riprendendo il discorso di Dworkin). I principi secondo Alexy hanno portata più generale rispetto
alle regole, e sono strumento di ottimizzazione, non prescrivono, ma rinviano a valori che dovranno
essere applicati nella maggior misura possibile, cercando di limitare la violazione di altri principi ( e
di altri valori riconducibili a quei principi), come in una sorta di BILANCIAMENTO DI PRINCIPI
(quando si fa riferimento ad un principio generalmente se ne prendono in considerazione 2, uno in
contrasto con l’altro ex.
Affermare la positività della pratica dell’eutanasia richiamando il principio di rispetto della volontà
umana e della libertà personale, e negando il principio che fa riferimento alla vita come valore
supremo).
Il principio quindi non stabilisce cosa è giusto e cosa no, ma determina quali
comportamenti sono accettabili perché quel determinato principio sia attuato.
Il diritto alla vita (diritto inviolabile, che assume l’accezione di principio/valore) non costituisce
norma prescrittiva, ma tenendo presente il valore morale di tale diritto, è possibile desumere quali
comportamenti possano essere considerati appropriati per l’attuazione dei principi in esso
contenuti. 3
LA FILOSOFIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEA
Ciò determina la quasi illimitatezza di applicabilità dei principi (
differentemente dalle regole), e
vanno valutati in relazione al loro “peso”, e si caratterizzano per il loro BIPOLARISMO
( una
determinata fattispecie può prevedere principi PRO e CONTRO) .
L’apertura della filosofia del diritto ai valori eticopolitici
ha portato anche ad una ulteriore
tappa della millenaria storia del giusnaturalismo, l
a nuova teoria del diritto naturale
.
A partire dagli anni Sessanta un rinnovato interesse per il diritto naturale si ebbe, oltre che in Italia
e Germania, nei paesi anglosassoni, a seguito della polemica tra Hart e Devlin e alla pubblicazione
di The Morality of Law di Fuller.
Tale polemica prende le mosse dalla questione dell’
opportunità della repressione penale della
omosessualità e della prostituzione in Inghilterra
. Vi fu parere negativo a riguardo , e fu sostenuto il
principio per cui il diritto può interferire solo con gli atti che recano un danno a terzi. A difesa di tale
principio di schierò Hart , suscitando la reazione polemica di Devlin, il quale sostenne che una
morale condivisa è una componente irrinunciabile della società civile e che fosse necessario
difendersi da attacchi che , come quello in questione , mirano alla sua integrità.
Le posizioni
sono emblematiche di due opposte ideologie:
il liberalismo
→ il quale sostiene che, salvo i casi di harm to other, ciascuno dovrebbe essere
lasciato libero di scegliere i propri valori,
il moralismo giuridico → che considera la conservazione della moralità di una società un valore
meritevole di essere condiviso dallo strumento coercitivo del diritto.
Il contemporaneo moralismo giuridico
(o perfezionismo) fa leva su due fondamentali strategie
argomentative:
1 riferendosi o a valori che vengono asseriti come verità etica oggettiva
2a valori interpretati come semplice morale condivisa.
La prima linea si ritrova in Finnis.
Un importante contributo alla discussione aperta da Hart e Devlin venne da F
uller
, il quale
distingue tra una morale esterna al diritto e una morale interna ad esso, costituita quest’ultima da
una serie di principi inerenti al mondo giuridico, ai quali ogni diritto positivo dovrebbe adeguarsi.
Dopo la pubblicazione dell’opera di Fuller
, che ebbe grande risonanza, vi fu l’
uscita
di un
saggio di Grisez
riguardante il primo principio della ragion pratica, che segna l’inizio della
cosiddetta teoria neoclassica del diritto naturale, caratterizzata dalla ripresa della filosofia
aristotelica e, soprattutto, di san Tommaso d’Aquino.
Il testo principale a riguardo è Natural Law and Natural Rights di Finnis.
Presupposto della sua analisi, è l
’idea dell’impossibilità di dedurre da assunzioni di natura
descrittiva prescrizioni utili nell’ambito dell’agire dell’uomo
.
Esistono sette beni fondamentali che concorrono a definire “l’autentica fioritura umana”
→
La conoscenza, la vita, il gioco, l’esperienza estetica, l’amicizia, la religione e la ragionevolezza
pratica sono valori fondamentali tra loro distinti e tutti parimenti importanti.
L’ideale finnesiano della fioritura umana
→ come fine morale dell’agire dell’uomo, corrisponde
a un’esistenza condotta secondo un piano di
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