Prefazione
La facoltà della conoscenza a partire da principi a priori: ragion pura. La ricerca dei suoi limiti: critica della ragion pura. Questa critica si indirizza alla nostra facoltà di conoscere le cose a priori e si occupa solo della facoltà conoscitiva. Tra le facoltà conoscitive si occupa dell’intelletto → la critica che vaglia le facoltà nel loro complesso conserva ciò che l’intelletto prescrive a priori come legge della natura. Tutti gli altri concetti puri tra le idee servono come principi regolativi.
La ragione contiene principi a priori costitutivi della facoltà di desiderare → possesso della ragion pratica. La critica della facoltà di giudizio si occupa di capire se la facoltà di giudizio (membro intermedio tra intelletto e ragione) abbia principi a priori costitutivi o regolativi e se essa dia a priori la regola al sentimento del piacere e del dispiacere → la critica della ragion pura è incompleta se non trattiamo la critica della facoltà di giudizio, non fosse trattata come una sua parte speciale.
La natura della facoltà di giudizio fa arguire che rintracciarne il principio è molto difficile poiché non deve essere derivato da concetti a priori (appartengono all’intelletto) ma è volto solo alla loro applicazione → questa facoltà deve fornire un concetto mediante il quale non viene conosciuta alcuna cosa ma che serve da regola solo ad essa stessa.
Il giudizio logico sulla natura deve essere applicato per la conoscenza degli esseri del mondo ma non ha alcun riferimento al sentimento del piacere e del dispiacere. La ricerca intorno alla facoltà del gusto viene compiuta da un punto di vista trascendentale → sarà giudicata con indulgenza per la sua insufficienza rispetto a quello scopo.
Introduzione
1. Della divisione della filosofia
Concetti della natura → rendono possibile una conoscenza teoretica secondo principi a priori → filosofia teoretica → filosofia della natura. Concetti della libertà → rendono possibile una conoscenza secondo principi pratici → filosofia pratica → filosofia morale.
La volontà in quanto facoltà di desiderare è una delle cause naturali del mondo (produce effetti secondo concetti) quindi tutto ciò che è rappresentato come possibile mediante una volontà si dice possibile praticamente → viene lasciato indeterminato se il concetto che dà la regola alla causalità della volontà sia un concetto della natura o della libertà.
- Se il concetto che determina la causalità è un concetto della natura → principi pratico-tecnici → competono alla filosofia teoretica (queste regole non vengono chiamate leggi perché la volontà sta sotto il concetto della natura e della libertà rispetto a cui i principi della volontà si chiamano leggi e costituiscono la filosofia pratica).
- Se il concetto che determina la causalità è un concetto della libertà → principi pratico-morali → competono alla filosofia pratica (questi si fondano interamente sul concetto di libertà ed escludono i principi di determinazione della volontà tratti dalla natura si chiamano leggi perché riposano su un principio sovrasensibile e richiedono per sé la filosofia pratica).
2. Del dominio della filosofia in genere
L’uso della nostra facoltà conoscitiva giunge fin dove i concetti a priori hanno la loro applicazione. I concetti, poiché vengono riferiti ad oggetti, senza tener conto se sia possibile una loro conoscenza, hanno un loro campo determinato secondo il rapporto che il loro oggetto ha con la nostra facoltà conoscitiva. La parte di questo campo in cui la conoscenza è possibile è un territorio per questi concetti e per la facoltà conoscitiva. La parte del territorio in cui essi sono legislativi è il dominio di questi concetti e della facoltà conoscitiva per essi competente.
Concetti d’esperienza hanno il loro territorio nella natura (come insieme di tutti gli oggetti dei sensi) ma non un dominio (poiché sono prodotti secondo leggi ma non sono legislativi, anzi le regole sono empiriche e quindi contingenti). La nostra facoltà conoscitiva ha due domini: quello dei concetti della natura e quello del concetto della libertà, dato che essa è legislativa a priori mediante entrambi → anche la filosofia si divide in teoretica e pratica. Il territorio è solo l’insieme degli oggetti di ogni esperienza possibile, presi in quanto fenomeni, poiché altrimenti non potrebbe essere pensata alcuna legislazione dell’intelletto.
