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Il contratto collettivo nazionale di categoria trova applicazione su tutto il territorio nazionale.
Esso è tuttavia applicabile ai lavoratori italiani all’estero, verificando di volta in volta quali
clausole siano applicabili anche per le attività da svolgere all’estero.
b) Efficacia temporale
La durata del contratto collettivo è stabilita dalle parti stipulanti. Alla scadenza prefissata, il
contratto collettivo cessa di esplicare i propri effetti e deve essere sostituito da un nuovo
contratto collettivo.
In realtà, non si tratta di addivenire ad un contratto collettivo complessivamente diverso da
quello precedente, bensì di modificare ed integrare quello scaduto secondo una determinata
procedura di rinnovo.
Quando, però, accade che la procedura di rinnovo del contratto collettivo non riesce ad
esaurirsi entro la data di scadenza del termine apposto dalle parti, potrebbe determinarsi una
lacuna normativa in quanto il contratto scaduto ha perso efficacia e al tempo stesso non è stato
ancora stipulato il nuovo contratto.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contratto collettivo di diritto comune
il rapporto di lavoro
non ha efficacia ultrattiva. Si viene a creare un vuoto normativo in quanto
sarà disciplinato da norme di legge , in particolare dall’art. 36 Cost. solo la retribuzione
proporzionata è sufficiente, e dalle norme di origine infatti sia eventualmente esistenti e le
parti applichino anche per facta concludentia. Può accadere, invece, il nuovo contratto
periodo
collettivo, una volta stipulato, disponga retroattivamente regolando anche il
intertemporale dalla scadenza del vecchio contratto è la stipula del nuovo affidata alla libera
determinazione delle parti contraenti. Le clausole del contratto collettivo rinnovato possono
peius
disporre anche in rispetto alla disciplina posta dal precedente testo contrattuale. L’unico
limite è rappresentato dalla intangibilità dei cd. diritti quesiti, ossia quei diritti che sono
entrati a far parte del patrimonio del lavoratore in base alla disciplina più favorevole del
contratto collettivo precedente.
L’Accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22-01-2009 ha parificato la
durata dei contratti collettivi nazionali fissandola in tre anni sia per la parte economica e
normativa (in precedenza il protocollo del 1993 prevedeva rispettivamente 3 e 4 anni). La
negoziazione e i rinnovi contrattuali sono scanditi da tempi ben determinati per cui le
trattative, cominciano dello scadere del contratto, proprio al fine di evitare vuoti normativi.
In caso di mancato rinnovo del contratto collettivo alla scadenza, l’accordo-quadro del 2009 ha
dalla data di scadenza del contratto precedente venga erogata una copertura
previsto che
economica , la cui misura deve essere stabilita nei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro
di categoria. Tale copertura economica può essere riconosciuta solo ai lavoratori in servizio alla
data di raggiungimento dell’accordo di rinnovo. Il protocollo del 1993 disciplinava, invece,
l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta entro 3 mesi dal suo scadere.
Il contenuto obbligatorio dei contratti collettivi di diritto comune
A. La parte obbligatoria del contratto collettivo
La parte obbligatoria del contratto collettivo concerne i diritti e gli obblighi che le parti stipulanti si
cioè
riconoscono, ed assume un contenuto molto vario. Viene in rilievo il cd. dovere di influenza e
l’obbligo per le parti stipulanti di attivarsi affinché sia associati rispettino quanto stabilito dalla parte
normativa del contratto stesso . Tuttavia un vero e proprio obbligo in tal senso sussiste solo per
l’associazione datoriale in quanto, mentre il singolo lavoratore è libero di chiedere e negoziare
condizioni più favorevoli nel proprio contratto individuale, il datore di lavoro controparte ha l’obbligo
politico e giuridico di osservare il contratto collettivo stipulato dall’associazione a cui ha conferito il
potere di rappresentanza. La violazione sistematica di tale impegno potrebbe addirittura integrare gli
estremi del comportamento antisindacale. Nella realtà aziendale, le clausole obbligatorie, e cioè tutte
quelle clausole che istituiscono direttamente fra le associazioni stipulanti rapporti di obbligazione, il cui
eventuale inadempimento determina la insorgenza di una responsabilità delle stesse associazioni,
possono essere molteplici. Le più importanti sono:
B. Le clausole istituzionali
Sono quelle costitutive di organi o istituti particolari col fine di assolvere a specifici compiti. Ad
esempio le casse edili, commissioni interne di fabbrica e le rappresentanze sindacali unitarie.
C. Le clausole di amministrazione o gestionali
Le clausole di amministrazione del contratto, prevedono collegi di conciliazione o di arbitrato o
particolari organi paritetici con il compito di accertare reclami e controversie, sia individuali e
collettivi, insorgenti su determinate materie. Quando il contratto collettivo prevede impegni non
soltanto per le associazioni sindacali ma anche per i singoli datori ad essere aderenti, essi si traducono i
limiti all’esercizio dei poteri del datore di lavoro la cui eventuale violazione, ha una rilevanza che non è
soltanto collettivo-sindacale ma attraverso i rimedi giurisdizionali. Ne sono un esempio i cd. diritti di
informazione previsti frequentemente dai contratti collettivi in forza dei quali su determinate materie
il datore di lavoro prima di adottare determinate iniziative deve informare preventivamente le
rappresentanze dei lavoratori e talvolta avviare un esame congiunto delle questioni. La dottrina ha
definito procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore perché poteri tipicamente afferenti la
sfera datoriale vengono assoggettati, ad un determinato iter che persegue lo scopo di consentire il
contemperamento dei diversi interessi in gioco è la partecipazione democratica dei lavoratori alla
gestione dell’impresa.
