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INIZIO E FINE DELL’IMPRESA
L’impresa ha INIZIO nel momento in cui vi è la manifestazione di un primo fenomeno considerabile
attività d’impresa secondo un CRITERIO DI EFFETTIVITÀ. Dunque, nel caso di impresa
societaria, non è sufficiente la costituzione della società perché l’impresa abbia inizio, ma è
necessario lo svolgimento delle prime attività.
A questo proposito è possibile distinguere atti di organizzazione, che costituiscono gli atti
preparatori all’attività d’impresa, e atti dell’organizzazione, atti di svolgimento effettivo dell’attività
d’impresa. Tuttavia non è sempre facile determinare se gli atti siano di organizzazione o
dell’organizzazione. Ad ogni modo, la disciplina trova applicazione dal momento in cui vengono
compiuti una serie di atti, coordinati tra loro e volti ad organizzare un’attività produttiva, che abbia
assunto fisionomia unitaria e finalità non equivoche.
Per quanto riguarda la FINE dell’impresa, il discorso è esattamente speculare: la disciplina
dell’impresa smette di essere applicata nel momento in cui nella realtà concreta viene meno il
fenomeno produttivo qualificabile come impresa. Non è dunque necessario che avvenga la
liquidazione (monetizzazione dei beni e risoluzione dei rapporti) o lo scioglimento della società
perché si abbia la fine dell’impresa.
Nel caso di enti, invece, la liquidazione è necessaria per estinguere l’ente (a prescindere dalla
cessazione dell’impresa).
Art. 10 legge fallimentare: mentre la fine dell’impresa determina la cessazione dell’applicazione
della disciplina dell’impresa, le PROCEDURE CONCORSUALI continuano a trovare applicazione
entro l’anno dalla cessazione dell’attività d’impresa.
Ma da quale data decorre l’anno per l’applicazione delle procedure concorsuali? La decorrenza
dell’anno viene computata dal momento della cancellazione dell’impresa dal registro delle imprese.
Nel caso in cui un’impresa non si sia iscritta a tale registro, l’anno decorre dal termine dell’attività
d’impresa individuato secondo il criterio di effettività. Tuttavia, vi è una parte della disciplina che
considera le imprese non iscritte all’albo sempre passibili di apertura di procedure concorsuali (non
solo per un anno) → interpretazione preferibile (sorta di SANZIONE per il mancato adempimento
all’obbligo pubblicitario). 9
Il comma 2 dell’art. 10 legge fallimentare, dice che, nel caso di impresa individuale, è concesso al
creditore o al pubblico ministero (magistrato che funge da rappresentate dell’accusa in un
processo penale) di ricorrere al criterio generale di effettività invece che al dato formale di
cancellazione dal registro delle imprese per determinare la data di fine dell’impresa. In questo
modo è possibile “posticipare” la fine dell’impresa al momento di reale cessazione dell’attività
d’impresa, al fine di tutelare il creditore.
Nel caso di società, questa facoltà è concessa solo se l’impresa è stata cancellata d’ufficio
dall’albo.
OBBLIGO DI PUBBLICITÀ
L’obbligo di pubblicità prevede che le imprese si iscrivano al registro delle imprese presso la sede
provinciale della camera di commercio.
Il giudice del registro, giudice a latere nominato dal presidente del tribunale, è incaricato di
controllare il corretto funzionamento del registro e costituisce il giudice di primo grado per la
risoluzione delle controversie riguardanti i fatti e gli atti iscritti nel registro delle imprese.
Il registro contiene dati e informazioni tipiche (specificamente previste dalla legge) riguardanti le
aziende che tutelano:
1. L’imprenditore che ha effettuato l’iscrizione: presunzione di conoscenza da parte del
mercato delle informazioni contenute nel registro.
2. Il mercato: trasparenza informativa su alcune informazioni ritenute rilevanti per i terzi.
Nella SEZIONE ORDINARIA del registro delle imprese, trovano spazio per l’iscrizione tutte le
imprese commerciali (non piccole), determinate forme commerciali (società commerciali, enti
pubblici economici, consorzi con attività esterna, G.E.I.E. e reti di impresa con soggettività
giuridica) e le sedi secondarie di società estere operanti in Italia.
OGGETTO DELLA PUBBLICITÀ: Cosa portano a conoscenza del mercato questi soggetti? Quali
informazioni sono obbligati a comunicare? (Art. 2188 → 2202 c.c. + Decreto Ministeriale 3663 del
2013):
1. Generalità del titolare dell’impresa
2. Ditta: segno distintivo dell’impresa (nome commerciale)
3. Oggetto dell’impresa
4. Sede dell’impresa
5. Eventuali collaboratori che hanno potere di rappresentanza, in particolare:
a. Institore
b. Procuratore
6. Sedi secondarie
7. Indirizzo PEC
8. Eventuale sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 legge fallimentare)
9. Eventuale autorizzazione alla continuazione dell’impresa di incapace
Queste informazioni devono essere contenute anche all’interno dell’atto costitutivo della società.
L’iscrizione avviene su presentazione di domanda dell’interessato, la quale viene accolta a seguito
di un controllo (art. 2189 c.c.) sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’iscrizione
(controllo di tipicità delle informazioni).
