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Diritto costituzionale 2021/2022

Capitolo 1

Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico in quanto necessita di un complesso di regole che ne organizzino la vita ed attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione, che nel loro insieme formano l'ordinamento giuridico. Le regole del diritto sono rappresentate attraverso il linguaggio prescrittivo (dover essere), e non quello descrittivo (essere). Anche regole di carattere religioso, etico o morale sono però espresse attraverso linguaggio prescrittivo e la distinzione fra i due ambiti si fa risalire alla fase repubblicana del diritto romano quando, con la Lex Hortensia (287 a.C.), si stabilì che i plebisciti avevano forza di legge. In ogni modo tale separazione non è mai avvenuta del tutto (paesi islamici: precetti del Corano → legge dello stato).

Negli ordinamenti moderni le regole giuridiche sono finalizzate alla sopravvivenza e sviluppo di una certa organizzazione sociale non curandosi delle mere intenzioni del soggetto agente ma regolando le azioni rilevanti (imponendo doveri e tutelando i diritti dei consociati). Mentre le regole etiche e religiose sono volte alla salvezza dell'anima e si limitano ad imporre solo doveri.

Norme giuridiche: allorché si instaura un rapporto fra uno o più soggetti che, sulla base di una regola comune (diritto oggettivo) imposta da altri o posta dalle parti dà luogo a vincoli reciproci. Tali vincoli determinano in capo ad alcuni soggetti situazioni giuridiche favorevoli o di vantaggio (diritti in senso soggettivo), mentre in capo ad altri determinano il sorgere di corrispondenti situazioni giuridiche non favorevoli o di svantaggio (obblighi/doveri).

Il diritto non è monopolio di un'unica organizzazione, ma inerisce a qualunque organizzazione: principio di pluralità degli ordinamenti giuridici (ex. comunità internazionale, imprese commerciali ecc.).

Da dirigere → reggere. Giustizia e legge da iungere → diritto. Giurisprudenza, legare/legame.

Teorie sull'ordinamento giuridico

Due diverse teorie per la definizione di ordinamento giuridico:

  • Teorie normativiste (Hans Kelsen): è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale, visto come un qualcosa a sé, isolato dalla società ("dottrina pura del diritto"). Una società organizzata ha un ordinamento. L'impostazione normativista possiede maggiore certezza in quanto assicura alla scienza giuridica autonomia rispetto a fenomeni sociali. Venne infatti annoverata fra le teorie positiviste per cui le discipline giuridiche dovrebbero basarsi sul diritto positivo (positum), cioè su prescrizioni normative riconosciute come proprie dall'ordinamento considerato.
  • Teorie istituzionaliste (Schmitt): è il complesso delle norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale, la cui funzione è consolidarla e rafforzarla. Una società organizzata è un ordinamento. Le norme sono quindi prodotto di fatti normativi (rivoluzione, affermarsi di una consuetudine ecc.), questo sia nei paesi di common law, sia in quelli di civil law.

Common law (Regno Unito): la regolarità dei comportamenti prevalenti verificati dalle corti di giustizia scaturisce gran parte delle norme.

Civil law (nostro ordinamento): prevalente il peso delle norme scritte, deliberate dagli organi a ciò deputati. Ma anche in ambito costituzionale si può affermare che le norme sono prodotto di fatti normativi (l'assetto costituzionale italiano si era già delineato prima dell'entrata in vigore della costituzione stessa 1 gennaio 1948).

Per definizione, ordinamento giuridico: l'insieme di più elementi, prescrizioni, consuetudini, fatti normativi, accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici. Ogni ordinamento è un sistema, ovvero presume sé stesso come unitario, coerente e completo. Il suo essere sistema è il prodotto sia di consapevole volontà del legislatore sia all'attività degli interpreti, che deve presupporre che il diritto costituisca un sistema, così contribuendo a far sì che lo diventi veramente. Le varie norme e settori del diritto non sono solo parti di un tutto, ma un insieme di elementi, ciascuno con una propria funzione coordinata con la funzione degli altri.

