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11-LA PROGRESSIVA ABOLIZIONE DEL RUOLO E L’ATTRIBUZIONE DI EFFICACIA
ESECUTIVA ALL’ACCERTAMENTO
Il ruolo è l’elenco che contiene i nomi e le generalità dei contribuenti debitori dell’erario
domiciliati nello stesso Comune, l’indicazione del loro domicilio fiscale, del periodo d’imposta
cui l’iscrizione si riferisce, dell’imponibile, dei versamenti e dell’imposta effettivamente dovuta,
degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie eventualmente dovute. Il ruolo è atto plurimo, che
esplica i propri effetti in relazione ad una pluralità di contribuenti domiciliati nello stesso
Comune per i debiti d’ imposta da ciascuno dovuto. Il ruolo è confezionato dall’Agenzia delle
Entrate. Essa lo consegna al concessionario della riscossione, ossia Equitalia s.p.a. In base ai
dati contenuti nel ruolo, Equitalia forma la cartella di pagamento e la notifica al debitore o
coobbligato. La cartella reca l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento risultante dal
ruolo entro il termine di 60 gg dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata. Il ruolo viene notificato tramite la cartella di pagamento.
Entrambi sono atti impugnabili di fronte alla commissione tributaria. I ruoli si distinguono in
ordinari e straordinari. Sono straordinari i ruoli che consentono l’anticipata riscossione delle
maggiori imposte accertate in deroga alle disposizioni che regolano l’iscrizione provvisoria in
dipendenza del processo tributario. L’emissione di codesto tipo di ruolo è subordinata alla
sussistenza del presupposto del pericolo per la riscossione (periculum in mora). 136
Il decreto legge 78/2010 ha espunto il ruolo della riscossione realizzando la concentrazione
della riscossione nell’accertamento. L’accertamento ha finito così per assorbire ed incorporare
la funzione del ruolo e della cartella di pagamento. Il ruolo è rimasto uno strumento
fondamentale per la riscossione di parecchi tributi. Dopo l’entrata in vigore della legge
122/2010 rimangono riscosse mediante ruoli: a)le imposte relative ai redditi dichiarati, soggetti
a tassazione separata; b) le somme dovute in ipotesi di presentazione della dichiarazione
senza previo versamento diretto delle imposte in base ad essa liquidate; c) le maggior somme
liquidate; d) le somme dovute a titolo di imposte (interessi e sanzioni) diverse da quelle sul
reddito e sul valore aggiunto, accertate sulle base di avviso di accertamento. La legge 78/2010
ha soppresso l’iscrizione a ruolo ai fini della riscossione delle imposte più importanti, ossia
quelle sui redditi e sul valore aggiunto, e ai connessi interessi e sanzioni che siano state
accertate con apposito avviso. Contestualmente, la disposizione ha attribuito in questi casi
natura di titolo esecutivo all’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, nonché
al connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Tali atti diventano esecutivi decorsi
sessanta giorni dalla data di notifica e devono indicare l’espresso avvertimento che decorsi 30
gg dal termine ultimo per il pagamento, ossia decorsi complessivamente 90 gg dalla notifica
dell’accertamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata all’Agente della
Riscossione che si occuperà della esecuzione forzata, senza più procedere alla formazione
del ruolo. La soppressione del ruolo, attualmente non ancora applicabile ad ogni tributo, sarà
seguita da uno o più regolamenti che sopprimeranno l’istituto per tutti i tributi amministrati
dell’Agenzia delle Entrate e per ogni altra entrata riscuotibile a mezzo di ruolo.
SEZIONE III
L'ESECUZIONE FORZATA IN BASE A RUOLI
1.Gli organi titolari delle funzioni e dei rapporti nell'esecuzione in base a ruoli. I
fenomeni fondamentali di tale tipo di esecuzione.
Si può affermare che l'esecuzione forzata si concreta in un pluralità di atti tra loro avvinti
da un nesso di sequenza e di progressione, talché ogni atto della serie è il presupposto
del successivo, in quanto fa nascere il dovere o il potere di compiere il successivo.
Gli atti della sequenza rientranti nella fase espropriativa concretizzano un
procedimento amministrativo di autotutela. Nella fase satisfattiva, invece la giurisdizione
ha il sopravvento.
Pertanto l'esecuzione forzata in base a ruolo è un processo speciale ed ibrido. La sua
disciplina è racchiusa nelle disposizioni della legislazione speciale tributaria sulla
riscossione contenuta nel dpr 602/1973, di recente riformato dal d.lgs 46/1999.
Le norme della legislazione speciale non dettano, però, una regolamentazione compiuta
della materia. Da qui, l'esigenza di integrazione della legge speciale con la legge
processuale comune, purè compatibile con il fine specifico dell'esecuzione forzata
esattoriale.
Il principio è stato codificato dall'Art. 49, 2°comma dpr 602/1973 che nell'attuale
formulazione dispone:
Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili
in rapporto al bene oggetto di esecuzione, 137
in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili.
Il concessionario, per la riscossione delle somme iscritte a ruolo può avvalersi dello
speciale procedimento per tutta la durata della concessione.
