Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
- MEMORIE SUCCESSIVE ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE:
ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. il giudice , su richiesta anche solo di
una parte , assegna un triplice termine perentorio, di 30, ancora 30 e 20 giorni
nei quali le parti, depositando apposite memorie:
· la prima memoria-> compiono la determinazione della materia del
contendere e terminano l’allegazione dei fatti. Il codice parla di deposito di
memorie limitate alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni già proposte (30 gg.)
· replicare , con la seconda memoria , alle domande ed eccezioni nuove o
modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza
delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di
prova e produzioni documentali (30 gg.)
· indicazioni di prova contraria (20 gg.)-> indicazione delle prove contrarie a
quelle indicate dalla controparte nel termine precedente.
> è facile notare come il lavoro di ricerca delle prove deve svilupparsi in un
termine molto ristretto, se paragonato a quelli complessivi di gestione del
processo.
La richiesta di memorie è facoltativa. Inoltre, una parte può solo utilizzare
solo alcune memorie e non tutte (es: non deve modificare o precisare le
conclusioni, e quindi non utilizzerà la prima memoria, ma solo le altre due;
oppure impiegherà solo la prima e non la seconda e la terza).
Nella prassi , le memore istruttore ex 183 c 6 , contengono affermazioni o
deduzioni in diritto del tutto inopportune : inopportune perché appesantiscono
inutilmente il lavoro del giudice e costringono l’avversario a replicare.
Il decorso dei termini per le deduzioni istruttorie comporta che casa la
preclusione per ogni deduzione diversa non effettuata.
SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA (I MEZZI DI PROVA):
- decisioni del giudice sullo svolgimento dell’istruttoria:
alla fine dell’udienza di trattazione e decori i successivi termini di 30, ancora 30
e 20 giorni, il giudice ha completamente chiari sia l’estensione della materia
del contendere sia le richieste di indagini istruttorie formulate dalle parti. Resta
possibile l’applicazione dell’art. 153 c.p.c. sulla rimessione in termini ma tutte
le istanze delle parti sono sul tavolo.
bivio davanti al giudice:
a) egli può ritenere che la causa sia già matura per la decisione e
applica l’art. 187 c.p.c. > egli invita le parti a precisare le conclusioni e si
prepara a decidere la causa (succede se la questione è di puro diritto o non c’è
bisogno di prove costituende (per le quali è necessario un procedimento di
assunzione). Il giudice debba in ogni caso aspettare la compiuta definizione
della materia del contendere , ma in sede di riforma si ritiene che questa scelta
possa essere compiuta in prima udienza.
b) se la causa suppone un accertamento di fatti il giudice apre la fase
istruttoria (artt. 183 commi 7-10 e art. 184 c.p.c.).
Al riguardo il giudice, dopo il decorso degli eventuali termini fissa un’udienza
apposita nella quale, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste
istruttorie, disponendo l’assunzione di quelle ritenute ammissibili e rilevanti
(art. 183 comma 7 c.p.c.).
Si tratta dell’udienza regolata ex 184 -> il giudice procede all’assunzione delle
prove , salvo debba fissare un calendario più articolato se tale attività non può
esaurirsi in una sola udienza.
I termini fissati dal calendario possono essere prorogati a richiesta delle parti
prima della scadenza nel caso sussistano gravi motivi sopravvenuti , il giudice
può riservarsi la decisione anche fuori udienza.
All’udienza o con l’ordinanza riservata fuori udienza , il giudice indica le prove
che intende assumere.
E’ opportuno notare che le parti, nel formulare le rispettive richieste istruttorie,
seguono precisi percorsi argomentativi: l’indagine coerente con le tesi
dell’attore viene normalmente contrastata dal convenuto, che ne propone una
diversa. Il contraddittorio fra le parti si realizza nello scambio delle
memorie (art. 183.6 c.p.c.), ma anche nella discussione orale dinanzi
ex
al giudice nell’udienza art. 184 c.p.c.
I mezzi di prova-> sono disposti sia su richiesta delle parte sia d’ufficio dal
giudice , ex 183c8 in caso di ammissione di mezzi di prova d’ufficio , ciascuna
parte può dedurre entro un termine perentorio , fissato nell’ordinanza , i mezzi
di prova necessari in relazione a quelli assunti dal giudice nonché depositare
memorie di replica.
interrogatorio libero (c.d. non formale) art. 117 c.p.c.: con l’ordinanza che
ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il
libero interrogatorio delle parti.
A differenza dell’interrogatorio formale (strumento che tende a provocare la
l’interrogatorio libero
confessione della controparte), non è un vero
mezzo di prova, ma piuttosto una modalità che dovrebbe agevolare il giudice
nella migliore conoscenza della causa. Esso consiste in un colloquio
informale fra il giudice e le parti personalmente presenti.
ratio:
> l’idea che il giudice possa meglio capire la lite dialogando con le parti,
senza lo schermo delle difese tecniche approntate dai difensori.
Nel processo ordinario il giudice può disporre d’ufficio solo l’interrogatorio
libero e non il tentativo di conciliazione.
