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Capitolo 10

Art. 2 Cost.: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione → sovranità popolare. "Appartiene":

  • il popolo è il titolare in senso giuridico della sovranità
  • il popolo mantiene della sovranità il possesso
  • il popolo non può rinunciarvi e non può trasferirla a nessun singolo individuo o parte di sé, ma può delegarne l'esercizio.

Il punto di discrimine fra affermazione formale della sovranità popolare ed effettiva attribuzione dei poteri sovrani è dato da due elementi:

  1. il riconoscimento dei diritti fondamentali dei cittadini
  2. il principio di maggioranza, e quindi il rispetto delle procedure che esso esige

Il popolo costituisce la fonte di legittimazione di ogni potere costituito e l'organizzazione dello stato e degli altri enti politici territoriali deve basarsi su tale principio. Alcuni dei poteri disciplinati dalla

costituzione restano affidati al popolo, al corpo elettorale, il quale può decidere votando in prima persona o tramite rappresentanti eletti assumendosi la responsabilità del proprio destino. Lo stato è uno degli strumenti della volontà popolare, altri sono le regioni, gli enti locali, i soggetti sovranazionali (UE), il libero associarsi in partiti politici e altre organizzazioni (ex. sindacati), gli istituti di partecipazione popolare. Per popolo si intende l'insieme di tutti coloro che sono legati all'ordinamento giuridico da un vincolo particolare, la cittadinanza (che rappresenta uno status giuridico); comprende quindi anche i residenti all'estero. Il concetto di nazione invece indica un vincolo sociale, a volte politico, che unifica e accomuna per tradizioni, storia, lingua, ecc. una serie di individui. Norme generali che disciplinano le votazioni (art. 48): 1. sono elettori tutti i cittadini che hanno la maggiore età. La legge estendelontani dal luogo di residenza e non possano recarsi personalmente al seggio elettorale.5. il voto è anche uguale: ogni voto ha lo stesso valore e non possono essere previste discriminazioni tra i cittadini.6. infine, il voto è segreto: nessuno può conoscere il voto espresso da un cittadino, garantendo la libertà di espressione politica senza timore di ritorsioni.

All'estero per almeno tre mesi. La costituzione prevede forme di decisione popolare mediante referendum, pur rimanendo prevalentemente una democrazia rappresentativa, garantendo che il popolo esprima la propria sovranità potendo eleggere i propri rappresentanti:

  • Membri del parlamento europeo spettanti all'Italia
  • Deputati e senatori
  • Presidenti delle regioni e consiglieri regionali
  • Sindaci e consiglieri comunali
  • Consiglieri circoscrizionali e municipali

Il fenomeno elettorale è disciplinato da un complesso normativo che costituisce la legislazione elettorale, della quale il sistema elettorale è solo una parte.

La legislazione elettorale comprende:

  1. La disciplina delle modalità di indizione delle elezioni
  2. La disciplina dell'elettorato attivo e passivo
  3. Le modalità di esercizio del voto
  4. Le modalità con le quali si presentano le candidature
  5. La disciplina delle campagne elettorali e propagandistiche
  6. La disciplina del finanziamento
delle campagne elettorali e dell'attività dei partiti g. l'allestimento e la protezione delle sezioni elettorali dove si vota h. il procedimento elettorale i. la formula elettorale di ogni elezione j. l'apparato di tutela nel caso di eventuali contestazioni k. le modalità di sostituzione di quegli eletti che cessino dalla carica Un sistema elettorale (formula elettorale) consiste in un meccanismo per trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime, distinguendo però: - elezione di organi monocratici, composti da una sola persona (ex. sindaco). Si può stabilire chi vince per maggioranza relativa (plurality, chi ottiene più voti), o per maggioranza assoluta (majority, metà più uno), può anche essere fissata una quota più bassa (ex. 40%). In entrambi i casi bisogna però stabilire il da farsi nel caso in cui nessuno dei candidati la raggiunga: in genere si procede ad un secondo turno (dopo aver deciso).

quali candidati farvi partecipare). Se la partecipazione è limitata ai primidue si ricorre al ballottaggio, ma si può scegliere un numero maggiore. In ogni caso vi è un esito maggioritario, a vincere è una parte sola.

