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La contrattazione collettiva e il contratto collettivo

Nozione

La contrattazione collettiva rappresenta il principale strumento di regolazione delle relazioni industriali e al tempo stesso la massima espressione dell’autonomia sindacale. Si esplica mediante la stipulazione di contratti collettivi in cui vengono determinate autonomamente le condizioni. Contiene dunque sia clausole obbligatorie, che vincolano direttamente i soggetti stipulanti, sia clausole normative che determinano le condizioni economiche e normative dei lavoratori.

Modelli di contrattazione collettiva

Esistono due modelli di contrattazione collettiva:

  • Contrattazione collettiva statica, quando le parti contrattuali entrano in rapporto negoziale solo periodicamente.
  • Contrattazione collettiva dinamica, quando le parti contrattuali mettono in opera istituzioni, procedure e prassi per permettere l’adattamento continuo delle norme collettive esistenti. In Italia vige il secondo modello.

Oggetto della contrattazione collettiva

In via generale, gli oggetti della contrattazione collettiva sono:

  • Rapporti individuali di lavoro subordinato, anche nelle forme contrattuali speciali (contratto d’inserimento, apprendistato).
  • Altri rapporti di lavoro, afferenti o meno l'area del lavoro subordinato.
  • Rapporti di lavoro autonomo in una situazione di inferiorità socio-economica, che si traduce in una debolezza contrattuale: per questo si ritiene necessario l’intervento del sindacato o comunque di associazione di rappresentanza.
  • Lavoratori parasubordinati: la mancanza di una regolamentazione legislativa e di un sistema di garanzie ha fatto sì che le tradizionali organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti avviassero forme di rappresentanza e di contrattazione anche per tali lavoratori, la cui attività però rimane di natura autonoma.
  • Lavoratori oggetto: è ammessa la possibilità di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva: lo stesso decreto legislativo 276/03 afferma che le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole del contratto individuale di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore al progetto.
  • Rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: in seguito alla privatizzazione del pubblico impiego operata con il decreto-legge in un 29/03 che ha quindi implicitamente abrogato l’articolo 2068 del codice civile che affermava che non possono essere regolati dal contratto collettivo i rapporti di lavoro disciplinati con atti della pubblica autorità. Restano esclusi i pubblici dipendenti non privatizzati: magistrati, avvocati, procuratori dello Stato, personale diplomatico.

Soggetti della contrattazione collettiva

Si intendono quelle entità collettive che risultano portatrici del potere negoziale per investitura dei singoli. A volte queste entità sono il risultato di una rappresentanza occasionale e limitata alla stipula del contratto collettivo in presenza di un mandato appositamente conferito; di regola però si tratta di sindacati: i sindacati stabiliscono al loro interno gli agenti negoziali competenti alle trattative e alla stipulazione del contratto collettivo (questa indicazione varia dal sindacato al sindacato e discende dalla struttura interna).

Livelli della contrattazione collettiva

Nel nostro paese, la contrattazione collettiva si svolge a diversi livelli:

  • Livello interconfederale: in cui contrattano le confederazioni CGIL, CISL, UIL e le associazioni negoziali delle imprese, come la Confindustria, le organizzazioni rappresentative dell’artigianato. A questo livello si producono gli accordi interconfederali o i protocolli d’intesa sulle relazioni industriali.
  • Livello nazionale di categoria: in cui contrattano associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie (ad esempio i metalmeccanici o i chimici) e le relative associazioni imprenditoriali. Questo livello rappresenta i lavoratori di un determinato settore produttivo per tutto il territorio nazionale. Esso produce i contratti collettivi nazionali di lavoro.
  • Livello aziendale: produce un accordo valido per i lavoratori di una determinata impresa; comprendono normalmente le rappresentanze sindacali aziendali (RSA e RSU) assistite o meno del sindacato territoriale o nazionale di categoria; la controparte al negoziato è di regola l’imprenditore aziendale, assistito o meno della sua associazione di categoria.

Aspetti procedurali

La stipulazione e il rinnovo dei contratti collettivi avvengono secondo determinate fasi:

  1. Preparazione ed elaborazione della proposta contrattuale: di regola non sostituisce il precedente contratto ma si limita ad aggiornarlo in quelle parti che hanno formato oggetto di rivendicazione sindacale: dunque prima della scadenza dei contratti collettivi, le organizzazioni sindacali presentano le piattaforme rivendicative (cosiddetto pacchetto), costituite da specifiche richieste che rappresentano la parte minima della futura contrattazione.
  2. Negoziazione e mediazione dei pubblici poteri (eventuale): le trattative, che si realizzano attraverso incontri successivi da parte delle delegazioni interessate, possono essere più o meno laboriose, e in quest’ultimo caso se si protraggono nel tempo sono appoggiate dall’esterno con scioperi; spesso in questi casi è possibile che intervenga un soggetto pubblico in funzione di mediazione (ministero del lavoro).
  3. Accordo: il contenuto di esso, consacrato nella cosiddetta ipotesi di accordo viene sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la ratifica o a un referendum. Ottenuta l’approvazione attraverso il voto delle assemblee dei lavoratori, il contratto collettivo si concreta nel testo definitivo.
  4. Estensione ai sindacati non stipulanti: per la generalità dei settori economici, partecipano alla contrattazione collettiva i sindacati di categoria aderenti alle tre storiche confederazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL); il nuovo contratto collettivo può essere però sottoscritto anche dalle organizzazioni minori che non hanno partecipato materialmente alla contrattazione.

