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LA TUTELA DEI DIRITTI:
La tutela dei diritti nello Stato moderno. Con l'espressione diritti fondamentali si
a
indicano i diritti civili, politici, sociali e di ultima generazione. Diritti Civili (1 generazione
di diritti): quelle libertà fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria in
cui potesse essere indipendente dallo stato (libertà dallo stato o negative) Il primo organico
riconoscimento delle libertà fondamentali viene considerato la Dichiarazione dei diritti
dell'uomo e del cittadino del 1789 con la quale i rappresentanti del popolo francese
proclamarono i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo.
a
2 generazione (da metà 800): diritti politici (libertà nello stato o positive) → diritto di voto,
associazione in partiti e sindacati. Evoluzione da stato liberale a l-democratico.
a
3 generazione (dopo WWI): diritti sociali (libertà attraverso lo stato) → diritto
all'istruzione, alla salute, alla previdenza sociale, al lavoro, all'abitazione.
a
Con sviluppo tecnologico diritti di 4 generazione: dignità dell'uomo nell'accezione delle
problematiche di tutela ambiente, informazione, tecnologie informatiche, bioetica.
Diritti umani: quelli che l'ordinamento internazionale attraverso l'ONU si sforza di
riconoscere a tutti i popoli e persone.
Le situazioni giuridiche soggettive. Sono soggetti di diritto coloro che godono della
capacità giuridica (per le persone fisiche si acquista alla nascita; cap di agire 18 anni).
Il ns ordinamento riconosce come tali sia le persone fisiche che quelle giuridiche (società,
associazioni…).
Le situazioni giuridiche si dividono in: favorevoli o non favorevoli.
Favorevoli: 1) Potere giuridico → situazione potenziale che consiste nella possibilità di
ottenere determinati effetti giuridici (p. di recedere da associazione)
2) Diritto soggettivo → situazione a tutela di interesse attuale e concreto che consente la
pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti (ulteriore divisione tra assoluti
– obbligano tutti i soggetti a non intralciarne godimento- e relativi – soddisfacimento del
diritto dipende da comportamento prescritto a un soggetto determinato-).
3) Interesse legittimo → il titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un
proprio interesse in quanto coincide con un interesse pubblico.
Non favorevoli: 1) obblighi → comportamenti che un sogg deve tenere x rispettare diritto
altrui.
2) doveri → comportamenti dovuti a prescindere da diritto altrui.
3) soggezioni → situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico (imputato).
Condizione giuridica del cittadino e dello straniero. Modi in cui si diventa cittadini
italiani: 1) Per nascita: essere figli di un cittadino italiano, nascere nel territorio italiano da
genitori ignoti o apolidi (applicazione residuale dello ius soli).
2) Per estensione: essere adottati da un cittadino italiano
3) essere coniuge di un cittadino italiano che risiede legalmente in Italia, dopo il
matrimonio, da almeno 2 anni
4)Per concessione: a richiesta, lo straniero che è legalmente residente da almeno 10 anni; è
cittadino dell'UE ed è residente da 4 anni; è apolide ed è residente da 5 anni; è discendente
straniero di chi è stato cittadino italiano e risiede da 3 anni. In tali casi la cittadinanza è
attribuita con decreto del PdR previo giuramento di fedeltà alla Repubblica.
Altre norme stabiliscono che: a) è ammessa la doppia cittadinanza; b) si perde la
cittadinanza per espressa rinuncia in caso di acquisto di un'altra cittadinanza e residenza
all'estero; la si perde di diritto se si ha rapporto di lavoro alle dipendenze di un altro stato e
si ignora l'intimazione del governo a cessarlo.
c) è ammesso il riacquisto della cittadinanza per chi l'ha perduta con condizione agevolata
rispetto a concessione.
La C. inoltre stabilisce che: a) nessun cittadino può essere privato della cittadinanza per
motivi politici. b) il cittadino italiano può essere estradato, cioè consegnato ad uno stato
estero dove abbia compiuto un reato solo nelle ipotesi previste dalle convenzioni
internazionali in materia. Non è ammessa l'estradizione per motivi politici tranne genocidio.
Il cittadino italiano è anche cittadino dell'Ue. Straniero: colui che non è italiano e non è
apolide. Extracomunitario: non è cittadino dell'Ue.
Art. 10.2 Cost. → la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali.
La disciplina dell'ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero si conforma alla politica
dell'Ue in materia. Il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione riconosce:
1) allo straniero cmq presente nel territorio i diritti fondamentali della persona umana
2) allo straniero regolarmente soggiornante (permesso di sogg o carta di sogg) i diritti civili
riconosciuti al cittadino italiano.
3) a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti parità di trattamento e diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
Allo straniero è inoltre garantita parità di trattamento con il cittadino riguardo la tutela
giurisdizionale dei diritti.
La C. in alcuni casi riconosce diritti di libertà senza individuare il destinatario, in altri
individua destinatari indeterminati, in altri i cittadini, i lavoratori o uno specifico gruppo
sociale.
