Corso di diritto costituzionale riassunto
AUGUSTO BARBERA, CARLO FUSARO
Anno accademico: 2022/2023
Nicolò Francesco Righi
1. ORDINAMENTO GIURIDICO E DIRITTO COSTITUZIONALE 6
1.1 L’ordinamento giuridico 6
1.2 Le principali teorie della costituzione 7
2. LO STATO E LE FORME DI STATO 8
2.1 La nascita dello stato moderno e le sue caratteristiche 8
2.2 Le dottrine dello stato 9
2.3 Le forme di stato moderne e il costituzionalismo liberal-democratico 10
3. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 11
3.1 Il diritto internazionale 11
3.2 rapporto tra ordinamento italiano e ordinamento internazionale 11
3.3 L’adattamento agli obblighi internazionali 12
3.4 La tutela dei diritti umani 12
3.5 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 12
3.6 La Nato, la Coe e l’Osce 13
4. L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 14
4.1 Il lungo percorso per la nascita dell’UE 14
4.2 origine del Trattato di Lisbona 14
4.3 Le istituzioni dell’Unione Europea 14
4.4 I fondamenti dell’Unione Europea 17
4.5 Il procedimento di formazione degli atti legislativi 18
4.6 L’EU e la sua evoluzione 19
5. FONTI DEL DIRITTO: CONCETTI GENERALI 20
5.1 Cosa sono le fonti del diritto 20
5.2 I criteri per ordinare le fonti del diritto 21
5.3 l’abrogazione e l’invalidità 21
5.4 L’e cacia degli atti normativi e il divieto di retroattività 22
5.5 L’interpretazione del diritto 22
6 LE FONTI DEL DIRITTO: LE SINGOLE FONTI 23
6.1 Le fonti costituzionali 23
6.2 Le fonti dell’Unione Europea 23
1
ffi 6.3 La legge ordinaria dello stato 25
6.4 Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legislativi 26
6.5 Gli atti normativi del governo equiparati alla legge: i decreti legge 26
6.6 Referendum abrogativo 27
6.7 Le fonti legislative specializzate 27
6.8 Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali: i regolamenti parlamentari 28
6.9 Le fonti espressione di autonomia degli organi costituzionali: gli altri regolamenti 28
6.10 Le fonti secondarie: i regolamenti del governo 28
6.11 Le fonti secondarie: i regolamenti ministeriali e interministeriali 29
6.12 Le fonti del diritto regionale 29
6.13 Le fonti degli enti locali 29
6.14 Le fonti espressione di autonomia collettiva 30
6.15 Le fonti esterne riconosciute 30
6.16 Le fonti fatto 30
6.17 Le fonti di cognizione e i testi unici 31
7. La tutela dei diritti 31
7.1 alle origini dei diritti fondamentali 31
7.2 Le situazioni giuridiche soggettive 31
7.3 Condizione giuridica del cittadino 32
7.4 Condizione giuridica dello straniero 33
7.5 La tutela dei diritti nella costituzione 33
7.6 La tutela dei diritti nell’Unione Europea 34
7.7 Tutela internazionale dei diritti e ordinamento italiano: la Cedu 34
8. DIRITTI INVIOLABILI (ART.2) 34
8.1 I diritti inviolabili dell’art. 2 34
8.2 il diritto alla vita e all’integrità sica 35
8.3 Il diritto all’onore e il diritto all’identità personale 35
8.4 il diritto di esprimere la propria sessualità 36
8.5 Il diritto alla riservatezza 36
9. DIRITTI FONDAMENTALI (espressamente riconosciuti) 37
9.1 Libertà personale (art.13 + art. 25) 37
9.2 Libertà di circolazione, soggiorno e espatrio (art.16) 37
9.3 Libertà di domicilio (art.14) 37
9.4 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art. 15)
38
9.5 libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) 38
2
fi
9.6 libertà di informazione e i mezzi di di usione del pensiero 38
9.7 libertà di religione e la libertà di coscienza (art. 19) 39
9.8 libertà della ricerca scienti ca (Art.9 e art.33) 40
9.9 libertà della e nella scuola, diritto all’istruzione e allo stadio (Art.33 e 34) 40
9.10 libertà di riunione (art. 17) 40
9.11 libertà di associazione (art. 18) 41
9.12 famiglia (art. 29) 41
9.13 minoranze linguistiche (art. 6) 42
9.14 comunità religiose (art. 7 e 8) 42
9.15 diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica (art. 41 e 42) 43
9.17 il diritto al lavoro (art. 1, 4, 35-38) 44
9.18 Il diritto all’assistenza e alla previdenza (art. 38) 44
9.19 Il diritto alla salute (art. 32) 45
9.20 Il diritto all’abitazione (art. 47) 45
9.21 I doveri costituzionali 46
9.22 Il principio di eguaglianza 46
10. LE FORME DI GOVERNO 47
10.1 La funzione di indirizzo politico 47
10.2 le forme di governo: storia ed evoluzione 47
