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Manuale di diritto amministrativo

Capitolo 2

Fonti sull’amministrazione: norme che regolano le pubbliche amministrazioni e la loro attività.

Fonti dell’amministrazione: disciplinano i rapporti con i privati, l’organizzazione e il funzionamento degli apparati.

Principio di legalità: l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge. Il principio di legalità in senso formale consiste nell’indicazione, da parte della legge, dell’apparato pubblico competente a esercitare il potere; quello in senso sostanziale esige che la legge ponga almeno una disciplina generale sull’esercizio del potere. Si distingue dalla riserva di legge relativa perché essa riguarda solo il potere normativo, mentre il principio di legalità si riferisce anche al potere amministrativo.

Capitolo 3

Il rapporto giuridico amministrativo

Amministrazione attiva: l’esercizio, attraverso moduli procedimentali, dei poteri amministrativi affidati dalla legge agli apparati pubblici al fine di curare l’interesse pubblico.

Funzione amministrativa: i compiti che la legge individua come propri di un apparato pubblico.

Attività amministrativa: l’insieme di operazioni, comportamenti e decisioni posti in essere o assunti dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni. È sottoposta al principio di doverosità.

Potere: conferisce all’apparato pubblico una capacità giuridica speciale di diritto pubblico che si esplica in provvedimenti produttivi di effetti giuridici nella sfera del destinatario. È “in astratto” il potere conferito dalla legge, e diventa “in concreto” ogni volta che si verifica la fattispecie tipizzata dalla norma attributiva del potere.

Atto: ogni dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio di un’amministrazione pubblica.

Provvedimento: manifestazione di volontà posta alla fine del procedimento, volta alla cura dell’interesse pubblico.

Procedimento: sequenza, individuata dalla legge, di operazioni e atti strumentali all’emanazione di un provvedimento. Garantisce la partecipazione dei privati all’esercizio del potere, consente all’amministrazione di acquisire informazioni utili ai fini dell’adozione del provvedimento, assicura il coordinamento tra le pubbliche amministrazioni.

Norma di azione: disciplina il potere amministrativo.

Norma di relazione: disciplina i rapporti intercorrenti tra pubblica amministrazione e soggetti privati.

Norma attributiva del potere: attua il principio di legalità; individua, in termini astratti, gli elementi che caratterizzano il particolare potere attribuito a un apparato pubblico. Indica il soggetto competente, il fine pubblico, i presupposti e i requisiti essenziali affinché il potere possa essere esercitato, i requisiti formali degli atti, l’elemento temporale dell’esercizio del potere, gli effetti giuridici che può emanare il provvedimento. Il potere è integralmente vincolato quando la pubblica amministrazione è mera esecutrice della legge, o altamente discrezionale quando la pubblica amministrazione è in grado di fare proprie scelte e considerazioni rispetto alla legge generale ed astratta da applicare. Tra i due vi sono altre forme di potere, più utilizzate.

Discrezionalità: presuppone che la pubblica amministrazione possa scegliere la soluzione migliore per il caso concreto, in quanto la realtà è variegata ed imprevedibile. Ovviamente bisogna evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio. Essa incide su quattro elementi: 1) sull’AN (sul se esercitare il potere); 2) sul QUID (sul contenuto del provvedimento); 3) sul QUOMODO (sulle modalità da seguire); 4) sul QUANDO (sul momento più opportuno per esercitare un potere d’ufficio).

Merito amministrativo: connota l’attività dell’amministrazione da considerarsi essenzialmente libera, cioè l’ambito di scelta che si pone al di là dei limiti coperti dall’area della legalità. Una scelta di merito può essere sostituita da una nuova valutazione del giudice amministrativo; può far sorgere responsabilità amministrativa in capo ai funzionari che la esercitano, in caso di danno erariale.

Interesse legittimo: situazione giuridica soggettiva che ha per oggetto un bene della vita che il titolare dell’interesse medesimo vuole acquistare o conservare. Può essere oppositivo, quando è correlato a un potere amministrativo il cui esercizio determina un effetto restrittivo della sfera giuridica del destinatario; oppure pretensivo, quando l’effetto del provvedimento è ampliativo della sfera giuridica del destinatario. Nel primo caso, solitamente il procedimento si apre d’ufficio e il titolare dell’interesse contrasterà l’attività della pubblica amministrazione, mentre nel secondo caso il procedimento si avvia su istanza di parte e ha dimensione più collaborativa. La tutela risarcitoria con riferimento ai primi può essere ottenuta per i danni derivanti dalla privazione o limitazione del bene; con riferimento ai secondi, può essere ottenuta in caso di ritardo o mancata acquisizione del bene della vita.

Criteri di distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi

  • Norma di relazione = diritto soggettivo;
  • Norma d’azione = interesse legittimo;
  • Potere discrezionale = interesse legittimo;
  • Potere vincolato = diritto soggettivo.

Diritto di accesso: diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.

Diritto di accesso procedimentale: fa parte dei “poteri” che il privato ha di partecipare al procedimento;

Non procedimentale: diritto autonomo che può essere esercitato al di fuori del procedimento. Viene concesso solo se alla base della richiesta vi è un interesse rilevante (eccetto in materia ambientale, dove chiunque può accedere ai documenti).

Accesso civico: chiunque può richiedere, gratuitamente, l’accesso alle informazioni o ai dati che la pubblica amministrazione avrebbe comunque dovuto pubblicare. Casi di esclusione: documenti coperti dal segreto di Stato, relativi a procedimenti tributari o per l’adozione di atti amministrativi generali, contenenti informazioni sul carattere psicoattitudinale di terzi. In caso di esigenze di tutela della riservatezza, l’accesso ai documenti deve essere necessario e non soltanto utile.

Differimento: posticipazione del momento in cui l’accesso può essere esercitato; è l’alternativa preferibile al diniego di accesso.

Interessi diffusi: riferiti a categorie più o meno ampie di soggetti (consumatori, utenti, etc) che possono intervenire nel procedimento se costituiti in comitati o associazioni.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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