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DEL LODO.

EFFICACIA DEL LODO: l'ampio dibattito prima della riforma del 2006 era giunto a 2 posizioni,

definibili come negozialista e giurisdizionalista. Secondo la prima tesi l'arbitrato è un fenomeno

che appartiene interamente, dall'inizio alla fine, all'autonomia privata delle parti e il lodo ha natura

negoziale. L'effetto di esecutorietà conseguente all'omologazione deriva dalla giustapposizione di

un comando statuale ad un atto fra privati. Non vi è quindi differenza tra arbitrato rituale e

irrituale, se non nel senso che solo per il primo di essi la legge prevede l'omologabilità.

La seconda tesi invece attribuisce al lodo rituale natura di sentenza e cioè è vero che l'origine

dell'arbitrato appartiene alla sfera privata delle parti, ma alla fine il provvedimento non è diverso

dalla sentenza del giudice. Quello irrituale non seguendo il percorso fissato normativamente ha

mera efficacia di contratto.

La riforma del 2006 è intervenuta con una scelta a favore delle tesi giurisdizionaliste. L'efficacia del

lodo è nozione ben diversa dalla sua esecutorietà: per fungere da titolo esecutivo e permettere

l'esecuzione forzata, il lodo deve essere previamente omologato dal giudice statuale, secondo

l'apposito procedimento ex art 825. Se è vero che il legislatore nulla ha detto sulla natura del lodo,

è anche vero che ha una chiara funzione equivalente giurisdizionale, cioè assolve una funzione

pubblica. Infatti sulla materia oggetto del lodo, salve le impugnazioni, la giurisdizione dello Stato

non può intervenire, esattamente come non potrebbe intervenire una seconda volta sulla stessa

controversia già decisa da un altro giudice statale.

Per quanto riguarda la redazione del lodo, gli arbitri sono tenuti a redigerlo in UNO o PIU'

ORIGINALI e danno comunicazione del lodo a ogni parte tramite consegna di un originale o copia

ATTESTATA CONFORME dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato ENTRO 10

GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL LODO. Per ciò che riguarda l'esecuzione forzata deve però

intervenire lo Stato: la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne

propone istanza depositando il lodo, originale o copia, con l'atto contenente la convenzione di

arbitrato nella CANCELLERIA DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO SI TROVA LA SEDE

DELL'ARBITRATO. Il tribunale accerta la regolarità formale del lodo e lo dichiara esecutivo con

decreto. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà è possibile entro 30 giorni dalla

comunicazione del provvedimento UN RECLAMO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO, che sentite le

parti decide in camera di consiglio CON ORDINANZA.

Il lodo reso esecutivo, oltre a fondare l'esecuzione forzata, è soggetto a trascrizione o annotazione

in tutti i casi dove lo sarebbe stata la sentenza con lo stesso contenuto.

Come le sentenze statali, anche il lodo può avere errori materiali o lacune, e così senza impugnare,

può essere corretto: ogni parte può chiedere agli arbitri entro 1 anno dalla comunicazione del lodo,

sia di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, sia di integrare il lodo

con uno degli elementi formali, se inesatto o mancante (es errore nell'indicazione del nome di una

parte). Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro 60 giorni dando comunicazione alle parti.

Tuttavia l'aspetto della correzione è particolare nell'arbitrato: mentre gli organi giudiziari sono

permanenti e quindi si può chiedere sempre la correzione di una sentenza al tribunale o corte di

appello, il collegio arbitrale no. Ci sono infatti casi dove gli arbitri non possono provvedere perché

non si riesce a convocarli tutti insieme: ecco perché l'istanza di correzione è presentata al tribunale

della sede dell'arbitrato. Se il lodo è depositato la correzione è chiesta al tribunale del luogo del

deposito; infine si può chiedere la correzione anche al giudice di fronte al quale il lodo è stato

impugnato o fatto valere.

IMPUGNAZIONE DEL LODO: non vi sono arbitri d'appello, dunque il lodo viene impugnato davanti

ai giudici dello Stato. Tuttavia non si dà alla parte soccombente una completa gamma di mezzi di

riesame. Ne esce un sistema di impugnazioni che presenta due caratteristiche essenziali: non tocca il

merito della decisione arbitrale, ma ne controlla prevalentemente gli aspetti di regolarità

procedimentale.

L'art. 827 c.p.c. limita il controllo del lodo a 3 possibilità: impugnazione per nullità, revocazione e

opposizione di terzo.

Le impugnazioni sono proponibili indipendentemente dal deposito del lodo per ottenere

l'esecutorietà. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è impugnabile

immediatamente, mentre il lodo non definitivo è impugnabile solo insieme al lodo definitivo.

IMPUGNAZIONE PER NULLITA': si ripropone la distinzione tra termine breve (90 giorni dalla

notificazione del lodo da una parte all'altra parte) e lungo (6 mesi dalla data dell'ultima

sottoscrizione). L'atto di impugnazione è una citazione di fronte alla corte di appello nel cui distratto

si trova la sede dell'arbitrato. La parte che impugna il lodo può chiedere alla corte di appello che

ne sospenda l'efficacia quando sussistano gravi motivi. L'impugnazione per nullità è molto diversa da

un classico appello: è possibile per 12 motivi tassativi, attinenti a violazioni di carattere formale-

procedurale e talora, a precise condizioni, per violazione di regole di diritto attinenti al merito della

controversia. Come si vede, non si impugna per motivi di fatto.

