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DIRITTO PRIVATO

I.IL DIRITTO

CAPITOLO 1

IL DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA GIURIDICO

Diritto Privato risoluzione di conflitti tra consociati. si occupa di :

 organizzazioni

 cose

 beni

 debiti e crediti

 contratti

 danni

 attività economiche organizzate

 famiglia e successioni per causa di morte.

Cerca di indirizzare i comportamenti degli uomini in un senso che sia socialmente

desiderabile. ( tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i

Ciascuno è portatore di interessi

l’ interesse di uno può risultare incompatibile con l’ interesse di un altro

 

suoi bisogni) può

nascere un conflitto. Il diritto privato deve prevenire o risolvere questi conflitti.

Diritto Soggettivo pretesa che un soggetto ha verso un altro ( ex. diritto di proprietà ).

Interesse giuridicamente protetto dato dal D. o. ai singoli.

Diritto Oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in cosa consistono i diritti

soggettivi.

La norma giuridica ( struttura base del D.o. ) funziona attraverso :

1. regola

2. sanzione

3. apparato

La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla violazione della regola

che è violazione dell’ interesse che il diritto vuole affermare. La sanzione serve a ripristinare l’

interesse leso, cancellando l’ effetto indesiderato prodotto dalla violazione della regola :

= soddisfa in modo diretto e pieno l’ interesse leso.

- ruolo satisfattivo = quando non ripristina l’ interesse leso, ma lo sostituisce con un

- ruolo compensativo

surrogatori valore economico equivalente.

- ruolo punitivo = colpisce un comportamento riprovevole.

 in generale la sanzione ha ruolo preventivo.

Gli apparati sono pubblici funzionari, col compito di verificare eventuali violazioni delle norme.

Ordinamento giuridico insieme delle norme giuridiche che organizzano la vita di una

determinata società.

Istituto giuridico insieme delle norme giuridiche che regolano un determinato e importante

fenomeno della vita sociale ( ex. Istituto del matrimonio).

Le norme giuridiche presentano le caratteristiche di generalità (qualsiasi persona) e

astrattezza (no casi specifici, ma tipizzati). © Alice Mazzesi

La norma contiene la descrizione di un fatto generale che può adattarsi a più casi, fattispecie

e l’ operazione logica con cui si verifica si chiama

astratta fattispecie concreta.

Quando bisogna far riferimento a più leggi, coordinandole tra loro si usa l’ espressione di

combinato disposto.

Bisogna interpretare le norme giuridiche : identificare il giusto significato delle parole e dei

loro collegamenti sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta :

interpretazione restrittiva ( significato più limitato ) e interpretazione estensiva ( significato più

ampio).

Esistono norme che regolano i criteri di interpretazione:

 secondo l’ uso comune della lingua italiana.

criterio letterale = parole interpretate

 criterio logico = significato che corrisponde alla intenzione del legislatore, ricerca del

guardando all’ intento di

perché e della ratio. In senso soggettivo, criterio psicologico,

coloro che hanno formulato la norma o in senso oggettivo, criterio teleologico, lo scopo

che la norma mira a realizzare.

 criterio sistematico = tiene conto delle altre norme, la ratio ricercata al di fuori del testo

specifico (obiettivo coerenza del testo giuridico, la ratio di una legge deve essere

coerente con quella delle altre).

 criterio storico = confronta e collega le norme che la hanno preceduta, rottura o

continuazione, può portare a situazioni diametralmente opposte.

sono le parole che hanno un’ interpretazione

Clausole generali evolutiva ( ex buon costume),

durano più nel tempo a differenza delle norme più analitiche. ( bisogna che ci sia equilibrio tra

certezza e cambiamento ).

L’ interprete può trovarsi di fronte al caso che nessuna norma prevede una tale fattispecie

si usa il criterio dell’ che consiste nell’ applicare al caso, non

concreta analogia

direttamente previsto da nessuna norma, una norma che regola un caso simile. 

Vi è divieto di analogia per: norme penali e norme eccezionali o speciali (art 14 prel.

derogano una qualche norma in nome di esigenze particolari) .

