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Effetto retroattivo nel diritto penale

Il principio generale nel diritto penale è che le leggi non hanno effetto retroattivo, a meno che non si tratti di un caso di abolitiocriminis, in cui per il principio di favor rei l'effetto retroattivo è ammesso.

Per quanto riguarda i decreti legge convertiti, essi hanno efficacia ex tunc, cioè retroattiva fino alla data dell'entrata in vigore del decreto. Gli eventuali emendamenti deliberati in sede di conversione hanno efficacia ex nunc, a meno che non sia espressamente vietata la retroattività.

Per i decreti legge non convertiti, si produce la decadenza del decreto ex tunc dall'approvazione del decreto. Tuttavia, non decadono quei decreti che hanno effetti irreversibili (come ad esempio l'aumento del prezzo della benzina) o i rapporti passati in giudicato.

La Corte Costituzionale prevede che il Parlamento regoli i rapporti nati con un decreto non convertito.

Per quanto riguarda il referendum, esso ha efficacia ex nunc dal giorno successivo alla sua pubblicazione, che dichiara l'abrogazione della legge in questione.

Il nostro ordinamento giuridico prevede una scala di efficacia delle leggi, che va da ex tunc (retroattiva) a ex nunc (non retroattiva).

La gerarchia dà preminenza alle leggi prodotte dal parlamento, e quindi con efficacia formale (legge formale). Si definisce nel senso che la legge più nuova è quella che ha valore ed efficacia rispetto ad un'altra precedente. Infine il criterio della separazione delle competenze si usa solo nei casi in cui sono inefficaci il criterio gerarchico e il criterio cronologico, consiste nel far ricadere l'efficacia di quella determinata legge sull'organo che ha prodotto tale fonte, e riguardare regole che trattano materie esterne. Una volta che il legislatore avrà prodotto una fonte basandosi su un fatto astratto, il giudice dovrà applicare quest'ultimo ad un fatto concreto, ciò avverrà in base ai criteri di interpretazione. Non si parla di interpretazione soggettiva, perché il giudice può interpretare in maniera arbitraria una determinata legge, ma vi sono livelli progressivi di interpretazione.

Il primo passo che il giudice deve compiere è quello di interpretare letteralmente (interpretazione letterale) la legge prodotta dal legislatore e unirla alla del giudice che automaticamente con senso critico e mens o ratio legis obiettivo comprende cosa ha voluto dire il legislatore. Tutto ciò viene coadiuvato dall'interpretazione che consiste nell'individuare il contesto (la materia) in cui la norma sistematica deve essere inserita, poiché la norma è inserita in un sistema ordinato di materie. Attraverso queste prime fasi di interpretazione si produrrà l'interpretazione che potrà arricchire la materia generale (interpretazione estensiva) o impoverirla (interpretazione restrittiva). Potrà accadere che il sentire comune sia cambiato e sarà impossibile che una data norma si possa applicare, allora la funzione interpretativa sarà quella in modo da adeguare, appunto, la norma alla realtà dei fatti. adeguatrice, mentrequando viene interpretata in maniera diversa, allora siamo in presenza di un'interpretazione. Può accadere che una stessa norma possa essere interpretata in maniera differente da giudice a giudice, in questo caso potrà intervenire il legislatore stesso chiarendo e precisando con legge il significato del testo, questa è l'interpretazione autentica. Quando invece una fattispecie non sia regolata da nessuna norma all'interno delle varie materie dell'ordinamento giuridico, non spetta all'interprete produrla, sostituendosi al legislatore, attraverso l'interpretazione analogica dovrà dedurla da disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe o mediante principi generali esistenti nell'ordinamento. L'interpretazione analogica non è prevista per i reati penali, nel quale ordinamento vige il principio del favor libertatis, infatti un reato non può essere punito se non è espressamente previsto.

come atto illecito, da una legge penale. Infine l'interpretazione avviene quando lo stesso giudice esprime ed adegua la norma attraverso una sua giurisdizionale interpretazione al caso particolare con la motivazione della sentenza. Questo criterio però non è tale da vincolare la norma, e l'interpretazione futura dei giudici, come ad esempio il caso del precedente, ma darà un orientamento alla legge.

Secondo il principio di separazione dei poteri spetta alle camere la possibilità di modificare o innovare l'ordinamento giuridico, ciò avviene tramite due diverse procedure, una aggravata, l'altra ordinaria. Questa funzione è delle camere, al principio di separazione dei poteri vi possono essere delle deroghe in cui è il Governo che può emanare atti aventi forza di legge, ma solo in casi estremamente gravi. Quindi il potere delle camere può anche modificare una legge costituzionale,

ciò avviene con una questa legge passalegge di revisione della costituzione attraverso la procedura aggravata, poiché la rigidità della nostra costituzione non permette la modifica delle sue leggi in maniera normale (ordinaria), come la modifica di qualsiasi legge ordinaria. Rispetto alle leggi ordinarie si differenzia in due momenti. In primo luogo il progetto di revisione dovrà essere votato da entrambe le camere per due volte e fra la prima e la seconda deliberazione dovranno passare non meno di tre mesi, ciò per tenere conto delle reazioni del popolo alla modifica di tale legge, poi nella seconda seduta la legge di revisione dovrà passare con la maggioranza assoluta dei rappresentanti di ciascuna camera, per far sì che quella determinata legge costituzionale non sia abrogata solo da una parte del parlamento. Ancora l'aggravamento non finisce perché per tre mesi la legge revisionata non è trasformata in legge effettiva.

