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17.GLI STATUTI E I REGOLAMENTI DELLE PROVINCE E DEI COMUNICATI
Le Province ed i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ciò significa che la
Costituzione ha voluto che l'organizzazione dei due enti fosse ripartita tra Stato e province. I comuni e le province adottano il proprio
statuto nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione che stabilisce le norme fondamentali e i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente .
SEZIONE 4
LE FONTI SINDACALI
18.CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Il contratto collettivo di lavoro è una fonte legale. Qualora sia stipulato da sindacati registrati acquista efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alla categoria alla quale si riferisce. Esso è una fonte normativa non statale la cui formazione è riservata alla
Costituzione. Non esistendo ancora sindacati registrati i contratti collettivi di lavoro acquistano efficacia solo fra le parti. I contratti di
lavoro individuali stipulati dai datori di lavoro e dai lavoratori non iscritti a un sindacato riproducono le clausole dei contratti
collettivi dirette ad assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. L'efficacia generale del
contratto collettivo è indirettamente assicurata mediante l'obbligo legale che grava sulle pubbliche amministrazioni di assicurare ai
propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Tale obbligo e l'effetto di estensione
dell'efficacia generale del contratto collettivo al di là delle sole parti contraenti è stato ritenuto non in contrasto con la norma
costituzionale. L'efficacia generale del contratto collettivo e l'omogeneità dei trattamenti previsti per il personale delle varie
amministrazioni sono assicurate dall'agente negoziale unico, l'ARAN, cui è affidata la rappresentanza legale e necessaria di tutte le
pubbliche amministrazioni. L'attività negoziale dell'ARAN si conforma agli indirizzi negoziali espressi dalla Presidenza del Consiglio
per le amministrazioni statali e dai Comitati di settore per le Università, Regioni, ecc.
DIRITTO PUBBLICO
MARTINES
PARTE 2
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1.L'ELEZIONE
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di
due terzi dell'assemblea. Solo se al terzo scrutinio non si è raggiunta la maggioranza di due terzi è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il Capo dello Stato non è eletto direttamente dal corpo elettorale per evitare che esso possa intervenire nell'attività di indirizzo politico
del governo, riservata al Governo. Il Capo dello Stato, infatti non risulta legato a nessun partito. Per essere eletto basta essere cittadino
italiano, aver compiuto 50 anni di età e godere dei diritti civili e politici.
2.LA DURATA IN CARICA
Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni dal giorno in cui presta giuramento di fedeltà. La Costituzione non pone alcun
divieto di rieleggibilità anche se si ritiene da evitare di irrigidire troppo il modo di esercizio delle funzioni presidenziali.
3.L'INCOMPATIBILITA'; LA CESSAZIONE DALL'UFFICIO; LA SUPPLENZA
L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. La cessazione d'ufficio può avvenire per:
-SCADENZA DEI SETTE ANNI;
-IMPEDIMENTO PERMANENTE AD ESERCITARE LE FUNZIONI;
-MORTE O DIMISSIONI;
-DECADENZA DELLA CARICA.
Qualora il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni queste vengono svolte dal Presidente del Senato il quale acquista
automaticamente la carica.
4.IRRESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SUOI LIMITI; IN PARTICOLARE: LA CONTROFIRMA
MINISTERIALE
Bisogna distinguere tra responsabilità POLOTICA e GIURIDICA. Il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile
poiché la responsabilità politica degli atti presidenziali è assunta dai ministri che li controfirmano. La controfirma è anche il requisito
di validità degli atti. Il Presidente è responsabile sia civilmente che penalmente per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
Egli è penalmente responsabile solo alla scadenza del mandato. Spetta al Parlamento in seduta comune di mettere in stato di accusa il
Presidente, che sarà sottoposto al giudizio della Costituzione.
5,L'ASSEGNO E LA DOTAZIONE
Il Presidente ha diritto a un assegno annuo da corrispondersi in 12 mesi, all'uso dei beni patrimoniali destinati alla residenza e agli
uffici, come ad esempio il palazzo del Quirinale, e un assegno per le spese della Presidenza. Tutto ciò è esente da ogni imposta e
tributo.
6.LE ATTRIBUZIONI
Il Presidente della Repubblica è posto al di fuori dei tre poteri fondamentali. Egli esercita un potere “presidenziale” di neutralità.
Il relazione al potere legislativo egli indice le elezioni delle Camere e ne stabilisce la prima seduta, può convocare le Camere in via
straordinaria, può inviare messaggi alle Camere, autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge, può rimandare indietro
una legge motivando l'azione, nominare cinque senatori a vita, scogliere le Camere, promulgare le leggi, indice i referendum.
In relazione a potere esecutivo ed alla funzione amministrativa nomina il Presidente del Consiglio, i funzionari dello Stato, accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, ha il comando delle forze armate e presiede il Consiglio supremo di
difesa, dichiara lo stato di guerra, conferisce le onorificenze della Repubblica, concede la cittadinanza italiana, rimuove i Sindaci dalla
carica, scioglie i Consigli.
