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LA CONVALIDA DEL MARCHIO.
La nullità relativa può essere sanata qualora il titolare di diritti tolleri consapevolmente, per un
periodi cinque anni, l’uso del marchio registrato ( convalidazione del marchio).
DECADENZA PER NON USO.
L’utilizzo del marchio costituisce un onere del titolare che rischia di decadere dai suoi diritti quando
il marchio non sia stato oggetto di uso effettivo (presenza di strategie per mantenere le quote di
mercato) entro cinque anni dalla registrazione. L’uso del marchio idoneo a prevenire la decadenza
può avvenire anche da parte di terzi che operino con il suo consenso. La decadenza non opera
quando il mancato uso risulta giustificato da un motivo legittimo (eventi estranei e indipendenti
dalla volontà del titolare). La decadenza per non uso è sanabile attraverso la ripresa dell’utilizzo.
DECADENZA PER INGANNO.
Il titolare del marchio deve evitare di indurre in inganno il pubblico, per evitare la perdita dei suoi
diritti.
DECADENZA PER VOLGARIZZAZIONE.
I diritti decadono, infine, se il marchio è divenuto denominazione generica del prodotto/servizio, a
livello commerciale, perdendo così la sua capacità distintiva (volgarizzazione). Per esempio, il
nailon costituiva un marchio registrato e ora è sinonimo di fibra sintetica.
DICHIARAZIONE ED EFFETTI DI NULLITÁ E DECADENZA.
Nullità e decadenza del marchio sono dichiarare dall’autorità giudiziaria ordinaria sulla base di
determinati presupposti. Il legislatore non ritiene che il marchio dichiarato nullo o decaduto possa
essere opponibile a terzi. La dichiarazione di nullità o decadenza produce effetti anche a vantaggio
di chi non sia stato coinvolto in giudizio.
I NOMI A DOMINIO
La diffusione di internet ha posto il problema dei nomi a dominio, ossia quelle espressioni letterali
che consentono di creare un collegamento tra più pagine per ottenere delle informazioni con un
computer. I nomi a dominio sono assegnati attraverso un procedimento che non va confuso con
quello di registrazione del marchio. Il nome a dominio non è propriamente un segno distintivo,
perché non è contemplato nel codice civile, ma ne segue le stesse disposizioni. Infatti, il
procedimento del domain name conferisce il carattere di unicità, novità, opponibilità ai terzi ecc…
Il legislatore ha vietato l’utilizzo di nomi a dominio simili o uguali all’altrui marchio per evitare: sia
un possibile stato di confusione tra il pubblico sia il rischio che venga sfruttata la fama di marchi
noti. Infine, è possibile registrare il nome a dominio come marchio purché siano verificati i requisiti
di protezione e della capacità distintiva.
IL MARCHIO COLLETTIVO
L’ordinamento europeo e nazionale riconoscono e proteggono anche altre tipologie di segni
distintivi che sono utilizzati parallelamente dagli imprenditori. Una prima categoria è costituita dai
marchi collettivi: questi segni hanno la funzione di garantire che i prodotti/servizi presentino
caratteristiche certificate dal titolare (per esempio: l’ordine, la natura e la qualità). Per utilizzare un
marchio collettivo è necessaria: sia l’autorizzazione del titolare, sia il rispetto del regolamento d’uso
concordato da parte dei terzi.La disciplina del marchio collettivo corrisponde, in linea di principio, a
quella del marchio individuale.
LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Un’altra tipologia di segni distintivi, utilizzata da una pluralità d’imprenditori, è quella delle
indicazioni geografiche. Questo segno è indice di garanzia della qualità del prodotto, perché ne
riconduce le caratteristiche a un certo territorio. Dato che la provenienza territoriale (specialmente
in ambito culinario) ha assunto grande importanza, il legislatore ha previsto la possibilità di tutelare
le indicazioni geografiche mediante registrazione a titolo di denominazioni di origine protette
(DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP). La registrazione è concessa in conformità a un
complesso procedimento che deve verificare la provenienza del prodotto da una determinata zona.
SISTEMA SANZIONATORIO
Essa si articola in provvedimenti diretti a intervenire la continuazione dell’illecito, a rimuovere uno
stato di fatto contrario al diritto. Rientra fra gli strumenti di prevenzione l’inibitoria della
fabbricazione del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto. Costituiscono
invece strumenti di rimozione il diritto dal commercio, la distribuzione dei beni o l’ assegnazione in
proprietà dal titolare. Il legislatore ha previsto di fissare una somma dovuta per ogni violazione.
CAPITOLO 17 – LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E
COMPARATIVA
L’impresa acquista visibilità sul mercato attraverso la presentazione dei propri prodotti in un
contesto di comunicazione pubblicitaria, cioè attraverso annunci trasmessi dai mezzi di
comunicazione di massa (radio, TV, internet). La pubblicità deve rispettare principi di lealtà e tutela
dei concorrenti. Essa deve in particolare, rispettare le norme sulla concorrenza sleale che vietano le
denigrazione del concorrente. Costituendo una pratica commerciale, la pubblicità, è sottoposta ai
divieti di scorrettezza, in particolare all’ingannevolezza a tutela dei consumatori.
I. LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE NEI RAPPORTI FRA PROFESSIONISTI
La disciplina della pubblicità ingannevole italiana è stata uniformata a livello europeo con lo scopo
di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.
Il legislatore qualifica ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo induce in errore le
persone. Per esempio si pensi ad una pubblicità di tariffe telefoniche destinate soltanto ai titolari di
partita IVA. Tuttavia, gli atti di pubblicità ingannevole posso riguardare anche i semplici
consumatori. Gli elementi ingannevoli possono riguardare sia le caratteristiche dei prodotti/servizi,
prezzo o le qualifiche di proprietà intellettuale del professionista. La legge impone che gli atti
pubblicitari siano chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili dalle altre forme di
comunicazione al pubblico.
II. LA PUBBLICITA’ COMPARATIVA
La pubblicità comparativa identifica in modo esplicito e implicito un concorrente o beni/servizi
offerti da un concorrente. La pubblicità comparativa pone da sempre il problema della liceità con
riferimento al divieto di denigrazione e appropriazione di pregi. La pubblicità comparativa non si
deve basare su una comparazione ingannevole. La comparazione risulta ingannevole quando:
- c’è omissione di informazioni che traggono in inganno il consumatore
- crea confusione con i segni distintivi del concorrente
- scredita il concorrente, traendo illecitamente vantaggio dalla notorietà del suo marchio.
CAPITOLO 18 – LA COOPERAZIONE TRA IMPRENDITORI
I. COOPERAZIONE FRA IMPRESE. I CONSORZI
Il consorzio è un contratto con il quale due o più imprenditori creano un’organizzazione comune per
disciplinare o svolgere determinate fasi della loro attività. L’unico requisito richiesto dal punto di
vista soggettivo a tutti i consorzi è che il contratto sia stipulato da imprenditori. Dal punto di vista
formale, il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità a deve indicare l’oggetto
e la durata del consorzio, la sede dell’eventuale ufficio, le attribuzioni e i poteri degli organi
consortili, le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati, i casi di recesso e esclusione, le
sanzioni per l’inadempimento degli obblighi, le quote dei singoli consorziati o i criteri per la loro
determinazione in caso di consorzio per il contingentamento della produzione o degli scambi. La
struttura organizzativa del consorzio è generalmente composta da un’assemblea con funzioni
deliberative e un organo direttivo con funzioni di gestione e controllo. Sulla base di una prima
classificazione, costruita sull’oggetto del consorzio, possiamo distinguere tra consorzi
anticoncorrenziali, consorzi di cooperazione aziendale e, secondo alcuni, consorzi di servizi. I
consorzi anticoncorrenziali hanno ad oggetto la limitazione della reciproca concorrenza sul mercato
da parte di imprenditori che svolgano la medesima attività o attività similari. Esempio tipico di tale
tipologia di consorzio è il contingentamento della produzione o degli scambi. I consorzi di
cooperazione aziendale sono quelli che hanno ad oggetto lo svolgimento in comune di determinate
fasi dell’impresa e rispondono all’esigenza di riduzione dei costi e di favorire la sopravvivenza delle
piccole e medie imprese. Alcuni autori riconoscono, infine, come autonoma forma di consorzi il
consorzio di servizi, creato con l’intento di svolgere in comune le attività di servizio.
II. LE REGOLE SPECIFICHE DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ’ ESTERNA
Un’ulteriore distinzione rilevante con riferimento ai consorzi è quella tra i consorzi con attività
interna e consorzi con attività esterna. I consorzi con attività esterna sono dotati di soggettività
giuridica, assumendo la qualità di imprenditori commerciali che esercitano un’attività ausiliaria con
i terzi. I consorzi con attività esterna sono esposti a fallimento e sono tenuti a iscrizione nella
sezione ordinaria del registro delle imprese. Per questo tipo di consorzi è previsto un regime di
pubblicità legale, la creazione di un fondo patrimoniale e la necessità che siano specificate le
persone alle quali sono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i
relativi poteri. Per le obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti, il consorzio è responsabile verso i
terzi i quali possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. Le obbligazioni
assunte per conto dei singoli consorziati sono giuridicamente imputabili solo a costoro, a cui si
aggiunge una responsabilità sussidiaria del fondo consortile a titolo di garanzia. La legge prevede,
in caso di insolvenza la ripartizione del debito dell’insolvente fra tutti gli associati in proporzione
alle rispettive quote. Le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere entro 2 mesi
la chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale in conformità alle regole relative al bilancio di
società per azione (SPA).
III. LE SOCIETÀ CONSORTILI
L’esecuzione degli scopi tipici del contratto di consorzio, di coordinamento interaziendale, possono
portare alla costituzione di una società consortile. Le società consortili possono assumere qualsiasi
forma societaria, fuorché di società semplice. La pri