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UE.
L'imposta é esigibile quando le cessioni e prestazioni sono state effettuate: per le cessioni di beni immobili si
considera la data di stipula dell'atto, per beni mobili la data di consegna o spedizione del bene, per la prestazione
di servizi il momento di pagamento del corrispettivo.
La base imponibile é costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi secondo le condizioni contrattuali
(art. 13); in alcuni casi eccezionali dal valore normale del bene o del servizio. L'aliquota ordinaria é del 22%, ma
sono previste alcune aliquote inferiori (la minima del 4% per la compravendita di immobili abitativi non di lusso o
di beni ritenuti di prima necessità; del 10% per i servizi alberghieri, determinati prodotti alimentari ed operazioni
edilizie).
L'applicazione del tributo si basa sulla rivalsa e la detrazione. Per quanto riguarda la rivalsa (art. 18) l'operatore
economico che effettua la cessione di beni deve addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o
al committente; la rivalsa é obbligatoria, a pena la nullità di ogni patto contrario. Per evitare frodi Iva: l'inversione
contabile (obbligo di indicazione dell'IVA in fattura, che determina una sostituzione del metodo di rivalsa con la
autofatturazione) e lo split payement (obbligo di versamento dell'imposta allo stato in capo al cessionario). Per
quanto riguarda il diritto detrazione (art. 19) sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed é
condizionato al requisito formale del possesso della fattura con specifica indicazione dell'iva addebitata. Il
legislatore introduce limiti o esclusioni dalla detrazione in determinate operazioni e tipologie di beni e servizi.
L'imposta di registro (DPR 131/1986, TUR) é un'imposta sul trasferimento di beni e diritti che ha un duplice scopo
di fornire un'entrata fiscale e remunerare lo stato per servizi che offre ai privati. Vengono individuati gli atti
soggetti a registrazione (considerando le tariffe indicate nel TUR a seconda degli atti), requisito per applicare
l'imposta. Puó essere applicato in misura proporzionale o fissa: nel caso fisso é stabilito un importo
predeterminato per la registrazione dell'atto. Il TUR classifica gli atti in tre tipologie: atti soggetti a registrazione in
termine fisso, atti soggetti a registrazione in caso d'uso, atti non soggetti a registrazione (per i quali é
possibile una registrazione volontaria). I soggetti passivi: il contribuente é identificabile nella parte dell'atto
registrato e quindi tenuto al pagamento del tributo; per quanto riguarda il caso d'uso o gli atti registrabili
volontariamente l'obbligato al pagamento é colui che ha richiesto la registrazione; il responsabile d'imposta é
colui che é tenuto a richiedere alla registrazione e al pagamento insieme con le parti; i cancellieri, i segretari, gli
impiegati dell'amministrazione finanziaria e della GdF non sono tenuti al pagamento del tributo ma devono
richiedere la registrazione. La base imponibile é costituita dal valore dei beni e dei diritti oggetto dell'atto
registrato: per beni immobili e aziende per valore si intende il valore venale (valore che un bene ha in un mercato
di riferimento ideale) facendo riferimento al valore complessivo dei beni aziendali compreso l'avviamento.
L'aliquota é variabile: nel caso di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e di diritti reali
immobiliari di godimento é del 9% per trasferimenti immobiliari generali, del 2% per immobili abitativi non di
lusso e del 15% per terreni agricoli; nel caso di altri atti di natura dichiarativa l'aliquota é dell'1%.
L'imposta sulle successioni e donazioni (Testo Unico dell'Imposta sulle successioni e donazioni) é un'imposta sui
trasferimenti di beni e diritti: é diretta ed ha ad oggetto l'incremento patrimoniale che si produce in capo ad un
soggetto in relazione alle fattispecie traslative non onerose. Il presupposto del tributo puó doversi a:
trasferimento di beni e diritti per causa di morte; per donazione o atti a titolo gratuito; costituzione di vincoli di
destinazione. L'imposta é dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, anche se si trovano all'estero. É
dovuta dagli eredi e dai legatari nel caso di successioni, dai donatari e dai beneficiari nel caso di donazioni. La
base imponibile nel caso delle successioni si calcola facendo riferimento al valore globale netto dell'eredità
(risultato sottraendo dal valore complessivo dei beni e dei diritti l'ammontare delle passività deducibili). Nel caso
delle donazioni la base imponibile si calcola sulla base del valore globale dei beni e dei diritti (al netto degli oneri
di cui é gravato il beneficiario). Il grado di parentela influisce sulle aliquote a favore di coniugi e parenti in linea
retta (4%), mentre fino al quarto grado e affini in linea retta si applica il 6%, per altri soggetti si applica l'8%.
L'imposta ipotecaria é un'imposta sul trasferimento di beni e diritti che si applica in casi di trascrizione, iscrizione,
rinnovazione, annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.
L'imposta catastale si applica all'esecuzione di variazioni nei registri catastali.
Il presupposto di entrambe coincide in parte con quella di registro e delle successioni, riferendosi ad incrementi
di ricchezza. I soggetti passivi sono coloro che richiedono le formalità suddette (e chi ne ha interesse) e i pubblici
ufficiali. La base imponibile si determina attraverso la tecnica del richiamo: per le trascrizioni si usa quella
calcolata per la tassa di registro e donazioni o successioni; per le iscrizioni é commisurata all'ammontare del
credito garantito comprensivo di interessi e accessori; per la catastale coincide con quella delle trascrizioni.
