Diritto processuale civile italiano
(con collegamenti alla normativa UE)
Materiale integrato
- Legge n. 132/2015: “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e procedura civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”;
- Legge n. 18/2015: “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”;
- Legge n. 162/2014: “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”;
- Regolamenti UE n. 44/2001 e n. 1215/2012: “Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”.
La struttura fondamentale del processo
Introduzione
Criteri di metodo, la nozione di processo, le fonti e la storia recente del processo civile
Il processo:
- È una serie di atti e comportamenti, mediante i quali 2 o più parti sottopongono una controversia alla decisione di un terzo imparziale, il giudice;
- Ha l’obiettivo di risolvere la controversia secondo verità e giustizia. “Giusto” = iter processuale corretto;
- È uno strumento per l’attuazione dei diritti (è il mezzo);
- Non ricerca una verità assoluta, ma quella approssimazione possibile secondo dati limiti di tempo e di mezzi probatori.
La nozione di processo più articolata è dunque: il processo civile è un metodo per la risoluzione delle controversie civili che ne prevede la decisione da parte di un organo giurisdizionale, in posizione di terzietà e di imparzialità, con l’osservanza delle opportune garanzie e in un tempo ragionevole. Il singolo processo è quello che nasce con l’instaurazione della lite davanti all’organo giurisdizionale e che viene concretamente individuato dalle parti coinvolte e dalle domande proposte.
Il diritto processuale civile è regolato dal Codice di procedura civile (c.p.c.), in vigore dal 1942 e consta di 4 libri: disposizioni generali, processo di cognizione, processo di esecuzione e procedimenti speciali.
Di grande rilievo poi l’impatto della normativa europea e la presenza di importanti convenzioni internazionali (es. New York 1958, in materia di arbitrato).
Vi è poi un fenomeno che difficilmente può essere incluso nel novero delle fonti classiche, ma che sta acquisendo importanza crescente: si tratta dei protocolli di comportamento fissati in accordo fra gli organi giudiziari e le organizzazioni professionali forensi, con lo scopo di disciplinare meglio aspetti pratici e organizzativi e di predeterminare interpretazioni comuni di determinate norme di legge o di sentenze.
I principi costituzionali ed europei del processo civile
Art. 24 Cost., diritto di difesa: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
La norma regola il diritto di difesa e di azione e suppone l’accesso alla tutela giurisdizionale, la garanzia del contraddittorio e la parità delle armi nel processo. La parità delle armi non significa uguaglianza assoluta di posizioni, ma tendenziale omogeneità della capacità di ogni singola parte di fare valere i suoi diritti.
Art. 111 Cost., giurisdizione:
- Comma I: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
- Comma II: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura una ragionevole durata.
- Comma VI: tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- Comma VII: contro le sentenze è sempre possibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Ragionevole durata va riferita sia all’interesse del singolo ad ottenere una pronuncia senza attendere anni che all’equilibrio fra le risorse complessive del sistema, che non permette di sprecare la giurisdizione ed il tempo che può essere dedicato ad ogni singolo giudizio.
Art. 6 CEDU, diritto a un equo processo: “Ogni persona ha il diritto che la sua causa sia trattata in modo equo, da un tribunale indipendente e imparziale, stabilito per legge, e in un termine ragionevole”.
La nozione di giurisdizione
Giurisdizione, prima di tutto, significa potere di decidere una controversia. Norme che vengono in gioco:
- Art. 101 Cost., ricorda che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici siano soggetti soltanto alla legge;
- Art. 102, comma I, Cost., precisa che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario;
- Art. 1 c.p.c. ribadisce che la giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del codice di rito.
I giudici operano in nome del popolo, applicando la legge voluta (seppur nelle forme della democrazia indiretta) dal popolo (che elegge il Parlamento).
Perché il giudice ha il potere di decidere? Qual è il fine della giurisdizione?
Identificare la finalità della giurisdizione esclusivamente con questo o quello degli obiettivi porta a risultati non esaustivi. È preferibile affermare che la giurisdizione ha una pluralità di scopi, alcuni dei quali vengono in ogni caso realizzati.
In ogni caso è certo che l’attività giurisdizionale ha carattere strumentale e sostitutivo. Il fine della giurisdizione non è quello di realizzarsi, ma quello di raggiungere uno scopo che è al di fuori di essa: come il processo è uno strumento, la giurisdizione è un potere strumentale.
Giurisdizione:
- Contenziosa: l’attività giurisdizionale risolve un conflitto; tende essenzialmente ad un accertamento;
- Volontaria: l’attività giurisdizionale integra, completa e controlla i poteri mancanti a dati soggetti dell’ordinamento; è attività sostanzialmente amministrativa; contribuisce soprattutto a costituire rapporti.
