Estratto del documento

Capitolo 1 – Le fonti del bilancio

Bilancio e destinatari

Il bilancio è lo strumento informativo rappresentante la situazione economico-patrimoniale di una società, a disposizione degli stakeholders, i “portatori di interesse” esterni alla società stessa (finanziatori, investitori, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) ma anche interni, quali i soci ed i manager.

Le politiche di bilancio sono volte dunque a fornire una rappresentazione della situazione della società che favorisca una o più categorie di stakeholders. Ad esempio, una politica di saturazione di capitale incontrerà sempre il favore dei finanziatori (che si sentiranno maggiormente tutelati), mentre una politica di annacquamento, o comunque una rappresentazione meno prudenziale del capitale, incontrerà il favore di nuovi investitori (che vedranno il loro capitale maggiormente remunerato).

Per quanto riguarda l'Italia, nella redazione del bilancio il nostro Paese è improntato su di un'ottica prudenziale che favorisce i terzi affidatari (finanziatori), preferendo politiche di leggera saturazione. Le grandezze che vi sono rappresentate sono il capitale (grandezza stock) e il reddito (grandezza flusso).

A seconda poi di altre caratteristiche il bilancio si divide in:

  • Per le circostanze: ordinario o straordinario
  • Per il periodo: infrannuale o annuale
  • Per il momento: preventivo o consultivo
  • Per l'oggetto: d'azienda o consolidato

Fonti di riferimento

Le fonti di riferimento per la compilazione del bilancio d'esercizio sono essenzialmente tre:

  • Normativa
  • Prassi contabile
  • Fisco

Per quanto riguarda la normativa, essa deriva da due ampie fonti: la legislazione nazionale (in particolare, dal Codice Civile in poi) e la legislazione comunitaria. È bene ricordare che la legislazione comunitaria, sotto forma di direttive comunitarie, viene recepita tramite provvedimenti legislativi dei singoli Paesi membri, e dunque si possa in sostanza parlare esclusivamente di normativa nazionale per il bilancio d'esercizio.

In sintesi, la normativa civilistica italiana riguardante il bilancio ha seguito la seguente evoluzione:

  1. Codice di Commercio del Regno d'Italia (1882): di impronta napoleonica e liberista, si limita a chiedere che in bilancio siano iscritti solo gli utili e le perdite, ed il capitale sociale attualmente versato, con “evidenza e verità”.
  2. Codice Civile (1942): innovativo, chiede un contenuto minimale per la situazione patrimoniale, un conto “dei profitti e delle perdite” (conto economico) senza uno schema preciso ed una relazione degli amministratori, sempre secondo principi di chiarezza.
  3. L.216/1974 “miniriforma”: viene inserito un contenuto minimo per il conto economico e la relazione degli amministratori, viene richiesto di mostrare in bilancio i debiti/crediti verso le controllate o collegate, e di allegare i bilanci delle controllate.
  4. D.P.R. 136/1975: riferimento ai “corretti principi contabili”.
  5. D.Lgs. 127/1991: riscrive tutta la normativa del bilancio, portandola quasi totalmente alla situazione che permane ancora oggi, in attuazione delle direttive IV e VII CEE. Viene introdotto uno schema-base di bilancio, con l'introduzione di postulati e principi, viene introdotto il bilancio consolidato.
  6. D.Lgs. 6/2003: modifica i principi di redazione (sostanza sulla forma), la struttura dello stato patrimoniale, del conto economico, dei criteri di valutazione e della nota integrativa. Vengono definite le società tenute a seguire i principi IAS, IFRS.
  7. D.Lgs. 38/2005: attua il regolamento UE 1606/2002, riguardante l'obbligo di seguire i principi IAS, IFRS. L'Italia ha in particolare deciso di obbligare a seguire i principi IAS, IFRS le società quotate obbligate a presentare bilanci consolidati, le società quotate non-holding (che però in Italia sono poche!) e tutte le società quali banche, assicurazioni o intermediari finanziari. Sono escluse tutte le altre.

