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DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL’IMPOSTA IPOTECARIA: si
distingue tra: 96
- imposta ipotecaria sulle trascrizioni in maniera proporzionale: il tributo è commisurato alla
base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e
donazioni;
- imposta proporzionale sulle iscrizioni, rinnovazioni e sulle annotazioni: commisurata
all’importo del credito garantito.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA CATASTALE: va ravvisato nella stipulazione di un atto,
nella emanazione di un provvedimento ovvero nella apertura di una successione che, determinando
una differente intestazione di diritti immobiliari, comportino una volturazione catastale. Quindi la
nascita dell’obbligazione tributaria risulta svincolata dalla esecuzione della formalità di voltura e si
ricollega alla esistenza di un fatto, di un atto o di un provvedimento che comporti una diversa
intestazione di diritti immobiliari.
SOGGETTI PASSIVI DELL’IMPOSTA CATASTALE: vengono in rilievo due categorie di
soggetti:
- soggetti tenuti a richiedere la formalità della voltura: è costituita dai soggetti che sono tenuti a
richiedere la registrazione degli atti ai sensi della legge;
- soggetti obbligati al pagamento dell’imposta: coloro che richiedono la formalità di voltura; i
pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro relativamente agli atti ai quali si
riferisce la voltura; tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la voltura; l’utilizzatore
dell’immobile concesso in locazione finanziaria.
FATTISPECIE DI IMPOSTA CATASTALE IN MISURA PROPORZIONALE E FISSA: si
divide in:
- imposta proporzionale: 1% in relazione ai fatti e agli atti a titolo gratuito traslativi o costituitivi
di diritti reali immobiliari soggetti a voltura. L’imposta è commisurata al valore dei beni immobili o
dei dritti reali immobiliari secondo i criteri dettati per l’imposta ipotecaria;
- imposta fissa: 50 euro per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali di
godimento soggetti a imposta di registro e con riferimento agli atti soggetti a voltura che non
comportano costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili. Alcuni atti sono soggetti al
tributo fisso nella misura di 200euro.
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI: la sottoesposizione a prelievo degli acquisti a titolo gratuito
è non solo giustificata ma necessaria per attuare il principio di capacità contributiva. Per quanto
riguarda l’oggetto dell’imposta sulle successioni è individuato nei trasferimenti di beni e diritti
per causa di morte. Il soggetto passivo è l’erede che abbia accettato l’eredità. Soggetto passivo
per l’imposta sul singolo legato è il legatario salvo che vi rinunci. Il chiamato all’eredità, non
colui che ha accettato l’eredità, non è obbligato di imposta a titolo definitivo, ma titolare di
obbligazioni provvisorie e solo se possessore di beni ereditari. Qualora egli non diventi erede ha
diritto all’integrale rimborso. Per quanto riguarda la posizione degli eredi in passato questi erano
legati da un vincolo di solidarietà ad essi imposta, in virtù del quale nei rapporti con l’erario gli
eredi erano obbligati in solido per l’intera imposta dovuta. Oggi questo è da dubitarsi. Questo
perché il presupposto dell’imposta è costituito dall’arricchimento conseguito dal singolo erede, in
quanto eccedente l’eventuale franchigia spettante, in caso di pluralità di eredi, a ciascuno fa capo
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un autonomo presupposto ed una autonoma obbligazione di imposta. Per quanto riguarda la
territorialità dell’imposta, la norma assume la residenza del de cuius alla data di apertura della
successione quale criterio fondamentale per delimitare la sfera dei beni e diritti soggetti
all’imposta sulle successioni. In particolare, in relazione ai soggetti residenti in Italia, l’imposta
colpisce tutti i beni e diritti trasferiti mortis causa anche se siti all’estero. Per i soggetti non
residenti l’imposta è dovuta solo per i beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato. La base
imponibile dell’imposta è costituita dal valore netto degli arricchimenti conseguiti dai singoli
successori, vale a dire: dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie al netto dei legati ed oneri su
essi gravanti; da quello dei legati al netto degli eventuali onere imposti ai legatari. L’attivo
comprende tutti i beni e diritti oggetto di successione. Per quanto riguarda le passività deducibili
queste sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, per la
deduzione dei quali sono fissati particolari requisiti sostanziali e probatori. Per quanto riguarda le
aliquote l’imposta sulle successioni è commisurata al valore della quota ereditaria o del legato
con diverse graduazioni, che tengono conto del grado di parentela esistente tra il de cuius e il
successore. Sono contemplate anche una serie di esenzioni di natura oggettiva soggettiva nonché
agevolazioni con detrazioni e riduzioni. Passando all’applicazione del tributo occorre prima di
tutto dichiarare la successione all’ufficio delle entrate entro 12 mesi dall’apertura della
successione. L’ufficio deve liquidare in base alla dichiarazione l’imposta principale correggendo
eventuali errori materiali e di calcolo, escludendo le passività indeducibili o non risultanti dalla
documentazione prodotta o le riduzioni di imposta non previste dalla legge o non documentate e
notificando il relativo avviso di liquidazione entro tre anni dalla presentazione della denuncia. Se
la denuncia è irregolare l’ufficio notifica un avviso con cui invita il contribuente a regolarizzarla
entro 60 giorni: se questi non provvede la dichiarazione si considera omessa. Nell’ipotesi in cui la
dichiarazione sia incompleta l’ufficio la rettifica e liquida la maggiore imposta dovuta con unico
avviso entro due anni dal pagamento dell’imposta principale. In caso di omissione della
dichiarazione si procede entro 5 anni dalla scadenza del termine di presentazione all’accertamento
di ufficio. Il contribuente deve pagare le imposte liquidate entro 60 giorni.
