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Che cos'è il diritto commerciale?

Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che disciplina le imprese e gli imprenditori. Questa disciplina, in sostanza, ha per oggetto due ambiti:

  • Garantire la sicurezza dei traffici giuridici in cui si sviluppa l’attività d’impresa.
  • Regolare l’attività d’impresa.

Caratteristiche principali del diritto commerciale

Le caratteristiche principali del diritto commerciale le possiamo individuare in due elementi:

  • Un diritto speciale perché si compone di norme specializzate nella tutela dell’impresa e la sua attività.
  • Un diritto che tende all’uniformità internazionale.

Con riferimento all’ultimo punto, il desiderio di un’Europa unita e l’agevolazione degli scambi internazionali ha portato all’Unione Europea e quindi all’uniformità internazionale della legislatura in materia societaria e d’impresa.

L'economia italiana

L’economia italiana rientra tra quelle di mercato perché la nostra costituzione afferma e tutela (tramite appositi istituti) la libertà d’impresa. Inoltre, essa sostiene che la concorrenza sia benefica per la società, perché spinge le imprese a migliorare la qualità dei propri prodotti e ridurne i prezzi mediante l’innovazione. Nonostante questo, però, la costituzione (tramite l’articolo 41) fatica a riconoscere il primato del mercato concorrenziale perché apre le porte all’intervento pubblico nell’economia privata. Per queste ragioni, con riferimento alla nostra realtà, si parla di economia mista.

Impresa e imprenditore

L’Art. 2082 del codice civile definisce l’imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Dalla definizione d’imprenditore si ricava anche la nozione d’impresa, intesa come attività produttiva. Con il termine attività si fa riferimento a una pluralità di atti tra loro funzionalmente collegati e finalizzati al perseguimento di un determinato obiettivo.

Con l’espressione “attività produttiva”, s’intende che questa sequenza di atti è finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi, per accrescere la propria utilità rispetto a uno status quo antecedente. L’attività d’impresa (produttiva) si differenzia da quella di godimento perché quest’ultima si limita a trarre utilità dall’uso o lo scambio di qualcosa che esiste già, senza incrementare in alcun modo la ricchezza preesistente.

Affinché l’attività produttiva si configuri a tutti gli effetti come attività d’impresa, l’art 2082 stabilisce che siano rispettati tre criteri essenziali: la professionalità, l’organizzazione e l’economicità.

Il criterio della professionalità

Il criterio della professionalità stabilisce che l’attività sia svolta in maniera abituale, stabile e reiterata, cioè non occasionale o sporadica. Tuttavia:

  • La professionalità non è sinonimo di esclusività; questo requisito è valido anche nel caso in cui siano svolte più attività dallo stesso soggetto. Può accadere il caso che tutte siano attività d’impresa come solo alcune.
  • La professionalità non è sinonimo di continuità; questo criterio è valido anche nel caso in cui l’attività produttiva sia caratterizzata da delle interruzioni, purché legate alle esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante e non all’arbitrio di chi svolge l’iniziativa. Si pensi, per esempio, alle attività stagionali come gli impianti sciistici o balneari.
  • La professionalità non è sinonimo di pluralità di risultati prodotti; questo criterio è valido anche nel caso in cui l’attività produttiva sia finalizzata alla realizzazione di un unico affare complesso. Per tale s’intende un’iniziativa che non può essere improvvisata perché richiede almeno una minima preparazione organizzativa dietro stante. Per esempio: la costruzione di una strada può costituire l’unica attività svolta da un’impresa ma essa non può ritenersi occasionale. Invece, un’iniziativa si dice occasionale quando si tratta di un affare semplice che può essere svolto da chiunque, in qualsiasi momento. Per esempio: chi acquista una partita di merci all’ingrosso per rivenderla al dettaglio.