Interpretazione delle norme

Secondo l'art 12 vi sono 3 regole sull'interpretazione:

  • Criterio letterale ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso oltre a quello fatto palese dal significato proprio delle parole...)
  • Criterio sistematico (...secondo la connessione di esse…)
  • Criterio teleologico (...e dall'intenzione del legislatore), che può essere inteso sia in senso soggettivo, ricostruendo le volontà del legislatore storico, sia in senso oggettivo, ovvero dando un'interpretazione moderna in base alla lettura del testo.

Disposizioni: formulazioni linguistiche suscettibili di diverse interpretazioni, composto di più piccole componenti, gli enunciati.

Norme: risultato dell'interpretazione, che si traduce in comandi, divieti, permessi, definizioni e regole sulla produzione o interpretazione di altre norme (meta-norme, norme sulle norme ex. art. 12).

Dalla medesima deduzione possono trarsi più norme, che possono essere fra loro compatibili o incompatibili, in tal caso si sceglie quella delle due che è compatibile con l'ordinamento nel suo complesso.

Possono aversi:

  • Disposizioni senza norme, nel caso in cui non esprimano un precetto (ex disposizioni sugli statuti regionali che si rifanno alle tradizioni storico-geografiche della regione).
  • Norme senza disposizioni, come le norme consuetudinarie, basate su un processo di astrazione dai comportamenti effettivi del corpo sociale.
  • Norme frutto di più disposizioni (le quali si integrano fra loro).
  • Norme frutto di più disposizioni che si ripetono con lo stesso contenuto normativo in vari testi legislativi, dalla quale si trae una sola norma.
  • Disposizioni in vigore, ma le cui norme sono applicabili a partire da una data diversa (ex. gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana → dopo 15 giorni).

Alla base dell'ordinamento vi è un progetto costituente che si ritrova consacrato in atti costitutivi, statuti e documenti simili, per l'ordinamento statale si parla di costituzione. La costituzione può essere scritta o non scritta e, se scritta, rigida o flessibile. Rigida se si può modificare solo con un procedimento di revisione aggravato, flessibile se può essere modificata o derogata con legge ordinaria.

Fine XVIII sec. sviluppo costituzionalismo moderno: prime costituzioni scritte. La prima in Europa fu quella francese del 1791. Molte costituzioni ottocentesche furono ottriate dal monarca e flessibili, tra cui lo Statuto concesso nel regno di Sardegna del 1848.

Ogni ordinamento statale ha un assetto costituzionale (diritto costituzionale), ma non vi è un unico tipo di costituzionalismo e di costituzioni. La costituzione scritta è la prevalente ma, ad esempio, nel Regno Unito vi è un nucleo di norme che costituiscono l'ordinamento costituzionale e non un documento formale.

Ordinamento costituzionale

Per definizione, l'ordinamento costituzionale: il complesso di norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all'ordinamento giuridico e rappresentano, per così dire, il codice genetico che determina l'identità dell'ordinamento stesso, vale a dire il suo ordinamento costituzionale.

Aiuta a:

  • Interpretare le norme costituzionali vigenti tenendo conto di ciò che caratterizza l'ordinamento nel suo complesso.
  • Individuare i limiti al potere di revisione, essendo non un potere costituente ma costituito.

Vero è che:

  • La costituzione come documento scritto non esaurisce tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell'ordinamento, restano fuori le leggi costituzionali e consuetudini costituzionali (norme materialmente costituzionali).
  • La costituzione contiene disposizioni che disciplinano, al contrario, aspetti che, seppur rilevanti, difficilmente potrebbero essere considerati tali da caratterizzare l'ordinamento. Ovvero non tutti gli articoli della costituzione rappresentano il fondamento su cui si reggono i rispettivi ordinamenti e la modifica degli stessi non stravolgerebbe l'identità del nostro ordinamento.
  • La costituzione può contenere norme non più vigenti (ex durante il regime fascista).

Quindi l'ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali e, viceversa, le norme della costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale.

Organi costituzionali

Organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, governo, Corte costituzionale → organi che concorrono a delineare il volto stesso dell'ordinamento costituzionale e sono necessari ed indefettibili.

Organi di rilevanza costituzionale: Consiglio nazionale o del lavoro.

