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11-LA PROGRESSIVA ABOLIZIONE DEL RUOLO E L’ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA

ESECUTIVA ALL’ACCERTAMENTO

Il ruolo è l’elenco che contiene i nomi e le generalità dei contribuenti debitori dell’erario

domiciliati nello stesso Comune, l’indicazione del loro domicilio fiscale, del periodo d’imposta

cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta,

degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie eventualmente dovute. Il ruolo è atto plurimo, che

esplica i propri effetti in relazione ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso

Comune per i debiti d’ imposta da ciascuno dovuto. Il ruolo è confezionato dall’Agenzia delle

Entrate. Essa lo consegna al concessionario della riscossione, ossia Equitalia s.p.a. In base ai

dati contenuti nel ruolo, Equitalia forma la cartella di pagamento e la notifica al debitore o

coobbligato. La cartella reca l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento risultante dal

ruolo entro il termine di 60 gg dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si

procederà ad esecuzione forzata. Il ruolo viene notificato tramite la cartella di pagamento.

Entrambi sono atti impugnabili di fronte alla commissione tributaria. I ruoli si distinguono in

ordinari e straordinari. Sono straordinari i ruoli che consentono l’anticipata riscossione delle

maggiori imposte accertate in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in

dipendenza del processo tributario. L’emissione di codesto tipo di ruolo è subordinata alla

sussistenza del presupposto del pericolo per la riscossione (periculum in mora). 136

Il decreto legge 78/2010 ha espunto il ruolo della riscossione realizzando la concentrazione

della riscossione nell’accertamento. L’accertamento ha finito così per assorbire ed incorporare

la funzione del ruolo e della cartella di pagamento. Il ruolo è rimasto uno strumento

fondamentale per la riscossione di parecchi tributi. Dopo l’entrata in vigore della legge

122/2010 rimangono riscosse mediante ruoli: a)le imposte relative ai redditi dichiarati, soggetti

a tassazione separata; b) le somme dovute in ipotesi di presentazione della dichiarazione

senza previo versamento diretto delle imposte in base ad essa liquidate; c) le maggior somme

liquidate; d) le somme dovute a titolo di imposte (interessi e sanzioni) diverse da quelle sul

reddito e sul valore aggiunto, accertate sulle base di avviso di accertamento. La legge 78/2010

ha soppresso l’iscrizione a ruolo ai fini della riscossione delle imposte più importanti, ossia

quelle sui redditi e sul valore aggiunto, e ai connessi interessi e sanzioni che siano state

accertate con apposito avviso. Contestualmente, la disposizione ha attribuito in questi casi

natura di titolo esecutivo all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, nonché

al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Tali atti diventano esecutivi decorsi

sessanta giorni dalla data di notifica e devono indicare l’espresso avvertimento che decorsi 30

gg dal termine ultimo per il pagamento, ossia decorsi complessivamente 90 gg dalla notifica

dell’accertamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agente della

Riscossione che si occuperà della esecuzione forzata, senza più procedere alla formazione

del ruolo. La soppressione del ruolo, attualmente non ancora applicabile ad ogni tributo, sarà

seguita da uno o più regolamenti che sopprimeranno l’istituto per tutti i tributi amministrati

dell’Agenzia delle Entrate e per ogni altra entrata riscuotibile a mezzo di ruolo.

SEZIONE III

L'ESECUZIONE FORZATA IN BASE A RUOLI

1.Gli organi titolari delle funzioni e dei rapporti nell'esecuzione in base a ruoli. I

fenomeni fondamentali di tale tipo di esecuzione.

Si può affermare che l'esecuzione forzata si concreta in un pluralità di atti tra loro avvinti

da un nesso di sequenza e di progressione, talché ogni atto della serie è il presupposto

del successivo, in quanto fa nascere il dovere o il potere di compiere il successivo.

Gli atti della sequenza rientranti nella fase espropriativa concretizzano un

procedimento amministrativo di autotutela. Nella fase satisfattiva, invece la giurisdizione

ha il sopravvento.

Pertanto l'esecuzione forzata in base a ruolo è un processo speciale ed ibrido. La sua

disciplina è racchiusa nelle disposizioni della legislazione speciale tributaria sulla

riscossione contenuta nel dpr 602/1973, di recente riformato dal d.lgs 46/1999.

Le norme della legislazione speciale non dettano, però, una regolamentazione compiuta

della materia. Da qui, l'esigenza di integrazione della legge speciale con la legge

processuale comune, purè compatibile con il fine specifico dell'esecuzione forzata

esattoriale.

Il principio è stato codificato dall'Art. 49, 2°comma dpr 602/1973 che nell'attuale

formulazione dispone:

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili

in rapporto al bene oggetto di esecuzione, 137

in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.

Il concessionario, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo può avvalersi dello

speciale procedimento per tutta la durata della concessione.

L'organo preminente e stabile dell'esecuzione forzata in base a ruolo è il concessionario,

al quale la legge conferisce, all'inizio e lungo il corso dell'esecuzione, la titolarità di

numerosi poteri e doveri il cui esercizio consente al processo di svolgersi fino all'esito

finale.