La C.C. ha evocato l'effetto espansivo affermando che lo straniero è titolare di tutti i diritti
fondamentali che la C. riconosce spettanti alla persona.
Diritto di asilo: allo straniero che lascia il paese perché non può esercitare in modo effettivo
le libertà democratiche garantite dalla C.
Rifugio: chi abbandona x pericolo di essere perseguitato x religione o politica etc.
Espulsione è prevista: 1) x l'ingresso o soggiorno illegale nel territorio
2) come misura di sicurezza e a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione su ordine del
giudice
3) x motivi di ordine pubblico o sicurezza disposta dal M. dell'Interno.
In particolare l'espulsione dello straniero irregolare è disposta dal prefetto con decreto
motivato immediatamente esecutivo, convalidato dal giudice di pace, eseguita dal questore
tramite accompagnamento alla frontiera. Lo straniero può essere trattenuto in un centro di
identificazione ed espulsione al max x 18 mesi. Altra cosa è il respingimento alla frontiera.
Diritti umani: Possono essere riconosciuti nuovi diritti nel ns ordinamento sulla base di
conv internaz? Corte di Cassaz oscillante poi ha riconosciuto la diretta applicabilità
dell'art.6 della Cedu. Che posizione hanno nelle fonti? Essendo recepite con leggi di
esecuzione hanno rango primario. Nel 93 la CC afferma che la tutela dei d.u. è riconducibile
a fonte atipica ed è insuscettibile di abrog o modif da legge ordinaria. Soluzione: art. 117.1
C → rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali nella potestà legisl di Stato e
regioni. Cedu è documento fondamentale x tutela dei d.u. ha il suo sistema di tutela
giurisdizionale davanti a C. e. dei diritti dell'uomo (con possibilità di ricorsi individuali).
I diritti e i doveri
Art.2. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". I diritti
inviolabili hanno tali caratteristiche: 1) assolutezza (valgono erga omnes) 2) inalienabilità e
indisponibilità (non possono essere trasferiti per atto di volontà di chi ne è titolare); 3)
imprescrittibilità (non esercitarli non significa perderli) 4) irrinunciabilità.
"riconosce" richiama concezioni giusnaturalistiche secondo le quali i diritti inviolabili sono
preesistenti a ogni istituzione politica. "inviolabili" va interpretato come assoluta
inderogabilità dei diritti fondamentali anche in caso di revisione costituzionale.
I dir inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini. L'art.2 fa anche rif alle formazioni
sociali in quanto i diritti del singolo sono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali e
anche ad esse spetta la titolarità dei diritti inviolabili.
Sono così affermati 2 principi fondamentali della C.: personalista (esiste una sfera della
personalità fisica e morale che non può essere lesa da nessuno) e pluralista (tutela l'uomo
nelle relazioni sociali).
L'art. 2 contiene una disposizione a fattispecie aperta (CC 87) che assicura una tutela
costituzionali a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale.
Diritti della personalità – 1)diritto alla vita e all'integrità fisica. È tutelato dalle leggi
civili che incentivano la donazione di sangue e il trapianto di organi vietando gli atti di
disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità
fisica e che siano contrari a ord pubbl e buon costume. Art. 27 divieto della pena di morte.
Battaglia su aborto ha evidenziato la garanzia del diritto alla vita del nascituro: la donna può
interrompere entro i primi 90 giorni.
2)diritto all'onore tutela l'integrità morale della persona, il decoro, prestigio e reputazione
indipendentemente dalla veridicità dei comportamenti attribuiti al soggetto.
3)diritto all'identità personale cioè a essere se stesso con le proprie convinzioni
ideologiche morali sociali che qualificano l'individuo. Elemento costitutivo di questo diritto
è il diritto del figlio ad uno status filiationis (diritto di agire x riconoscimento
paternità/maternità). Esso comprende anche il diritto alla ricerca delle proprie origini
familiari e diritto alla rettifica nei cfr di mezzi di informazioni che riportino affermazioni
non veritiere.
4)diritto alla libertà sessuale inteso come diritto di disporre liberamente della propria
sessualità. Ne è espressione la legge che ha riconosciuto tra i delitti contro la libertà
personale le violenze sessuali. Collegati sono il diritto al libero orientamento sessuale e
l'identità di genere (diritto a scegliere il proprio genere). Nel caso in cui uno dei due coniugi
cambi sesso la legge prevedeva lo scioglimento automatico del matrimonio. La CC ha
corretto dicendo che si sarebbe cancellato un pregresso vissuto della coppia.
5)diritto alla riservatezza cioè alla segretezza e intimità della vita privata (molto in voga).
Nel 1996 è stato istituito il garante per la protezione dei dati personali. Il diritto alla privacy
è costantemente minacciato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e dei mezzi di
comunicazione. Diritto alla autodeterminazione informativa: controllare la cir