Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FONTI DEL DIRITTO: CONCETTI GENERALI
5.1 Cosa sono le fonti del diritto
Atto: comportamento umano volontario o consapevole
Fatto: evento naturale o comportamento umano non volontario
Fonti del diritto: sono gli atti o i fatti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche.
Caratteri delle norme giuridiche sono:
- la generalità = l'essere cioè riferita a una pluralità indistinta di soggetti
- L'astrattezza = prevedere che la norma possa essere ripetuta nel tempo indipendentemente da un caso concreto
- La capacità di innovare l'ordinamento
Fonti DI Produzione: atti o fatti ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di norme giuridiche che esso riconosce come proprie e disciplinano i modi di produzione
Fonti SULLA Produzione: sono quelle norme che del diritto oggettivo -> individuano anche i modi con i quali portare a conoscenza di tutti le nuove norme (es. GUDRI o BUR)
Fonti fatto: quando
L'ordinamento riconosce direttamente al corpo sociale la capacità di produrre le consuetudini norme, senza che vi provvedano le istituzioni a ciò espressamente deputate (es. comportamento ripetuto in modo costante, ritenuto giuridicamente obbligatorio dalla pluralità dei soggetti)
Fonti atto: quando la norma è prodotta da un soggetto portatore di una precisa volontà, espressa seguendo le procedure stabilite dalle norme sulla produzione
L'ordinamento giuridico per solo le fonti del diritto prevede:
- la pubblicazione in forma ufficiale
- novit curia" legis non excusat"
L'applicazione del principio "iura e del principio "ignorantia
La possibilità di ricorso in cassazione per violazione di legge ex art. 111.7
L'interpretazione e applicazione del diritto ex art. 12 delle preleggi
Soggetti che concorrono a produrre diritto:
- legge del parlamento
- regolamenti del re
Stato liberale -> come fonte primaria
come fonte secondaria e gli usi (art. 1 preleggi del codice civile del 1942)
- Stato liberal-democratico: avvento di una costituzione come atto supremo dell'ordinamento, ha assunto sia una funzione regolatrice dei processi di produzione ma ha anche modificato la distribuzione sia verticale sia orizzontale del potere di produrre norme:
- Costituzione
- Leggi costituzionali
- Leggi ordinarie e atti equiparati
- Regolamenti dell'esecutivo
La costituzione è fonte di produzione e fonte sulla produzione a riguardo di:
- di revisione costituzionale leggi costituzionali
- norme di rango costituzionale: leggi e altre (ex art. 138 statuti), di regioni speciali (ex art. 116)
- ordinarie decreti
- norme di rango primario: leggi dello stato (ex art. 70 e 117), leggi e legislative regolamenti parlamentari statuti (art 76 e 77), (art. 64), di regioni ordinarie (art. 123), Leggi regionali (art. 117 e 121)
Sistema delle fonti di rango primario -> sistema chiuso:
non esistono
altre fonti primarie oltre quelle elencate nella costituzione, ma la costituzione silimita a delineare la disciplina essenziale (norme sulla produzione contenute in altre fontiintegrano e completano gli spazi da essa lasciati aperti)- ciascun atto normativo non può disporre di forza maggiore di quanta la costituzione gliattribuisce (la creazione di altre fonti primarie richiederebbe una revisione costituzionale)+ agli atti fonte primaria è riconosciuta Forza di legge (≠ regolamenti parlamentari): capacità di unatto di innovare l’ordinamentoabrogare-> pro lo attivo: capacità di o modi care atti fonte dello stesso rango o inferioreresistere-> pro lo passivo: capacità di alla modi ca da parte di atti fonte non dello stesso rango=> questo concetto presuppone che il sistema delle fonti sia ordinato secondo una scalagerarchica
5.2 I criteri per ordinare le fonti del dirittoNecessità di criteri (tratti dalla costituzione e preleggi)
con cui ordinare le fonti del diritto per risolvere le antinomie normative:- tra norme di fonti pariordinate prevale la norma successiva abrogata=> la norma precedente è (non eliminata, è stata circoscritta nel tempo la posterior derogat priori”) sua e cacia) da quella successiva (“lex ≠ nel caso di leggi speciali, prevale e si applica la norma speciale anche se anteriore nel tempo
- tra norme non pariordinate prevale la norma posta dalla fonte
- Criterio della gerarchia: il con itto superiore invalida,=> la norma sottordinata si considera viziata per non aver rispettato l’ordine l’annullamento gerarchico => deve essere eliminata dall’ordinamento giuridico con (per dee cacia ex tunc)
- dando prevalenza alla norma posta dalla fonte competente a disciplinare una determinata fattispecie (es. “riserva di competenza a favore
regolamenti parlamentari” nell’art 64)5.3 l’abrogazione e l’invalidità