Vale il principio di tipicità, la sanzione penale può essere applicata se il reato corrisponde alla

fattispecie astratta della norma.

Norme eccezionali = norme che hanno discontinuità con quelle generali (ex. per terremoto in

Emilia sono state sospese decorrenze a termine) norme speciali per le quali è ammessa

analogia, norme dettate per specificare materie e settori, che derogano alle norme generali

per esigenze legate alla natura dell’ambito disciplinato.

Quando vi è impossibilità di ricorrere all’ analogia si applicano i principi generali dell’

ordinamento giuridico ( ex. Principio di solidarietà nella costituzione).

Argomentazione giuridica: è il complesso delle operazioni logiche di fronte a un problema di

applicazione della legge. Lo scopo è la persuasione, persuadere qualcun altro che la

soluzione giuridica sostenuta è quella corretta. L’ argomentazione usa le analogie e alcuni

meccanismi logici chiamati argomenti :

- a contrariis se una norma prevede una conseguenza per un caso, non può essere cosi per

altri.

- a fortiori se due casi hanno caratteristiche simili possono avere la stessa conseguenza.

- ad absurdum una soluzione giuridica che porta a conseguenze assurde.

Analisi economica del diritto : mettere a confronto diverse soluzioni possibili e individuare

quali sarebbero le possibili soluzioni economiche ( nato negli U.S.A ). Negli ultimi anni si ha

© Alice Mazzesi

tendenza a guardare anche nel campo extra-giuridico, si è abbattuta la barriera del formalismo

giuridico, si guarda da più angolazioni delle varie discipline.

Può avere :

 argomentazione giuridica persuadere che una determinata soluzione è la più conforme

alle norme.

 argomentazione politica la soluzione è la più opportuna anche se non conforme alle

regole. “Nell’ applicare la legge

art 12 prel. non si può attribuire ad essa altro senso che quello

fatto palese dal significato proprio dalle parole secondo la connessione di esse e dalla

intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa

disposizione precisa, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie

generali dell’

analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi

ordinamento giuridico dello stato.”

L’interpretazione può essere :

 = fatta da un’ altra norma.

autentica

 giudiziale = fatta dai giudici ( giurisprudenza ). In Inghilterra e negli U.S.A. ha valore

vincolante, è fonte del diritto, “common vale il principio del precedente vincolante, le

law”,

decisione date dai giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore ( judge

made law ). In Italia e negli ordinamenti di tradizione giuridica romana, civil law, le decisioni

giudiziarie non sono fonti del diritto, ma hanno grande influenza.

 amministrativa = fatta dagli organi amministrativi, in modo non formale o formale con

circolari o istruzioni.

 è l’insieme di opinioni di coloro che

dottrinale = fatta dagli studiosi del diritto. La dottrina

della giurisprudenza ma viene mediata da quest’

studiano il diritto, ha meno autorevolezza

ultima CAPITOLO 2

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

Diritto Pubblico basato sui principi di subordinazione e soggezione, norme che

attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere sulle posizione e sugli interessi delle

persone, anche senza e contro la volontà di queste.

Diritto Privato sui principi di autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e di

agire nel proprio interesse, senza costrizioni, stanno su piano di uguaglianza reciproca.

Il Diritto Privato è detto anche Diritto Comune perché può applicarsi sia a persone private che

agiscono per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici e perché può

applicarsi a qualsiasi situazione è la regola e il diritto pubblico è la sua eccezione.

Storicamente : secolo XIX diritto privato e pubblico erano ben distinti, i privati operavano

liberamente e lo Stato si limitava a vegliare ( Stato Liberale ). La prima guerra mondiale è lo

spartiacque di un nuovo modo di vedere il diritto privato, succede lo Stato Sociale, in cui lo

stato controlla e limita la libertà delle persone e interviene sull’ economia.

l’ordinamento cerca di trovare un equilibrio.

Binomio Libertà/Uguaglianza:

Libertà avere la possibilità effettiva di scegliere e di agire per soddisfare i propri bisogni,

significa pretendere che lo Stato predisponga i mezzi che danno questa possibilità. Non più

come nell’ ottocento libertà dallo Stato, ma libertà per mezzo dello Stato.