Durante la trattazione può trovare applicazione l’art. 153 c.p.c. sulla
rimessione in termini. Non di rado una parte potrà trovarsi nella necessità di
portare sul tavolo del giudice elementi probatori di cui è venuta in possesso
dopo la scadenza dei termini di preclusione.
→ N.B. la trattazione della causa può avvenire in un numero indefinito di
udienze.
Udienze di mero rinvio-> il giudice può , anche su istanza di una parte ,
differire la trattazione ad una udienza successiva senza che sia stata espletata
alcuna attività processuale utile.
- NOZIONE DI PROVA:
NB-> introduzione allegazione fatti->> attuata dalla parte
Dimostrazione dei fatti->> tramite le prove
le prove servono a dimostrare i fatti.
La nozione di prova può essere riferita sia allo strumento con cui si apporta la
strumento di prova
dimostrazione dei fatti (c.d. ), risultato della
sia all’esito di tale mezzo sul convincimento del giudice (c.d.
prova ).
Nel processo la verità non viene indagata in modo assoluto , difatti al processo
interessa solo definire il rapporto giuridico controverso e accertare il diritto.
Questo accertamento si fonda soprattutto sulle iniziative delle parti ed è
importante avere presente che esiste una realtà storica che può essere
conosciuta ed acquisita nel processo.
Vi sono limiti all’iniziativa→ le parti sono libere nella loro iniziativa
istruttoria, il giudice no: egli può introdurre prove di ufficio solo in casi tassativi
(ispirazione al principio dispositivo secondo cui l’iniziativa è lasciata
prevalentemente alle parti).
L’ordinamento italiano affida al giudice nel rito ordinario poteri istruttori
d’ufficio in casi tassativi. Il giudice può disporre di sua iniziativa:
a. la consulenza tecnica;
b. l’interrogatorio libero delle parti;
c. l’ispezione;
d. l’esibizione dei libri contabili;
e. la richiesta di informazioni alla p.a.
f. giuramento suppletorio ed estimatorio;
g. audizione del testimone di riferimento
≠ rito del lavoro: al giudice è affidata una generale capacità di iniziativa
istruttoria.
Limiti di modalità: la prova può essere data solo secondo certi metodi e certe
tipicità mezzi di prova).
forme (c.d. L’ordinamento ita conosce un numerus
clausus di modalità probatorie.
Questa tipicità non solo esclude mezzi di prova non legalmente previsti, ma
anche l’introduzione di mezzi di prova tipici ma assunti con modalità diverse da
quelle della legge (es: una prova testimoniale è di solito assunta oralmente e in
contraddittorio. Se si raccoglie la deposizione scritta di un terzo si apporta
materiale istruttoria con modalità non consentite).
prove atipiche
≠ : la prova atipica è generalmente un documento, che
raccoglie un dato istruttorio, che invece dovrebbe essere introdotto con
modalità costituende. Sull’efficacia delle prove atipiche la dottrina discute,
giungendo fino ad ammettere che esse abbiano efficacia di elemento in una
catena presuntiva.
Vi sono anche limiti di tempo: esiste un termine finale che preclude ogni
attività istruttoria successiva. La prova possibile è quella che viene dedotta e
raccolta entro questo spazio temporale.
- MEZZI DI PROVA PRECOSTITUITI E COSTITUENDI:
i mezzi di prova si possono distinguere in precostituiti e costituendi.
precostituiti
a) : i mezzi di prova che nascono fuori dal processo e con una
funzione autonoma e del tutto indipendente dalla lite (es: se A e B stipulano un
contratto scritto, quel contratto ha una specifica finalità economica e
commerciale).
Non ha bisogno se non di un inserimento fisico nel fascicolo della parte.
costituendi
b) : i mezzi di prova che hanno vita nel processo e con una
finalità direttamente collegata al processo (es: testimonianza).
Deve essere espletato nel processo e richiede modalità organizzative apposite.
Le prove costituendi sono: confessione, giuramento, prova testimoniale,
ispezione, esibizione, richiesta di informazioni alla p.a., consulenza tecnica.
Modalità di introduzione delle prove:
prova precostituita o documentale-> ha bisogno di un inserimento fisico nel
fascicolo della parte
mezzo di prova costituendo-> richiede modalità organizzative apposite :
normalmente un’udienza
- DIRITTO ALLA PROVA:
esiste un diritto alla prova? La parte che ha l’onere di provare determinati fatti
ne ha anche il diritto.
Inoltre sui medesimi fatti si può verificare la situazione in cui vi sono due
versioni diverse , si innesta qui il fenomeno della prova contraria-> ogni parte
contrasta la tesi in fatto dell’altra.
Il successo di chi promuove l’azione consiste nell’accoglimento della domanda
e costruita su fatti non solo veri, ma dimostrabili (>qualora il processo fosse
pienamente ispirato al principio della verità materiale, dovrebbe esistere un
diritto alla prova).
Tuttavia il sistema istruttorio italiano non permette alla parte di dimostrare i
fatti in qualsiasi modo, ma la obbliga a utilizzare certi strumenti, secondo certe
modalità ed entro certi tempi. Del resto non bisogna dimenticare la