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Il regime del risparmio gestito si applica ai redditi di capitale relativi a partecipazioni non qualificate ed altri

strumenti finanziari; si applica inoltre alle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate,

che sono redditi diversi. Non è applicabile alle partecipazioni in società residenti in paesi considerati paradisi

fiscali. Anche questo sistema fiscale è opzionale, ed è adottabile da chi affida il suo risparmio ad una banca

incaricandola di gestirlo. I singoli redditi quando confluiscono nella gestione, non sono sottoposti né a

ritenuta né ad altre imposte alla fonte, dato che saranno tassati al momento della percezione da parte

dell'investitore. Se così non fosse questi redditi sarebbero tassati 2 volte, prima come redditi della gestione,

poi come redditi dei singoli investitori. I redditi di lavoro dipendente

Secondo l'art. 49 del Tuir i redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per

oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri,

compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione

sul lavoro. La definizione fiscale riecheggia l'art. 2094 c.c. Costituiscono reddito di lavoro dipendente le

somme che il datore di lavoro deve pagare, a seguito di sentenza di condanna pronunciata dal giudice del

lavoro ai sensi dell'art. 429 ultimo co. c.p.c. per i crediti di lavoro, interessi e danni da svalutazione.

Rientrano nella categoria anche le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad esse equiparati. Deve trattarsi di

pensioni che si colleghino ad un precedente rapporto di impiego di servizi, mentre sono escluse le pensioni

che hanno natura risarcitoria. La definizione tributaria del reddito di lavoro dipendente è più ampia di quella

civilistica perché comprende anche il reddito dei pubblici impiegati e le pensioni. Dal punto di vista

dell'imputazione temporale, i redditi di lavoro sono governati dal principio di cassa; sono quindi imponibili non

quando maturano, ma nel periodo d'imposta in cui sono percepiti; per i redditi in natura, si tiene conto del

momento in cui il lavoratore fruisce del servizio o riceve il bene. I redditi percepiti entro il 12 gennaio si

imputano al periodo d'imposta precedente.

Il principio di onnicomprensività.

La regola basilare in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, è contenuta nell'art. 51 del

Tuir ed è la seguente: il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a

qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al

rapporto di lavoro. Da ciò si desume tra l'altro:

• che la retribuzione imponibile è costituita da tutti i compensi(onnicomprensività);

• che sono tassabili non solo i redditi monetari, ma anche quelli in natura;

• che la tassazione è collegata alla percezione(principio di cassa).

Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti compensi percepiti in relazione al rapporto di lavoro quindi

anche indennità di malattia, di maternità ecc. È dunque reddito di lavoro dipendente innanzitutto la

retribuzione, che comprende il salario o lo stipendio, l'indennità, gli scatti di anzianità, i compensi per lavoro

straordinario, le diarie, gli interessi, la rivalutazione monetaria, il TFR ecc. Non sono tassabili gli assegni

familiari dovuti per legge. Sono tassate le indennità risarcitorie, quando il risarcimento sostituisce un reddito,

ma non quando il risarcimento non ha natura retributiva. L’onnicomprensività comporta che fanno parte della

base imponibile anche le liberalità che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, dato che non sono fatte per

animus donandi. Sono compresi i compensi ricevuti sotto forma di partecipazioni agli utili; tali compensi sono

costi per il datore di lavoro non hanno per il lavoratore natura di utili, ma sono compensi di lavoro; gli utili

dell'impresa sono soltanto parametro per la loro determinazione. Del reddito di lavoro dipendente possono

far parte anche somme non corrisposte dal datore di lavoro ma da terzi: è il caso delle indennità previdenziali

dovute dall'Inps o dall’inail.

Il rimborso delle spese di produzione e le trasferte: le somme che il datore di lavoro corrisponde al

lavoratore a titolo di rimborso delle spese sostenute sono comprese nella base imponibile del reddito del

lavoratore, e le spese effettivamente sostenute dal lavoratore non sono deducibili.

Redditi in natura e fringe benefit: nella retribuzione imponibile sono compresi anche i compensi in natura:

può trattarsi di beni o di servizi. I compensi in natura sono talvolta denominati fringe benefit, in quanto si

tratta di vantaggi connessi in aggiunta alla normale retribuzione in danaro, attribuiti ad alcune categorie di

lavoratori. I fringe benefit possono essere dati al lavoratore sia dal datore di lavoro sia da terzi, e possono

fruirne anche i familiari del lavoratore: in ogni caso sono tassati come redditi del lavoratore. Per semplificare

l'applicazione dell'imposta i fringe benefit non sono tassati quando sono di modico valore.

