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La corte dei Conti . Essa svolge una funzione di controllo sia preventivo, sugli atti del Governo, o
successivo, sulla gestione del bilancio sullo Stato, la corte inoltre partecipa al controllo sulla gestione
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Essa ha inoltre giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (responsabilità dei funzionari e in materia di
pensioni). – Per quanto riguarda il controllo preventivo esso ha per oggetto la legittimità dell’atto,
che rimane privo di effetto sino a quando la fase del controllo non sia stata superata, sono sottoposti
a questo controllo gli atti indicati dalla l. 20 1994 (atti deliberativi del consiglio dei ministri, atti
normativi non a forza di legge, indirizzo generale dell’amministrazione, disposizione del demanio
…).Il ministro, in caso di illegittimità, può ancora promuovere una deliberazione con la quale il
consiglio dei ministri chiede motivatamente la registrazione con riserva. La corte a questo punto
registra l’atto e il Governo se ne assume di fronte al Parlamento la responsabilità politica. – Il
controllo successivo si svolge sul rendiconto annuale dello Stato in cui la Corte dei conti esprime la
sua valutazione sull’operato dell’amministrazione e può suggerire l’opportunità di modificare le
leggi e i regolamenti che ne guidano l’azione (giudizio di parificazione – sezioni riunite). –
Controllo sulla gestione. Ha per oggetto la legittimità degli atti e la regolarità della gestione di taluni
enti (in alcuni casi un magistrato interviene alle sedute degli organi di amministrazione, altri enti
devono inviare atto fondamentali [bilanci, conto profitti e perdite] o ulteriori atti e informazioni). I
risultati sono comunicati al Parlamento, al Ministro dell’economia e al ministro competente per
materia. – La corte inoltre si occupa del controllo sul funzionamento dei controlli interni alle singole
amministrazione anche locali e alla rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti, dell’esito si
riferisce al Parlamento e ai Consigli regionali.
Capitolo 26 – Le autonomie territoriali e gli altri enti pubblici.
L’organizzazione istituzionale della Repubblica italiana essendo formata dalle autonomie locali è basata su
criteri quali l’autonomia e il decentramento, tali principi sono espressione del principio di sussidiarietà come
espressa nel 2001 dall’art 118 della Costituzione. Questi due principi hanno un valore e un significato
differente: con decentramento ci si riferisce ad un criterio interno dell’organizzazione statale, i compiti
amministrativi saranno assegnati ad organi periferici anziché ad organi centrali, mentre con autonomia si
parla del criterio alla base del rapporto tra le comunità territoriali. La Repubblica è formata oltre che dallo
Stato, ex art. 114, da:
• Regioni. Organi regionali sono:
o Il Consiglio. Il Consiglio regionale possiede la potestà legislativa e può partecipare alle
funzioni amministrative, i consigli sono composti da consiglieri eletti a suffragio universale diretto,
il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolati con legge regionale,
col limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. Fanno parte del Consiglio
sia il presidente eletto sia il candidato presidente che abbia avuto il maggior numero di voti. I
consiglieri comunque pur godendo, al pari dei deputati e senatori, dell’insindacabilità, non godono
dell’immunità. Il Consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio regionale. I consigli durano in
carica 5 anni e cessano le loro funzioni a partire dal 46° giorno precedente alle elezioni. Esso si può
sciogliere per: dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti, quando si esprima la
sfiducia a maggioranza assoluta del presidente della Giunta eletto, ogni qual volta il Presidente
cessi dalla carica. Il Consiglio regionale inoltre è sciolto nel caso in cui abbia compiuto atti contrari
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alla Costituzione o gravi violazioni di legge o se lo richiedano atti di sicurezza nazionale. Anche in
questo caso al suo scioglimento si accompagna la rimozione del Presidente della Giunta.
o Il presidente della Giunta , che è anche presidente della regione. Esso dopo il 1999 è eletto a
suffragio universale diretto, esso ha il compito di nominare i componenti della Giunta, che
presiede, e ha anche il potere di revocarli. Esso inoltre rappresenta la Regione e promulga le leggi.
Egli comunque non ha il potere né di rinviare le leggi né di sciogliere il Consiglio. Egli è anche
investito di particolari poteri con riferimento alle funzioni amministrative: egli è il vertice
dell’amministrazione, e la sovraintende. La legge poi gli assegna ulteriori poteri e gli da il potere di
dirigere le funzioni amministrative nelle materie delegate dallo Stato alla Regione.
o La Giunta . Si tratta dell’organo esecutivo delle Regioni, i suoi componenti sono nominati dal
Presidente e il loro numero è stabilii dagli statuti. Esso non può promulgare atti con forza di legge
ma è titolare dei poteri regolamentari.
o Consiglio delle autonomie locali . Organo di consultazione tra Regione e gli enti locali.
o Altri organi regionali in cui sono stati trasferite funzioni prima espletate da organi e uffici
periferici statali (ispettorati per l’agricoltura, geni civili).
o Dirigenti regionali . Il rapporto è simile a quello tra ministro e dirigenti ministeriali.
o Difensori civici regionali . Essi hanno il compito di ricevere le proteste e i reclami degli
amministrati e di operare per la più giusta soluzione dei casi sottoposti, Essi agiscono (almeno fino
all’istituzione di un difensore civico nazionale) anche nei confronti di organi statali locali.
