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PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL TEMPO DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO E DI CELERITà:
il procedimento deve avere una durata ragionevole e deve svolgersi nel modo il più celere possibile.
PRINCIPIO DI EFFICIENZA: la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE non può aggravare il
procedimento se non per motivate e necessarie esigenze legate all’istruttoria.
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CAPITOLO 4
IL PROVVEDIMENTO
PROVVEDIMENTO: espressione della volontà dello Stato.
CARATTERISTICHE: TIPICITà: è correlata al principio di legalità, senza il quale la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE non può agire; IMPERATIVITà (o AUTORITARIETà): la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE titolare di un potere può imporre, mediante provvedimento, al soggetto
destinatario, le proprie determinazioni, operando in modo unilaterale una modifica nella sua sfera
giuridica; ESECUTORIERà: la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può procedere all’esecuzione
coattiva del provvedimento in caso di mancata cooperazione da parte del privato obbligato;
INOPPUGNABILITà: si ha quando decorrono i termini entro i quali era possibile presentare ricorso
(60 giorni per l’annullamento, 180 giorni per la nullità, 120 giorni per il risarcimento).
ELEMENTI: 1) SOGGETTO: individuato in base alle norme sulla competenza; 2) VOLONTà
PROCEDIMENTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; 3) OGGETTO: la cosa,
l’attività o la situazione soggettiva a cui il provvedimento è riferito; 4) CONTENUTO: ciò che la
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha deciso di disporre; 5) MOTIVAZIONE: enuncia le ragioni
per le quali è stata fatta quella determinata decisione; è obbligatoria; serve a favorire
l’interpretazione dell’atto, agevolando così il controllo da parte del giudice in caso di ricorso; 6)
FORMA: solitamente scritta, può essere anche orale e digitale. L’INTERPRETAZIONE avviene
secondo le regole previste dal codice civile per l’interpretazione dei contratti.
PROVVEDIMENTI ABLATORI REALI: restringono la sfera patrimoniale e personale del
destinatario, estinguendo o modificando una situazione giuridica soggettiva attraverso l’imposizione
di prestazione o obblighi di fare o non fare (es. espropriazione per pubblica utilità).
PROVVEDIMENTI ORDINATORI: impongono obblighi di fare o non fare puntuali (es. ordine di
polizia; diffida = ordine di cessare un determinato comportamento entro un certo termine, scaduto il
quale si può incorrere in sanzioni amministrative).
SANZIONI AMMINISTRATIVE: reprimono illeciti amministrativi.
SANZIONI PECUNIARIE: ascrivibili anche in capo ad un soggetto diverso da chi compie
l’illecito. Può essere estinta mediante l’oblazione (pagamento in misura ridotta) entro 60 giorni,
dopo i quali scatta l’accertamento amministrativo.
SANZIONI DISCIPLINARI: sono ascrivibili solo in capo al soggetto che compie l’illecito, e si
applicano ai soggetti che hanno un rapporto particolare con la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(es. dipendenti pubblici). In base alla gravità dell’illecito possono consistere in ammonizioni,
sospensioni temporanee, destituzione o radiazione da un albo.
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITà (SCIA): è una comunicazione preventiva
all’avvio di un’attività. Entro 60 giorni dalla sua presentazione, la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE può effettuare dei controlli per verificare la presenza effettiva dei requisiti
certificati nella SCIA. Decorsi i 60 giorni, la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può comunque
svolgere attività di controllo e vigilanza. Il suo campo di applicazione non è ben definito dalla
legge. Il terzo che subisca un danno da un’attività avviata con la SCIA non può proporre ricorso, in
quanto la SCIA non è un provvedimento della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ma può
proporre al giudice amministrativo un’attività di accertamento atipica.
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AUTORIZZAZIONE: atto con il quale l’amministrazione rimuove un limite all’esercizio di un
diritto soggettivo del quale è già titolare il soggetto che presenta la domanda; ≠ CONCESSIONE:
atto con il quale la PUBBLICA AMMINISTRAZIONE attribuisce ex novo o trasferisce la titolarità
di un diritto soggettivo in capo a un soggetto portatore di un interesse legittimo pretensivo.
L’autorizzazione si esaurisce, di norma, “uno actu”, mentre la concessione fa nascere un rapporto
tra PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e privato. Le concessioni possono essere di vario tipo: 1) di
beni pubblici; 2) di servizi pubblici o attività a monopolio statale; 3) di lavori. Le concessioni-
contratto si sdoppiano in un provvedimento che attribuisce al soggetto il diritto di svolgere
un’attività, e un contratto volto a regolare su base paritaria i diritti e gli obblighi delle parti.
Autorizzazioni e concessioni non possono in alcun caso richiedere requisiti discriminatori.
ATTI DICHIARATIVI: hanno funzione ricognitiva e dichiarativa finalizzata alla produzione di
certezze giuridiche.
CERTIFICAZIONI: dichiarazioni di scienza effettuate da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
in relazione ad atti, fatti, qualità e stati soggettivi. Durante un procedimento, le PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE sono tenute a scambiarsi tra loro le certificazioni, in quanto al privato
possono essere richieste solamente le AUTOCERTIFICAZIONI, relative ad es. alla data o al luogo
di nascita, alla residenza, alla cittadinanza, a stati o qualità personali, etc.
VERBALI: narrazione storico giuridica da parte di un pubblico ufficio di atti, fatti o operazioni
avvenuti in sua presenza.