Per quanto riguarda la prassi contabile, essa proviene essenzialmente da due importanti organismi, uno nazionale e uno europeo:

  • Per l'Italia, la prassi contabile deriva dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che fissa i principi nazionalmente riconosciuti, stimola il legislatore italiano ad attuare riforme, e ha fra i suoi componenti di spicco il CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).
  • Per l'Europa, la prassi contabile deriva dallo IASB (International Accounting Standard Board), che elabora i già citati principi contabili IAS e IFRS.

Il rapporto fra normativa e prassi contabile è regolato dall'art. 2219 C.C., che spiega come “le scritture devono essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilità”, ovvero esista un rapporto solo “formale” fra di esse: la prassi non ha forza di legge, e integra la norma quanto questa sia troppo sintetica o insufficiente per applicarsi al caso reale, nonché la interpreta quando sia di difficile interpretazione.

Per quanto riguarda il fisco, l'amministrazione fiscale, terza fonte della disciplina di bilancio, il testo di riferimento principale è il TUIR (Testo Unico sulle Imposte sul Reddito), che regola le due principali imposte sul reddito delle imprese, l'IRES (27,5% dell'imponibile) e l'IRAP (3,9% sul valore aggiunto).

Il rapporto fra normativa civilistica e normativa tributaria è complicato, e può seguire due tipologie di approccio:

  • Approccio di “doppio binario”: le normative sono separate, ognuna segue una propria logica indipendente, causando un'interferenza nell'altra.
  • Approccio di “binario unico”: le normative sono coordinate, seguono la stessa logica.

In un approccio di doppio binario, il bilancio viene redatto secondo la normativa civilistica, quindi in sede di dichiarazione dei redditi (dove interviene la normativa tributaria), viene calcolata la base imponibile a partire dal reddito ante-imposte civilistico, deducendo i costi deducibili non di competenza dell'esercizio e i ricavi non imponibili di competenza, così come invece integrando i costi non deducibili di competenza e i ricavi imponibili non di competenza (processo detto di ripresa fiscale in dichiarazione). Viene quindi calcolata l'imposta sul reddito, che, sottratta al risultato ante-imposte civilistico, produce il risultato finale d'esercizio (reddito civilistico).

L'Italia adotta un approccio di doppio binario, in particolare dopo la legge di stabilità del 2008, in cui la normativa fiscale interferisce pesantemente sulla rappresentazione nel bilancio civilistico. Uno dei punti fondamentali, che in un certo senso “falsa” la rappresentazione del bilancio, si evince dall'art.109 del TUIR, che permette di portare i costi in deduzione solo se presenti nel conto economico, anche se non di competenza dell'esercizio. Si capisce quindi che il conto economico viene in quale modo “inquinato” dalla presenza di costi non di competenza. La ratio è quella di un filtro più “pesante” come quello del bilancio per il controllo sugli oneri deducibili, che, se iscritti a conto economico, spostano completamente il piano di responsabilità giuridica da quello amministrativo a quello civilistico-penale.

Capitolo 2 – La disciplina del bilancio civilistico

Si andranno ora a esaminare più nel dettaglio gli articoli che disciplinano il bilancio civilistico.

Tipologie di società

Innanzitutto a quali società applicare gli articoli da 2423 C.C e seguenti? Le tipologie di società sono:

  • S.p.a, s.a.p.a e s.r.l , ovvero le società di capitali
  • Società cooperative, consorzi e società consortili
  • Aziende individuali e società di persone (N.B. Solo nella misura di “bilancio semplificato”, molta più libertà, possono anche attenersi ai criteri di valutazione)

Come già affermato, tutto ciò non vale per le società quotate e per gli intermediari finanziari e assicurativi. Case editrici, società municipalizzate e società energetiche hanno discipline ad hoc.

Articolo 2423, comma 1

L'art. 2423 C.C., comma 1, afferma che: “Gli amministratori devono redigere il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”. Si comprende quindi che l'obbligo di redazione sorge a carico degli amministratori delle società suddette, e che il bilancio è composto da quei tre elementi.