  • Trovano la loro disciplina nella costituzione.
  • Sono coessenziali alla forma di stato delineata dalla costituzione.
  • Sono collocati in un sistema di reciproche influenze e controlli (bilanciamenti costituzionali).
  • Hanno un'autonoma potestà regolarmente su ciò che riguarda il funzionamento interno.
  • Spetta ad essi la verifica dei poteri (sui suoi componenti).
  • Esercitano l'autarchia (spetta a loro la risoluzione di controversie con i propri dipendenti).
  • I loro titolari possono essere sottratti alle regole di diritto comune.

Concetto di costituzione

Normativisti: la costituzione sono le norme espresse dal testo costituzionale. Vedono nel diritto un sistema piramidale con al vertice la "norma fondamentale" (presupposta, ovvero valida finché non viene resa invalida dall'ordinamento giuridico stesso) che è una norma generale sulla produzione del diritto in base alla quale, a cascata, si costruisce l'intero ordinamento. Su di essa poggiano altre norme sulla produzione del diritto, le norme costituzionali.

Istituzionalisti: la costituzione è la decisione politica che fonda l'ordinamento costituzionale. Schmitt sostiene che la vera costituzione o la "decisione fondamentale" con cui il potere costituente determina, attorno a determinati valori ed interessi, la forma dell'unità politica di un ordinamento statale.

Mortati (costituzionalista italiano) sulla base schmittiana definisce una differenza fra:

  • Costituzione materiale: fini e valori su cui convergono le forze politiche prevalenti (la maggioranza presente nel momento in cui fondano l'ordinamento) e su cui si fonda l'ordinamento.
  • Costituzione formale: su quei fini e valori poggia la costituzione formale, ovvero il documento in sé.

Questa distinzione dava però origine a diverse controversie poiché il concetto di costituzione materiale si prestava a interpretazioni politicamente orientate in quanto giustificherebbe un allontanamento dal testo costituzionale.

È preferibile quindi distinguere solo, in quanto garantisce l'autonomia del testo costituzionale dalle forze politiche:

  • Costituzione: carta costituzionale.
  • Ordinamento costituzionale: complesso di norme (formalmente e materialmente costituzionali) anche consuetudinarie.

Il diritto è il nucleo dell'ordinamento, che si divide in diritto pubblico e privato (per quanto quello privato sia comunque legato, a prescindere dal grado di immediatezza del collegamento, a quello pubblico). Il diritto costituzionale è parte del diritto pubblico.

Capitolo 2

Dal XVI sec. si istituì il concetto di stato, dopo che in varie parti d'Europa alcuni ordinamenti territoriali si organizzarono attorno a un princeps, un feudatario di maggiore rilevanza. Il processo si sviluppò in due direzioni:

  • Esterna: reclamando autonomia dal Papato e dall'Impero. Questa autonomia si consacrò alla fine della guerra dei 30 anni e il trattato di Vestfalia del 1648 (che segna la nascita del moderno diritto internazionale).
  • Interna: affermando la supremazia nei confronti degli ordinamenti preesistenti internamente. Questa si affermò in seguito all'affermazione dell'autonomia assoluta nei principali paesi europei.

I caratteri più rilevanti dello stato moderno (tra loro collegati → non si possono conseguire fini generali senza disporre della forza) sono:

  • Politicità: (polis) lo stato deve curarsi di tutti gli interessi generali di una determinata collettività stanziata in un determinato territorio.
  • Sovranità: affermare la propria supremazia nei confronti di ogni altro potere al suo interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni. Il sovrano deve detenere il monopolio della forza, ovvero agire senza resistenze al suo interno e interferenze dall'esterno (iubeo ergo sum - Cartesio).

Il monopolio della forza viene esercitato dallo stato in due forme:

  • Diretta: istituendo tribunali ed organi di polizia.
  • Indiretta: legittimando altri soggetti all'uso della forza (ex. organi di polizia locali con compiti delineati).

La sovranità è un potere costituente, ovvero in quel potere trova legittimazione la costituzione dello stato (solo gli stati sovrani possono darsi una costituzione). Nell'ordinamento italiano la sovranità è considerata appartenente al popolo:

  • Il popolo è forma di legittimazione di ogni potere statale. Il popolo (corpo elettorale) è titolare dei poteri sovrani → elegge gli organi dello stato e delibera via referendum.