Nel caso in cui venga iscritta nel registro delle imprese un’informazione che non rientri tra quelle
tipiche previste dalla legge o nel caso di iscrizione di un’informazione non corretta, essa può
essere corretta attraverso la procedura della CANCELLAZIONE DI UFFICIO.
Ad esempio, se un’iscrizione è avvenuta non rispettando i requisiti informativi richiesti dalla legge,
il giudice di registro può procedere alla cancellazione d’ufficio di tale iscrizione dopo aver
interpellato l’interessato (art. 2191 c.c.).
Inoltre, alla cessazione dell’attività di un’impresa deve avvenire la cancellazione dal registro. Se ciò
non avviene, una volta che il registro viene a conoscenza del fatto (attraverso la mancata
deposizione del bilancio d’esercizio o la mancata ricezione della posta all’indirizzo dell’impresa),
provvede d’ufficio alla sua cancellazione (procedura diversa da quella di cui all’art. 2191 c.c.).
QUANDO deve avvenire l’iscrizione? L’iscrizione al registro deve essere effettuata non oltre i 30
giorni dall’inizio dell’attività d’impresa (art. 2196 c.c.). In deroga a questa norma è stato emanato
l’art. 9 del decreto legge n. 7 del 2007 che prevede che l’impresa venga iscritta al registro
immediatamente, il giorno stesso che inizia l’attività, insieme all’adempimento di alcuni obblighi
fiscali (apertura p. IVA e posizione previdenziale), attraverso un’unica procedura di diritto
commerciale (nella prospettiva della c.d. “impresa in un giorno). 10
Quali EFFETTI produce l’iscrizione al registro?
a. Effetti dichiarativi (più importanti): l’art. 2193 c.c. stabilisce la presunzione assoluta di
conoscenza dei terzi interessati di tutte le informazioni registrate. L’omessa iscrizione di
una informazione fa sorgere a sua volta una presunzione di ignoranza, nel senso che la
legge presume che per quanto riguarda quell’informazione i terzi interessati non ne siano a
conoscenza, a meno che l’impresa non riesca a dimostrare il contrario (prova difficile da
rendere).
Con riferimento alle società di capitali (s.p.a. e s.r.l.), valgono regole in parte diverse: gli
effetti dichiarativi vengono parzialmente modificati, in quanto quando iscrivo la società di
capitali, la presunzione di conoscenza non è da subito assoluta, ma solo dal sedicesimo
giorno in poi (nei primi 15 giorni è considerata relativa, ossia il terzo interessato può
dimostrare che non ha avuto modo di entrare a conoscenza delle informazioni iscritte nel
registro).
b. Effetti normativi: quando viene adempiuto l’obbligo della pubblicità, si applica all’impresa
una certa disciplina che altrimenti non sarebbe applicata. Il caso principale lo riscontriamo
nelle società di persone (s.n.c. e s.a.s.): se l’obbligo è adempiuto, trova applicazione la
disciplina della società regolare, mentre se la società non è iscritta, viene applicata la
disciplina della società irregolare. Ad esempio, il beneficio di escussione, che prevede che il
socio possa pretendere che il creditore si rivalga prima sul patrimonio della società che sul
proprio, è concesso solo in applicazione della disciplina della società regolare. Lo stesso
vale per il diritto del creditore di chiedere la liquidazione della partecipazione del socio
debitore solo dopo la scadenza. Inoltre, nel caso di società irregolare, il potere di
rappresentanza è presunto di spettanza di tutti i soci (ogni contratto stipulato da qualsiasi
socio è considerato valido e rappresentante del volere della società).
c. (Effetto costitutivo): tradizionalmente riconosciuto all’iscrizione delle società di capitali e di
alcune loro decisioni sociali, permette di far venire ad esistenza le società come centro
autonomo di imputazione.
Gli atti, la corrispondenza e il sito internet dell’impresa devono indicare a quale registro delle
imprese è iscritta.
DEPOSITO: alcuni atti e informazioni non sono oggetto di iscrizione ma di deposito. Ciò vale, ad
esempio, per il bilancio di esercizio delle società di capitali. Per le informazioni depositate non vale
la presunzione di conoscenza dei terzi (sono meramente conoscibili e non presunte conosciute).
Il registro delle imprese prevede anche cinque SEZIONI SPECIALI.
La più importante è la prima, che è dedicata a tutte le imprese che non possono iscriversi alla
sezione ordinaria (imprese agricole, piccole imprese e forme non commerciali). È tuttavia incerto
quali siano gli effetti associati alle sezioni speciali: l’effetto prodotto è essenzialmente quello della
pubblicità notizia.
DOCUMENTAZIONE D’IMPRESA
L’impresa ha l’obbligo, attraverso la tenuta delle scritture contabili, di dare rappresentazione scritta
dei diversi accadimenti relativi allo svolgimento della propria attività.
Le scritture contabili obbligatorie rappresentano dunque uno strumento di controllo finalizzato a far
sì che l’attività venga gestita consapevolmente e, quindi, sia in grado di far fronte ai diversi impegni
assunti secondo la normale alea del rischio d’impresa.
Il dato normativo non fissa in via