L'organo preminente e stabile dell'esecuzione forzata in base a ruolo è il concessionario,
al quale la legge conferisce, all'inizio e lungo il corso dell'esecuzione, la titolarità di
numerosi poteri e doveri il cui esercizio consente al processo di svolgersi fino all'esito
finale.
Cooperatori del concessionario sono l'ufficiale di riscossione e il messo notificatore.
• Ufficiale di riscossione esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale della
concessione, alle dipendenze del concessionario e sotto
la sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria
e non può farsi rappresentare e sostituire.
• Messo notificatore è nominato dal concessionario e provvede alla sola notifica
delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad
adempiere.
Organo dell'esecuzione in esame è anche il giudice dell'esecuzione preposto alla
direzione della fase satisfattiva. Incaricati dell'esecuzione in esame sono il custode dei
mobili, gli istituti vendite giudiziarie e il conservatore dei registri immobiliari.
L'esecuzione comprende diverse attività (fenomeni fondamentali):
la formazione del titolo esecutivo (ruolo) e la sua notificazione;
1. il pignoramento,
2. l'ordine di vendita e la vendita;
3. l'assegnazione (al posto della vendita);
4. il riparto;
5. la consegna del ricavato al creditore.
6. 138
Cap. 18
IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA
1.Nozioni generali. Le fattispecie generatrici del credito.
Il rimborso d'imposta è quel rapporto giuridico in cui, con una inversione di ruoli rispetto
allo schema paradigmatico del diritto, è il contribuente ad occupare il lato attivo,
assumendo nei confronti dell'erario la posizione di creditore di una determinata somma di
denaro in precedenza trasferita a quest'ultimo.
Le fattispecie dalle quali può scaturire una simile pretesa restitutoria sono molteplici e
possono appartenere alla patologia o alla fisiologia:
• Il rimborso fisiologico Viene anzitutto in rilievo l'ipotesi che le somme riscosse
anticipatamente ex lege in pendenza del verificarsi del
fatto imponibile di rivelino, successivamente, superiori
all'ammontare dell'imposta dovuta.
Nell'ambito della legislazione tributaria sono ben
numerose le disposizioni che, nel concorso delle
particolari circostanze da esse previste, obbligano il Fisco
a rifondere il contribuente dell'importo di tributi percepiti in
perfetta aderenza al dettato normativo.
• Il rimborso patologico oltre alle fattispecie richiamate, la fonte della posizione
creditoria di cui trattasi può più genericamente risiedere
nella effettuazione da parte del soggetto, di un pagamento non
dovuto, in quanto privo (sin dall'origine, o in forza di un
fatto sopravvenuto) si una causa giustificatrice.
Pur mancando nella legislazione tributaria una
disposizione che in parallelo all'Art. 2033 Cc sancisca in
via generale la ripetibilità dell'indebito, tuttavia non pare
possa seriamente dubitarsi che il divieto di arricchirsi
ingiustificatamente ai danni di altri, in quanto espressione
di un principio generale dell'ordinamento, viga anche
nell'ambito del diritto tributario.
2.Il rimborso dei pagamenti indebiti scaturenti da versamenti diretti.
A parte le ipotesi per le quali è previsto il rimborso d'ufficio, l'attuazione del rimborso
presuppone sempre un atto di impulso da parte dell'interessato.
Tale impulso si atteggia in modo profondamente diverso a seconda che il soggetto
(contribuente o sostituto) abbia versato spontaneamente le somme di cui chiede il
rimborso, ovvero abbia eseguito la prestazione in osservanza di uno degli atti tributari
immediatamente impugnabili elencati nell'Art. 19, 1°comma d.lgs. 546/1992.
Nel primo caso il soggetto che ritiene di avere diritto al rimborso di una determinata
somma deve presentare un'apposita istanza all'Ufficio tributario competente nei termini
previsti dalle singole leggi d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche al riguardo,
139
nel termine di due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore dal giorno in cui è sorto il
diritto di rimborso.
Trascorsi 90 gg dalla presentazione dell'istanza senza che l'Amministrazione si sia
pronunciata su di essa il soggetto può adire la Commissione tributaria entro l'ordinario
termine di prescrizione del diritto (10 anni) onde ottenere giudizialmente l'accertamento
della esistenza e consistenza del credito, nonché la condanna dell'Amministrazione al
pagamento.
Se invece l'Ufficio emette un provvedimento col quale respinge l'istanza di rimborso, per
fare valere la propria pretesa creditoria il soggetto deve impugnare l'atto di diniego nel
consueto temine di 60 gg.
L'istanza di rimborso deve essere proposta entro il termine previsto dalle leggi che
regolano le singole imposte e in via solo residuale, qualora manchi una previsione
specifica, nel termine biennale indicato dall'Art. 21, 2°comma, 2°inciso d.lgs. 546/1992.
La disciplina più variegata sotto questo profilo si riscontra nell'ambito delle imposte sui
redditi. In particolare, l'Art. 37 del dpr 602/1973 prevede un termine di 10 anni per la
richiesta di rimborso delle somme assoggettate a ritenuta diretta e al successivo Art. 38 in
tema di versamenti dirett