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17.GLI STATUTI E I REGOLAMENTI DELLE PROVINCE E DEI COMUNICATI

Le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ciò significa che la

Costituzione ha voluto che l'organizzazione dei due enti fosse ripartita tra Stato e province. I comuni e le province adottano il proprio

statuto nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione che stabilisce le norme fondamentali e i criteri generali in materia di

organizzazione dell'ente .

SEZIONE 4

LE FONTI SINDACALI

18.CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il contratto collettivo di lavoro è una fonte legale. Qualora sia stipulato da sindacati registrati acquista efficacia obbligatoria per tutti

gli appartenenti alla categoria alla quale si riferisce. Esso è una fonte normativa non statale la cui formazione è riservata alla

Costituzione. Non esistendo ancora sindacati registrati i contratti collettivi di lavoro acquistano efficacia solo fra le parti. I contratti di

lavoro individuali stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori non iscritti a un sindacato riproducono le clausole dei contratti

collettivi dirette ad assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. L'efficacia generale del

contratto collettivo è indirettamente assicurata mediante l'obbligo legale che grava sulle pubbliche amministrazioni di assicurare ai

propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Tale obbligo e l'effetto di estensione

dell'efficacia generale del contratto collettivo al di là delle sole parti contraenti è stato ritenuto non in contrasto con la norma

costituzionale. L'efficacia generale del contratto collettivo e l'omogeneità dei trattamenti previsti per il personale delle varie

amministrazioni sono assicurate dall'agente negoziale unico, l'ARAN, cui è affidata la rappresentanza legale e necessaria di tutte le

pubbliche amministrazioni. L'attività negoziale dell'ARAN si conforma agli indirizzi negoziali espressi dalla Presidenza del Consiglio

per le amministrazioni statali e dai Comitati di settore per le Università, Regioni, ecc.

DIRITTO PUBBLICO

MARTINES

PARTE 2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1.L'ELEZIONE

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di

due terzi dell'assemblea. Solo se al terzo scrutinio non si è raggiunta la maggioranza di due terzi è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Capo dello Stato non è eletto direttamente dal corpo elettorale per evitare che esso possa intervenire nell'attività di indirizzo politico

del governo, riservata al Governo. Il Capo dello Stato, infatti non risulta legato a nessun partito. Per essere eletto basta essere cittadino

italiano, aver compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici.

2.LA DURATA IN CARICA

Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni dal giorno in cui presta giuramento di fedeltà. La Costituzione non pone alcun

divieto di rieleggibilità anche se si ritiene da evitare di irrigidire troppo il modo di esercizio delle funzioni presidenziali.

3.L'INCOMPATIBILITA'; LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO; LA SUPPLENZA

L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. La cessazione d'ufficio può avvenire per:

-SCADENZA DEI SETTE ANNI;

-IMPEDIMENTO PERMANENTE AD ESERCITARE LE FUNZIONI;

-MORTE O DIMISSIONI;

-DECADENZA DELLA CARICA.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni queste vengono svolte dal Presidente del Senato il quale acquista

automaticamente la carica.

4.IRRESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SUOI LIMITI; IN PARTICOLARE: LA CONTROFIRMA

MINISTERIALE

Bisogna distinguere tra responsabilità POLOTICA e GIURIDICA. Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile

poiché la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che li controfirmano. La controfirma è anche il requisito

di validità degli atti. Il Presidente è responsabile sia civilmente che penalmente per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Egli è penalmente responsabile solo alla scadenza del mandato. Spetta al Parlamento in seduta comune di mettere in stato di accusa il

Presidente, che sarà sottoposto al giudizio della Costituzione.

5,L'ASSEGNO E LA DOTAZIONE

Il Presidente ha diritto a un assegno annuo da corrispondersi in 12 mesi, all'uso dei beni patrimoniali destinati alla residenza e agli

uffici, come ad esempio il palazzo del Quirinale, e un assegno per le spese della Presidenza. Tutto ciò è esente da ogni imposta e

tributo.

6.LE ATTRIBUZIONI

Il Presidente della Repubblica è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali. Egli esercita un potere “presidenziale” di neutralità.

Il relazione al potere legislativo egli indice le elezioni delle Camere e ne stabilisce la prima seduta, può convocare le Camere in via

straordinaria, può inviare messaggi alle Camere, autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge, può rimandare indietro

una legge motivando l'azione, nominare cinque senatori a vita, scogliere le Camere, promulgare le leggi, indice i referendum.

In relazione a potere esecutivo ed alla funzione amministrativa nomina il Presidente del Consiglio, i funzionari dello Stato, accredita e

riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di

difesa, dichiara lo stato di guerra, conferisce le onorificenze della Repubblica, concede la cittadinanza italiana, rimuove i Sindaci dalla

carica, scioglie i Consigli.

