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Capitolo Quarto (IV) - Lo Statuto dell'Imprenditore Commerciale
A. La Pubblicità Legale
La pubblicità delle imprese commerciali (art. 2188).
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal c.c. del 1942.
Per oltre 50 anni l'istituto è restato inoperante e durante questo periodo ha trovato applicazione il "regime transitorio". Il regime transitorio prevedeva l'iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale, esonerando gli imprenditori commerciali individuali. Successivamente furono introdotte nuove e ulteriori forme di pubblicità per le società di capitali e le società cooperative. Dopo numerosi tentativi falliti si è giunti con la legge n. 580 del 29/12/1993 contenente il riordino delle camere di commercio che hanno finalmente istituito il registro delle imprese divenuto pienamente operante.
agliinizi del 1997. A partire dal 1° ottobre 1997, sono stati soppressi anche il Busarled il Busc.L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli,ai piccoli imprenditori e alle società semplici. La tenuta del registro delleimprese è affidata alle CCIAA, con conseguente cessazione dei compiti dipubblicità legale delle imprese in passato svolti dalle cancellerie dei tribunali.Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche, e non più in formacartacea, in modo da garantire la tempestività dell’informazione su tutto ilterritorio nazionale.
Il registro delle imprese (art 2188)Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera dicommercio.L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dalpresidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è diviso in duesezioni: la sezione
La sezione ordinaria comprende gli imprenditori (non agricoli) per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese era originariamente prevista dal codice civile:
- gli imprenditori individuali commerciali non piccoli
- tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale
- consorzi
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
- le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività
Nella sezione speciale ci sono tre sezioni:
- La prima sezione comprende gli imprenditori che secondo il codice civile ne erano esonerati e per i quali l'iscrizione, introdotta con la riforma del 1993, aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia. Questi includono gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori e le società semplici.
inoltre annotati gli imprenditori artigiani già iscritti nel relativo albo.
nella seconda sono iscritte le società fra professionisti. Istituita dall'art. 16 deld. lgs. 2-2-2001 si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati, con funzione di pubblicità notizia.
la terza è dedicata alla pubblicità dei legami di gruppo. Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede, e per agevolare le ricerche da parte dei terzi, negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato il registro presso il quale l'iscrizione è avvenuta.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare (regolarità formale), nonché la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità sostanziale).
L'inosservanza dell'obbligo di registrazione è punita con sanzioni.
pecuniarie amministrative econ sanzioni indirette; esclusione dal beneficio del concordato preventivo (art160 legge fall) e dell'amministrazione controllata (art 187 legge fall). L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. I fatti e gli atti soggetti a iscrizioni ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione. (per le sole società capitali; s. per azioni, s. a responsabilità limitata l'opponibilità diviene piena solo dopo il decorso di 15 giorni di iscrizione). In alcune ipotesi l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. È anche presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti, sia frale parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), o solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale). In altri casi, l'iscrizione nella sezione ordinaria è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E' questo il caso della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice. L'iscrizione nelle sezioni speciali del registro ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Eccezione: con il d. lgs 228/2001 per l'imprenditore agricolo l'iscrizione nella sezione speciale ha oltre che efficacia di pubblicità notizia, anche di pubblicità legale. E' stata inoltre istituita una apposita sezione speciale relativa alle società tra professionisti nella quale si iscrivono, con funzione di pubblicità notizia, le società tra avvocati introdotte dal D. Lgs 96/2001 alle quali si applica peraltro, per quanto non espressamente previsto,
la disciplina della snc.B.LE SCRITTURE CONTABILI
L'obbligo di tenuta delle scritture contabili
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività svolta.
La tenuta delle scritture è obbligatoria per gli imprenditori che esercitano attività commerciale con esclusione dei piccoli imprenditori.
Le società commerciali, con esclusione delle s.s., anche se non esercitano attività commerciale, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili.
Le scritture contabili obbligatorie
La norma pone il principio generale che l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. È obbligatoria la tenuta del libro giornale e del libro inventari che devono essere ordinatamente conservati.
Ciascun affare, gli originali della corrispondenza commerciale (lettere, fatture, telegrammi) ricevute e le copie di quella spedita. Il libro giornale è un registro cronologico-analitico dove devono essere indicate "giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".
Il libro inventari è invece un registro periodico-sistematico e deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno. Nell'inventario viene annotato il bilancio (prospetto contabile) comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, che mette in evidenza alla fine di ciascun anno gli utili conseguiti o le perdite sofferte.
Altre scritture: libro mastro (le singole operazioni sono registrate non cronologicamente, ma sistematicamente); libro cassa (contiene entrate ed uscite di denaro); libro magazzino (registra le entrate e le uscite di merci); cespiti ammortizzabili; libro paga; libro matricola.
Regolarità delle scritture contabili. Efficacia probatoria
Per garantire la veridicità delle scritture ed in particolare impedire che le stesse siano successivamente alterate, è imposta l'osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta.
Per agevolare la tenuta delle scritture contabili con procedure informatiche, sono state ridotte progressivamente le regole formali. Sono state soppressa prima la vidimazione annuale e di recente anche l'obbligo della bollatura, foglio per foglio, da parte dell'ufficio del registro delle imprese o di un notaio.
Tutte le scritture contabili devono essere poi tenute "secondo le norme di ordinata contabilità" (art 2219) e, in particolare, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate restino leggibili.
È tuttavia consentita la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici.
Le scritture contabili e la
La corrispondenza commerciale deve essere conservata per dieci anni (art 2220); e la conservazione può avvenire anche su supporti informatici. L'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore (art 2720). Non può essere annesso a concordato preventivo (art 160 legge fall) e dell'amministrazione controllata (art 187 legge fall). È infine assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento (artt 216 - 217 legge fall.)
C. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Ausiliari dell'imprenditore commerciale e rappresentanza. L'imprenditore può avvalersi e di regola si avvale della collaborazione di altri soggetti, che possono essere i c.d. "ausiliari interni o subordinati", legati da un rapporto di lavoro subordinati. Oppure possono essere soggetti esterni all'organizzazione imprenditoriale, che collaborano con l'imprenditore,
In modo occasionale o stabile, o sulla base di rapporti contrattuali di varia natura, i c.d. "ausiliari esterni o autonomi". In entrambi i casi la collaborazione può riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore con un agire in rappresentanza dell'imprenditore con specifica dichiarazione di volontà di quest'ultimo attraverso la procura.
Rappresentanza commerciale si tratta di una speciale rappresentanza il cui contenuto non scaturisce da una procura, ma costituisce la conseguenza naturale dell'attribuzione del ruolo all'interno dell'impresa.
Institore (art 2203)
È institore colui che è preposta dal titolare all'esercizio di impresa commerciale. L'institore di solito è un prestatore di lavoro con funzioni direttive, cui spetta un rilevante potere di gestione con ampia autonomia di iniziativa. Egli di regola è un lavoratore subordinato con la qualifica di
dirigent