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LA CONVALIDA DEL MARCHIO.

La nullità relativa può essere sanata qualora il titolare di diritti tolleri consapevolmente, per un

periodi cinque anni, l’uso del marchio registrato ( convalidazione del marchio).

DECADENZA PER NON USO.

L’utilizzo del marchio costituisce un onere del titolare che rischia di decadere dai suoi diritti quando

il marchio non sia stato oggetto di uso effettivo (presenza di strategie per mantenere le quote di

mercato) entro cinque anni dalla registrazione. L’uso del marchio idoneo a prevenire la decadenza

può avvenire anche da parte di terzi che operino con il suo consenso. La decadenza non opera

quando il mancato uso risulta giustificato da un motivo legittimo (eventi estranei e indipendenti

dalla volontà del titolare). La decadenza per non uso è sanabile attraverso la ripresa dell’utilizzo.

DECADENZA PER INGANNO.

Il titolare del marchio deve evitare di indurre in inganno il pubblico, per evitare la perdita dei suoi

diritti.

DECADENZA PER VOLGARIZZAZIONE.

I diritti decadono, infine, se il marchio è divenuto denominazione generica del prodotto/servizio, a

livello commerciale, perdendo così la sua capacità distintiva (volgarizzazione). Per esempio, il

nailon costituiva un marchio registrato e ora è sinonimo di fibra sintetica.

DICHIARAZIONE ED EFFETTI DI NULLITÁ E DECADENZA.

Nullità e decadenza del marchio sono dichiarare dall’autorità giudiziaria ordinaria sulla base di

determinati presupposti. Il legislatore non ritiene che il marchio dichiarato nullo o decaduto possa

essere opponibile a terzi. La dichiarazione di nullità o decadenza produce effetti anche a vantaggio

di chi non sia stato coinvolto in giudizio.

I NOMI A DOMINIO

La diffusione di internet ha posto il problema dei nomi a dominio, ossia quelle espressioni letterali

che consentono di creare un collegamento tra più pagine per ottenere delle informazioni con un

computer. I nomi a dominio sono assegnati attraverso un procedimento che non va confuso con

quello di registrazione del marchio. Il nome a dominio non è propriamente un segno distintivo,

perché non è contemplato nel codice civile, ma ne segue le stesse disposizioni. Infatti, il

procedimento del domain name conferisce il carattere di unicità, novità, opponibilità ai terzi ecc…

Il legislatore ha vietato l’utilizzo di nomi a dominio simili o uguali all’altrui marchio per evitare: sia

un possibile stato di confusione tra il pubblico sia il rischio che venga sfruttata la fama di marchi

noti. Infine, è possibile registrare il nome a dominio come marchio purché siano verificati i requisiti

di protezione e della capacità distintiva.

IL MARCHIO COLLETTIVO

L’ordinamento europeo e nazionale riconoscono e proteggono anche altre tipologie di segni

distintivi che sono utilizzati parallelamente dagli imprenditori. Una prima categoria è costituita dai

marchi collettivi: questi segni hanno la funzione di garantire che i prodotti/servizi presentino

caratteristiche certificate dal titolare (per esempio: l’ordine, la natura e la qualità). Per utilizzare un

marchio collettivo è necessaria: sia l’autorizzazione del titolare, sia il rispetto del regolamento d’uso

concordato da parte dei terzi.La disciplina del marchio collettivo corrisponde, in linea di principio, a

quella del marchio individuale.

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Un’altra tipologia di segni distintivi, utilizzata da una pluralità d’imprenditori, è quella delle

indicazioni geografiche. Questo segno è indice di garanzia della qualità del prodotto, perché ne

riconduce le caratteristiche a un certo territorio. Dato che la provenienza territoriale (specialmente

in ambito culinario) ha assunto grande importanza, il legislatore ha previsto la possibilità di tutelare

le indicazioni geografiche mediante registrazione a titolo di denominazioni di origine protette

(DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP). La registrazione è concessa in conformità a un

complesso procedimento che deve verificare la provenienza del prodotto da una determinata zona.

SISTEMA SANZIONATORIO

Essa si articola in provvedimenti diretti a intervenire la continuazione dell’illecito, a rimuovere uno

stato di fatto contrario al diritto. Rientra fra gli strumenti di prevenzione l’inibitoria della

fabbricazione del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto. Costituiscono

invece strumenti di rimozione il diritto dal commercio, la distribuzione dei beni o l’ assegnazione in

proprietà dal titolare. Il legislatore ha previsto di fissare una somma dovuta per ogni violazione.

CAPITOLO 17 – LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E

COMPARATIVA

L’impresa acquista visibilità sul mercato attraverso la presentazione dei propri prodotti in un

contesto di comunicazione pubblicitaria, cioè attraverso annunci trasmessi dai mezzi di

comunicazione di massa (radio, TV, internet). La pubblicità deve rispettare principi di lealtà e tutela

dei concorrenti. Essa deve in particolare, rispettare le norme sulla concorrenza sleale che vietano le

denigrazione del concorrente. Costituendo una pratica commerciale, la pubblicità, è sottoposta ai

divieti di scorrettezza, in particolare all’ingannevolezza a tutela dei consumatori.