Il criterio dell'organizzazione

Il criterio dell’organizzazione stabilisce che l’attività produttiva non deve basarsi solo sul lavoro personale di un soggetto ma anche sull’organizzazione dei fattori produttivi di cui si prende carico il titolare dell’attività produttiva, in termini di rischi d’impresa.

  • Secondo questo criterio: è imprenditore anche chi opera senza utilizzare prestazioni lavorative altrui, purché il capitale e il proprio lavoro personale siano impiegati in modo organizzato.
  • Non è imprenditore (il lavoratore autonomo è) chi svolge un’attività produttiva basata esclusivamente sul proprio lavoro, escludendo totalmente l’organizzazione dei fattori produttivi. Quest’ultimo esempio fa riferimento al lavoratore autonomo.

Si differenzia dall’attività d’impresa il lavoro autonomo, il quale è un’attività che basa l’intero processo produttivo sul proprio lavoro personale.

Il criterio dell'economicità

Il criterio dell’economicità stabilisce che l’attività deve essere svolta con metodo economico, cioè in modo da garantire almeno la copertura dei costi con i ricavi. Per esempio: non è imprenditore chi cede beni o servizi sotto costo oppure gratuitamente.

L’attività di erogazione spesso si confonde con la logica della perdita programmata che consiste nel stabilire i prezzi-ricavo a un livello insufficiente per coprire i costi di produzione. Questa logica non rispecchia sicuramente il metodo economico, cioè il pareggio dei costi con i ricavi, e per questo ci si domanda se questa attività possa considerarsi di erogazione. Queste considerazioni interessano molte volte il mondo No-Profit, in cui non sono rari i casi di cessazione dell’attività per esaurimento dei fondi d’investimento.

Oggi non è più considerato requisito essenziale dell’impresa lo scopo di lucro, cioè il perseguimento del profitto (guadagno). Inoltre, bisogna far notare che le cooperative e le imprese pubbliche perseguono fini diversi dallo scopo di lucro.

Completezza della nozione d'impresa

Spesso la dottrina giuridica si è interrogata su due (pseudo) questioni. Un fenomeno produttivo può qualificarsi come impresa:

  • Se la produzione non è destinata a essere collocata sul mercato? (c.d. impresa per conto proprio);
  • Se la produzione è svolta senza osservare le condizioni richieste dalla legge (c.d. impresa illecita) oppure persegue direttamente o indirettamente una finalità illecita (c.d. impresa immorale o mafiosa).

La prima questione costituisce un’ipotesi con rilevanza pratica marginale perché riesce difficile credere che, per esempio, un costruttore edile realizzi un immobile per adibirlo a propria personale abitazione, invece che collocarlo sul mercato.

Con riferimento alla seconda questione, invece, bisogna precisare che il sintagma “impresa illecita” si identifica in due tipologie di fenomeni produttivi diversi: l’impresa illegale e l’impresa immorale (la quale può essere mafiosa).

  • L’impresa illegale indica un’azienda che inizia a svolgere un’attività senza chiedere o ottenere le autorizzazioni previste dall’autorità amministrativa; si pensi all’attività bancaria che può essere esercitata solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione da banca d’Italia (art.14 TUB).
  • L’impresa immorale indica un’azienda che svolge un’attività produttiva finalizzata a realizzare un bene o servizio che è contrario ai valori basilari dell’ordinamento (si pensi a un’attività di produzione di sostanze stupefacenti). L’impresa immorale è distinta a sua volta da una sottocategoria: l’impresa mafiosa.

L’impresa mafiosa indica un’azienda che svolge un’attività produttiva, di per sé lecita e regolare, finalizzata a sostenere la criminalità organizzata. Un esempio potrebbe essere la creazione e gestione di un ristorante o discoteca per riciclare denaro sporco. In tutti i casi analizzati la soluzione è riconducibile all’art. 2082: se un fenomeno produttivo presenta le tre caratteristiche oggettive di professionalità, economicità e organizzazione, allora esso costituisce un’attività d’impresa; nel caso contrario, no.