L'evoluzione storica della contrattazione collettiva

Fase della contrattazione per settori economici

Subito dopo la caduta del sistema corporativo si adottò il sistema dei cd. accordi interconfederali, cioè di accordi stipulati tra le confederazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro aventi come ambito di applicazione un intero settore dell’economia (l’industria, il commercio o l’agricoltura). Tali accordi avevano ad oggetto le materie più importanti del rapporto di lavoro (minimi retributivi, scala mobile, commissioni interne ecc.) con una forte centralizzazione contrattuale.

Fase della contrattazione per categoria

Nel 1954 al sistema di centralizzazione si andò rapidamente sostituendo un sistema largamente decentralizzato, basato sulla contrattazione di categoria fino a giungere ai livelli di contrattazione aziendale.

Fase della contrattazione articolata decentralizzati

Successivamente i sindacati ridussero la sfera della negoziazione a livelli sempre più decentralizzati. Nel 1962 fu stipulato un accordo in cui si fissarono i criteri generali di un nuovo sistema di contrattazione collettiva, la cd. contrattazione articolata basata sui seguenti principi: il contratto nazionale di categoria per la regolamentazione di alcuni istituti, per le modalità di applicazione della disciplina sui cottimi, per i sistemi di valutazione delle mansioni ed i premi di produzione. Il contratto collettivo nazionale di categoria invece, avrebbe fatto rinvio ai contratti a livello aziendale (stipulati dal sindacato provinciale). La contrattazione articolata introdusse per la prima volta la contrattazione a livello aziendale.

Contrattazione informale crisi rinnovo

Nell’autunno del 1969 il sistema della contrattazione articolata entrò in crisi: in occasione del rinnovo del contratto dei metalmeccanici, le organizzazioni dei datori pretendevano che le contrattazioni aziendali dovessero svolgersi entro la cornice predeterminata dal contratto nazionale, così come prefigurato nel modello della contrattazione articolata. Tuttavia le rappresentanze dei lavoratori, il cd. autunno caldo, non accettarono tale principio, con la conseguenza che il sistema di contrattazione articolata venne meno e la contrattazione aziendale divenne sganciata da quella nazionale. In pratica, il sistema di contrattazione viene ad articolarsi su due livelli, quello nazionale e quello aziendale non coordinati da collegamenti giuridico-contrattuali, il che comporta una notevole autonomia del contratto aziendale.

Contrattazione della crisi della contrattazione triangolare

La cd. contrattazione della crisi è affiorata nella seconda metà degli anni '70 e si è affermata definitivamente negli anni '80. La contrattazione triangolare o politica si è delineata al principio degli anni '80 allorquando il potere pubblico, superando il tradizionale ruolo meramente garantistico o di mediazione, è intervenuto a pieno titolo nella dialettica contrattuale delle parti sociali.

Istituzionalizzazione delle regole della contrattazione collettiva

Negli anni '90, in coerenza con il rafforzamento della concertazione sociale, si sente l’esigenza di istituzionalizzare le regole della concertazione collettiva. Il protocollo sulla politica dei redditi e sull’occupazione della 3-7-1993 (cd. Patto di San Tommaso) disciplina gli assetti della contrattazione collettiva su due livelli, strutturando il sistema contrattuale coordinato tra loro, quello del contratto collettivo nazionale o quello del contratto collettivo aziendale. Le regole della contrattazione collettiva fissate da detto accordo sono state sottoposte a revisione con l’Accordo sulla riforma degli assetti contrattuali del 22-1-2009, successivamente integrato dall’Accordo in materia di contrattazione collettiva del 28-6-2011. Tale ultimo accordo è di estrema importanza in quanto viene individuato un metodo per conferire efficacia vincolante al contratto collettivo aziendale in modo da garantire maggiore certezza alle scelte operate tra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Le regole della contrattazione collettiva: dall’accordo del 1993 agli accordi interconfederali del 2009 e del 2011

Accordo sul costo del lavoro del 1993

L’Accordo sul costo del lavoro del 23-7-1993 disciplinava la contrattazione collettiva, secondo regole che hanno operato un'epocale riforma degli assetti contrattuali. Esso individua differenti livelli di contrattazione (un primo livello, nazionale di categoria, il secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale), indicando, altresì, i soggetti collettivi abilitati secondo i vari livelli (a livello nazionale, le associazioni nazionali rappresentanti le varie categorie e, a livello decentrato, le rappresentanze sindacali aziendali nazionali). È il contratto di categoria a determinare le competenze del secondo livello mediante clausole di rinvio quadriennale. Stabiliva anche i tempi della contrattazione: per il contratto nazionale quadriennale per quanto concerne la parte normativa e biennale per la parte economica ovvero la determinazione dei minimi retributivi, in modo da salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori dall’inflazione. Per la contrattazione decentrata, è stata stabilita la medesima durata. In caso di scostamento tra la scadenza del contratto e la data del rinnovo, aveva previsto che dovesse essere corrisposto ai lavoratori un apposito emolumento, denominato indennità di vacanza contrattuale. Inoltre, il Protocollo ha introdotto un meccanismo di recupero della perdita del potere di acquisto dei salari in sostituzione del meccanismo della scala mobile, soppresso nel 1992.

Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22-01-2009

Nell’intento di rilanciare la crescita economica, nel 2009 è stato stipulato tra governo e parti sociali un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione della gestione della contrattazione collettiva. Si tratta di un nuovo modello contrattuale, comune al settore privato e al pubblico, la cui struttura è articolata su due livelli:

  • Il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
  • La contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale): è stipulato per le materie delegate dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie e istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione. Adeguamento delle retribuzioni all’andamento dell’inflazione avviene sulla base di un nuovo parametro, basato sull’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia. Introduzione di regole in materia di rappresentanza sindacale ai fini della contrattazione collettiva.

Durata del contratto: l’accordo stabilisce in 3 anni la durata del contratto sia per la parte economica che normativa, stabilendo anche che le piattaforme sindacali devono essere presentate anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto collettivo, in particolare 6 mesi prima della scadenza del contratto nazionale e 2 mesi prima della scadenza di quello di secondo livello, onde evitare eccessivi ritardi dei negoziati tra le parti. L’accordo prevede anche per il periodo cosiddetto di vacanza contrattuale, cioè dalla scadenza del contratto alla stipula del rinnovo, sia riconosciuto ai lavoratori una copertura economica demandata ai singoli contratti collettivi nazionali di categoria. Tale modello contrattuale non fu però condiviso e sottoscritto dalla CGIL: si trattò quindi di un accordo separato le cui clausole non vincolavano questa organizzazione; si pose quindi la problematica di un’eventuale regolamentazione negoziale non unitaria e la sussistenza quindi di diversi contratti collettivi. Di fatto, le nuove modalità della contrattazione, attraverso il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di categoria, hanno trovato gradualmente attuazione in modo unitario da parte dei tre principali sindacati.

Accordo interconfederale in materia di contrattazione collettiva rappresentanza sindacale del 28-06-2011

Nell’intento di predisporre nuove regole condivise, è stato concluso tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL un nuovo accordo interconfederale di riforma della contrattazione collettiva, che fissa, unitariamente, regole certe con riguardo sia ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione. Per quanto riguarda la struttura, è articolata sui tradizionali due livelli di contrattazione, quello nazionale e quello decentrato:

  • Il contratto collettivo nazionale ha la funzione di garantire la certezza e trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore.
  • Il contratto collettivo aziendale è finalizzato ad adattare la disciplina generale alla specifica realtà produttiva. È ribadito il rapporto funzionale tra contratto collettivo nazionale e aziendale: la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge riconoscendo ampia potestà derogatoria.

Viene infine introdotto un meccanismo di accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per entrambe le contrattazioni collettive riguardo alla definizione dei criteri oggettivi per la selezione dei soggetti legittimati alla stipulazione dei contratti.

La contrattazione a livello decentrato

Il contratto collettivo aziendale è lo strumento più idoneo a regolare una fattispecie di lavoro così come concretamente si presenta; il contratto collettivo nazionale dispone norme per la generalità della categoria. Il contratto collettivo aziendale può riferirsi anche alla singola unità produttiva e può avere, oltre alla parte normativa, una parte obbligatoria o una parte compositiva che si ritrova molto spesso nei contratti collettivi d’azienda.

Uno degli obiettivi principali dell’accordo del 2009 fu proprio la valorizzazione della contrattazione collettiva di secondo livello, quale strumento di ripresa della crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali: è previsto infatti, che il contratto aziendale o quello territoriale, possono stabilire l’erogazione di premi variabili a seconda del raggiungimento di determinati obiettivi di produttività, efficienza e competitività delle imprese, introducendo comunque, un elemento di garanzia retributiva per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello che quindi non avrebbero potuto fruire dei premi variabili.

Punto fondamentale dell’accordo interconfederale del 2011 è stata la definizione di criteri oggettivi per rendere il contratto collettivo aziendale efficace erga omnes, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell’impresa:

  • Nel caso in cui a livello aziendale vi siano RSU che negoziano unitariamente, il contratto aziendale deve essere approvato dalla maggioranza dei componenti presenti in azienda e diviene vincolante per tutti i lavoratori anche non iscritti ai sindacati stipulanti.
  • Nel caso in cui a livello aziendale vi siano RSA è necessaria l’approvazione delle RSA costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che risultano destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali; il contratto deve comunque essere sottoposto a referendum.

Le parti economiche e normative del contratto aziendale stipulato nell’osservanza dei criteri anzidetti, diventano efficaci.

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