IMPOSTA SULLE DONAZIONI: per quanto riguarda il presupposto dell’imposta questa
colpisce l’arricchimento conseguito dai beneficiari per effetto di donazioni o di atti a titolo gratuito
e di costituzioni di vincoli di destinazioni. Per specificare meglio:
- donazioni ed altre liberalità: l’imposta colpisce non soltanto le donazioni di cui all’art. 769 c.c.,
ma anche le liberalità atipiche. Queste designano le liberalità non direttamente realizzate attraverso
il mezzo appositamente previsto dall’ordinamento, bensì attuate attraverso un altro strumento
giuridico, caratterizzato da uno scopo tipico diverso dalla liberalità, sicché quest’ultima costituisce
una conseguenza secondaria ed ulteriore dell’atto compiuto. L’imponibilità comunque è relativa
alle sole liberalità indiretta risultanti da atti soggetti a registrazione.
- atti a titolo gratuito: l’imposta colpisce l’arricchimento conseguito dal beneficiario in dipendenza
di qualsivoglia atto a titolo gratuito;
- costituzione di vincoli di destinazione: i vincoli di destinazione che assumono rilievo ai fini
dell’imposta sono quelli che determinano un arricchimento a favore del beneficiario.
Per quanto riguarda i soggetti passivi dell’imposta questi sono i donatari e i beneficiari per le
altre liberalità. Non è prevista nessuna solidarietà in capo al donante per le imposte dovute dal
donatario. Anche ai fini dell’imposta sulle donazioni per quanto riguarda la territorialità il
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legislatore assume come criterio di collegamento la residenza del dante causa ossia del donante.
Qualora il donante sia residente nel territorio dello Stato, l’imposta colpisce anche i beni esistenti
all’estero; se invece il donante è un soggetto non residente, l’imposta è dovuta soltanto per i beni
esistenti nel territorio dello Stato italiano. Per quanto riguarda l’atto gratuito invalido occorre far
riferimento alle norme riguardanti l’imposta di registro, cosicché: vi è l’applicazione del tributo
anche agli atti nulli o annullabili e impedisce il rimborso dell’imposta corrisposta anche se l’atto
sia giudizialmente dichiarato nullo o annullato: a tale regola fa eccezione il solo caso in cui la
nullità o annullabilità sia pronunciata per causa non imputabile alle parti e non sia suscettibile di
ratifica, convalida o conferma. Per quanto riguarda le base imponibile e le aliquote vi è espresso
rinvio alle norme che regolano l’imposta sulle successioni. Sotto il profilo procedimentale, il
rinvio è alle norme dell’imposta di registro, infatti l’atto di donazione è soggetto a registrazione in
termine fisso e per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione e il rimborso si rinvia alle regole
fissate dal testo unico di registro.
LE ACCISE: IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO: le accise costituiscono un
gruppo eterogeneo di imposte indirette erariali che colpiscono la fabbricazione o il consumo di
determinati prodotti nonché la loro importazione nel territorio dello Stato. L’art. 2 del testo
unico sulle accise scinde temporalmente il momento in cui nasce l’obbligazione tributaria da
quello in cui essa diviene esigibile. In particolare il presupposto delle imposte in esame, il loro
fatto generatore, viene individuato nella fabbricazione o importazione dei prodotti; mentre la
loro esigibilità viene rinviata al momento in cui i prodotti sono immessi al consumo nel territorio
dello Stato. Si può dire quindi che le accise hanno un presupposto complesso, a formazione
progressiva risultante dalla combinazione necessaria della fabbricazione e dell’immissione al
consumo. Questa scissione temporale comporta la necessità di un penetrante controllo da parte
dell’Amministrazione sui soggetti che fabbricano, trasformano, detengono e spediscono le merci
soggette ad accisa. Per meglio controllare quindi le fasi di produzione, circolazione dei beni
soggetti ad accise il legislatore subordina l’esercizio del deposito utilizzato per tali attività ad
autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria con il rilascio di una apposita licenza fiscale,
previa presentazione da parte dell’operatore di apposita denuncia. La licenza fiscale ha validità
illimitata ed è soggetta al pagamento di un diritto annuale. Per quanto riguarda i soggetti passivi
dell’imposta questi sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo;
- in solido, i soggetti r