La struttura della giurisdizione contenziosa
La giurisdizione contenziosa comporta una triplice articolazione:
- La giurisdizione di cognizione: tende ad affermare un giudizio di conformità del fatto concreto rispetto alla fattispecie legale astratta. Questo giudizio prende il nome di accertamento. Attraverso il meccanismo dialettico dei contributi contrapposti delle parti (in contraddittorio), il terzo imparziale dotato di potere giurisdizionale (giudice) determina (“accerta”) i rapporti fra le parti. Questo accertamento (il riferimento semantico è alla “certezza”) ha essenzialmente efficacia stabile: si ha il c.d. giudicato sostanziale. Occorre verificare (cioè, accertare) come quella lite concreta e determinata si inquadra all’interno della fattispecie prevista dalla norma (generale e astratta). Questa verifica è compiuta sulla base di regole precise. Studiare queste regole è il compito del diritto processuale civile.
- La giurisdizione esecutiva: in molte situazioni l’accertamento non basta, perché l’inadempimento della parte soccombente perdura. Ecco allora la giurisdizione esecutiva, che ha di mira non un accertamento (che c’è già), ma la realizzazione materiale dell’accertamento e dei comandi ad esso inerenti, attraverso il superamento degli ostacoli che vi si frappongono. Mentre nella giurisdizione di cognizione l’aspetto essenziale è un giudizio, nella giurisdizione di esecuzione si parla di cose, di risultati materiali, di modifica della realtà fisica. Inoltre la giurisdizione esecutiva suppone l’uso della coazione.
- La giurisdizione cautelare: alla base c’è la necessità di assicurare la permanenza di situazioni materiali che rendano possibile l’effettiva realizzazione di un futuro accertamento e/o di una futura coazione. Qui la giurisdizione assume un aspetto ancora più strumentale: i suoi risultati, che sono conservativi ed assicurativi, sono finalizzati a garantire l’effettività della tutela di cognizione ed esecuzione e hanno sempre natura provvisoria, destinati come sono ad essere superati dall’esito finale dell’attività giurisdizionale. Si tratta di poter consentire a chi ne ha diritto una protezione per il periodo necessario a conseguire l’accertamento pieno.
Limiti alla giurisdizione
In Italia vige il sistema della giurisdizione ripartita: il potere è esercitato da giudici ordinari e speciali. La giurisdizione ordinaria, esercitata dai giudici ordinari, riguarda la generalità delle controversie di natura sia civile che penale.
Le giurisdizioni speciali riguardano determinate categorie di controversie. La Costituzione individua talune giurisdizioni speciali e ne vieta l’istituzione di nuove. L’art. 103 indica 3 giurisdizioni speciali: amministrativa, contabile, militare. Un problema particolare è quella che concerne le Autorità garanti: sempre più frequenti sono i casi di organi amministrativi che esercitano attività decisorie di conflitti, di organi giurisdizionali che esercitano funzioni amministrative e di organi a carattere misto, che esercitano anche compiti decisori.
Il settore più interessante, in questo senso, è quello delle autorità amministrative indipendenti, che sono organi dello Stato di natura amministrativa, ma del tutto svincolati dal corpo delle p.a. e dal potere esecutivo. A queste autorità sono assegnati compiti di controllo e di garanzia, non privi di poteri decisori, che vengono esercitati con modalità in gran parte simili a quelle della funzione giurisdizionale.
In ogni caso, chiunque sia investito del potere di decidere deve rispettare le regole dell’equo processo e che la decisione sia soggetta ad un controllo di merito da parte di un giudice ordinario.
Essendo la nostra una giurisdizione ripartita, nel caso si sbagli organo a cui accedere in giudizio, prima la causa a termini di decadenza faceva prescrivere il diritto, ora invece esiste il principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale e viceversa. Ciò significa che il medesimo processo può essere trasferito dinanzi all’organo dotato di competenza di giurisdizione, quanto meno senza perdere i diritti derivanti dall’originaria proposizione della domanda. In questo modo la domanda può essere riproposta dopo la prescrizione al giudice competente.
La riproposizione della domanda recupera, per così dire, gli effetti, fra cui l’interruzione della prescrizione, conseguiti con l’azione cominciata davanti al giudice carente di giurisdizione; per quanto riguarda le prove raccolte davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
Specializzazione del giudice. I giudici specializzati sono giudici ordinari, il cui impiego non solo non incontra alcun limite costituzionale ma è anzi espressamente previsto dalla carta repubblicana, che all’art. 102 sancisce che possono istituirsi presso organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazioni di cittadini idonei, estranei alla magistratura.
La specializzazione può essere attuata, in primo luogo, rigorosamente all’interno degli organi giudiziari ordinari (ad es. il tribunale civile), destinando alcuni magistrati ad occuparsi più stabilmente di determinate controversie. Questi magistrati vengono assegnati a sezioni che, nell’ambito della divisione interna del lavoro, si dedicano a particolari aspetti del contenzioso. È quando accade per i magistrati impiegati nelle sezioni lavoro e, in una certa misura, per quelli delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui al d.lgs. n. 168 del 27 giugno 2003 e all’art. 2 della l. n. 27 del 2012.
Le sezioni specializzate sono: giudice regionale delle acque, sezione specializzata in materia agraria, tribunale per i minorenni (composto da un magistrato di corte d’appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).
