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I PRINCIPI GENERALI CONTENUTI NELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Lo statuto del contribuente è una legge ordinaria, legge 213 del 2000. È una legge che è rivolta al legislatore, al contribuente, all'amministrazione finanziaria e al giudice.

Con lo statuto del contribuente il legislatore ha riconosciuto in capo ai consociati alcuni diritti fondamentali, individuando importanti principi relativi all'attività normativa tributaria e di disciplina del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

L'efficacia dei principi statutari: l'art 1 dello statuto, stabilisce che le disposizioni contenute nello statuto stesso costituiscono principi generali dell'ordinamento. A fronte di questa auto-qualificazione è da evidenziare che lo statuto non ha natura di legge costituzionale ma di legge ordinaria. Per questo si trova nella gerarchia delle fonti nella stessa posizione delle leggi ordinarie con la possibilità di deroga da.

parte di atti successivi pari ordinati. Lo statuto prevede (art 1 c1) prevede anche una clausola auto-rafforzativa ai sensi della quale le disposizioni statutarie possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Si da così stabilità allo Statuto. Se una legge contrasta lo statuto, grazie all'inciso dell'art 1, in realtà contrasterebbe i principi della costituzione, quindi sarebbe illegittimo perché va contro la capacità contributiva, la riserva di legge, all'imparzialità dell'art 97 e l'uguaglianza fiscale. Quindi per alcuni è una semplice legge ordinaria per altri è una legge rinforzata perché mette in pratica una serie di principi, meccanismi che sono applicativi del principio costituzionale tributario art 23, 53, 3, 97 Cost. I principi statutari sostengono l'interpretazione e orientano l'applicazione dei tributi, rafforzando così la

certezza giuridica complessiva dell'ordinamento. Lo statuto assume una generale valenza interpretativa, garantendo, in casi dubbi, che alla legge sia attribuito il significato più aderente con i principi statutari e, quindi, con i valori di sistema dagli stessi rappresentati.

I PRINCIPI GENERALI DELL'UE

Tra i principi generali del diritto europeo (o principi europei in senso stretto) sono i principi esplicitamente affermati nelle fonti di diritto europeo (soprattutto nei trattati) oppure desunti dall'attività interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione.

Principi propri dell'ordinamento degli Stati membri ed elaborati dalla Corte di giustizia dell'UE.

L'affermazione progressiva dei principi generali è stata data dal ruolo della Corte di Giustizia di interpretare il diritto europeo estendendo l'ambito di applicazione di principi e disposizioni.

contenuti nei trattati. I principi generali hanno il compito di orientare l'interpretazione del diritto europeo e colmare le lacune. Inoltre, sono utilizzati come parametri di legittimità degli atti delle istituzioni europee e quelle nazionali assumendo così la natura di norme idonee a creare diritti e obblighi inderogabili. Ovviamente i principi non sono efficaci nei settori esclusivamente "coperti" dal diritto nazionale.

IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO

La norma tributaria, come abbiamo detto, contiene la disciplina, sostanziale e procedimentale, di un rapporto giuridico obbligatorio che si instaura tra l'ente pubblico creditore ed il singolo, avente ad oggetto una prestazione pecuniaria. Il rapporto giuridico è poiché non attiene solo al legame soggettivo tra soggetto attivo e contribuente, ma riguarda anche altre figure soggettive a vario titolo. Inoltre l'oggetto del rapporto giuridico tributario riguarda diverse obbligazioni e.

Diversi obblighi formali. Considerando il rapporto obbligatorio avente contenuto pecuniario possiamo parlare di obbligazione tributaria in senso stretto, con riferimento al vincolo tra contribuente e soggetto attivo, e obbligazione tributaria in senso generico, con riferimento ad ogni rapporto obbligatorio in cui un soggetto passivo è tenuto ad una prestazione pecuniaria verso l'ente pubblico creditore.

La struttura dell'obbligazione tributaria è omogenea a quella delle obbligazioni disciplinate dal codice civile, pur distinguendosi per la natura legale della fonte che si riflette nella fase attuativa. L'adempimento dell'obbligazione tributaria richiede lo svolgimento di un iter procedimentale che assume i caratteri del procedimento amministrativo. Quindi è possibile definire l'obbligazione tributaria come un rapporto obbligatorio su cui si innesta un procedimento amministrativo e dunque un rapporto di tipo procedimentale. In questo modo il...

rapporto giuridico presenta una valenza sostanziale e procedimentale. Il soggetto attivo è il creditore dell'obbligazione tributaria: Stato o ente pubblico. SOGGETTO ATTIVO: territoriale (ad esempio un comune). Occorre distinguere tra: - del credito che spetta all'ente pubblico; - finanziaria del gettito che può essere delineata diversamente, senza però cambiare la destinazione soggettività attiva del rapporto; - si intende il potere di introdurre e disciplinare il tributo. L'attribuzione della potestà normativa non deve per forza coincidere con la titolarità del credito, e quindi non sempre spetta al soggetto attivo del tributo (solo a capo del Ministro); - si intende il potere dell'ente pubblico (che è il soggetto attivo) di dare attuazione al tributo, intervenendo nel procedimento di accertamento, liquidazione, riscossione. A questa

