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- MEMORIE SUCCESSIVE ALL’UDIENZA DI TRATTAZIONE:

ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. il giudice , su richiesta anche solo di

una parte , assegna un triplice termine perentorio, di 30, ancora 30 e 20 giorni

nei quali le parti, depositando apposite memorie:

· la prima memoria-> compiono la determinazione della materia del

contendere e terminano l’allegazione dei fatti. Il codice parla di deposito di

memorie limitate alle sole precisazioni e modificazioni delle domande, delle

eccezioni e delle conclusioni già proposte (30 gg.)

· replicare , con la seconda memoria , alle domande ed eccezioni nuove o

modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza

delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di

prova e produzioni documentali (30 gg.)

· indicazioni di prova contraria (20 gg.)-> indicazione delle prove contrarie a

quelle indicate dalla controparte nel termine precedente.

> è facile notare come il lavoro di ricerca delle prove deve svilupparsi in un

termine molto ristretto, se paragonato a quelli complessivi di gestione del

processo.

La richiesta di memorie è facoltativa. Inoltre, una parte può solo utilizzare

solo alcune memorie e non tutte (es: non deve modificare o precisare le

conclusioni, e quindi non utilizzerà la prima memoria, ma solo le altre due;

oppure impiegherà solo la prima e non la seconda e la terza).

Nella prassi , le memore istruttore ex 183 c 6 , contengono affermazioni o

deduzioni in diritto del tutto inopportune : inopportune perché appesantiscono

inutilmente il lavoro del giudice e costringono l’avversario a replicare.

Il decorso dei termini per le deduzioni istruttorie comporta che casa la

preclusione per ogni deduzione diversa non effettuata.

SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA (I MEZZI DI PROVA):

- decisioni del giudice sullo svolgimento dell’istruttoria:

alla fine dell’udienza di trattazione e decori i successivi termini di 30, ancora 30

e 20 giorni, il giudice ha completamente chiari sia l’estensione della materia

del contendere sia le richieste di indagini istruttorie formulate dalle parti. Resta

possibile l’applicazione dell’art. 153 c.p.c. sulla rimessione in termini ma tutte

le istanze delle parti sono sul tavolo.

bivio davanti al giudice:

a) egli può ritenere che la causa sia già matura per la decisione e

applica l’art. 187 c.p.c. > egli invita le parti a precisare le conclusioni e si

prepara a decidere la causa (succede se la questione è di puro diritto o non c’è

bisogno di prove costituende (per le quali è necessario un procedimento di

assunzione). Il giudice debba in ogni caso aspettare la compiuta definizione

della materia del contendere , ma in sede di riforma si ritiene che questa scelta

possa essere compiuta in prima udienza.

b) se la causa suppone un accertamento di fatti il giudice apre la fase

istruttoria (artt. 183 commi 7-10 e art. 184 c.p.c.).

Al riguardo il giudice, dopo il decorso degli eventuali termini fissa un’udienza

apposita nella quale, nel contraddittorio delle parti, provvede sulle richieste

istruttorie, disponendo l’assunzione di quelle ritenute ammissibili e rilevanti

(art. 183 comma 7 c.p.c.).

Si tratta dell’udienza regolata ex 184 -> il giudice procede all’assunzione delle

prove , salvo debba fissare un calendario più articolato se tale attività non può

esaurirsi in una sola udienza.

I termini fissati dal calendario possono essere prorogati a richiesta delle parti

prima della scadenza nel caso sussistano gravi motivi sopravvenuti , il giudice

può riservarsi la decisione anche fuori udienza.

All’udienza o con l’ordinanza riservata fuori udienza , il giudice indica le prove

che intende assumere.

E’ opportuno notare che le parti, nel formulare le rispettive richieste istruttorie,

seguono precisi percorsi argomentativi: l’indagine coerente con le tesi

dell’attore viene normalmente contrastata dal convenuto, che ne propone una

diversa. Il contraddittorio fra le parti si realizza nello scambio delle

memorie (art. 183.6 c.p.c.), ma anche nella discussione orale dinanzi

ex

al giudice nell’udienza art. 184 c.p.c.

I mezzi di prova-> sono disposti sia su richiesta delle parte sia d’ufficio dal

giudice , ex 183c8 in caso di ammissione di mezzi di prova d’ufficio , ciascuna

parte può dedurre entro un termine perentorio , fissato nell’ordinanza , i mezzi

di prova necessari in relazione a quelli assunti dal giudice nonché depositare

memorie di replica.

interrogatorio libero (c.d. non formale) art. 117 c.p.c.: con l’ordinanza che

ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il

libero interrogatorio delle parti.

A differenza dell’interrogatorio formale (strumento che tende a provocare la

l’interrogatorio libero

confessione della controparte), non è un vero

mezzo di prova, ma piuttosto una modalità che dovrebbe agevolare il giudice

nella migliore conoscenza della causa. Esso consiste in un colloquio

informale fra il giudice e le parti personalmente presenti.

ratio:

> l’idea che il giudice possa meglio capire la lite dialogando con le parti,

senza lo schermo delle difese tecniche approntate dai difensori.

Nel processo ordinario il giudice può disporre d’ufficio solo l’interrogatorio

libero e non il tentativo di conciliazione.