Il lodo è impugnabile se:1) la convenzione di arbitrato è invalida, tranne le ipotesi ex art 817 comma 3

per cui la tardiva proposizione dell'eccezione di invalidità della clausola preclude la successiva

impugnazione;2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme previste dal codice e purché la nullità

sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere

nominato arbitro; 4) se il lodo ha pronunciato oltre i limiti della convenzione; 5)se il lodo non ha requisiti

formali indicati nei numeri 5,6, e 7 ex art. 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del

termine stabilito, a condizione che la parte impugnante abbia comunicato che intende far valere la

decadenza degli arbitri prima della loro pronuncia;7) se nel procedimento non sono state osservate le

forme prescritte dalle parti; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a

precedente sentenza passata in giudicato purché prodotti nel procedimento;9) se è violato il

contraddittorio; 10) se il lodo omette di decidere nel merito, mentre doveva essere deciso; 11) se il lodo

contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su qualche domanda ed eccezione

proposta dalle parti in conformità alla convenzione.

Tali motivi proteggono la volontà delle parti, l'equilibrio fra le parti e la corretta attività decisoria. Un

lodo dichiarato non impugnabile dalla convenzione può però essere impugnato se sussiste almeno

uno dei 12 motivi. LA PARTE CHE HA CAUSATO UN MOTIVO DI NULLITA' O HA RINUNCIATO

SUCCESSIVAMENTE AD AVVALERSENE O ANCORA NON HA ECCEPITO NELLA PRIMA ISTANZA O

DIFESA SUCCESSIVA LA VIOLAZIONE DI UNA REGOLA CHE DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DEL

PROCEDIMENTO, NON PUO' IMPUGNARE IL LODO.

L'impugnazione per violazione di regole di diritto non è di solito ammessa, se non: è espressamente

voluta dalle parti, disposta dalla legge, o lodo contrario a ordine pubblico e in ogni caso NELLE

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO e se la violazione concerne la soluzione di una questione

pregiudiziale non compromettibile in arbitri. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione di

regole fondamentali di diritto dell'UE.

DECISIONE SULL'IMPUGNAZIONE: se l'impugnazione è accolta, la corte d'appello dichiara la nullità

del lodo, eliminando il lavoro degli arbitri. Si può avere anche il caso di un vizio che incide solo su

una parte del lodo scindibile dalle altre: in tal caso, si può avere una dichiarazione di nullità

parziale del lodo.

Si distinguono casi in cui si ha una semplice nullità del lodo, e dunque le parti dovranno ricostituire un

nuovo collegio o stipulare una nuova clausola (= se la corte di appello non pronuncia nel merito, la

controversia continua a essere governata dalla convenzione, a meno che non sia stata dichiarata

invalida o inefficace) e casi in cui il giudice dello Stato trattiene la controversia e decide nel merito,

dove il vizio del lodo cancella l'originaria volontà delle parti di scegliere la giustizia privata. Il

primo gruppo di ipotesi comprende la nullità del lodo per i motivi di cui al numero 1,2,3,4,10

dell'art. 829. Il secondo gruppo comprende tutti i casi di nullità per violazione di norme di diritto e

le ipotesi di annullamento per gli altri motivi contemplati dall'art. 829 comma 1.

ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE: l'ordinamento italiano ha la peculiarità di distinguere fra due tipi

di arbitrato, quello rituale e irrituale. L'arbitrato rituale è quello governato dalle norme del codice

di procedura civile e il cui esito è un lodo che ha gli effetti della sentenza giurisdizionale. L'arbitrato

irrituale è il modo di regolare un conflitto di interessi raggiungendo una determinazione contrattuale

attraverso un processo: il risultato finale è un lodo con effetto di contratto tra le parti. Emerge come

carattere peculiare la sproporzione tra risultato e metodo usato: al contratto si perviene con la

trattativa, mentre il processo serve per ottenere una decisione. La conciliazione, negoziazione

assistita o mediazione compongono la regolazione di interessi senza un processo. Mentre nel comune

contratto le posizioni delle parti sono distinte e gli interessi confliggenti senza avere un contrasto sul

fatto e diritto, nell'arbitrato irrituale sussiste una vera e propria controversia. Tuttavia la controversia

viene risolta con effetti puramente contrattuali non diversi da quelli che discenderebbero da una

trattativa. È chiaro che l'arbitrato non può prescindere dalle regole di procedura che le parti si sono

date e deve rispettare sempre il contraddittorio. Mentre il lodo rituale omologato acquista la forza

di titolo esecutivo e permette di avviare l'esecuzione forzata, il lodo contrattuale irrituale in caso di

inadempimento suppone che si cominci di nuovo un giudizio di accertamento davanti al giudice dello

Stato per procurarsi il titolo esecutivo. Il lodo contrattuale non è riconoscibile all'estero nelle form

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
14 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher marystella29 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Giussani Andrea.