(CAP 1, pag. 1)
ORDINAMENTO:
insieme di norme rivolte alla pluralità oggettività organizzata
soggetti dell'ordinamento:
- persone - fisiche (anche prive di capacità di agire)
- enti - persone giuridiche (assoc. aziende)
- collettività o popolo
capacità giuridica: diritti, doveri, facoltà, ecc. riconosciuti dall'ordinamento
capacità di agire: compiere attività rilevanti per il diritto (maggiore età -> morte)
strumentale - risolubilità ad introduzione od invalidazione
META-NORMA:
sulla rilevazione o introduzione, modificazione, nascita e permanenza di una norma
annullamento e disapplicazione
parte 2:
- enunciati linguistici prescrittivi o dispositivi (diversi da commi e articoli)
- SIGNIFICATO attribuito all'enunciati prescrittivi dotato di valore autonomo (disposizione)
- definizione NORMA -> interpretazione della disposizione (giurisprudenza esemplare no. 10/14)
- INTERPRETAZIONE:
- letterale - senso verbale delle parole senza riferimenti esterni
- sull'intenzione del legislatore (dati oggettivi - non soggettiva del giudice)
- sistematica (vicina al testo nel contesto normativo)
- evolutiva (riferimento alle contingenze storiche economiche e sociali)
- adeguatrice (adegua l'enunciato ad una norma superiore)
parte 3:
NORMA GIURIDICA:
- esercitina e soggettiva (a differenza di quella morale)
- coercibile -> sanzione
- bilaterale (diritti e obblighi)
CAP I, pag 1
(ORDINAMENTO -> ordine < struttura -> in sé < finalitá -> nel sociale < fuori di sé)
insieme di norme rivolte alla plurim soggettivitá organizzativa
-> diritti soggettivi
soggetti dell'ordinamento:
- persone - fisiche (anche prive di capacitá di agire)
- enti - persone giuridiche (associazioni)
- collettivitá e popolo
capacitá giuridica: diritti, doveri, facoltá, ecc. riconosciuti dall'ordinamento
capacitá di agire: compiere attivitá rilevanti per il diritto (maggiore etá - morte)
-> limitata o esclusa relativamente ad interazioni di invalidazione
META-NORMA -> norme sulla normazione dei ordinamenti: nascita e permanenza di una normal
norma rispetto dall’ordinamento) é “in senso forte” l’insieme escluso dall’ordinamento
annullamento o disapplicazione
nullità o inesistenza
pag.2
enunciati linguistico prescrittive -> disposizione (diverso da comma e articoli)
SIGNIFICATO attribuito all’enunciati prescrittivo dotato di valore autonomo (disposizione)
Definizio NORMA -> interpretazione della disposizione (singolo enunciato n. 1041)
INTERPRETAZIONE:
- letterale (senso palese delle parole senza riferimenti effetti tentali)
- sull’intenzione del legislatore (fatti costitutivi o non soggetti del fino)
- sistematica (inserita del testo nel contesto normativo)
- evolutiva (riferimento alle circostanze storiche economiche sociali)
- adeguatrice (adatta l’enunciati ad una norma superiore)
Interpretazione autentica legislazione: interprata una legge preesistente attraverso una nuova legge (con efficacia vincolante e retroattiva)
pag.3
NORMA GIURIDICA:
- eteronoma e soggettiva (a differenza di quella morale)
- coercibile -> sanzione
- bilaterale (diritti e obblighi)
- - - juridico
- GENERALE (indeterminatezza a priori del destinatario)
- ASTRATTA (la norma astratta trova infinite applicazioni concrete ➔ RIPETIBILITÀ)
Sono tutti caratteri tipici, ma non essenziali
36 p.4.
Analitici dell'ordinamento (esso si ispira ad esse senza mai realizzarle ragionevolmente):
- COERENZA = inesistenza di autonomie che possano essere il titolo-titolo (è "vietato fumare" ↔ "è vietato fumare, pena interdizione patrizia" ↔ "vietato fumare pipa e sigaro" = "vietato fumare sigaretta, e viceversa, e forbice fattoriale") + parvenza fumare (= "vietato fumare il sigaro")
- (critica per ridotto autonomia riportare titolo-titolo)
- cronologico (la norma recente prevale a quella precedente) ↔ analogico (la disposizione alla norma precedente; dell'attinzione dell'efficacia temporale con effetti retroattivi)
- specialità (la norma speciale si prevale a quella generale) ↔ gerarchia (funziona norma fonte suppurice = quella di posizione non è immediata ➔ semplificazione, annullamento con testate strutturali)
- competenza (norma posta dalla fonte impositrice, assegnata da sorrisso e superiore in fisiche inferiore)
- INAPPLICABILITÀ di nessun criterio ➔ LACUNA
- CONTEMPORANEITÀ di applicabilità dei suoi criteri ➔ INCOERENZA META-NORMATIVA
- L'forma applicando un ordine: 1° competenza, 2° gerarchica; 3° specialità; 4° cronologico
- COMPLETEZZA = mancanza di lacune (punto di equilibrio tra sovrabbondanza e carenza di norme)
Autonomia necessaria nella potestà̀, suo esistenza, della decisione anche in caso di lacuna
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