L'aliquota ordinaria é del 2% per l'imposta ipotecaria, dell'1% per quella catastale.
CAPITOLO 6
Il procedimento tributario é la fase attuativa del tributo e le situazioni giuridiche ad esso relative. Vi sono tre
ambiti di partecipazione del soggetto passivo in questo procedimento: la partecipazione forzosa (adempimento
di obblighi di natura formale, come la presentazione della dichiarazione d'imposta) con cui il contribuente
accerta il verificarsi del presupposto, determina la base imponibile e liquida il tributo; la partecipazione all'iter
procedimentale (con cui si esplica il potere esecutivo dell'ente pubblico), adempiendo gli obblighi di fare, dare e
subire; la partecipazione a modelli procedimentali collaborativi basati sulla cooperazione tra contribuente ed
amministrazione finanziaria.
La dichiarazione d'imposta é la principale forma di partecipazione del contribuente all'attuazione del tributo:
deve essere presentata in moduli prestampati conformi a quelli ministeriali pubblicati annualmente e sottoscritta
dal soggetto passivo o da chi lo rappresenta; é divisa in un momento dichiarativo (che riguarda le info e i dati che
vengono comunicati diretti all'individuazione del debito tributario) e uno volitivo (che riguarda le scelte che il
soggetto passivo puó compiere in sede dichiarativa).
L'emendabilità (DPR 322/1988) della dichiarazione d'imposta comporta la possibilità per il soggetto passivo di
presentare elementi di fatto o diritto diversi rispetto a quelli indicati in origine, che incidano sull'esattezza o
esaustività della dichiarazione originaria. La dichiarazione integrativa va presentata entro i termini stabiliti per
l'accertamento, e incide sui termini di decadenza dell'azione accertativa, che dovranno essere calcolato a partire
dall'anno di presentazione della dichiarazione integrativa.
I soggetti titolari di redditi professionali e d'impresa sono obbligati alla tenuta di scritture contabili (libro giornale,
libro degli inventari, scritture contabili ausiliari, di magazzino, registro dei beni ammortizzabili) e alla redazione
annuale del bilancio comprensivo dello stato patrimoniale, del conto dei profitti e delle perdite e del rendiconto
finanziario della nota integrativa. Vi sono casi di nullità della dichiarazione d'imposta se le dichiarazioni di redditi
ed IRAP non vengono redatte su modelli conformi a quello approvati entro il 31 gennaio con provvedimento
amministrativo da pubblicare in GU; stessa cosa se non viene sottoscritta dal contribuente e da chi ne ha la
rappresentanza legale o negoziale. Le dichiarazioni vanno presentate annualmente all'AdE in via telematica ed
hanno ad oggetto i presupposti, la base imponibile e l'imposta dell'anno precedente. I termini di presentazione
sono variabili a seconda del tipo del modello (730 per titolari di reddito da lavoro dipendente e pensioni,
semplifica). Nel caso degli acconti, il contribuente anticipa il versamento del tributo prima della fine del periodo
d'imposta e quindi della completa realizzazione del presupposto: questo sistema si giustifica con l'interesse
fiscale.
I soggetti passivi Iva devono rispettare: l'obbligo di fatturazione delle operazioni (emettere la fattura per ogni
operazione con duplice copia), l'obbligo di tenuta del registro delle fatture e degli acquisti (annotando le fatture
entro 15 giorni dall'emissione), obblighi dichiarativi (presentazione della DIA, segnalazione delle variazioni o
cessazioni dell'attività). La liquidazione dell'iva viene fatta in corso d'anno e la dichiarazione va presentata in via
telematica, redatta in conformità al modello.
Nel caso di imposte di registro l'obbligo di registrazione dell'atto sostituisce quello dichiarativo. La dichiarazione
va redatta in duplice copia, con un modello telematico, ed é eseguita previo pagamento dell'imposta liquidata
dall'Ufficio con la data del giorno in cui é stata richiesta. Per le imposte ipocatastale é prevista l'applicazione delle
medesime norme del registro e delle successioni e donazioni.
Riguardo l'imposta di successione e donazione, la liquidazione avviene da parte dell'ufficio sulla base della
dichiarazione di successione presentata dal soggetto passivo. La dichiarazione va presentata entro 12 mesi
dall'apertura della successione, in via telematica o tramite un intermediario abilitato: é obbligatoria per gli eredi
e i legatari o i loro rappresentanti legali, gli amministratori dell'eredità, gli esecutori testamentari. I chiamati
all'eredità, se questa non diviene definitiva, vengono rimborsati. Vi sono casi di esonero: eredità devoluta solo al
coniuge o parenti in linea retta se l'eredità non supera i 100000€ e non comprende diritti reali o immobiliari;
rinuncia all'eredità o al legato; richiesta di nomina di un curatore dell'eredità.
Le ipotesi di adempimento spontaneo del tributo sono: la ritenuta diretta (art. 2 DPR 602/1973) nei casi previ