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Il governo può emanare atti aventi forza di legge
In deroga al principio della separazione dei poteri, il governo può emanare atti aventi forza di legge. Tale funzione è chiamata "delegificazione" poiché appunto tali atti hanno il contenuto tipico delle leggi, ma non la forma, cioè il procedimento formale di formazione. Gli atti aventi forza di legge sono i decreti, che hanno forza ed efficacia equiparati alle leggi (decreti-legge, decreti legislativi) e i regolamenti, atti di efficacia inferiore.
I decreti sono emanati dal governo quando vi sono due essenziali presupposti: "la necessità e l'urgenza", e possono essere adottati dal Governo solo se vi sono casi straordinari. Ciò avviene perché le camere in taluni casi non hanno la possibilità di intervenire in maniera rapida e tempestiva (ad esempio nei casi di calamità naturali o nella variazione di tariffe doganali). La responsabilità di tale atto viene addossata al Governo, ma anche al Parlamento che può revocarlo o modificarlo.
Parlamento il quale converte i decreti-legge in legge effettiva. La conversione deve avvenire entro 60 gg., infatti hanno un’efficacia di 60 gg. dal momento della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Lo stesso giorno della pubblicazione devono essere trasmessi alle camere che dovranno riunirsi e votare per convertire o meno il decreto-legge in legge o potranno non riunirsi e far decadere il decreto. Proprio questa è la differenza tra denegata e mancata conversione. La si ha quando l’assemblea denegata conversione si è riunita ed ha espresso un voto negativo nei confronti di quel decreto-legge. Per mancata invece, si intende l’impossibilità o la non volontà di riunirsi delle camere entro i 60 gg. previsti e il conseguente decadimento del decreto. Poiché questo potere straordinario del Governo era in passato continuamente usato anche quando non vi erano espressi e obiettivi casi di necessità e urgenza la corte.La legge 400/88 regolamenta la disciplina costituzionale, escludendo il medito della reiterazione, ovvero la possibilità di rinnovare il decreto-legge dopo la sua decadenza o quando una delle due camere ha dato un parere negativo. Inoltre, stabilisce che ogni decreto-legge deve contenere misure di immediata applicazione e il suo contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
Un'altra possibilità per il governo di formulare un atto avente efficacia di legge è il decreto legislativo. Questo tipo di atto può essere emesso quando non vi è una situazione di necessità e urgenza. In una situazione di normalità, il governo può emanare degli atti aventi forza di legge, ma solo se delegato dal parlamento attraverso una legge delega. Le camere ricorrono a questo meccanismo di produzione legislativa nei casi in cui una materia risulti complessa o molto
Lunga e per questo risulta impossibile promulgarla con procedura ordinaria (ad es. testi unici o codici). Comunque la formazione dei decreti legislativi è soggetta a delle condizioni precise. Infatti la legge delega con la quale le camere danno il benestare al Governo per formare la legge deve contenere:
- i principi generali ai quali il Governo deve attenersi nella produzione del decreto;
- l'indicazione del limite di tempo entro il quale il Governo dovrà emanare i decreti;
- l'oggetto predefinito sul quale il Governo dovrà legiferare.
Esclusivamente la legge delega dovrà essere prodotta da una procedura ordinaria. In entrambi i casi, sia quando il Governo produce un atto avente forza di legge attraverso un proprio potere (decreto-legge), sia quando è delegato dal parlamento, l'assemblea attua un controllo sull'operato del Governo. Nel caso del decreto-legge dopo la promulgazione con il processo di conversione, nel caso del decreto.
Il testo legislativo pone determinati limiti all'opera del Governo direttamente nella legge delega. In tal modo è fatto saldo il principio di separazione dei poteri, perché all'operato dell'esecutivo non è lasciato un potere indiscriminato, ma sempre attraverso procedure determinate. Atti che possono essere emanati dal Governo con efficacia inferiore rispetto alla legge sono i regolamenti.