In relazione al potere giudiziario presiede il consiglio superiore della magistratura, concede la grazia e commuta le pene, e nomina i
cinque giudici della Corte Costituzionale.
7.MESSAGGI DI ESTERNAZIONE
Il Presidente della Repubblica prima di promulgare una legge può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Mediante i messaggi egli può segnalare gravi necessità comuni o l'esigenza di provvedere a determinate situazioni.
Ambedue i tipi di messaggi devono essere controfirmati perchè siano validi. Un altro tipo di messaggio è quello che il Presidente
neoeletto pronuncia innanzi alle Camere in seduta comune dopo il giuramento. Ogni forma di manifestazione del pensiero che abbia o
possa avere riflessi politici dovrebbe essere limitato. Il Presidente può e deve manifestare il suo pensiero nelle forme e nei limiti
voluti dalla Costituzione.
8.LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE
Lo scioglimento delle Camere può essere determinato da una situazione di contrasto fra Parlamento e Governo a seguito di una
mozione di sfiducia da parte delle Camere, dal fatto che le Camere non rispecchino più la volontà del corpo elettorale, dall'incapacità
delle Camere di esprimere una maggioranza stabile provocando una crisi di governo. Nel caso in cui il Governo venga battuto da un
voto di sfiducia il Presidente della Repubblica valutando le circostanze può rimettere la decisione alla volontà popolare attraverso il
corpo elettorale per procedere alla nomina di un nuovo Governo. Lo scioglimento anticipato deve essere giustificato. Prima di
sciogliere le Camere, il Presidente deve obbligatoriamente sentire il parere dei Presidenti di entrambe le Camere. Non può inoltre
sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.
9.CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI
I)Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, il cui contenuto è predisposto dal Governo. Appartengono a questa
categoria gli atti di legge o aventi forza di legge e gli atti che sono espressione della funzione amministrativa;
II)Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, come la nomina dei cinque senatori a vita, dei cinque giudici della Corte
Costituzionale, il rinvio al Parlamento di una legge, la promulgazione delle leggi e i messaggi;
III)Atti sostanzialmente complessi, il cui contenuto è voluto e predisposto sia da Governo che dal Presidente della Repubblica, come
la nomina del Presidente del Consiglio e lo scioglimento delle Camere e la concessione della grazia. Il potere di grazia spetta al Capo
dello Stato e la firma del Ministro di giustizia è un atto dovuto.
10.LA POSIZIONE GIURIDICA
Il Presidente della Repubblica è un potere neutro, posto al di sopra delle parti e non svolge alcuna funzione attiva nella
determinazione e nella attuazione dell'indirizzo politico. Egli rappresenta l'unità nazionale e ne è il simbolo. Nell'esercizio delle sue
attribuzioni vigila sul funzionamento del meccanismo costituzionale ed interviene nel momento di non osservanza delle regole della
Costituzione per mantenere un corretto equilibrio tra gli organi di direzione politica dello Stato.
IL GOVERNO
1.IL POTERE ESECUTIVO: IL GOVERNO E GLI ORGANI DIPENDENTI
Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un'attività diretta a raggiungere i suoi fini immediati. Questa attività viene svolta dal
Governo e dagli organi della pubblica amministrazione. Il potere esecutivo è costituito da un complesso di organi al vertice dei quali è
posto il Governo, che è diviso in ministeri cui a capo vi è un ministro. Il Governo è composto da organi individuali, il Presidente del
Consiglio e i ministri, e da un organo collegiale, il Consiglio dei ministri. Esistono anche vicepresidenti del Consiglio chiamati a
supplire il Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Dal Governo e dai singoli ministri dipendono
gli organi periferici di ciascun ministero.
2.LA FORMAZIONE DEL GOVERNO
La formazione del Governo inizia ogni qualvolta un Governo presenti le dimissioni. Il Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei ministri e, su sua proposta, i ministri. Le norme che presiedono il procedimento di formazione del
Governo sono in gran parte non scritte, pertanto esse possono subire modificazioni. Il Presidente della Repubblica procederà con la
nomina di un Governo che abbia le maggiori probabilità di ottenere e mantenere la fiducia delle Camere. Egli dovrà conferire
l'incarico al leader della coalizione uscita vincitrice dalle urne. Il Capo dello Stato dovrà soltanto assicurare al Paese un Governo
efficiente che risponda effettivamente alla volontà popolare e che osservi e rispetti la Costituzione. Il procedimento di nomina del
Governo inizia con le consultazioni svolte dal Capo dello Stato. Le personalità consultate esprimono il loro parere sulla situazione
politica generale e alla chiusura delle consultazioni il Presidente avrà gli elementi di valutazione in base ai quali conf