In realtà, articoli successivi del Codice obbligano ad allegare al bilancio altri elementi informativi, che vanno a comporre il cosiddetto fascicolo di bilancio, la cui struttura risulta alla fine così composta:

  • BILANCIO
    • Stato Patrimoniale (art. 2424)
    • Conto Economico (art. 2425)
    • Nota Integrativa (art. 2427): evidenzia i procedimenti adottati, più alcune note sintetiche
  • RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428): discorsiva con elementi obbligatori
  • RELAZIONE DEI SINDACI (art. 2429)
  • Relazione della società di revisione (eventuale)
  • Allegati (art. 2429): bilanci controllate, informazioni riepilogative collegate
  • Relazione semestrale (eventuale, art. 2428)
  • Bilancio Consolidato (D.Lgs. 127/1991)

Articolo 2423, comma 2

L'art. 2423 C.C., comma 2, afferma che: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”. Da quest'articolo sorge immediatamente quale sia l'obiettivo del bilancio: rappresentare la situazione patrimoniale (stato patrimoniale), la situazione finanziaria (rendiconto finanziario presente in nota integrativa) e il risultato economico dell'esercizio (conto economico).

Si introducono poi i cosiddetti postulati del bilancio, ovvero elementi sovraordinati a tutte le regole di redazione. Secondo un preciso ordine gerarchico, infatti, il bilancio deve rispondere a:

  1. Clausola generale e postulati (art. 2423)
  2. Principi di redazione (art. 2423bis)
  3. Criteri specifici (art.2426 e seguenti)

La clausola generale (anche detta “quadro fedele”), entro la quale si riuniscono i postulati, è composta da tre importantissimi concetti:

  • CHIAREZZA:
    • Formale: per la presenza di schemi formali obbligatori entro cui redigere il bilancio
    • Sostanziale: il reddito disponibile non deve allontanarsi dal reddito effettivamente prodotto (se mai celato da politiche di bilancio)
    • Informativa: i dati devono essere significativi, rilevanti e comprensibilmente organizzati, ad uso e consumo degli stakeholders
  • VERIDICITÀ: (non “verità”, perché il bilancio è formato da numerose stime e congetture)
    • Oggettiva: elementi che non lasciano spazio a diverse formulazioni, aderenza alla realtà storica dell'impresa
    • Soggettiva: elementi che devono essere valutati vanno valutati con criteri razionali, ineludibili, senza troppi margini, che lascino un'attendibilità dei dati
  • CORRETTEZZA:
    • Dimensione tecnica (professionalità)
    • Dimensione etico-deontologica (comportamento leale, onesto ed imparziale nella redazione del bilancio)

Veridicità e correttezza formano anche la cosiddetta “clausola sovraordinata del bilancio”, derivante dalla concezione anglosassone della “true and fair view”.

Articolo 2423, comma 3

L'art. 2423 C.C., comma 3, afferma che: “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una disposizione veritiera e corretta, si devono fornire tutte le informazioni complementari necessari allo scopo”. L'articolo introduce la c.d. informativa complementare.

Articolo 2423, comma 4

L'art. 2423 C.C., comma 4, afferma che: “Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata”. L'articolo introduce la c.d. deroga obbligatoria, ovvero la possibilità, qualora l'applicazione di principi, criteri e prassi contabile sia incompatibile con la clausola generale di bilancio (ex art. 2423), di derogare a queste disposizioni contrastanti, con sufficiente motivazione espressa in nota integrativa e comprendente una valutazione sull'influenza della deroga sull'ambito patrimoniale, finanziario ed economico dell'impresa.

Questo comma recepisce la IV direttiva CEE, che, per l'entrata del Regno Unito, predisponeva la già citata clausola sovraordinata del bilancio (o clausola generale) per agevolare l'armonizzazione con il diritto britannico basato sul sistema di “common law”. Nella realtà italiana, il “caso eccezionale” è estremamente raro e in ultima analisi è riferibile solo ad un evento che:

  • Rappresenti un evento assolutamente anomalo nella natura e nella vita aziendale
  • Abbia una bassissima possibilità di accadere nuovamente nel medio/lungo termine
  • Sia rappresentabile, tramite deroga, realmente e marcatamente in maniera migliore rispetto all'applicazione di tutti i suddetti principi, criteri e prassi contabile

Ciò accade essenzialmente in casi-limite, quali il mutamento della natura economica di un bene aziendale immobilizzato, tale da provocare una sua rilevante rivalutazione economica: il passaggio di un terreno da agricolo a edificabile, la scoperta di un giacimento in un terreno, riapertura di miniera o cava già ammortizzata, ecc.

