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Riforma Fornero – Legge 28 giugno 2012 n. 92

La riforma Fornero impatta su tutti i capitoli del diritto del lavoro e sulle modalità di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro, oltre che su interi pezzi della riforma Biagi.

Contratto a termine

La legge Fornero aggiunge all'art. 1 del decreto del 2001/368, il comma 1-bis: le ragioni oggettive per l'apposizione del termine non sono richieste nel caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma di contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione nell'ambito di una somministrazione a tempo determinato.

Inoltre, si prevede che il datore possa procedere alla stipulazione di più contratti acausali, senza limiti di durata, solo:

  • Quando ciò è previsto dai contratti collettivi, entro il limite del 6% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, nell'ambito di un processo organizzativo caratterizzato da: avvio di nuove attività, lancio di un nuovo prodotto, cambiamento tecnologico, progetto di ricerca. Tali ipotesi operano solo come alternativa alla possibilità di stipulare un primo contratto a termine acausale per la durata di 12 mesi.

A partire da gennaio 2013, il datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore a termine, è tenuto a versare un contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; contributo che verrà restituito al datore quando converta il rapporto a tempo indeterminato (il contributo non è dovuto in caso di sostituzione di persona assente e per lavoratori assunti a termine in attività stagionali).

Ulteriori interventi

  1. Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza: il datore potrà usufruire della prestazione del lavoratore fino a 30 giorni dopo la scadenza (se il contratto ha durata inferiore a 6 mesi) o fino a 50 giorni (durata superiore a 6 mesi); qualora il rapporto prosegua oltre i termini indicati, si trasforma a tempo indeterminato. Il legislatore incrementa anche l'intervallo che deve intercorrere tra la stipulazione di un contratto e un altro, nel caso di riassunzione del medesimo lavoratore: 60 giorni se la durata del primo contratto è inferiore a 6 mesi; 90 giorni se ha una durata superiore a 6 mesi. Tuttavia, i contratti collettivi sono legittimati a prevedere la riduzione di questi intervalli – fino a 20 giorni o 30 giorni (a seconda se il contratto ha durata inferiore o superiore a 6 mesi) – nei casi in cui l'assunzione avvenga nell'ambito di un processo produttivo caratterizzato da una nuova attività, lancio di un prodotto, cambiamento tecnologico.
  2. Impugnazione del contratto: il lavoratore, che intenda eccepire la nullità del termine, dovrà rendere nota tale volontà al datore con qualsiasi atto (anche stragiudiziale) entro 120 giorni dalla scadenza del contratto e avviare un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, attraverso il deposito del ricorso, entro 180 giorni.
  3. Conseguenze risarcitorie in caso di conversione: l'indennità onnicomprensiva corrisposta al lavoratore dal datore in caso di conversione del rapporto e che consiste in 2,5 fino ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ristora l'intero pregiudizio arrecato al lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la cessazione del contratto a termine ritenuto illegittimo e la sentenza del giudice.

Somministrazione

La riforma Fornero estende "l'acausalità" del contratto a termine anche al primo contratto di somministrazione a termine tra agenzia e lavoratore. In secondo luogo, si è stabilito che il periodo massimo di 36 mesi della somministrazione a termine rientri nella computabilità dei limiti massimi di utilizzo. In terzo luogo, è possibile utilizzare la somministrazione a tempo indeterminato anche per contratti di apprendistato (vi è il divieto di somministrazioni a termine in apprendistato) in tutti i settori, che consente forniture di manodopera in apprendistato; anche se non è chiaro se la somministrazione possa avvenire in deroga al principio di parità di trattamento tra lavoratore somministrato e lavoratore dell'utilizzatore, applicando cioè la percentualizzazione o in alternativa il sottoinquadramento.

Infine, è previsto un intervallo da rispettare per riassumere lo stesso lavoratore: 60 giorni se il contratto ha durata inferiore a 6 mesi; 90 giorni se superiore.

Apprendistato, contratto di inserimento, tirocini formativi

La riforma Fornero ha portato a individuare nell'apprendistato "il contratto di lavoro prevalente" per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Una delle novità sull'apprendistato riguarda i tetti massimi all'assunzione degli apprendisti: a partire da gennaio 2013, un datore che vuole assumere per la somministrazione a tempo indeterminato, non dovrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati; per i datori che occupano meno di 12 lavoratori, tale rapporto è 1 a 1, mentre il datore che non ha lavoratori specializzati o qualificati, potrà assumere fino a 3 apprendisti. Condizione per l'assunzione di nuovi apprendisti è che, nelle imprese con meno di 12 lavoratori, la conferma in servizio sia almeno del 50% degli apprendisti, la cui fase formativa sia terminata nei 3 anni precedenti; qualora non si rispetti la clausola di stabilizzazione, gli apprendisti sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato fin dalla costituzione del rapporto. La riforma poi prevede una durata minima del contratto non inferiore a 6 mesi, ad eccezione delle attività stagionali riferite esclusivamente all'apprendistato professionalizzante.

Lavoro a tempo parziale e intermittente

I contratti collettivi, oltre ad indicare le modalità e condizioni in cui il lavoratore può modificare la collocazione temporale dell'orario o di aumentare la durata, devono indicare in modo specifico anche le condizioni e modalità con cui il lavoratore può richiedere l'eliminazione o la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, cioè disciplinare i casi in cui è concesso al lavoratore la facoltà di esprimere un ripensamento al lavoro elastico o flessibile.

È previsto anche il consenso scritto del dipendente all'introduzione di clausole elastiche e flessibili nei rapporti part-time verticale e misto. L'intervento della riforma Fornero è stato decisamente più drastico sul lavoro intermittente: infatti, accanto alle causali individuate dai contratti collettivi, è possibile ricorrere al lavoro intermittente nel caso di svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente da parte di soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni; mentre è stata eliminata la disposizione riguardo allo svolgimento di prestazioni di lavoro intermittente in determinati periodi della settimana, mese o anno.

Infine, prima di dare inizio alla prestazione lavorativa di durata non superiore a 30 giorni, il datore deve darne preventiva comunicazione scritta alla direzione provinciale competente.

Collaborazioni a progetto

La riforma Fornero interviene sul comma 1 dell'art 69 del decreto Biagi, la quale afferma che la mancata indicazione del progetto determinerà la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, senza prova contraria e quindi come presunzione assoluta di subordinazione.

La legge Fornero ha inserito un'aggiunta anche al comma 2 dell'art 69, il quale prima prevedeva che il rapporto a progetto potesse essere trasformato in un rapporto di lavoro subordinato là dove si fosse accertato che si fosse venuta a configurare tale situazione: introduce una presunzione relativa di subordinazione sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia stata svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.

Inoltre, le Co.co.co ora dovranno essere riconducibili esclusivamente ad uno o più progetti specifici e non più riferite "a programmi o parti di esso", e che il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale e non potrà comportare lo svolgimento di compiti ripetitivi o esecutivi. Inoltre, non sono soggette alla disciplina del lavoro a progetto, quelle collaborazioni che hanno ad oggetto attività professionali intellettuali che per essere esercitate si richiede l'iscrizione in appositi albi; ma se queste non hanno ad oggetto attività professionali, devono rientrare nella disciplina del lavoro a progetto. Se queste collaborazioni non hanno ad oggetto attività professionali che vengono accertate ex post in sede giudiziale, sembrerebbe...

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Rox33 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Lamberti Mariorosario.
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