D. Le clausole di tregua sindacale
Il cd. Obbligo di base consiste in un impegno da parte dei lavoratori di non far ricorso all’azione diretta
e a non organizzare agitazioni per ottenere la modifica del contratto prima della sua scadenza naturale
essenza che si presenti un valido motivo di revisione dello stesso. Lolo scopo che con tale clausola
intende raggiungere:
- per le associazioni dei lavoratori, vincolare le organizzazioni degli imprenditori ad una
futura negoziazione integrativa;
- per i datori di lavoro, evitare che vengano riproposte nuove rivendicazioni una volta
concluso l’accordo.
L’accordo-quadro del 2009 prevede comunque, al fine di consentire il regolare svolgimento dei
negoziati, la definizione delle modalità per garantire l’effettività del periodo di tregua sindacale.
Dispone che le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette. La
violazione dell’obbligo di tregua da parte dei singoli lavoratori comporti per essi una responsabilità
diretta, essendo rappresentative dei singoli iscritti.
La contrattazione collettiva nel pubblico impiego
Evoluzione normativa
L’evoluzione della disciplina, ha portato al superamento della vecchia teoria del pubblico impiego basata
sul concetto di supremazia dell’ente o del soggetto datoriale della P.A. ad una disciplina in cui, elemento
chiave è la contrattualizzazione del lavoro caratteristica da una relazione paritaria tre soggetti.
Uno dei primi ma decisivi passi verso la qualificazione è da rinvenire nella legge quadro impiego, n.93 del
1983, che per prima ha riconosciuto un ruolo alla contrattazione, veniva stabilito il trattamento
economico e normativo dei pubblici dipendenti. È in tale prospettiva che si colloca il D.Lgs. 3-2-1993,
n.29, con cui viene sancita aa privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.: il
rapporto di lavoro dei pubblici impiegati viene contrattualizzato, nasce e viene regolato dal contratto
ed assoggettato alla disciplina del lavoro privato e alla contrattazione collettiva.
Si ha la distinzione tra organizzazione amministrativa e regolazione e gestione del rapporto di lavoro: la
prima continua ad essere disciplinata in regime di diritto pubblico, la seconda, viene rimessa alla
regolamentazione di diritto comune. Con la previsione di un apposito organo, l’ARAN, deputato a
rappresentare la P.A. in sede negoziale, e la determinazione dei criteri di rappresentatività sindacale ai
fini della contrattazione collettiva.
Con il D. Lgs 80/98 sia la seconda privatizzazione del pubblico impiego. L’aria riservata al diritto
comune viene ampliata e il contratto collettivo diventa la fonte privilegiata della disciplina del rapporto
di lavoro.
Il susseguirsi dei numerosi interventi normativi ha fatto poi sorgere l’esigenza del coordinamento tra
gli stessi; a questo fine è stato emanato il D.Lgs. 165/2001 (cd. Testo un incontro pubblico impiego).
La disciplina del lavoro è interessata da una serie di importanti e recenti riforme.
Tra cui la 2009 n.150, riforma Brunetta, diretta a rivoluzionare il funzionamento dell’amministrazione
italiana, nell’ottica dell’aumento di produttività del lavoro pubblico. I cui profili portanti, oltre alla
trasparenza e la valutazione della performance, la valorizzazione del merito degli strumenti di
premialità sono state: le innovazioni in materia di diligenza e di contrattazione collettiva. La fonte
principale del rapporto di lavoro ridiventa la legge e alla contrattazione viene lasciata alla disciplina del
solo rapporto di lavoro e della valutazione della produttività. Creando un forte legame tra
contrattazione decentrata, valutazione e premialità viene rafforzato, il condizionamento della
contrattazione decentrata, della retribuzione accessoria, all’effettivo conseguimento di risultati
programmati e di risparmi di gestione. Vengono, apportate modifiche alla struttura dell’ARAN al
procedimento di contrattazione collettiva;
Elementi di specialità della contrattazione collettiva nel settore pubblico e ambito di
applicazione
Il T.U 165/2001 ha abolito la complessa procedura che subordinata l’acquisto di efficacia del contratto
collettivo al recepimento dello stesso in un atto a carattere normativo (D.P.R.).
Di conseguenza, la contrattazione collettiva ha assunto un ruolo fondamentale nell’ambito della
disciplina del rapporto di lavoro pubblico. Tuttavia, permangono significativi elementi di specialità che
caratterizzano la contrattazione collettiva:
1. È disciplinata dalla legge, mentre in ambito privato sono gli stessi soggetti contraenti, a
stabilire regole e procedure di negoziazione.
2. Dalla parte datoriale vi è un soggetto, cioè l’ARAN, istituzionalmente deputato a rappresentare
le Pubbliche Amministrazioni, con la ril