Sent. 49/1970: “l’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sferamateriale di e cacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti veri catisi sino a un certo momento deltempo: che coincide di solito con l’entrata in vigore di quell’ultima”
Unico caso in cui l’ordinamento prevede la cancellazione degli e etti di una disposizione conla decadenza di un d.l. per mancata conversione in leggee cacia ex tunc:
L’abrogazione può essere di tre tipi (ex art. 15 delle preleggi):
- espressa: disposta direttamente dal legislatore quando nel testo di una legge vengono indicatele disposizioni preesistenti derogate
- Per incompatibilità (o tacita): viene accertata in via applicativa, rilevano il contrasto tra duenorme dal contenuto incompatibile, scegliendone una
- Per nuova disciplina dell’intera materia:
disposizioni che violano la legge di delegazione -> incostituzionalità per normainterposta: in contrasto con un’altra norma alla quale la costituzione fa espresso rinvio≠ la non applicazione del diritto interno in caso di contrasto con norme UE direttamenteapplicabili
5.4 L’e cacia degli atti normativi e il divieto di retroattività
E cacia degli atti normativi: entrano in vigore e iniziano a produrre i propri e etti giuridici,diventando obbligatori per tutti
Di norma, una volta vigenti, valgono solo per il futuro derogabile
Divieto di e cacia retroattiva: divieto di avere e etto anche per il passato -> nel caso di entrata in vigore di una legge successiva che disponga diversamente.
Comunque la retroattività della legge riguarda solo i rapporti pendenti, cioè suscettibili di essere ancora regolati per garantire i diritti acquisiti dai rapporti esauriti.
Assoluto inderogabile in materia penale≠ il divieto di retroattività, invece, è
E per le leggi più favorevoli al reo (in essendo stabilito dall'art. 25.3 ("nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"). Non è la retroattività bonapartem, delle leggi più favorevoli al reo (in prevista non dalla Costituzione ma dal codice penale (art. 2): essa può quindi subire deroghe da parte del legislatore (v. Sent. 236/2011).
5.5 L'interpretazione del diritto
L'applicazione del diritto presuppone un'attività interpretativa, i criteri che regolano questa attività sono elencati dall'art. 12 delle preleggi e elaborati dalla dottrina della giurisprudenza:
- interpretazione letterale o testuale: ossia in base al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione
- l'intenzione del legislatore (interpretazione storica) o secondo il
legge (ratio legis)
- Interpretazione logico-sistematica: ossia collocando l'atto o la disposizione nell'ordinamento complessivo
- Interpretazione analogica: è uno strumento di integrazione in caso di lacune o vuoti normativi
- legis: analogia per colmare un vuoto si fa rinvio alla disciplina dettata per casi simili o materie analoghe
- iuris: Analogia mancando anche una disciplina simile si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico
Divieto di analogia per le materie penali e per le leggi speciali
Stretto criterio di interpretazione: per le disposizione costituzionali che tutelano diritti fondamentali in caso di dubbio non può attribuire un significato in alcun modo restrittivo o lesivo dei diritti da esse garantiti (favor liberatis)
Non interpretazione autentica: interpretazione effettuata dal legislatore stesso in riferimento a un precedente testo legislativo di dubbio significato
LE FONTI DEL
esso legislativo, con discussione e votazione in entrambe le Camere del Parlamento.2^ lettura dopo un intervallo di tempo di almeno tre mesi dalla prima lettura, con discussione e votazione in entrambe le Camere del Parlamento.6.2 Le fonti legislativeLe fonti legislative sono gli atti normativi adottati dal Parlamento. Possono essere:- Leggi ordinarie: sono gli atti normativi adottati dal Parlamento nell'esercizio della sua funzione legislativa ordinaria. Possono riguardare qualsiasi materia e devono essere conformi alla Costituzione.- Decreti legislativi: sono atti normativi adottati dal Governo su delega del Parlamento. Possono riguardare qualsiasi materia e devono essere conformi alla Costituzione e alla legge di delega.- Decreti legislativi regionali: sono atti normativi adottati dalle Regioni su delega dello Stato. Possono riguardare materie di competenza regionale e devono essere conformi alla Costituzione, alla legge di delega e agli atti normativi dello Stato.- Regolamenti: sono atti normativi adottati dal Governo o da altri organi amministrativi. Possono riguardare l'organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e devono essere conformi alla Costituzione e alla legge.