Categorie d'impresa

Oltre a definire l’imprenditore in generale (come visto nell’articolo 2082 cod. civ.), la legge distingue diverse categorie di impresa in base a tre fattispecie:

  • L’oggetto dell’attività svolta;
  • Le dimensioni dell’attività esercitata;
  • La natura del soggetto che esercita l’attività.

Tipologie di impresa

  • In base al primo criterio, si distingue l’impresa agricola da quella commerciale;
  • In base al secondo criterio, si distingue: il piccolo imprenditore e non piccolo;
  • In base al terzo criterio, si distingue: l’attività individuale da quella collettiva e l’attività pubblica da quella privata.

L'imprenditore agricolo

L’imprenditore agricolo è disciplinato dall’art. 2135 del codice civile, secondo cui: “È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”.

Prima del 1942, chi svolgeva l’attività descritta dall’ articolo 2135 dell’attuale codice civile non era considerato un vero e proprio imprenditore dall’ordinamento perché la coltivazione del fondo non era disciplinata dal codice commerciale. Di conseguenza, tale attività era intesa come mero sfruttamento della terra legata al diritto che il soggetto aveva su di essa (es. affitto, usufrutto, enfiteusi ecc). Inoltre, nonostante i frutti fossero poi venduti sul mercato non si trattava comunque di attività d’impresa.

Oggi, invece, l’imprenditore agricolo è riconosciuto dall’ordinamento e si distingue da quello commerciale per tutti gli obblighi per esso previsti, come: la tenuta di scritture contabili, l’assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali; fatta eccezione dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Gli imprenditori agricoli possono svolgere due tipi di attività distinte: attività agricole essenziali e attività agricole di connessione.

  • Le attività agricole essenziali sono costituite da: selvicoltura (ossia la cura e la coltivazione del bosco), coltivazione del fondo e l’allevamento del bestiame. Queste attività hanno subito una profonda evoluzione dal 1942 a oggi, grazie al progresso tecnologico. Oggi, infatti, l’imprenditore agricolo non è più esposto tanto al rischio economico quanto a quello ambientale perché l’avvento dei prodotti chimici (come i concimi) e, in generale, la meccanizzazione della produzione hanno permesso di accrescere la produttività naturale della terra. In questo modo l’attività dell’imprenditore agricolo si è slegata dal fondo e si è allacciata a un nuovo ciclo biologico vegetale e animale.
  • Le attività agricole di connessione (disciplinate dal secondo comma dell’articolo 2135) sono quelle collegate direttamente alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dall’allevamento degli animali e dalle attività di fornitura di beni servizi, resa possibile dall’impiego di attrezzature e risorse dell’azienda che normalmente sarebbero impiegate per l’attività agricola dominante.

Le attività agricole di connessione non sono qualificate come attività commerciali perché si presuppone che esse rispettino due criteri: uno soggettivo e l’altro oggettivo. Il primo consiste nel verificare che le attività siano svolte dallo stesso soggetto; il secondo consiste, invece, nello stabilire se i prodotti, le attrezzature e le risorse oggetto dell’attività connessa provengano dall’attività principale.

Le attività agricole di connessione sono tutte quelle legate: o alla trasformazione e conservazione dei beni ricavati dall’allevamento e dalla coltivazione del fondo (produzione di formaggi e vini); o quelle legate alla fornitura di servizi. L’imprenditore agricolo può svolgere liberamente le attività di connessione, a condizione che esse mantengano un ruolo marginale all’interno dell’attività d’impresa.

L’articolo 1 del diritto fallimentare stabilisce che l’imprenditore agricolo non è soggetto alla procedura fallimentare perché si assume un rischio imprenditoriale diverso da quello commerciale perché influenzato dalla natura.