I regolamenti sono disciplinati dalla legge 400/88, vengono emanati dal Presidente della Repubblica, deliberati dal consiglio dei ministri, udito il consiglio di stato. Vengono inseriti nella raccolta ufficiale ed entrano in vigore dopo una vacatio di 15 giorni. Vi sono vari regolamenti che rendono più esplicito il contenuto di una legge e vengono prodotti tutte le volte che è necessaria una più chiara comprensione nell'applicazione dei casi concreti; sono molto simili a quelli di esecuzione, ma in più posseggono
Il regolamento di attuazione è un provvedimento emesso per dare attuazione a una legge o a un decreto o per integrare le disposizioni esistenti. Viene emanato in materie non ancora disciplinate o dove non vi sia la necessità di un intervento specifico del legislatore. Si riferisce all'organizzazione, alla ripartizione delle competenze e, entro certi limiti, è riservato alla legge l'organizzazione dei ministeri, la presidenza del consiglio e le competenze e l'attribuzione della responsabilità degli uffici pubblici. I regolamenti hanno un limite nella loro potestà, infatti, oltre alla loro posizione all'interno del sistema delle fonti, vi sono limiti espliciti indicati dal legislatore nella costituzione. Questo per garantire a determinate materie la procedura ordinaria di formazione delle leggi e la competenza del parlamento. Questo limite è detto "riserva di legge". Tale prassi laLa giurisprudenza costituzionale ha distinto due diverse riserve: riserva assoluta e relativa. La riserva assoluta di legge indica che intere materie sono disciplinate e regolate da leggi del parlamento (ad es. il codice penale o i diritti fondamentali del cittadino). La riserva relativa di legge comprende quella parte di giurisprudenza e quelle materie che possono essere disciplinate da regolamenti o da legge formale, ma solo quando esse hanno già stabiliti orientamenti di principio essenziali per la disciplina. Inoltre, esiste una riserva di legge rafforzata nei casi in cui non solo la costituzione impone che la materia sia regolata da legge, ma pone altri limiti alla discrezionalità del legislatore (ad es. art. 16 limitazione sulla libera circolazione per motivi di sanità o sicurezza). Ci sono anche casi in cui determinate materie devono essere regolate secondo leggi costituzionali.
Un'altra fonte del diritto è anche data dal referendum. Tale strumento
è regolato e sancito dall’art. 75 della costituzione. Nella nostra costituzione l’unico tipo di referendum che si può produrre è quello abrogativo, anche se ha una valenza negativa, tale fonte produce una lacuna nell’ordinamento giuridico, ed è per tale motivo che viene inserito anch’esso nelle fonti. Il referendum abrogativo può essere indetto per abrogare una legge o una parte di essa da 500.00 elettori o da 5 consigli regionali. Anche il referendum ha dei limiti, infatti non possono essere abrogate leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto, di ratifica di trattati internazionali. Al referendum hanno diritto di voto gli elettori che eleggono i rappresentanti della camera dei deputati (cioè tutti gli elettori attivi). Per essere approvato un referendum dovrà passare 2 vincoli: 1) dovranno votare la metà più uno di tutti quelli aventi diritto; 2) si conteranno i voti relativi alle diverse fazioni.
(del si e del no) per vedere chi avrà ricevuto più voti. Una volta abrogata una legge la corte costituzionale dovrà controllare la legittimità del referendum, verificando che la legge abrogata non sia inerente e leggi di bilancio, tributarie ecc. ecc., che tale legge non sia già stata abrogata o che sia già stato indetto lo stesso referendum nel arco di 5 anni, perché in tale arco di tempo non è possibile ripetere lo stesso referendum. La legge abrogata dal referendum viene pubblicata nella G.U.R.I. e inserita nella raccolta ufficiale. Il referendum ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione ed ha efficacia ex nunc.
La regione. La regione è un ente pubblico a rilevanza costituzionale e rappresentativo di una comunità stanziale nel territorio, aventi poteri e funzioni proprie e un ordinamento autonomo nei limiti prefissati dalla costituzione. I caratteri rappresentativi della regioni sono: 1) inteso come centro
Il territorio regionale è il territorio di riferimento degli interessi comunitari che in esso trovano collocamento;
La comunità regionale è la comunità stanziata sul territorio regionale, destinataria sia delle norme regionali, sia delle norme statali;
In Italia vi sono 20 regioni divise in due tipologie di cui 15 a Statuto ordinario e 5 a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Valle D'Aosta), a tali regioni è stata concessa una speciale autonomia dovuta a differenze linguistiche ed etniche, per squilibri nello sviluppo economico ed anche per la locazione particolare all'interno del territorio nazionale. Le regioni a statuto speciale vennero barate prima delle altre, e quindi dellacostituzione, infatti gli statuti ordinari per le regioni vennero varati nel 1970. Le regioni hanno diverse potestà: statuaria (art.123), legislativa (art.117), finanziaria (art. 199), amministrativa (art.119) e politica. Ogni
Ogni regione ha uno statuto che è composto come una mini-costituzione. Le regioni autonome hanno uno statuto speciale che è una legge costituzionale. Alle 5 regioni vengono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia. Per modificare tali statuti si deve adempiere alla procedura riportata nell'art. 138 della costituzione (procedura aggravata).
Le regioni ordinarie hanno come statuto una legge rinforzata, cioè tale statuto viene approvato a maggioranza assoluta dai consigli regionali e poi successivamente approvato con legge del parlamento non potendo però emendarla, cioè non può apportare modifiche allo statuto approvato dal consiglio regionale. Per modificare un tale statuto si dovrà ricorrere al procedimento disposto nell'art. 123 C., il consiglio dovrà approvare la modifica a maggioranza assoluta con due delibere, con un intervallo tra le due non minore di 2 mesi. Il governo della repubblica
può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti, dinanzi alla corte costituzionale, entro 30 gg., dalla data di pubblicazione degli stessi.