ATTI COLLETTIVI: si indirizzano a categorie ristrette e precisamente individuate di soggetti
considerati in modo unitario; ≠ ATTI PLURIMI: rivolti a una pluralità si soggetti, ma l’effetto varia
in capo a ciascuno di essi.
ATTI DI ALTA AMMINISTRAZIONE: atti politici emanati da un organo costituzionale
nell’esercizio delle funzioni di governo.
ATTI COMPLESSI: espressione della volontà di più organi.
INVALIDITà: si ha quando la difformità tra l’atto e le norme che lo regolano determina una lesione
di interessi tutelati dalle norme stesse.
ATTI ILLECITI: violano norme di relazione.
ATTI INVALIDI: violano norme di azione.
INVALIDITà DERIVATA: discende dall’invalidità di un atto presupposto.
ANNULLABILITà (art. 21-octies l. 241/1990): elimina i provvedimenti con efficacia retroattiva e
pone in capo all’amministrazione l’obbligo di ripristinare la situazione di fatto e di diritto in cui il
soggetto si sarebbe trovato se l’atto non fosse mai stato emanato. VIZIO FORMALE: la
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE può emanare un nuovo provvedimento con contenuto identico
a quello annullato; VIZIO SOSTANZIALE: l’atto non può essere reiterato. PROFILI
PROCESSUALI: ricorso entro 60 giorni; l’annullabilità non può essere rilevata d’ufficio, ma solo
su istanza; può essere proposta anche la tutela risarcitoria. Si può avere in caso di incompetenza,
violazione di legge o eccesso di potere.
INCOMPETENZA: vizio del provvedimento adottato da un organo o da un soggetto diverso da
quello indicato nella norma attributiva del potere. RELATIVA: l’atto è emanato da un organo
comunque appartenente all’ente competente; ≠ ASSOLUTA: l’atto è emanato da un ente non
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competente (comporta nullità). PER MATERIA: attiene alla titolarità della funzione; PER GRADO:
attiene all’articolazione interna degli organi degli apparati organizzati con criterio gerarchico; PER
TERRITORIO: attiene agli ambiti nei quali gli enti territoriali o statali possono operare. Ha priorità
rispetto agli altri vizi. È possibile effettuare la convalida dell’atto viziato da incompetenza.
VIOLAZIONE DI LEGGE: categoria generale residuale che raggruppa tutte le ipotesi di contrasto
tra il provvedimento e le disposizioni normative che regolano il potere. L’art. 21-octies, comma 2,
enuclea la categoria di vizi formali che non portano all’annullabilità: se il potere è vincolato, l’atto
non è annullabile perché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; l’omessa comunicazione di
avvio del procedimento determina non-annullabilità se viene dimostrato che la PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE non avrebbe potuto fare altrimenti.
IRREGOLARITà: imperfezione minore del provvedimento che non determina lesione di interessi
tutelati dalla norma di azione, ed è suscettibile di regolarizzazione mediante rettifica.
ECCESSO DI POTERE: vizio tipico dei provvedimenti discrezionali. È un vizio della funzione,
intesa come la dimensione dinamica del potere che attualizza e concretizza la norma attributiva del
potere in un provvedimento produttivo di effetti. FIGURE SINTOMATICHE: 1) ERRORE O
TRAVISAMENTI DEI FATTI: il provvedimento viene emanato sulla base di falsi presupposti; 2)
DIFETTO DI ISTRUTTORIA: si ha quando l’istruttoria manca o è svolta in maniera non
approfondita; 3) DIFETTO DI MOTIVAZIONE: si ha quando la motivazione è insufficiente,
incompleta, generica, illogica, contraddittoria o incongrua; 4) ILLOGICITà,
IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETà: si hanno quando il contenuto e il dispositivo
del provvedimento sono in contrasto tra loro; 5) DISPARITà DI TRATTAMENTO: violazione del
principio di coerenza e di eguaglianza che impone di trattare casi eguali in modo eguale e casi
diseguali in modo diseguale; 6) VIOLAZIONE DELLE CIRCOLARI E DELLE NORME
INTERNE, DELLA PRASSI AMMINISTRATIVA: avviene quando un provvedimento viola delle
norme interne, che devono essere rispettate al pari delle leggi; 7) INGIUSTIZIA GRAVE E
MANIFESTA: in rare occasioni, provvedimenti discrezionali il cui contenuto appaia in modo
evidente ingiusto, possono essere censurati.
NULLITà (art. 21-septies, l. 241/1990): l’atto dichiarato nullo perde efficacia ex nunc; il ricorso
può essere presentato entro 180 giorni; la nullità può essere sempre rilevata d’ufficio. È determinata
da mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del
giudicato, altri casi stabiliti dalla legge.
MANCANZA DI ELEMENTI ESSENZIALI: non sono stabiliti espressamente dalla legge.
DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE: detto anche STRARIPAMENTO DI POTERE, si ha
quando il provvedimento è emanato da un ente non competente.
VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO: si ha quando l’atto emanato a seguito
dell’annullamento di un altro atto dimostra la volontà della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di
non rispettare il giudicato.
ALTRI CASI STABILITI DALLA LEGGE: sono i casi in cui la legge qualifica espressamente un
atto amministrativo come nullo.
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI 2° GRADO: riguardano provvedimenti già emanati.
ANNULLAMENTO D’UFFICIO: pu