L'imprenditore commerciale

La nozione di imprenditore commerciale è disciplinata dall’articolo 2195 il quale contiene l’elenco delle attività che comportano l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

  • Le attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
  • Le attività intermediarie nella circolazione dei beni;
  • Le attività di trasporto;
  • Le attività bancarie e assicurative;
  • Le attività ausiliarie delle precedenti (riguarda le imprese produttrici di servizi).

L’impresa commerciale è dunque un’attività di produzione di beni e servizi che si qualifica come industriale e attività di circolazione di beni che si qualifica come intermediaria. Per industrialità s’intende la presenza di attività automatizzate nella trasformazione fisico-tecnica della materia. Per intermediazione s’intende un’attività originata dall’acquisto e vendita di qualcosa.

Prima del 1942, l’ordinamento prevedeva l’esistenza di tre categorie di imprenditore: l’imprenditore agricolo, quello commerciale e l’imprenditore civile. Oggi quest’ultima tipologia non è più prevista dal nostro ordinamento giuridico perché il codice civile stabilisce che: chi non è imprenditore agricolo è allora commerciale e viceversa; per l’imprenditore civile non c’è spazio.

Tuttavia, oggi c’è chi sostiene che le imprese le quali non presentano questi requisiti e non sono imprese agricole sono dette imprese civili; appartengono a quest’ultima categoria l’impresa artigiana (dato che il processo produttivo non è interamente automatizzato), l’impresa mineraria (nella quale non vi è trasformazione) e l’impresa finanziaria (dato che fanno circolare il denaro limitandosi alla raccolta del risparmio).

Piccola impresa e impresa non piccola

La seconda fattispecie in base alla quale è possibile distinguere le diverse categorie di imprenditore è la dimensione dell’attività svolta. In base a questo criterio è possibile distinguere il “piccolo imprenditore” da quello “medio-grande”.

Il piccolo imprenditore è disciplinato dall’articolo 2083 il quale sostiene che: “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

Affinché vi sia piccolo imprenditore, è importante che il lavoro personale dell’imprenditore e dei suoi familiari assuma un valore esecutivo superiore rispetto a quello dei dipendenti e del capitale investito. Quando il ruolo esecutivo dell’imprenditore e della sua famiglia viene soppiantato dall’organizzazione dei fattori produttivi allora non si ha più il piccolo imprenditore.

Esempio: Considero un pasticcere che acquista un macchinario adibito alla produzione dei dolci; in questo caso viene meno la prevalenza qualitativa del lavoro manuale svolto dal pasticcere.

Il codice civile ha previsto che il piccolo imprenditore, in caso d’insolvenza, non è soggetto alla procedura di fallimento e a quella del concordato preventivo (art. 2221); inoltre, esso non ha l’obbligo civilistico di tenere le scritture contabili (art. 2214) né l’obbligo di iscrizione del registro delle imprese (art. 2202).

La normativa fallimentare ha stabilito che sono soggetti a fallimento gli imprenditori che superano le seguenti 3 soglie quantitative (Se ne supera anche solo una è assoggettata al fallimento).

  • Soglia di indebitamento: il debito dell’impresa deve essere non superiore a 500 mila euro.
  • Gli attivi, risultanti dagli ultimi tre bilanci, non devono superare 300 mila euro per ciascun esercizio.
  • I ricavi lordi, risultanti dagli ultimi tre bilanci, non devono essere superiori a 200 mila euro per ciascun esercizio.

Esiste poi una quarta clausola la quale stabilisce che: non sono soggetti a fallimento gli imprenditori i cui debiti scaduti (data di scadenza pervenuta) non sono superiori a 30'000 euro; a queste condizioni l’imprenditore non può essere considerato fallito.

Se l’imprenditore, pur superando le soglie, è di piccole dimensioni, allora può essere esentato dal fallimento ex art. 2083.

Il terzo criterio in base al quale si distinguono le categorie d’impresa è la natura del soggetto che esercita l’attività. In base a questo criterio distinguiamo: l’impresa pubblica o privata e individ...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher PLANESET di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale d'impresa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Bazzani Matteo.
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