La legislazione mediante concetti della natura avviene mediante l’intelletto ed è teoretica → la conoscenza teoretica può solo trarre da leggi date delle conseguenze che restano però sempre a ridosso della natura. La legislazione mediante il concetto della libertà avviene mediante la ragione ed è pratica → solo nel pratico la ragione può essere legislativa (la ragione non è sempre legislativa perché le regole possono essere anche pratico tecniche).
Intelletto e ragione hanno due legislazioni diverse nello stesso territorio dell’esperienza senza che l’una pregiudichi l’altra (la critica della ragion pura ha dimostrato la possibilità di pensare senza contraddizione la coesistenza di entrambe le legislazioni e facoltà nel medesimo soggetto) → che questi due domini non ne costituiscano uno solo dipende dal fatto che il concetto di natura può rendere rappresentabili i suoi oggetti nell’intuizione come semplici fenomeni; mentre il concetto della libertà può rendere rappresentabile nel suo oggetto una cosa in sé non nell’intuizione → nessuno dei due può fornire una conoscenza teoretica del proprio oggetto come cosa in sé (sarebbe il sovrasensibile, si deve porre alla base senza che essa possa essere estesa fino a diventare una conoscenza).
Per la nostra facoltà conoscitiva c’è il campo illimitato e inaccessibile del sovrasensibile → non troviamo alcun territorio e non possiamo avere alcun dominio a fini di conoscenza teoretica né per i concetti dell’intelletto né per quelli della ragione. C’è un abisso tra il dominio del concetto di natura (sensibile) e il dominio del concetto di libertà (sovrasensibile) che non permette passaggio dall’uno all’altro → deve esserci un fondamento dell’unità del sovrasensibile che sta a fondamento della natura con quello che il concetto di libertà contiene praticamente che renda possibile il passaggio dl modo di pensare secondo il principio.
3. Della critica della facoltà di giudizio come un mezzo per legare le due parti della filosofia in un tutto
La critica delle facoltà conoscitive nei riguardi di ciò che esse possono fare a priori non ha un dominio nei riguardi degli oggetti poiché non è una dottrina ma deve solo ricercare come sia possibile per loro mezzo una dottrina. I concetti della natura riposavano sulla legislazione dell’intelletto (fondamento della conoscenza teoretica a priori), il concetto della libertà sulla legislazione della ragione (fondamento dei precetti pratici a priori) → entrambe queste legislazioni hanno una loro legislazione a priori che giustifica la divisione in filosofia pratica e teoretica.
Tra le facoltà conoscitive a priori c’è un membro intermedio tra intelletto e ragione: facoltà di giudizio → si può presumere che essa contenga in sé un suo principio a priori soggettivo. Tutte le facoltà dell’anima possono essere ridotte a queste tre che non possono derivarsi ulteriormente: facoltà conoscitiva, sentimento del piacere e dispiacere e facoltà di desiderare. Tra la facoltà conoscitiva e la facoltà di desiderare è compreso il sentimento di piacere e dispiacere così come tra intelletto e ragione è compresa la facoltà di giudizio → è da supporre che anche la facoltà di giudizio contenga un principio a priori, essendo il sentimento di piacere e dispiacere è legato con la facoltà di desiderare fa in modo che la facoltà di giudizio possa fare un passaggio dalla facoltà conoscitiva (dominio della natura) al dominio del concetto di libertà.