Il d.l. n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9 (c.d. "Destinazione Italia") ha introdotto una particolare competenza per le controversie che, nell'ambito di quelle assegnate alle sezioni specializzate di tribunale in materia di impresa, vedono come parti società, in qualunque forma costituite, con sede all'estero. La norma ha lo scopo di favorire gli investitori esteri, che, ove si trovino a gestire un contenzioso societario in Italia, possono concentrare la loro difesa in un novero limitato di fori.
Gli uffici giudiziari competenti per le controversie societarie e comunque in materia di impresa quando è parte (attore o convenuto che sia) una società estera sono: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano. Le controversie della natura sopra descritta che ricadono nel distretto della Corte d'appello di Bologna sono attribuite al Tribunale di Genova e quelle che ricadono nel distretto della Corte d'appello di Firenze sono attribuite al Tribunale di Roma.
Come nel caso del tribunale per le imprese per i convenuti comuni, si tratta qui di una competenza funzionale ed inderogabile. Ovviamente, le parti possono individuare liberamente il foro competente in materia di diritti disponibili, ma poi devono rivolgersi (se una di esse ha sede all'estero) al tribunale per le imprese nel cui bacino rientra il foro prescelto. Se, quindi, due società, una delle quali con sede all'estero, stipulano un patto di deroga della competenza fissando quella del foro di Ravenna, l'eventuale controversia in materia societaria fra loro insorta deve essere radicata dinanzi al Tribunale di Genova.
Ne segue che resta ferma la competenza territoriale ordinaria per le cause in cui è parte una società con sede all'estero, in materia diversa da quella attribuita ai tribunali per l'impresa.
La nuova disciplina porta con sé delicati problemi interpretativi, specialmente nei processi a pluralità di parti, frequenti proprio nella materia societaria. La soluzione è piana nei casi di litisconsorzio originario (necessario ma anche facoltativo, attivo o passivo), sia per ragioni logiche, sia per l'espresso riferimento della nuova norma al caso di più convenuti ex art. 33 c.p.c. (vale a dire, connessione oggettiva e cumulo soggettivo): la presenza fra le parti di una società estera porta la controversia nel foro speciale. Nei casi, invece, di litisconsorzio successivo, si deve escludere che il foro speciale attiri di per sé la controversia connessa, già instaurata da altre parti. Pertanto, in caso di intervento volontario proposto da una società estera dinanzi ad un foro diverso da quello speciale, le domande dell'interveniente dovranno essere rigettate a motivo dell'incompetenza del foro; in caso di chiamata dinanzi ad un foro comune di società estera terza (di cui il giudice abbia dovuto prendere atto, perché se ha il potere di escluderla dovrà farlo), le domande proposte contro il terzo dovranno subire la medesima sorte. Tutto questo anche d'ufficio, a prescindere dalla mancata eccezione di incompetenza. La posizione della società estera terza dovrà essere trattata in separato giudizio, salva una successiva riunione dinanzi al foro speciale, ovvero la sospensione di una causa in attesa della definizione dell'altra (in entrambi i casi, previa valutazione di opportunità del giudice del foro ordinario).
La ragione di questa disciplina sta nel carattere di (presunta) specializzazione dei tribunali dei fori deputati alle controversie con società estere. Perciò, nel caso di chiamata in causa di una società straniera dinanzi ad un foro territorialmente incompetente, ma pur sempre incluso nel novero dei fori speciali (ad es., Roma anziché Milano), si ritornano ad applicare le regole ordinarie sulla competenza territoriale.
L'intera disposizione è frutto di un clamoroso provincialismo del legislatore italiano, che pare ritenere che non tutte le sue sezioni specializzate siano all'altezza di giudicare una società con sede al di fuori del territorio della Repubblica.
Limiti esterni alla giurisdizione. Stabilire fino a che punto gli organi giudiziari hanno potere di decidere. Oltre al limite interno, vi sono numerosi limiti esterni: quelli posti dal rapporto con le giurisdizioni straniere, quelli posti al rapporto con ordinamenti particolari (es. giurisdizione ecclesiastica), quelli esistenti nei rapporti con l’autonomia privata, che si manifesta in forme decisorie estranee alla giurisdizione statuale, come l’arbitrato. Altro limite è quello del difetto di giurisdizione, nella quale nessuno può giudicare. Es. controversie di diritto sportivo.
L’azione in generale
La controversia diventa lite giudiziaria quando una delle parti la porta davanti al giudice. Ogni conflitto suppone, per una delle parti, una limitazione o una diminuzione dei propri diritti, a causa di un comportamento altrui.
La domanda giudiziale = è ciò che si chiede al giudice (un provvedimento, un bene alla vita) contro qualcuno. La parte che si rivolge al giudice gli chiede di dirimere la controversia in senso a sé favorevole e sfavorevole alla controparte.
In altri ambiti del diritto, si può chiedere un’utilità a proprio vantaggio, senza detrimento (danno materiale/morale) per altri (es. richiesta di rilascio passaporto). Nel diritto processuale civile, invece, il conflitto fra le parti suppone che la vittoria dell’uno sia la sconfitta dell’altro.
Il potere di proporre la domanda giudiziale si chiama azione: è il potere delle parti, corrispondente al potere di giurisdizione del giudice.
Il fondamento positivo di questo potere sta nell’art. 24 Cost.
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