Cooperatori del concessionario sono l'ufficiale di riscossione e il messo notificatore.

• Ufficiale di riscossione esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale della

concessione, alle dipendenze del concessionario e sotto

la sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria

e non può farsi rappresentare e sostituire.

• Messo notificatore è nominato dal concessionario e provvede alla sola notifica

delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad

adempiere.

Organo dell'esecuzione in esame è anche il giudice dell'esecuzione preposto alla

direzione della fase satisfattiva. Incaricati dell'esecuzione in esame sono il custode dei

mobili, gli istituti vendite giudiziarie e il conservatore dei registri immobiliari.

L'esecuzione comprende diverse attività (fenomeni fondamentali):

la formazione del titolo esecutivo (ruolo) e la sua notificazione;

1. il pignoramento,

2. l'ordine di vendita e la vendita;

3. l'assegnazione (al posto della vendita);

4. il riparto;

5. la consegna del ricavato al creditore.

6. 138

Cap. 18

IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1.Nozioni generali. Le fattispecie generatrici del credito.

Il rimborso d'imposta è quel rapporto giuridico in cui, con una inversione di ruoli rispetto

allo schema paradigmatico del diritto, è il contribuente ad occupare il lato attivo,

assumendo nei confronti dell'erario la posizione di creditore di una determinata somma di

denaro in precedenza trasferita a quest'ultimo.

Le fattispecie dalle quali può scaturire una simile pretesa restitutoria sono molteplici e

possono appartenere alla patologia o alla fisiologia:

• Il rimborso fisiologico Viene anzitutto in rilievo l'ipotesi che le somme riscosse

anticipatamente ex lege in pendenza del verificarsi del

fatto imponibile di rivelino, successivamente, superiori

all'ammontare dell'imposta dovuta.

Nell'ambito della legislazione tributaria sono ben

numerose le disposizioni che, nel concorso delle

particolari circostanze da esse previste, obbligano il Fisco

a rifondere il contribuente dell'importo di tributi percepiti in

perfetta aderenza al dettato normativo.

• Il rimborso patologico oltre alle fattispecie richiamate, la fonte della posizione

creditoria di cui trattasi può più genericamente risiedere

nella effettuazione da parte del soggetto, di un pagamento non

dovuto, in quanto privo (sin dall'origine, o in forza di un

fatto sopravvenuto) si una causa giustificatrice.

Pur mancando nella legislazione tributaria una

disposizione che in parallelo all'Art. 2033 Cc sancisca in

via generale la ripetibilità dell'indebito, tuttavia non pare

possa seriamente dubitarsi che il divieto di arricchirsi

ingiustificatamente ai danni di altri, in quanto espressione

di un principio generale dell'ordinamento, viga anche

nell'ambito del diritto tributario.

2.Il rimborso dei pagamenti indebiti scaturenti da versamenti diretti.

A parte le ipotesi per le quali è previsto il rimborso d'ufficio, l'attuazione del rimborso

presuppone sempre un atto di impulso da parte dell'interessato.

Tale impulso si atteggia in modo profondamente diverso a seconda che il soggetto

(contribuente o sostituto) abbia versato spontaneamente le somme di cui chiede il

rimborso, ovvero abbia eseguito la prestazione in osservanza di uno degli atti tributari

immediatamente impugnabili elencati nell'Art. 19, 1°comma d.lgs. 546/1992.

Nel primo caso il soggetto che ritiene di avere diritto al rimborso di una determinata

somma deve presentare un'apposita istanza all'Ufficio tributario competente nei termini

previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche al riguardo,

139

nel termine di due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore dal giorno in cui è sorto il

diritto di rimborso.

Trascorsi 90 gg dalla presentazione dell'istanza senza che l'Amministrazione si sia

pronunciata su di essa il soggetto può adire la Commissione tributaria entro l'ordinario

termine di prescrizione del diritto (10 anni) onde ottenere giudizialmente l'accertamento

della esistenza e consistenza del credito, nonché la condanna dell'Amministrazione al

pagamento.

Se invece l'Ufficio emette un provvedimento col quale respinge l'istanza di rimborso, per

fare valere la propria pretesa creditoria il soggetto deve impugnare l'atto di diniego nel

consueto temine di 60 gg.

L'istanza di rimborso deve essere proposta entro il termine previsto dalle leggi che

regolano le singole imposte e in via solo residuale, qualora manchi una previsione

specifica, nel termine biennale indicato dall'Art. 21, 2°comma, 2°inciso d.lgs. 546/1992.

La disciplina più variegata sotto questo profilo si riscontra nell'ambito delle imposte sui

redditi. In particolare, l'Art. 37 del dpr 602/1973 prevede un termine di 10 anni per la

richiesta di rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta e al successivo Art. 38 in

tema di versamenti dirett

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Publisher
A.A. 2013-2014
278 pagine
16 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Angioletto92 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Tassani Thomas.