Potestà può anche essere una potestà sanzionatoria amministrativa, per le violazioni nei confronti dei soggetti passivi. Rappresenta il braccio destro dell'erario (Stato). L'A.F. comprende gli uffici centrali e periferici addetti alle entrate pubbliche (in particolare si occupano della gestione delle entrate tributarie, quindi dalla nascita fino alla riscossione del tributo). Essa ha il compito di attuare il tributo, attraverso l'accertamento (cioè la quantificazione della base imponibile), la liquidazione (cioè la determinazione dell'imposta) e la riscossione. Tutto questo può farlo in rispetto all'art. 53 Cost. e art. 2 Cost. Nel momento in cui esercita l'attuazione del tributo, ha discrezionalità nell'esercizio del suo potere? NO, perché tutto è stabilito dalla legge. Esempio: supponiamo che un contribuente dichiara e versa 100 di imposta. L'A.F.

Accerta che l'imposta doveva essere 1000. Il contribuente propone 500 perché non ha altra liquidità. L'A.F. può accettare il tributo? No per legge e per ex artt. 23 e 53 Cost. L'Amministrazione Finanziaria può svolgere:

  • Attività normativa (solo a capo del Ministero) attraverso regolamenti (solo ex art. 23 Cost.)
  • Attività di indirizzo, attraverso circolari, note, risoluzioni (non sono fonti del diritto, ma atti interni).
  • Attività conoscitiva: comprende i poteri istruttori (accessi, ispezioni, verifiche), inviti a comparire, invio di questionari e indagini bancarie.

La struttura attuale (diversa rispetto alla precedente) comprende il Ministero dell'Economia e delle Finanze (ha funzioni politiche) il quale svolge diverse attività, una di indirizzo e una di controllo verso Agenzie di indirizzi complessivi di politica economica. Le strutture che fanno capo al Ministero possono essere strutture

esterne e cioè l'anagrafe tributaria, il corpo guardia di finanza (stesse funzioni dell'agenzia ma con un limite: solo controlli non anche accertamento), Secit (scuola superiore dell'economia e delle Finanze) e le Agenzie fiscali.

Per quanto riguarda le Agenzie fiscali noi incontriamo nella struttura l'agenzia delle entrate, delle dogane, del demanio e del territorio. Dal '99 è un ente pubblico strumentale.

L'agenzia delle entrate, con autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa. Essa ha competenza sui principali tributi dell'ordinamento (Ires, Irpef, Iva, Irap e imposte sui trasferimenti).

L'Agenzia delle entrate si divide in:

  • Una struttura centrale, che ha sede a Roma e ha compiti di programmazione, indirizzo, controllo e coordinamento ed è suddivisa in Direzioni centrali (accertamento, normativa, affari legali...);
  • Una struttura territoriale, a sua volta distinta in
Uffici regionali (che hanno un ruolo di coordinamento e supervisione degli uffici periferici del loro territorio e hanno anche alcune funzioni operative ed interpretative) e in Uffici provinciali (che gestiscono l'applicazione dei tributi amministrativi dall'Agenzia e quindi operano a livello di attuazione del singolo rapporto tributario). Quindi io divido un che è in capo allo Stato, un in capo al Ministero potere impositivo potere di indirizzo ma anche l'Agenzia può emanare degli atti propri interni (le circolari), poi ho una convenzione tra Ministero e Agenzia sui risultati da raggiungere, sull'andamento della gestione... Accanto ai troviamo il concessionario riscossione (una volta era Equitalia, ora è SOGGETTI ESTERNI, l'Agenzia delle Entrate e riscossione) ed il garante, sancito dall'art. 13 dello Statuto che ha la funzione di ripristinare la legalità (non ha dei poteri effettivi quindi è poco utilizzato). è il contribuente, cioè colui che in base alla normativa (quindi ed in quanto titolare dell'indice della capacità contributiva (ex art. 23 della Cost.) art. 53 della Cost.) è chiamato a contribuire alla spesa pubblica attraverso la sottoposizione al tributo. All'interno di questa categoria troviamo il contribuente (definito soggetto passivo tout court dalle singole leggi d'imposta), il sostituto d'imposta e il responsabile d'imposta (il cui coinvolgimento si giustifica per meglio garantire l'interesse dello Stato. Si possono distinguere diverse situazioni passive: - obbligazione tributaria: pagamento del tributo che grava sul soggetto contribuente vero e proprio - obblighi formali e strumentali: sia sul contribuente sia su altri - obblighi relativi a posizione passiva verso Amministrazione Finanziaria in fase di accertamento (su altri soggetti e diversi soggetti). Negli anni 70c'è stata una grandissima riforma tributaria i cui principi sono fondamentali tutt'ora nel nostro ordinamento giuridico. In questa riforma l'attuazione del tributo viene
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A.A. 2020-2021
109 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giorgiacascioli98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Stradini Francesca.