10.3 Le forme di governo: Tipologia 48
10.4 Forma di governo in Italia 50
11. LA SOVRANITA’ POPOLARE 51
11.1 la sovranità appartiene al popolo (art.1) 51
11.2 il popolo che vota: art. 48 52
11.3 il popolo che elegge 52
11.4 Le elezioni parlamentari 53
11.5 Le elezioni regionali 54
11.7 Le elezioni europee 55
11.8 La legislazione elettorale di contorno 55
11.9 I Referendum 55
11.10 I partiti (art. 49) 57
12. IL PARLAMENTO 58
12.1 Alle origini dei parlamento 58
12.2 Cenni storici sul parlamento italiano 58
12.3 Com’è composto il parlamento 59
12.5 organizzazione e funzionamento delle due camere (art.64) 60
3
fi ff
12.6 Lo status giuridico dei parlamentari 60
12.7 gli organi delle camere 61
12.8 Le funzioni delle camere 62
12.9 il procedimento legislativo (art.71 - 74) 62
12.10 il ciclo annuale di bilancio 63
12.11 la legge di delegazione europea e la legge europea 64
12.12 le procedure di indirizzo 65
12.13 le procedure di controllo e informazione 65
12.14 lessico del parlamento e governo in parlamento 65
13. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 66
13.1 elezione e durata in carica del PdR 66
13.2 Le attribuzioni del PdR 66
13.3 La responsabilità del PdR 67
14. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA 68
14.1 Il governo e il PdC 68
14.2 Organizzazione del governo italiano 68
14.3 La responsabilità del governo 69
14.4 formazione e crisi di governo 70
15. I GOVERNI REGIONALI E LOCALI 70
15.1 le origini dello stato accentrato no alla riforma del titolo V 70
15.2 I caratteri dell’ordinamento regionale 71
15.3 La ripartizione delle competenze legislative (art. 117) 72
15.4 L’ordinamento degli enti locali 74
15.5 Le funzioni amministrative e il principio di sussidiarietà 75
15.6 L’autonomia nanziaria e i principi statali di coordinamento (art. 119) 76
15.7 I poteri di controllo dello stato 76
15.8 Le regioni a statuto speciale 77
16. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 77
16.1 La pubblica amministrazione 77
16.2 Organizzazione per ministri e per enti 78
16.3 l’organizzazione per autorità indipendenti 79
16.4 i principi costituzionali dell’amministrazione pubblica 80
16.5 Il procedimento amministrativo 81
16.6 gli atti amministrativi 81
16.7 La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 82
17. IL SISTEMA GIUDIZIARIO 82
4
fi fi
17.1 la funzione giurisdizionale 82
17.2 l’organizzazione giudiziaria 83
17.3 Le giurisdizioni speciali 84
17.4 l’autonomia e indipendenza della magistratura 84
17.5 Il consiglio superiore della magistratura 85
17.6 La responsabilità dei magistrati 85
17.7 I principi costituzionali del Processo 86
18. LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 87
18.1 la giustizia costituzionale 87
18.2 La corte costituzionale 88
18.3 il Giudizio di legittimità costituzionale: oggetto, parametro e vizi sindacabili 88
18.4 l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale: in via incidentale e in via d’azione 89
18.5 Tipologia delle sentenze 91
18.6 Gli e etti della dichiarazione di illegittimità 93
18.7 I Con itti di attribuzione: interorganici e intersoggettivi 93
18.8 Altri giudizi 95
5
ff fl 1. ORDINAMENTO GIURIDICO E DIRITTO COSTITUZIONALE
Regole giuridiche ≠ regole morali o religiose
- disciplinano i rapporti tra i soggetti di un gruppo sociale per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’organizzazione sociale => NON hanno solamente intenti ideali
- NON impongono SOLO doveri ma tutelano anche i diritti dei consociati
Rapporto giuridico = relazione tra due soggetti regolata dal diritto
- oggettivo
Diritto in senso = l’insieme delle norme giuridiche che prescrivono a una persona
determinati comportamenti
- soggettivo
Diritto in senso = pretesa di un soggetto che gli altri seguano il comportamento che
la norma prescrive
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici = il diritto non è monopolio di alcuna
organizzazione ma è inerente a qualunque organizzazione
Il diritto prodotto dallo stato è caratterizzato dalla politicità (in senso giuridico) quale cura degli
interessi della comunità, che non solo si regge su proprie regole ma aspira a stabilire regole,
divieti o vincoli per tutte le altre organizzazioni giuridiche => tende ad a ermarsi quindi come
sovrana.