I. LA PUBBLICITA’ INGANNEVOLE NEI RAPPORTI FRA PROFESSIONISTI

La disciplina della pubblicità ingannevole italiana è stata uniformata a livello europeo con lo scopo

di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali.

Il legislatore qualifica ingannevole qualsiasi pubblicità che in qualunque modo induce in errore le

persone. Per esempio si pensi ad una pubblicità di tariffe telefoniche destinate soltanto ai titolari di

partita IVA. Tuttavia, gli atti di pubblicità ingannevole posso riguardare anche i semplici

consumatori. Gli elementi ingannevoli possono riguardare sia le caratteristiche dei prodotti/servizi,

prezzo o le qualifiche di proprietà intellettuale del professionista. La legge impone che gli atti

pubblicitari siano chiaramente riconoscibili come tali e distinguibili dalle altre forme di

comunicazione al pubblico.

II. LA PUBBLICITA’ COMPARATIVA

La pubblicità comparativa identifica in modo esplicito e implicito un concorrente o beni/servizi

offerti da un concorrente. La pubblicità comparativa pone da sempre il problema della liceità con

riferimento al divieto di denigrazione e appropriazione di pregi. La pubblicità comparativa non si

deve basare su una comparazione ingannevole. La comparazione risulta ingannevole quando:

- c’è omissione di informazioni che traggono in inganno il consumatore

- crea confusione con i segni distintivi del concorrente

- scredita il concorrente, traendo illecitamente vantaggio dalla notorietà del suo marchio.

CAPITOLO 18 – LA COOPERAZIONE TRA IMPRENDITORI

I. COOPERAZIONE FRA IMPRESE. I CONSORZI

Il consorzio è un contratto con il quale due o più imprenditori creano un’organizzazione comune per

disciplinare o svolgere determinate fasi della loro attività. L’unico requisito richiesto dal punto di

vista soggettivo a tutti i consorzi è che il contratto sia stipulato da imprenditori. Dal punto di vista

formale, il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità a deve indicare l’oggetto

e la durata del consorzio, la sede dell’eventuale ufficio, le attribuzioni e i poteri degli organi

consortili, le condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati, i casi di recesso e esclusione, le

sanzioni per l’inadempimento degli obblighi, le quote dei singoli consorziati o i criteri per la loro

determinazione in caso di consorzio per il contingentamento della produzione o degli scambi. La

struttura organizzativa del consorzio è generalmente composta da un’assemblea con funzioni

deliberative e un organo direttivo con funzioni di gestione e controllo. Sulla base di una prima

classificazione, costruita sull’oggetto del consorzio, possiamo distinguere tra consorzi

anticoncorrenziali, consorzi di cooperazione aziendale e, secondo alcuni, consorzi di servizi. I

consorzi anticoncorrenziali hanno ad oggetto la limitazione della reciproca concorrenza sul mercato

da parte di imprenditori che svolgano la medesima attività o attività similari. Esempio tipico di tale

tipologia di consorzio è il contingentamento della produzione o degli scambi. I consorzi di

cooperazione aziendale sono quelli che hanno ad oggetto lo svolgimento in comune di determinate

fasi dell’impresa e rispondono all’esigenza di riduzione dei costi e di favorire la sopravvivenza delle

piccole e medie imprese. Alcuni autori riconoscono, infine, come autonoma forma di consorzi il

consorzio di servizi, creato con l’intento di svolgere in comune le attività di servizio.

II. LE REGOLE SPECIFICHE DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ’ ESTERNA

Un’ulteriore distinzione rilevante con riferimento ai consorzi è quella tra i consorzi con attività

interna e consorzi con attività esterna. I consorzi con attività esterna sono dotati di soggettività

giuridica, assumendo la qualità di imprenditori commerciali che esercitano un’attività ausiliaria con

i terzi. I consorzi con attività esterna sono esposti a fallimento e sono tenuti a iscrizione nella

sezione ordinaria del registro delle imprese. Per questo tipo di consorzi è previsto un regime di

pubblicità legale, la creazione di un fondo patrimoniale e la necessità che siano specificate le

persone alle quali sono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i

relativi poteri. Per le obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti, il consorzio è responsabile verso i

terzi i quali possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo consortile. Le obbligazioni

assunte per conto dei singoli consorziati sono giuridicamente imputabili solo a costoro, a cui si

aggiunge una responsabilità sussidiaria del fondo consortile a titolo di garanzia. La legge prevede,

in caso di insolvenza la ripartizione del debito dell’insolvente fra tutti gli associati in proporzione

alle rispettive quote. Le persone che hanno la direzione del consorzio devono redigere entro 2 mesi

la chiusura dell’esercizio, la situazione patrimoniale in conformità alle regole relative al bilancio di

società per azione (SPA).

III. LE SOCIETÀ CONSORTILI

L’esecuzione degli scopi tipici del contratto di consorzio, di coordinamento interaziendale, possono

portare alla costituzione di una società consortile. Le società consortili possono assumere qualsiasi

forma societaria, fuorché di società semplice. La pri

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PLANESET di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bazzani Matteo.