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DEL LODO.
EFFICACIA DEL LODO: l'ampio dibattito prima della riforma del 2006 era giunto a 2 posizioni,
definibili come negozialista e giurisdizionalista. Secondo la prima tesi l'arbitrato è un fenomeno
che appartiene interamente, dall'inizio alla fine, all'autonomia privata delle parti e il lodo ha natura
negoziale. L'effetto di esecutorietà conseguente all'omologazione deriva dalla giustapposizione di
un comando statuale ad un atto fra privati. Non vi è quindi differenza tra arbitrato rituale e
irrituale, se non nel senso che solo per il primo di essi la legge prevede l'omologabilità.
La seconda tesi invece attribuisce al lodo rituale natura di sentenza e cioè è vero che l'origine
dell'arbitrato appartiene alla sfera privata delle parti, ma alla fine il provvedimento non è diverso
dalla sentenza del giudice. Quello irrituale non seguendo il percorso fissato normativamente ha
mera efficacia di contratto.
La riforma del 2006 è intervenuta con una scelta a favore delle tesi giurisdizionaliste. L'efficacia del
lodo è nozione ben diversa dalla sua esecutorietà: per fungere da titolo esecutivo e permettere
l'esecuzione forzata, il lodo deve essere previamente omologato dal giudice statuale, secondo
l'apposito procedimento ex art 825. Se è vero che il legislatore nulla ha detto sulla natura del lodo,
è anche vero che ha una chiara funzione equivalente giurisdizionale, cioè assolve una funzione
pubblica. Infatti sulla materia oggetto del lodo, salve le impugnazioni, la giurisdizione dello Stato
non può intervenire, esattamente come non potrebbe intervenire una seconda volta sulla stessa
controversia già decisa da un altro giudice statale.
Per quanto riguarda la redazione del lodo, gli arbitri sono tenuti a redigerlo in UNO o PIU'
ORIGINALI e danno comunicazione del lodo a ogni parte tramite consegna di un originale o copia
ATTESTATA CONFORME dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato ENTRO 10
GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL LODO. Per ciò che riguarda l'esecuzione forzata deve però
intervenire lo Stato: la parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne
propone istanza depositando il lodo, originale o copia, con l'atto contenente la convenzione di
arbitrato nella CANCELLERIA DEL TRIBUNALE NEL CUI CIRCONDARIO SI TROVA LA SEDE
DELL'ARBITRATO. Il tribunale accerta la regolarità formale del lodo e lo dichiara esecutivo con
decreto. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà è possibile entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento UN RECLAMO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO, che sentite le
parti decide in camera di consiglio CON ORDINANZA.
Il lodo reso esecutivo, oltre a fondare l'esecuzione forzata, è soggetto a trascrizione o annotazione
in tutti i casi dove lo sarebbe stata la sentenza con lo stesso contenuto.
Come le sentenze statali, anche il lodo può avere errori materiali o lacune, e così senza impugnare,
può essere corretto: ogni parte può chiedere agli arbitri entro 1 anno dalla comunicazione del lodo,
sia di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, sia di integrare il lodo
con uno degli elementi formali, se inesatto o mancante (es errore nell'indicazione del nome di una
parte). Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro 60 giorni dando comunicazione alle parti.
Tuttavia l'aspetto della correzione è particolare nell'arbitrato: mentre gli organi giudiziari sono
permanenti e quindi si può chiedere sempre la correzione di una sentenza al tribunale o corte di
appello, il collegio arbitrale no. Ci sono infatti casi dove gli arbitri non possono provvedere perché
non si riesce a convocarli tutti insieme: ecco perché l'istanza di correzione è presentata al tribunale
della sede dell'arbitrato. Se il lodo è depositato la correzione è chiesta al tribunale del luogo del
deposito; infine si può chiedere la correzione anche al giudice di fronte al quale il lodo è stato
impugnato o fatto valere.
IMPUGNAZIONE DEL LODO: non vi sono arbitri d'appello, dunque il lodo viene impugnato davanti
ai giudici dello Stato. Tuttavia non si dà alla parte soccombente una completa gamma di mezzi di
riesame. Ne esce un sistema di impugnazioni che presenta due caratteristiche essenziali: non tocca il
merito della decisione arbitrale, ma ne controlla prevalentemente gli aspetti di regolarità
procedimentale.
L'art. 827 c.p.c. limita il controllo del lodo a 3 possibilità: impugnazione per nullità, revocazione e
opposizione di terzo.
Le impugnazioni sono proponibili indipendentemente dal deposito del lodo per ottenere
l'esecutorietà. Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è impugnabile
immediatamente, mentre il lodo non definitivo è impugnabile solo insieme al lodo definitivo.
IMPUGNAZIONE PER NULLITA': si ripropone la distinzione tra termine breve (90 giorni dalla
notificazione del lodo da una parte all'altra parte) e lungo (6 mesi dalla data dell'ultima
sottoscrizione). L'atto di impugnazione è una citazione di fronte alla corte di appello nel cui distratto
si trova la sede dell'arbitrato. La parte che impugna il lodo può chiedere alla corte di appello che
ne sospenda l'efficacia quando sussistano gravi motivi. L'impugnazione per nullità è molto diversa da
un classico appello: è possibile per 12 motivi tassativi, attinenti a violazioni di carattere formale-
procedurale e talora, a precise condizioni, per violazione di regole di diritto attinenti al merito della
controversia. Come si vede, non si impugna per motivi di fatto.