perché 500.000 elettori, o 1/5 dei rappresentanti di ogni camera, o 5 consigli regionali possono indire un referendum per abrogare tale legge, se entro tre mesi non viene indetto nessun referendum, il progetto di revisione costituzionale viene tacitamente approvato, e si trasforma in legge promulgato dal Presidente della Repubblica e pubblicato nelle fonti dovute. Però non tutte le leggi costituzionali possono essere revisionate. Infatti ART.139 determina che lo stato Italiano ha una forma Repubblicana e ciò non può essere cambia da nessuna altra legge. Tale vincolo è un imposto dalla costituzione. Ma vi sono anche limiti espliciti e limiti impliciti che impediscono la modifica di alcune parti della costituzione, come gli articoli che determinano lo stato democratico, o quelli che lo costituiscono fondato sul lavoro, i vari diritti civili, le libertà fondamentali. Queste materie non hanno un divieto esplicito, ma si è arrivati

All'impossibilità di modifica tramite una sentenza della corte costituzionale ART.1146/88 della C.C.

Procedura di formazione della legge

La procedura di formazione di una legge si distingue in tre meccanismi diversi: la legge ordinaria procedura ordinaria, la procedura per commissioni e la procedura mista.

La procedura ordinaria è quella in cui il progetto di legge viene esaminato e discusso in una commissione competente per materia a quella legge e che svolge il suo lavoro in "sede referente". La commissione potrà non solo svolgere una funzione istruttoria, ma potrà redigere o modificare taluni articoli del progetto. Dopo le prime fasi la commissione trasmette il progetto di legge alle camere allegando delle relazioni.

All'assemblea il compito di discuterlo e votarlo, dapprima articolo per articolo, ed infine nella sua totalità con scrutinio segreto (ma non al senato, solo alla camera). Tale procedura deve essere sempre attuata per i disegni di legge.

Legge costituzionali, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione dei trattati internazionali, di approvazioni di bilanci e consuntivi. Si può anche stabilire una per l'approvazione di progetti di legge che non si distacca dalla procedura abbreviata procedura ordinaria, ma diminuisce di molto i termini dell'approvazione. La procedura consiste non solo nell'esaminare il progetto di legge, ma anche approvandolo. Per commissioni questo tale procedura viene chiamata anche decentrata, perché non si svolge innanzi all'intera assemblea, ma in una commissione "deliberante". Con tale procedura, però, possono essere approvate solo quelle leggi che non abbiano specifiche rilevanze di ordine generale, ma solo, le c.d. Il consiste nella possibilità non solo di discutere e istruire il procedimento misto leggine. progetto, ma redigerlo, da qui sede "redigente", tramite un orientamento di principia

Parte dell'assemblea su quel progetto. Infatti, tale progetto, è deliberato dalla commissione stessa dopo che il parlamento ha dato delle linee di principio sulla materia, dopodiché viene trasmesso alle camere che lo approvano. Ogni progetto di legge che passa dalle camere per essere approvato deve essere votato e approvato dall'assemblea nel medesimo testo, ciò vuol dire che se una camera apporterà delle modifiche, il progetto modificato dovrà ritornare alla camera che per primo lo ha votato e votarlo di nuovo, questa è la c.d. "navette". Dopo che entrambe le camere hanno votato il medesimo testo di legge, esso viene trasmesso al presidente della Repubblica, che promulga tale legge. La promulgazione della legge da parte del presidente della Repubblica deve avvenire entro un mese dall'approvazione. Tale passaggio non è solo un atto formale, infatti, la funzione svolta dal Presidente della Repubblica è quella di controllo.

Infatti egli non è tenuto a promulgare una legge seritiene che vi siano dei vizi di natura formale (se il procedimento di formazione non è quello previsto dalla Costituzione) o sostanziale (quando la norma contenuta nel testo di legge sia incontrasto con una contenuta nella costituzione). Se il capo dello stato riscontra una certa illegittimità nel progetto di legge può inviarla nuovamente alle camere con alcuni messaggi in cui esporrà le sue motivazioni. Se però le camere riapprovassero il medesimo testo, senza le modifiche proposte dal presidente, egli stesso dovrà comunque promulgare la legge. La avviene con la firma del presidente della Repubblica sotto la responsabilità del pubblicazioneguarda sigilli, il ministro di grazia e giustizia, che controfirma il documento, la legge viene inserita nella raccolta ufficiale e pubblicata nella gazzetta ufficiale. La legge entra in vigore dopo 15 gg. Dalla pubblicazione ed ha valore questo.Il periodo è chiamato "vacatio" ed ha lo scopo "ex nunc, legis".
Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Salerno Giulio.