I redditi non tassabili.

Per completare il quadro della situazione fiscale dei lavori dipendenti va accennato che la regola

dell’onnicomprensività è largamente di erogata. Non sono tassati:

o i contributi che il datore di lavoro versa per l'assistenza, la previdenza e la sanità;

o le prestazioni di vitto;

o le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;

o le somme erogate per frequenza di asili nido.

Le azioni attribuite con funzione retributiva, alla generalità dei dipendenti non sono tassate ma solo nei limiti

di un importo di € 2065,83, ed a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di

lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione. È stata soppressa

l'esenzione riguardo i diritti di opzione(stock option) dati dietro corrispettivo a specifiche categorie di

dipendenti o singoli dipendenti.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: in alcuni casi si si tratta di proventi derivanti da attività

lavorativa, da cui è però estraneo il vincolo di subordinazione, o l'obbligo di risultato; in altri casi manca

l'attività lavorativa.

I redditi di collaborazione coordinata e continuativa: sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche

dei diritti di collaborazione coordinata e continuativa, ossia i redditi derivanti da rapporti di collaborazione

aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un

determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza l'impiego di mezzi organizzati

e con retribuzione periodica prestabilita.

I redditi di lavoro autonomo

Nozione: secondo la definizione contenuta nell'art. 53 del testo unico sono redditi di lavoro di autonomo

quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio

per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle

considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lett. C del comma 3 dell'art. 5. I

redditi di lavoro autonomo sono definibili come dei redditi derivanti da un'attività che ha 3 connotati:

1. è un'attività svolta in modo autonomo;

2. è un'attività abituale;

3. è un'attività di natura non commerciale.

La base imponibile. Compensi e plusvalenze.

Il principale componente positivo della base imponibile dei redditi di lavoro autonomo è costituito dai

compensi; concorrono a formare la base imponibile anche le plusvalenze dei beni strumentali, anche

immobili. I compensi sono i corrispettivi percepiti a titolo di remunerazione dell'attività; sono comprese le

somme ricevute a titolo di rimborso spese e gli interessi moratori o per dilazione di pagamento, ma sono

esclusi i rimborsi delle spese sostenute in nome o per conto del cliente e i contributi previdenziali e

assistenziali posti dalla legge a carico del cliente. Concorrono a formare il reddito anche i corrispettivi

percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali. Analogamente a quanto previsto in

tema di redditi di impresa, sono rilevanti le plusvalenze dei beni strumentali, in caso di cessione a titolo

oneroso, risarcimento per perdita o danneggiamento, autoconsumo o destinazione a finalità estranee

all'esercizio dell'attività professionale o artistica. La plusvalenza è pari alla differenza fra il corrispettivo o

l'indennità o il valore normale e il costo non ammortizzato.

Le spese e i costi pluriennali.

Le spese deducibili sono quelle sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione, ossia inerenti a tali

esercizi, nonché le minusvalenze dei beni strumentali. Le spese si deducono secondo il principio di cassa e

di regola sono integralmente deducibili, con alcune eccezioni. Il criterio temporale d'imputazione delle

componenti di reddito di lavoro autonomo è quindi principio di cassa, ma si applica il principio di competenza

ai canoni di leasing, all'ammortamento dei beni strumentali e all'accantonamento al fondo per il TFR dei

dipendenti maturato nel periodo d'imposta. I costi di acquisto degli immobili non sono deducibili. I canoni di

locazione ordinaria sono invece deducibili senza particolari limitazioni. Le spese relative

all'ammodernamento, la ristrutturazione e alla manutenzione ordinaria degli immobili sono deducibili nel

limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5

periodi di imposta successivi. Le indennità di fine rapporto dovute ai dipendenti sono deducibili anno per

anno, in base alla quota maturata nel periodo d'imposta. Per evitare comportamenti elusivi non sono

deducibili i compensi al coniuge o ai figli, o agli ascendenti del lavoratore autonomo per prestazioni di lavoro

dipendente, collaborazioni coordinate e continuative o occasionali.

Redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo: la prima ipotesi è costituita dal diritto d'autore.

Dall'ammontare lordo dei diritti d'autore si deduce il 25% a titolo di spese di produzione. Sono presi in

considerazione gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto sia costituito

esclusivamente da prestazioni di lavoro. Sono redditi di lavoro autonomo gli utili spettanti ai promotori e soci

fondatori di società di capitali; tali redditi sono inclusi tra quelli di lavoro autonomo, invece che tre redditi

capitale, perché derivano dall'attività svolta per la promozione e costituzione della so

Dettagli
A.A. 2012-2013
32 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Ragucci Gaetano.