Viene fatto esplicito divieto di utilizzare la deroga per rivalutare i beni a seguito di fenomeni inflattivi (quando questi siano tendenzialmente ritenuti “normali” in un'economia con tendenza crescente dei prezzi). Gli utili conseguiti dalle plusvalenze andranno iscritti in una riserva specifica del patrimonio netto non distribuibile ai soci e mantenuti a riserva indivisibile fino a loro effettiva realizzazione contabile e finanziaria (liquidazione, fine dell'ammortamento se bene ammortizzabile).

Articolo 2423, comma 5

L'art. 2423 C.C., comma 5, afferma che: “Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”. Quest'articolo introduce il principio di omogeneità della moneta di conto. Da ricordare come in contabilità generale (libro giornale e libro mastro), i conti siano tenuti in centesimi di euro. Infine, le cifre di arrotondamento dello SP vanno iscritte in “altre riserve” del patrimonio netto, mentre le cifre di arrotondamento del CE vanno iscritte nei proventi/oneri straordinari.

Articolo 2423 bis

L'art. 2423 bis introduce i cosiddetti principi di redazione del bilancio, che sono:

  • Continuità nella gestione: che esprime l'ideale continuità della gestione oltre il termine dell'esercizio (ovviamente la gestione è continua ed è il periodo amministrativo una finzione), concetto su cui si basa l'utilità stessa di ammortamenti, rimanenze, ratei e risconti.
  • Prevalenza della sostanza sulla forma: che esprime come la valutazione delle voci debba essere effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento. Si può creare così una discrepanza fra la situazione giuridica e la situazione economica, in riferimento in particolare a nuove fattispecie contrattuali (leasing finanziario, lease-back). In Italia il bene in leasing finanziario, essendo comunque destinato (salvo inadempimento nel pagamento dei canoni) al riscatto al termine del contratto, va indicato in nota integrativa, ma non nell'attivo dello stato patrimoniale.
  • Prudenza: uno dei principi-cardine di tutta la normativa civilista di bilancio italiana, secondo cui ogni valutazione va effettuata “secondo prudenza”. In particolare in questo articolo si sottolinea come vadano iscritti esclusivamente gli utili effettivamente realizzati alla chiusura del periodo amministrato, mentre invece debbano essere iscritte non solo le perdite realizzate, ma anche quelle presunte di competenza dell'esercizio.
  • Competenza economica: altro importantissimo principio, che esprime come si debba tener conto di proventi ed oneri (anche presunti) di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (base fondante di ratei e risconti). I ricavi allora vanno considerati solo se il bene/servizio è stato ceduto all'interno dell'esercizio, e ugualmente un costo va considerato solo se di competenza o correlati ai relativi ricavi (es. rimanenze di magazzino).
  • Separata valutazione di elementi eterogenei: questo principio afferma come elementi eterogenei compresi in singole voci di bilancio debbano essere valutati separatamente.
  • Continuità di applicazione dei criteri valutativi: afferma come i criteri valutativi delle poste del bilancio (esposti nel fondamentale articolo 2426) debbano essere applicati con continuità e coerenza fra esercizi successivi. Il cambiamento dei criteri valutativi (nei pochi spazi concessi dal codice, quindi fondamentalmente per le rimanenze di beni fungibili) può infatti aumentare o diminuire i valori iscritti a bilancio. È possibile derogare a questo principio, come affermato al comma successivo, solo in casi eccezionali, con deroga motivata ed esplicata negli effetti economici, finanziari e patrimoniali in nota integrativa (utili da plusvalenze a riserva non distribuibile).

Altri principi di bilancio

Si ricavano altri principi per la compilazione del bilancio dalla lettura degli articoli seguenti al 2423 bis, essi sono:

  • Divieto di compensazione di partite (2423 ter, 6): per salvaguardare l'informativa di bilancio, con l'esclusione di sconti, abbuoni e resi che, registrati in contabilità, possono essere compensati nelle voci di conto economico.
Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 30
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 1 Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Contabilità, prof. Manetti, libro consigliato Il bilancio d'esercizio, teoria e casi, Antonelli, Liberatore Pag. 26
1 su 30
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vix94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Manetti Giacomo.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community