- elezione di organi collegiali, composti da una pluralità di persone. In questo caso si ricerca di trovare formule che permettano che questo sia rappresentativo della collettività.

a. formule maggioritarie: chi prende più voti conquista l'intera posta in palio, che si tratti di un solo seggio o più seggi. Vi sono due principali varianti:

- plurality a unico turno, in base alla quale il seggio lo vince chi ottiene più voti in ciascun collegio uninominale

- Majority a doppio turno eventuale, il seggio lo vince chi nel collegio ottiene la metà più uno dei voti; se nessuno consegue questo risultato, si prosegue con una seconda votazione tra i primi due o tra chi ha riportato un certo numero di voti.

b.

formule proporzionali: sono quelle che ripartiscono i seggi da assegnare in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito. La rappresentanza territoriale può essere assicurata distribuendo i seggi in più collegi plurinominali. I sistemi che cercano di conciliare il principio maggioritario e quello proporzionale sono detti misti.

Per le elezioni parlamentari la costituzione non prevede nulla in ordine alla formula elettorale da usare, lasciando la discrezionalità al legislatore.

In un sistema bicamerale paritario la costituzione non impone sistemi elettorali identici, ma esige al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, seppur differenti, non devono ostacolare l'esito delle elezioni la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.

Le formule elettorali con le quali sono eletti i nostri parlamentari hanno carattere misto prevalentemente proporzionale, entrambe attribuiscono una quota più

ampia di seggi consistema proporzionale e una quota più ridotta con sistema maggioritario, A questi vanno aggiunti i seggi esteri.- i seggi da assegnare sono innanzitutto su base territoriale in base al numero di abitanti, ma a ciascuna regione sono attribuiti almeno 7 senatori. Ciascuna circoscrizione e regione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali e collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione di collegi uninominali contigui.- ciascuna forza politica può andare alle elezioni da sola, presentando i candidati nei collegi uninominali e le proprie liste di candidati nei collegi plurinominali; oppure può collegarsi ad altre forze politiche creando una coalizione formata dalle liste presentate da ciascuna di esse, che devono presentare lo stesso candidato nei collegi uninominali.- le liste nei collegi plurinominali sono formate da un minimo di due a un massimo di quattro candidati.- sono previste norme per il riequilibrio della rappresentanza di

genere.- sulla scheda elettorale sono riportati i nomi dei candidati nel collegio uninominale e il simbolo della lista o liste ad esso collegate, affiancate dall'elenco dei candidati di ciascuna lista nel collegio plurinominale.- l'elettore esprime il voto: 42 tracciando un segno sul simbolo→ voto valido a favore sia della lista a. sia del candidato tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio b. uninominale→ voto valido a favore del candidato e della lista a questo collegata. Se il candidato è in più liste il voto si divide pro-quota. c. tracciando un segno sia sul candidato uninominale sia sulla lista o una delle liste collegate.- per l'assegnazione dei seggi si procede innanzitutto a proclamare eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio uninominale (formula maggioritaria plurality), poi si determina a livello nazionale la cifra elettorale delle liste e delle coalizioni di liste, ovvero la somma

complessiva dei voti di ciascuna lista. Si deve poi tenere conto delle soglie di sbarramento, calcolate al livello nazionale. Individuato chi ha superato le soglie di sbarramento si stabilisce quanti seggi spettano complessivamente a ciascuna delle coalizioni e delle liste singole ammesse al riparto, sulla base delle rispettive cifre elettorali nazionali, alla camera, e delle rispettive cifre elettorali regionali, al senato (formula proporzionale). Per il riparto dei seggi viene usato il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

- alla camera i seggi complessivamente assegnati sul piano nazionale vengono restituiti in primo luogo alle singole circoscrizioni e poi ai singoli collegi plurinominali; al senato i seggi assegnati in ogni regione sono distribuiti nei singoli collegi plurinominali.

- avviene poi la proclamazione degli eletti

Per quanto riguarda la circoscrizione estero si utilizza formula proporzionale.

Le elezioni regionali, secondo la legge statale di principio 165/2004

prescrive alle regioni:

  1. l'individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale, assicurando però la rappresentazione delle minoranze
  2. la contestualità dell'elezione del presidente della giunta e del consiglio
  3. la promozione della parità di genere nelle candidature per il consiglio

Tutte le leggi elettorali rispecchiano la logica di fondo della preesistente disciplina statale, che prevedeva l'elezione diretta del presidente della giunta regionale in un solo turno, abbinata all'elezione del consiglio su base proporzionale ma con premio, garantendo l'attribuzione per legge della maggioranza consiliare alle forze politiche che hanno sostenuto il candidato eletto come presidente del consiglio; l'obiettivo era favorire la governabilità seppur assicurando ampio pluralismo della rappresentanza. Le leggi elettorali regionali hanno introdotto a

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A.A. 2022-2023
95 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fallegra02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giupponi Tomaso.