4. Della facoltà di giudizio come facoltà legislativa a priori
La facoltà di giudizio è la facoltà di pensare il particolare compreso sotto l’universale: se è dato l’universale allora la facoltà di giudizio è determinante → sotto leggi trascendentali universali (date dall’intelletto) è solo sussumente → la legge le è indicata a priori. Se è dato il particolare allora la facoltà di giudizio è riflettente → ha bisogno di un principio che non può trarre dall’esperienza → questo principio trascendentale la facoltà riflettente di giudizio può darlo come legge solo a se stessa → dato che le leggi universali della natura hanno il loro fondamento nel nostro intelletto (che le prescrive alla natura), le leggi empiriche devono essere considerate secondo un’unità tale come se un intelletto l’avesse data a vantaggio della nostra facoltà conoscitiva per rendere possibile un sistema dell’esperienza secondo leggi particolari della natura → questa facoltà da solo a se stessa una legge.
Scopo è il concetto di un oggetto in quanto contiene nello stesso tempo la ragione della realtà di questo oggetto → l’accordo di una cosa con questa costituzione delle cose possibile solo secondo scopi si chiama conformità a scopi della sua forma → il principio della facoltà di giudizio rispetto alla forma delle cose della natura sotto leggi empiriche è la conformità della natura a scopi → la natura viene presentata da questo concetto come se contenesse il fondamento dell’unità del molteplice delle sue leggi empiriche. La conformità della natura a scopi è uno speciale concetto a priori che ha la propria origine solo nella facoltà riflettente di giudizio.
5. Il principio della conformità formale della natura a scopi è un principio trascendentale della facoltà di giudizio
Principio trascendentale: principio con il quale è rappresentata la condizione universale a priori sotto cui le cose possono diventare oggetti della nostra conoscenza in generale. Principio metafisico: se rappresenta la condizione a priori sotto cui possono essere determinati ulteriormente oggetti il cui concetto deve essere dato empiricamente.
È trascendentale il principio della conoscenza dei corpi in quanto sostanze che mutano, ma è metafisico se si dice che il mutamento deve avere una causa esterna → nel primo caso il corpo può essere pensato solo mediante predicati ontologici (affinché la proposizione sia conosciuta a priori), nel secondo caso deve essere posto a fondamento della proposizione il concetto empirico di un corpo.
Così il principio della conformità della natura a scopi è un principio trascendentale → il concetto degli oggetti non contiene nulla di empirico. Il principio della conformità pratica a scopi che deve essere pensato nell’idea della determinazione di una volontà libera è un principio metafisico → il concetto della facoltà di desiderare deve essere dato empiricamente. Entrambi i principi sono a priori poiché non è necessaria alcuna ulteriore esperienza per legare il predicato con il concetto empirico del soggetto dei loro giudizi ma questo legame può essere visto a priori.
Che la conformità della natura a scopi appartenga ai principi trascendentali lo si può desumere dalle massime della facoltà di giudizio che a priori vengono poste a fondamento dell’indagine della natura e si volgono solo alla possibilità dell’esperienza quindi della conoscenza della natura in quanto determinata da una molteplicità di leggi particolari.
La natura prende il cammino più breve, la sua grande molteplicità nelle leggi empiriche è un’unità sotto pochi principi → la conformità della natura a scopi che traspare da quei principi è per le nostre facoltà conoscitive e il loro uso un principio trascendentale dei giudizi.
Troviamo nei fondamenti della possibilità di un’esperienza che le leggi universali sono necessarie, senza di esse non può essere pensata una natura in genere → le leggi risposano sulle categorie. Sotto queste leggi la facoltà di giudizio è determinante poiché essa deve sussumere le leggi.
Gli oggetti della conoscenza empirica sono determinati o determinabili in molti modi diversi, così che nature diverse possono essere cause in modi infinitamente molteplici → ciascuno di questi modi deve avere la sua legge (di conseguenza comporta necessità) → dobbiamo pensare nella natura una possibilità di leggi empiriche infinitamente molteplici che sono contingenti per la nostra intelligenza → rispetto a quelle giudichiamo come contingenti l’unità della natura secondo leggi empiriche e la possibilità dell’unità dell’esperienza.