Durante la trattazione può trovare applicazione l’art. 153 c.p.c. sulla

rimessione in termini. Non di rado una parte potrà trovarsi nella necessità di

portare sul tavolo del giudice elementi probatori di cui è venuta in possesso

dopo la scadenza dei termini di preclusione.

→ N.B. la trattazione della causa può avvenire in un numero indefinito di

udienze.

Udienze di mero rinvio-> il giudice può , anche su istanza di una parte ,

differire la trattazione ad una udienza successiva senza che sia stata espletata

alcuna attività processuale utile.

- NOZIONE DI PROVA:

NB-> introduzione allegazione fatti->> attuata dalla parte

Dimostrazione dei fatti->> tramite le prove

le prove servono a dimostrare i fatti.

La nozione di prova può essere riferita sia allo strumento con cui si apporta la

strumento di prova

dimostrazione dei fatti (c.d. ), risultato della

sia all’esito di tale mezzo sul convincimento del giudice (c.d.

prova ).

Nel processo la verità non viene indagata in modo assoluto , difatti al processo

interessa solo definire il rapporto giuridico controverso e accertare il diritto.

Questo accertamento si fonda soprattutto sulle iniziative delle parti ed è

importante avere presente che esiste una realtà storica che può essere

conosciuta ed acquisita nel processo.

Vi sono limiti all’iniziativa→ le parti sono libere nella loro iniziativa

istruttoria, il giudice no: egli può introdurre prove di ufficio solo in casi tassativi

(ispirazione al principio dispositivo secondo cui l’iniziativa è lasciata

prevalentemente alle parti).

L’ordinamento italiano affida al giudice nel rito ordinario poteri istruttori

d’ufficio in casi tassativi. Il giudice può disporre di sua iniziativa:

a. la consulenza tecnica;

b. l’interrogatorio libero delle parti;

c. l’ispezione;

d. l’esibizione dei libri contabili;

e. la richiesta di informazioni alla p.a.

f. giuramento suppletorio ed estimatorio;

g. audizione del testimone di riferimento

≠ rito del lavoro: al giudice è affidata una generale capacità di iniziativa

istruttoria.

Limiti di modalità: la prova può essere data solo secondo certi metodi e certe

tipicità mezzi di prova).

forme (c.d. L’ordinamento ita conosce un numerus

clausus di modalità probatorie.

Questa tipicità non solo esclude mezzi di prova non legalmente previsti, ma

anche l’introduzione di mezzi di prova tipici ma assunti con modalità diverse da

quelle della legge (es: una prova testimoniale è di solito assunta oralmente e in

contraddittorio. Se si raccoglie la deposizione scritta di un terzo si apporta

materiale istruttoria con modalità non consentite).

prove atipiche

≠ : la prova atipica è generalmente un documento, che

raccoglie un dato istruttorio, che invece dovrebbe essere introdotto con

modalità costituende. Sull’efficacia delle prove atipiche la dottrina discute,

giungendo fino ad ammettere che esse abbiano efficacia di elemento in una

catena presuntiva.

Vi sono anche limiti di tempo: esiste un termine finale che preclude ogni

attività istruttoria successiva. La prova possibile è quella che viene dedotta e

raccolta entro questo spazio temporale.

- MEZZI DI PROVA PRECOSTITUITI E COSTITUENDI:

i mezzi di prova si possono distinguere in precostituiti e costituendi.

precostituiti

a) : i mezzi di prova che nascono fuori dal processo e con una

funzione autonoma e del tutto indipendente dalla lite (es: se A e B stipulano un

contratto scritto, quel contratto ha una specifica finalità economica e

commerciale).

Non ha bisogno se non di un inserimento fisico nel fascicolo della parte.

costituendi

b) : i mezzi di prova che hanno vita nel processo e con una

finalità direttamente collegata al processo (es: testimonianza).

Deve essere espletato nel processo e richiede modalità organizzative apposite.

Le prove costituendi sono: confessione, giuramento, prova testimoniale,

ispezione, esibizione, richiesta di informazioni alla p.a., consulenza tecnica.

Modalità di introduzione delle prove:

prova precostituita o documentale-> ha bisogno di un inserimento fisico nel

fascicolo della parte

mezzo di prova costituendo-> richiede modalità organizzative apposite :

normalmente un’udienza

- DIRITTO ALLA PROVA:

esiste un diritto alla prova? La parte che ha l’onere di provare determinati fatti

ne ha anche il diritto.

Inoltre sui medesimi fatti si può verificare la situazione in cui vi sono due

versioni diverse , si innesta qui il fenomeno della prova contraria-> ogni parte

contrasta la tesi in fatto dell’altra.

Il successo di chi promuove l’azione consiste nell’accoglimento della domanda

e costruita su fatti non solo veri, ma dimostrabili (>qualora il processo fosse

pienamente ispirato al principio della verità materiale, dovrebbe esistere un

diritto alla prova).

Tuttavia il sistema istruttorio italiano non permette alla parte di dimostrare i

fatti in qualsiasi modo, ma la obbliga a utilizzare certi strumenti, secondo certe

modalità ed entro certi tempi. Del resto non bisogna dimenticare la

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
265 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anto_mgioc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.