In relazione al potere giudiziario presiede il consiglio superiore della magistratura, concede la grazia e commuta le pene, e nomina i

cinque giudici della Corte Costituzionale.

7.MESSAGGI DI ESTERNAZIONE

Il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova

deliberazione. Mediante i messaggi egli può segnalare gravi necessità comuni o l'esigenza di provvedere a determinate situazioni.

Ambedue i tipi di messaggi devono essere controfirmati perchè siano validi. Un altro tipo di messaggio è quello che il Presidente

neoeletto pronuncia innanzi alle Camere in seduta comune dopo il giuramento. Ogni forma di manifestazione del pensiero che abbia o

possa avere riflessi politici dovrebbe essere limitato. Il Presidente può e deve manifestare il suo pensiero nelle forme e nei limiti

voluti dalla Costituzione.

8.LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE

Lo scioglimento delle Camere può essere determinato da una situazione di contrasto fra Parlamento e Governo a seguito di una

mozione di sfiducia da parte delle Camere, dal fatto che le Camere non rispecchino più la volontà del corpo elettorale, dall'incapacità

delle Camere di esprimere una maggioranza stabile provocando una crisi di governo. Nel caso in cui il Governo venga battuto da un

voto di sfiducia il Presidente della Repubblica valutando le circostanze può rimettere la decisione alla volontà popolare attraverso il

corpo elettorale per procedere alla nomina di un nuovo Governo. Lo scioglimento anticipato deve essere giustificato. Prima di

sciogliere le Camere, il Presidente deve obbligatoriamente sentire il parere dei Presidenti di entrambe le Camere. Non può inoltre

sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.

9.CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI

I)Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, il cui contenuto è predisposto dal Governo. Appartengono a questa

categoria gli atti di legge o aventi forza di legge e gli atti che sono espressione della funzione amministrativa;

II)Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come la nomina dei cinque senatori a vita, dei cinque giudici della Corte

Costituzionale, il rinvio al Parlamento di una legge, la promulgazione delle leggi e i messaggi;

III)Atti sostanzialmente complessi, il cui contenuto è voluto e predisposto sia da Governo che dal Presidente della Repubblica, come

la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere e la concessione della grazia. Il potere di grazia spetta al Capo

dello Stato e la firma del Ministro di giustizia è un atto dovuto.

10.LA POSIZIONE GIURIDICA

Il Presidente della Repubblica è un potere neutro, posto al di sopra delle parti e non svolge alcuna funzione attiva nella

determinazione e nella attuazione dell'indirizzo politico. Egli rappresenta l'unità nazionale e ne è il simbolo. Nell'esercizio delle sue

attribuzioni vigila sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento di non osservanza delle regole della

Costituzione per mantenere un corretto equilibrio tra gli organi di direzione politica dello Stato.

IL GOVERNO

1.IL POTERE ESECUTIVO: IL GOVERNO E GLI ORGANI DIPENDENTI

Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un'attività diretta a raggiungere i suoi fini immediati. Questa attività viene svolta dal

Governo e dagli organi della pubblica amministrazione. Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi al vertice dei quali è

posto il Governo, che è diviso in ministeri cui a capo vi è un ministro. Il Governo è composto da organi individuali, il Presidente del

Consiglio e i ministri, e da un organo collegiale, il Consiglio dei ministri. Esistono anche vicepresidenti del Consiglio chiamati a

supplire il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Dal Governo e dai singoli ministri dipendono

gli organi periferici di ciascun ministero.

2.LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

La formazione del Governo inizia ogni qualvolta un Governo presenti le dimissioni. Il Presidente della Repubblica nomina il

Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri. Le norme che presiedono il procedimento di formazione del

Governo sono in gran parte non scritte, pertanto esse possono subire modificazioni. Il Presidente della Repubblica procederà con la

nomina di un Governo che abbia le maggiori probabilità di ottenere e mantenere la fiducia delle Camere. Egli dovrà conferire

l'incarico al leader della coalizione uscita vincitrice dalle urne. Il Capo dello Stato dovrà soltanto assicurare al Paese un Governo

efficiente che risponda effettivamente alla volontà popolare e che osservi e rispetti la Costituzione. Il procedimento di nomina del

Governo inizia con le consultazioni svolte dal Capo dello Stato. Le personalità consultate esprimono il loro parere sulla situazione

politica generale e alla chiusura delle consultazioni il Presidente avrà gli elementi di valutazione in base ai quali conf

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher la-cantante di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Catanzaro - Magna Grecia o del prof Caridà Rossana.