Poiché una tale unità deve essere presupposta e ammessa le leggi universali della natura ci forniscono la connessione tra le cose secondo il loro genere → la facoltà di giudizio deve ammettere come principio a priori che ciò che per il modo umano di intendere è contingente nelle leggi particolari della natura contenga un’unità legale insondabile eppure pensabile → poiché l’unità legale di un legame viene rappresentata come conformità a scopi della natura allora la facoltà di giudizio deve pensare la natura nei riguardi di quest’ultime secondo un principio della conformità a scopi per la nostra facoltà conoscitiva.
Questo concetto trascendentale di una conformità della natura a scopi non è un concetto della natura, né della libertà poiché non attribuisce nulla all’oggetto → rappresenta l’unico modo in cui dobbiamo procedere nella riflessione sugli oggetti della natura → è un principio soggettivo.
L’intelletto è in possesso a priori di leggi universali della natura senza cui esse non potrebbe essere oggetto di esperienza → queste regole l’intelletto deve pensarle come leggi poiché altrimenti non costituirebbero un ordine della natura sebbene esso non possa determinare nulla a priori rispetto agli oggetti deve ricercare queste leggi empiriche e mettere a fondamento di ogni riflessione su di esse un principio a priori ("nella natura c’è una subordinazione per noi afferrabile di generi e specie che a loro volta si avvicinano l’un l’altro secondo un principio comune per cui è possibile il passaggio dall’uno all’altro").
L’armonizzarsi della natura con la nostra facoltà conoscitiva è presupposto a priori dalla facoltà di giudizio per la sua riflessione sulla natura secondo le sue leggi empiriche → senza presupporlo noi non avremmo un ordine della natura secondo leggi empiriche né un filo conduttore per un’esperienza da compiersi con quelle leggi.
La facoltà di giudizio ha in sé un principio a priori per la possibilità della natura solo sotto il riguardo oggettivo mediante il quale essa prescrive a se stessa una legge per la riflessione sulla natura (legge della specificazione della natura relativamente alle sue leggi empiriche) → una legge che essa non conosce a priori nella natura ma che ammette per un suo ordine conoscibile il nostro intelletto nella divisione che fa delle sue leggi universali quando vuole subordinare ad esse una molteplicità di leggi particolari. È un principio della facoltà riflettente di giudizio → si vuole solo che si rintraccino le leggi empiriche della natura secondo quel principio e le massime che vi si fondano poiché noi possiamo progredire nell’esperienza e acquisire conoscenza con l’uso del nostro intelletto solo nella misura in cui quel principio ha luogo.
6. Del legame del sentimento di piacere col concetto della conformità della natura a scopi
L’accordo della natura nella molteplicità delle sue leggi particolari rispetto al nostro bisogno di trovare per essa universalità dei principi deve essere giudicato come contingente e come indispensabile per il bisogno del nostro intelletto, quindi come conformità a scopi per cui la natura si accorda con il nostro intento in quanto indirizzato alla conoscenza.
Le leggi universali dell’intelletto (e della natura) sono necessarie ad essa quanto le leggi del movimento della materia: la loro produzione non presuppone alcun intento per ciò che riguarda le nostre facoltà conoscitive, esse spettano alla natura quale oggetti della nostra conoscenza in genere. Che l’ordine della natura secondo le sue leggi particolari sia adeguato è contingente; il loro rinvenimento è un compito dell’intelletto compiuto in riferimento al suo scopo necessario di introdurre in esse l’unità dei principi.
Non proviamo più un piacere avvertibile nell’afferrabilità della natura e nella sua articolazione in generi e specie per cui sono possibili solo concetti empirici con cui conosciamo secondo le sue leggi particolari. Un piacere c’è stato un tempo e si è mischiato via via con la semplice conoscenza e non è stato più notato. È un’ingiunzione della facoltà di giudizio che si proceda secondo il principio dell’adeguatezza della natura alla nostra facoltà conoscitiva senza che si stabilisca se esso abbia o no dei limiti perché noi possiamo determinare dei limiti per ciò che riguarda l’uso razionale della nostra facoltà conoscitiva, ma nessun limite è possibile nel campo emp...
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