Per definizione, stato è quando una popolazione stanziata su un territorio, sottomettendosi ad un potere sovrano, dà vita ad un ordinamento rivolto a soddisfare i suoi interessi generali.

Per aversi uno stato:

  • Popolo: sotto un unico ordinamento.
  • Territorio: nella quale il popolo è stanziato.
  • Governo: che eserciti il potere sovrano.

Lo stato può essere inteso in due sensi:

  • Stato ordinamento: complesso delle norme a fronte del quale si pongono le istituzioni cui è riconosciuta la legittimazione a governare.
  • Stato persona: soggetto dell'ordinamento giuridico, titolare di diritti, poteri e viene considerato come altri soggetti giuridici operanti nel mondo del diritto.

L'esercizio del potere statale riscontra però dei limiti:

  • Limiti derivanti dalla globalizzazione, che rende difficile il controllo di informazioni e beni.
  • Limiti giuridici, derivati dall'evoluzione del diritto internazionale (ex. ONU).

Stato federale: (Stati Uniti) ordinamento complesso in cui la sovranità è distribuita su due livelli di governo:

  • Livello nazionale.
  • Livello degli enti federati (ciascuno munito di propria costituzione).

Il processo di unificazione dà vita ad un nuovo stato avente una costituzione federale, la quale si pone come fonte superiore di legittimazione di tutti i poteri pubblici, anche degli enti federati.

Confederazione di stati: unione di stati indipendenti fra loro attraverso strutture comuni di cooperazione.

Gli stati muoiono, si dividono e si trasformano, queste trasformazioni possono essere valutate:

  • Dal diritto internazionale (attraverso il riconoscimento di tali cambiamenti da parte degli altri stati e ammissione all'ONU).
  • Dall'autonomo diritto interno, che può riconoscere o meno eventuali cambiamenti all'assetto costituzionale.

Uno stato può autoqualificarsi come nuovo (ex. Russia del 1917) ma non essere riconosciuto come tale dal diritto internazionale.

Gli stati vengono distinti in base alla ripartizione del potere tra stato centrale e gli enti territoriali, in:

  • Stati centrali: (modello ottocentesco della Francia napoleonica) potere attribuito allo stato centrale e limitata burocrazia periferica.
  • Stati composti: enti territoriali al loro interno titolari di propri poteri. Questo tipo di stato può essere:
    • Stato federale: (USA)
    • Stato regionale: (Italia)

Stato federale Stato regionale

  • Autonomia istituzionale: propria costituzione statuto
  • Competenze: titolari di funzioni legislative, no giurisdizionali
  • Criterio di distribuzione dei poteri legislativi tra i 2 livelli di governo: la costituzione elenca le materie di competenza dello stato centrale, affidando il resto agli enti
  • Composizione seconda camera e revisione costituzionale: una delle due camere è composta da soli rappresentanti degli enti territoriali e quindi hanno un ruolo decisivo nel procedimento di revisione costituzionale

Le funzioni della comunità statale, il modo in cui si atteggiano i caratteri di politicità e sovranità, stanno alla base delle varie dottrine dello stato, che si riflettono sulle forme di stato succedutesi in epoca moderna.

Dottrine dello stato

Possiamo distinguere diverse dottrine:

  • Dottrine contrattualistiche:
    • Costituzionalismo liberale: Il maggiore esponente → John Locke: gli uomini allo stato di natura (felice) possiedono 3 diritti, alla vita, alla libertà e alla proprietà, e per salvaguardali hanno il diritto di difenderli. Per farlo nel modo più efficace essi trasferiscono per contratto tali diritti ad una sovranità, il cui scopo è tutelarli e riconoscerli.
    • Stato come Leviatano: a partire dallo stesso filone contrattualista, Thomas Hobbes sviluppò un altro pensiero. Allo stato di natura l'uomo nasce in conflitto con gli altri uomini e per uscire da quella condizione delega al sovrano il potere di disporre di sé stessi. Lo stato non ha quindi obblighi verso gli individui: è un leviatano che assoggetta il suo potere autoritario.
  • Dottrine statolatre: Hegel ha una visione dello stato come realtà spirituale, intesa come totalità.
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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fallegra02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Giupponi Tomaso.
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