Uguaglianza dedicato art. 3 C. e si articola in due commi: © Alice Mazzesi

 Uguaglianza formale davanti alla legge: la legge è uguale per tutti e tutti sono

ugualmente sottomessi ad essa, esprime il divieto di discriminazioni. ( le differenze

sono introdotte attr. principio di ragionevolezza ).

 Uguaglianza sostanziale: il potere pubblico deve fare il necessario per eliminare quelle

disuguaglianze che di fatto impediscono di esercitare i diritti che la legge attribuisce a

tutti. 

Principio di sussidiarietà art. 118, c.4, C. ( 2001 ) per realizzare fini sociali, può farsi

ricorso agli interventi del diritto pubblico solo quando quei fini non sono raggiungibili con

altrettanta efficacia mediante strumenti del diritto privato. Esprime una forte valorizzazione del

diritto privato.

Aree del Diritto Privato :

- D. Civile area più corposa e antica. Famiglia, successioni, proprietà, debiti e crediti,

danni… 

- D. Commerciale esercizio professionale di attività economiche ( imprese e società ).

- D. Industriale branca del d. commerciale, concorrenza fra imprese e diritti sulle creazioni

intellettuali ( d. d’ autore, marchi, brevetti…).

- D. Navigazione attività di trasporto aereo e marittimo.

CAPITOLO 3

LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO

Le fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento

giuridico. Nel nostro ordinamento vale il principio della pluralità delle fonti.

Abbiamo infatti: 

1. fonti costituzionali la Costituzione e le successive leggi e revisioni costituzionali.

2. fonti primarie legge ordinaria ( approvata dal Parlamento ) e gli altri atti con forza di

legge (decreto legge e decreto legislativo), leggi regionali, regolamenti dell’ Unione

Europea. 

3. fonti secondarie regolamenti del Governo e di altre autorità.

Per il coordinamento vi provvedono alcuni principi:

Principio di gerarchia una fonte di grado inferiore non può creare

“lex superior derogat legis inferiori”

Brocardo: norme in contrasto con quelle create da una

fonte di grado superiore

Principio cronologico tra fonti di pari grado prevale quella creata in

“lex legi priori”

Brocardo: posterior derogat tempo successivo, la norma successiva

abroga quella precedente.

Art. 11 prel. “La legge non dispone che per

l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.”

Principio di specialità la norma speciale prevale su quella generale

“lex specialis derogat legi generali”

Brocardo:

Principio di competenza sia tra fonti di grado di pari e di diverso grado.

Leggi statali e leggi regionali sono pari

ordinate, ma lo Stato deve applicare leggi di

principio e le regioni leggi di dettaglio

La consuetudine è costituita da norme non scritte prodotte direttamente dal corpo sociale. Si

fonda su un elemento oggettivo ( ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento

ad opera della gran parte dei consociati ) e elemento soggettivo ( convinzione dei consociati di

essere giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento, in quanto imposto da una

norma). © Alice Mazzesi

Le fonti del Diritto Privato sono codice civile, costituzione e legislazione speciale.

è un testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’ insieme

Il codice

delle norme relative ad una determinata materia.

I codici moderni nascono in Europa di fine ‘700 e inizi ‘800, quella che si usa chiamare età

delle codificazioni, prototipo di essi è il codice francese ( code Napolèon) del 1804.

Prima nell’ antico regime la sovranità era frammentata in tanti centri di potere concorrenti

(particolarismo giuridico). Lo Stato moderno concentra in sé tutta la sovranità instaurando

l’unità del diritto. non c’ è codice civile.

Nei sistemi giuridici anglo-americani

Il primo codice civile dell’ Italia unita fu il codice civile del Regno d’ Italia emanato nel 1865 e

riproduceva fedelmente il codice napoleonico. Negli anni ’20 fu avviata e finita negli anni ’40

una opera di revisione del codice: ne uscì il codice civile del 1942, ancora in vigore.

La novità del codice civile del 1942 è l’ assorbimento delle materie che erano contenute nel

codice di commercio, il codice di commercio viene semplicemente abrogato.

Il codice civile è diviso in sei libri e comprende 2969 articoli.