1.1 L’ordinamento giuridico
• Teorie Normativiste: l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un
determinato spazio territoriale, visto come qualcosa a sé, isolato dalla società e da studiarsi
secondo regole proprie. (“Dottrina pura del diritto”)
• Teorie Istituzionaliste: un ordinamento è il complesso delle norme che scaturiscono da una
determinata organizzazione sociale. Non sono le norme a dar luogo all’organizzazione ma è
essa stessa che le produce; la loro funzione è di mantenerla, consolidarla e ra orzarla.
facto oritur ius”:
“ex le norme sono il prodotto di fatti normativi intervenuti in un certo momento
della storia. common
Questa a ermazione è di cilmente contestabile se si pensa ai paesi anglosassoni del
law : paesi dove dalla regolarità dei comportamenti prevalenti accertati e veri cati dalla corte di
Civil law
giustizia scaturiscono le norme. ≠ è prevalente il peso delle norme scritte cioè deliberate
dagli organi a ciò deputati.
=> Secondo le teorie normativiste , una società organizzata HA un ordinamento , secondo le
teorie istituzionaliste , una società organizzata E’ un ordinamento.
L’importanza delle teorie normativiste sta nel fatto che su di esse si fonda l’autonomia del diritto
rispetto agi altri fenomeni sociali, difatti viene annoverata tra le teorie positiviste. Il diritto viene
de nito positivo se si appoggia su prescrizioni normative valide nell’ordinamento considerato.
L’ordinamento giuridico: l’insieme di più elementi –prescrizioni, consuetudini , fatti normativi-
espressione di una determinata organizzazione sociale
accumunati dal fatto di essere tutti e
coordinati fra loro secondo criteri sistematici.
Ogni ordinamento giuridico è un sistema, quindi ha le seguenti caratteristiche:
- unitario = ha un fondamento che ne assicura l’unità
- Coerente = non ammette contraddizioni tra norme
- Completo = non ammette lacune o vuoti normativi
=> prodotti della volontà del legislatore e dell’interprete -> distinzione tra disposizione e norma
Disposizione = formulazione linguistica, l’enunciato
Norma = l’interpretazione che si può desumere da una o + disposizione attraverso diversi criteri:
- letterali: utilizzare le parole come scritte come riferimento
- Logici-sistematici: guardare alla connessione tra loro degli enunciati e come si inseriscono nel
contesto normativo considerato
- teleologici: fare riferimento all’intenzione del legislatore (inteso come legislatore storico)
6
fi ff ffi ff fi ff
Si fa poi riferimento all’interpretazione analogica come rimedio per colmare lacune o vuoti
normativi rilevanti, che richiedono una soluzione giuridica.