Precedentemente le regioni dal punto di vista amministrativo potevano esercitare queste funzioni per
le stesse materie in cui è a loro attribuita potestà legislativa, la nuova formulazione dell’art 118
stabilisce che siano preferiti gli enti comunali ferma restando la sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. A decidere sulla ripartizione è lo stato nelle materie di competenza statale, il quale potrà
comunque delegare le Regioni, mentre nelle materie a competenza regionale la legge statale fissa i
principi, nelle altre materie la decisione spetterà alle Regioni. Resta fermo il fatto che le funzioni
fondamentali di Province, Comuni (Città metropolitane) sono determinate dallo Stato. A differenza di
Provincie e Comuni le Regioni hanno il potere legislativo, possono agire davanti alla Corte
Costituzionale, e la loro concreta fisionomia non dipende direttamente dalle leggi, come accade invece
per Province e Comino che comique sono sottoposte anche alle leggi regionali.
• Comuni. E’ l’ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo. Sono organi comunali:
o Il Sindaco. Nei comuni con meno di 15.000 abitanti i candidati sindaci si presentano
collegati ad una lista di candidati alla carica di consiglieri, Gli elettori votano per il sindaco e solo
indirettamente per i consiglieri e eventualmente esprime un voto di preferenza per il consigliere. E’
eletto il sindaco con la maggioranza dei voti, anche relativa. Per quanto riguarda i comuni con più
di 15.000 abitanti l’elezione del sindaco e del Consiglio sono separate e il voto per la lista è
considerato come voto per il Sindaco solo se l’elettore non ha espresso per un voto per un
candidato sindaco collegato ad una lista diversa. Si è eletti a maggioranza assoluta altrimenti si va
al secondo turno in cui vince il candidato che ottiene più voti. Nessuno può essere eletto Sindaco
consecutivamente per due mandati. Come nel caso della Regione ogni causa di cessazione del
Sindaco produce cessazione del Consiglio e viceversa. Il Sindaco rappresenta l’ente sia in termini
politici che giuridicamente, esso inoltre nomina gli assessori componenti della Giunta, la convoca e
la presiede. Come Ufficiale del Governo il Sindaco è ufficiale di stato civile, è organo di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria, emana ordinanze contigibili e urgenti e ha funzioni in materia di
elezioni, censimenti, leva militare, statista … Esso quando opera come Ufficiale del Governo è
inserito nella gerarchia statale e l’organo superiore, a cui può essere presentato ricorso, è il Prefetto,
mentre quando agisce come ufficiale di stato civile opera sotto la sorveglianza dell’autorità
giudiziaria.
o La Giunta. La giunta ha il potere di compiere tutti gli atti per i quali le leggi o lo Statuto non
indichino un'altra competenza. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, che può anche revocarli e
nei comuni con pià di 15000 abitanti essi non possono essere anche consiglieri comunali. 20
o Il Consiglio . Esso rappresenta compiutamente la comunità locale e deve approvare gli atti
fondamentali di carattere politico, normativo, finanziario e programmatico (Statuto, regolamenti,
programmi, bilanci, conti consultivi). Il consiglio disciplina la propria organizzazione con un
apposito regolamento anche se la legge stabilisce alcune regole (validità delle sedute necessari 1/3
dei consiglieri, presidenza nel caso dei comuni con oltre 15000 abitanti). Il consiglio dura in carica
5 anni e continua le sue funzioni siano all’elezioni del successivo, sono possibili le commissioni e
esso può essere sciolto anticipatamente per atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine
pubblico, quando non approvi il bilancio e, quando si dimettano metà dei consiglieri. Lo
scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’interno.
o Le circoscrizioni . Si tratta di organismi di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di
base che sono previste come necessarie nei comuni con più di 250.000 abitanti e come possibili nei
comuni con più di 100.000. Esse devono essere rette e disciplinate da organi comunali rappresentati
previsti dallo statuto e da un regolamento comunale.
Questi sono gli organi “politici” dei comuni, mentre vi sono anche “organi di gestione
amministrativa”, e per quanto riguarda quest’aspetto i comuni godono di autonomia organizzativa:
o Segretario. Oggi esso dipende dal Ministero dell’Interno ed è nominato dal Sindaco tra gli
iscritti ad un apposito albo nazionale. Egli ha funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
riunioni del Consiglio e della Giunta di cui redige il verbale; può rogare i contratti dei quali è parte
il Comune e svolge tutti i compiti attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti o quelli affidatigli dal
Sindaco. Il segretari