Il lodo è impugnabile se:1) la convenzione di arbitrato è invalida, tranne le ipotesi ex art 817 comma 3
per cui la tardiva proposizione dell'eccezione di invalidità della clausola preclude la successiva
impugnazione;2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme previste dal codice e purché la nullità
sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere
nominato arbitro; 4) se il lodo ha pronunciato oltre i limiti della convenzione; 5)se il lodo non ha requisiti
formali indicati nei numeri 5,6, e 7 ex art. 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del
termine stabilito, a condizione che la parte impugnante abbia comunicato che intende far valere la
decadenza degli arbitri prima della loro pronuncia;7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte dalle parti; 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a
precedente sentenza passata in giudicato purché prodotti nel procedimento;9) se è violato il
contraddittorio; 10) se il lodo omette di decidere nel merito, mentre doveva essere deciso; 11) se il lodo
contiene disposizioni contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su qualche domanda ed eccezione
proposta dalle parti in conformità alla convenzione.
Tali motivi proteggono la volontà delle parti, l'equilibrio fra le parti e la corretta attività decisoria. Un
lodo dichiarato non impugnabile dalla convenzione può però essere impugnato se sussiste almeno
uno dei 12 motivi. LA PARTE CHE HA CAUSATO UN MOTIVO DI NULLITA' O HA RINUNCIATO
SUCCESSIVAMENTE AD AVVALERSENE O ANCORA NON HA ECCEPITO NELLA PRIMA ISTANZA O
DIFESA SUCCESSIVA LA VIOLAZIONE DI UNA REGOLA CHE DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO DEL
PROCEDIMENTO, NON PUO' IMPUGNARE IL LODO.
L'impugnazione per violazione di regole di diritto non è di solito ammessa, se non: è espressamente
voluta dalle parti, disposta dalla legge, o lodo contrario a ordine pubblico e in ogni caso NELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO e se la violazione concerne la soluzione di una questione
pregiudiziale non compromettibile in arbitri. È ammessa l'impugnazione del lodo per violazione di
regole fondamentali di diritto dell'UE.
DECISIONE SULL'IMPUGNAZIONE: se l'impugnazione è accolta, la corte d'appello dichiara la nullità
del lodo, eliminando il lavoro degli arbitri. Si può avere anche il caso di un vizio che incide solo su
una parte del lodo scindibile dalle altre: in tal caso, si può avere una dichiarazione di nullità
parziale del lodo.
Si distinguono casi in cui si ha una semplice nullità del lodo, e dunque le parti dovranno ricostituire un
nuovo collegio o stipulare una nuova clausola (= se la corte di appello non pronuncia nel merito, la
controversia continua a essere governata dalla convenzione, a meno che non sia stata dichiarata
invalida o inefficace) e casi in cui il giudice dello Stato trattiene la controversia e decide nel merito,
dove il vizio del lodo cancella l'originaria volontà delle parti di scegliere la giustizia privata. Il
primo gruppo di ipotesi comprende la nullità del lodo per i motivi di cui al numero 1,2,3,4,10
dell'art. 829. Il secondo gruppo comprende tutti i casi di nullità per violazione di norme di diritto e
le ipotesi di annullamento per gli altri motivi contemplati dall'art. 829 comma 1.
ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE: l'ordinamento italiano ha la peculiarità di distinguere fra due tipi
di arbitrato, quello rituale e irrituale. L'arbitrato rituale è quello governato dalle norme del codice
di procedura civile e il cui esito è un lodo che ha gli effetti della sentenza giurisdizionale. L'arbitrato
irrituale è il modo di regolare un conflitto di interessi raggiungendo una determinazione contrattuale
attraverso un processo: il risultato finale è un lodo con effetto di contratto tra le parti. Emerge come
carattere peculiare la sproporzione tra risultato e metodo usato: al contratto si perviene con la
trattativa, mentre il processo serve per ottenere una decisione. La conciliazione, negoziazione
assistita o mediazione compongono la regolazione di interessi senza un processo. Mentre nel comune
contratto le posizioni delle parti sono distinte e gli interessi confliggenti senza avere un contrasto sul
fatto e diritto, nell'arbitrato irrituale sussiste una vera e propria controversia. Tuttavia la controversia
viene risolta con effetti puramente contrattuali non diversi da quelli che discenderebbero da una
trattativa. È chiaro che l'arbitrato non può prescindere dalle regole di procedura che le parti si sono
date e deve rispettare sempre il contraddittorio. Mentre il lodo rituale omologato acquista la forza
di titolo esecutivo e permette di avviare l'esecuzione forzata, il lodo contrattuale irrituale in caso di
inadempimento suppone che si cominci di nuovo un giudizio di accertamento davanti al giudice dello
Stato per procurarsi il titolo esecutivo. Il lodo contrattuale non è riconoscibile all'estero nelle form