L’analogia consiste nell’applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi simili
Perché un ordinamento giuridico possa costituire un sistema è indispensabile che le
caratteristiche di unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di principi
fondanti. Da questi principi poi dipenderà anche la catena di produzione di nuove norme => alla
progetto costituente
base di un ordinamento vi è un
=> la costituzione che può essere scritta o non scritta, se scritta
revisione aggravato
Rigida: modi cabile solo con un procedimento di
Flessibile: modi cabile con procedimento ordinario
Fine del 18esimo secolo: sviluppo del costituzionalismo moderno:
- costituzione degli USA: breve e rigida
- Costituzione francese del 1791
19esimo secolo: costituzioni ottriate, cioè concesse dalla corona e essibili
- statuto concesso da Carlo Alberto al regno di Sardegna nel 1848
- Carta costituzionale di Luigi 18esimo del 1814
Costituzioni contemporanee -> di origine rappresentativa (=votate) e rigide (costituzione italiana
del 1948)
Assetto costituzionale di uno stato: la sua tipica forma di governo, catalogo di diritti, forma di
stato, sistema delle fonti del diritto norme fondamentali
Ordinamento costituzionale: il complesso delle scritte o non scritte che
che determina l’identità
danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico
dell’ordinamento stesso, vale a dire il suo ordine costituzionale
=> l’ordinamento costituzionale di un paese non si identi ca con le sole norme della costituzione
che non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale
Infatti gli elementi di fondo dell’ordinamento costituzionale si possono ricavare anche da fonti
dello stesso rango (leggi costituzionali e consuetudini costituzionali) e norme materialmente
costituzionali (come le preleggi o le leggi elettorali)
=> distinzione tra Organi costituzionali, necessari e indefettibili per l’ordinamento, e organi di
rilevanza costituzionale (es. CNEL)
Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Corte costituzionale, Presidente della Repubblica
Caratteristiche:
- direttamente nella costituzione
trovano la propria disciplina
- coessenziali
Sono alla forma di stato delineata dalla costituzione
- bilanciamenti costituzionali,
Sono collocati in un sistema di reciproche in uenze e controlli
- autonoma potestà regolamentare
Hanno
- la veri ca dei poteri,
Spetta ad essi cioè il controllo dei titoli di ammissione dei loro componenti
- l’autodichia
Esercitano (= risoluzione delle controversie di lavoro con i loro dipendenti)
- prerogative poste a garanzia
I loro titolari godono di dell’autonomia dei rispettivi organi
1.2 Le principali teorie della costituzione
Anche a proposito del concetto di costituzione si è manifestata una contrapposizione fra
normativisti e istituzionalisti.
• Normativisti: tendono a identi care la costituzione con le norme espresse dal documento
istituzionale. contenuto del documento costituzionale
=> la costituzione coincide con il e vedono nel diritto un
“groundnorm”,
sistema di tipo piramidale che al suo vertice ha una norma fondamentale non
norma generale sulla produzione del diritto
posta ma presupposta, si tratta di una in base alla
quale si costruisce l’intero ordinamento. Su di essa poggiano infatti le ulteriori norme sulla
produzione del diritto: le norme costituzionali. 7
fi fi fi fi fi fl fl
valida
Per Hans Kelsen la norma fondamentale è non perché è stata creata in una data maniera da
perché è presupposta valida
un atto giuridico ma e rimane tale no a quando non venga resa
invalida nel modo determinato dall’ordinamento giuridico stesso. Anche per Kelsen la norma
fondamentale non è il prodotto arbitrario dell’immaginazione giuridica bensì determinata dal
principio di e ettività ovvero dalla realtà dei fatti.
• Istituzionalisti: tendono a identi care la costituzione con la decisione politica che fonda
l’ordinamento costituzionale.
=> la costruzione kelseniana viene criticata dagli istituzionalisti in quanto considerata tautologica
trascurando il fatto che qualsiasi fonte del diritto, anche quella suprema è regolata dal diritto.
Non c’è organizzazione che non sia retta già nel suo sorgere da regole seppur rozze ed
elementari; una forza ordinante è tale perché essa stessa ordinata cioè organizzata.
Per questo la costituzione si colloca ai con ni fra l’essere della società e il dover essere del diritto
diritto e fattore ordinante del diritto stesso.
e può dirsi a un tempo,
Così Karl Schmitt a erma che la vera costituzione è la decisione fondamentale con cui il potere
costituente determina la forma dell’unità politica di un ordinamento.
-> La posizione del costituzionalista italiano Costantino Mortati deve molto a quella schmittiana
sulla base della quale egli opera la distinzione fra costituzione in senso materiale e in senso
ni e i valori su cui
formale. La costituzione in senso materiale per Mortati consiste ne i “
convergono le forze politiche prevalenti” => Su questa poggia la costituzione formale che ne è in
qualche modo il precipitato. La costituzione materiale è ciò che sostiene l’intero ordinamento.
La di erenza fra costituzione e ordinamento costituzionale: la prima è la carta costituzionale
entrata in vigore il 1 gennaio 1948, il secondo è il complesso dei principi e delle norme
costituzionali, anche consuetudinarie, legati insieme da un progetto costituente che li percorre
dando loro senso e capacità espansiva.
2. LO STATO E LE FORME DI STATO
2.1 La nascita dello stato moderno e le sue caratteristiche
Termine utilizzato dal 16esimo secolo, infatti compare già nel Principe di Machiavelli.
Gli stati, infatti, sorsero con l’organizzazione attorno alla gura del princeps di alcuni ordinamenti
territoriali, un feudatario che per la sua forza acquisì posizioni di preminenza rispetto ad altri. Gli
stati riuscirono quindi ad a ermare sia la propria autonomia nei confronti dell’impero sia nei
conf
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