I Libro (1-455) Delle Persone e della Famiglia.

II Libro (456-809) Delle Successioni ( e donazioni ).

III Libro (810-1172) Delle Proprietà.

IV Libro (1173-2059) Delle Obbligazioni ( rapporti di debito e di credito).

V Libro (2060-2642) Del Lavoro.

VI Libro (2043-2969) Della Tutela dei Diritti.

La Costituzione è fonte primaria del diritto e incide in tre modi:

1. stimolo e direttiva al legislatore ordinario = le opportune riforme legislative devono

essere coerenti con gli articoli della costituzioni.

2. norme che possono trovare applicazione diretta ai rapporti privati = i giudici possono

applicare direttamente la costituzione.

3. criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie = la Corte costituzionale può

dichiararle illegittime.

Nel campo delle fonti infra-costituzionali, il codice civile è considerato la fonte di gran lunga più

importante. Negli anni ’70 si ha uno straordinario incremento quantitativo delle leggi speciali

di diritto privato. Per ciascuno dei principali istituti privatistici, alle norme del codice civile si

affiancano leggi che ne modificano o ne integrano la disciplina.

Sempre più leggi rimangono fuori del codice privato, si registra un mutamento qualitativo, le

leggi speciali hanno provveduto ad attuare le direttive costituzionali , traducendole in nuove

discipline degli istituti privatistici.

crescente marginalità del codice di fronte all’ avanzata della

Decodificazione legislazione

speciale. Però fra codice e leggi speciali non vi è antagonismo ma complementarietà, le leggi

speciali ne aggiornano i contenuti, trasformandoli anche profondamente. questa è un’

Le regioni non hanno la competenza di fare norme di diritto privato, perché

esclusiva dello Stato, per ragioni di uniformità nazionale. Ma esistono leggi regionali, ciascuna

delle quali è valida sul territorio e in un certo senso si lascia spazio a un diritto privato

regionale.

Il diritto privato moderno nasce con le grande codificazioni, come diritto degli stati nazionali,

ogni Stato ha il suo diritto privato.

Un conflitto di leggi si risolve attraverso il diritto internazionale privato che individua quale tra

i diritti dei diversi stati coinvolti il giudice deve applicare. © Alice Mazzesi

Vi è esigenza di uniformare il diritto privato internazionale attraverso:

convenzioni = testi normativi che riguardano diverse materie.

Nell’ ambito dell’ unione Europea:

- regolamenti = norme vincolanti non solo per gli stati membri ma anche per tutti gli individui e

le organizzazioni, le norme italiane non possono contrare con questi.

- direttive = effetti vincolanti solo per gli Stai membri che possono ricorrere in sanzioni e

devono essere trasformate in norme del proprio ordinamento.

II. I DIRITTI

CAPITOLO 4

SITUAZIONE E RAPPORTI GIURIDICI

Funzione del diritto è di sistemare gli interessi umani, alla luce dei valori e degli obiettivi

prevalenti nella società. Le norme giuridiche stabiliscono una graduatoria fra i diversi interessi,

attribuendo alla persone coinvolte determinate situazioni giuridiche.

Il soggetto cui appartiene una situazione giuridica si dice titolare di essa. Esistono:

→ prevalenza dell' interesse del titolare sull' interesse di altri

o situazioni giuridiche attive

soggetti, ( diritto di proprietà e diritto di diritto personale di godimento).

→ subordinazione dell' interesse del titolare (es. quelli che

o Situazioni giuridiche passive

non hanno proprietà hanno dovere di rispettare la proprietà altrui).

Le situazioni giuridiche attive possono essere classificate in vari tipi:

→ situazione giuridica attiva. È il potere di agire nel proprio

 diritto soggettivo

interesse o di pretendere che qualcuno agisca nell' interesse del titolare (es. diritto di

proprietà, diritto d' onore e diritto di credito). Tutti i diritti soggettivi hanno come

elemento comune che riservano diritto di autonomia di giudizio e di decisione al titolare,

che è libero di valutare quale sia il proprio interesse e quale modo migliore di

perseguirlo e di agire

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sailor420 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Grondona Mauro.
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