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VNC

valore d'uso se bene è impiegato). Se accade che: , si svaluta l'immobilizzazione della differenza.

La svalutazione non può essere portata in deduzione, ciò comporta in sede di dichiarazione una ripresa in

aumento del reddito civilistico. Tuttavia, si può continuare a portare in deduzione l'intera aliquota di

ammortamento fiscalmente deducibile (come se non fosse successo niente), o altrimenti la minore aliquota di

ammortamento civilistico. In un certo senso, dal momento della svalutazione, ammortamento civilistico e fiscale

prendono due strade nettamente separate, con il primo che far riferimento al nuovo valore svalutato da

ammortizzare, mentre il secondo continuerà a fare riferimento al valore originario non svalutato.

Come detto, se viene meno il motivo della svalutazione duratura la legge impone il cosiddetto ripristino in

valore del bene, che, nota bene, non è una rivalutazione, ma semplicemente una ripresa del valore netto

contabile “originario”, ovvero come sarebbe stato se non si fosse verificata una svalutazione, sottoposta a questo

tetto massimo. Se venisse stimato un valore d'uso o valore di mercato minore del valore netto contabile

originario, si ripristinerebbe a questo minor valore, sempre secondo il principio della prudenza. Il ripristino in

valore è un ricavo che confluisce in A.5 “altri ricavi”.

Manutenzioni e riparazioni

Terza fattispecie di mutamento di valore iniziale, le manutenzioni e le riparazioni si devono distinguere

inizialmente in:

• non aumentano il valore dell'immobilizzazione, non

manutenzioni ordinarie: sono costi dell'esercizio,

aumentano il livello produttivo se macchinario/impianto/ecc, semplicemente sono necessarie al suo

normale funzionamento

• manutenzioni straordinarie: sono capitalizzabili al valore dell'immobilizzazione, perché ne aumentano il

valore ed il livello produttivo

I costi per manutenzioni straordinarie sono capitalizzabili iscrivendo un ricavo in A.4 “incrementi di

immobilizzazioni per lavori interni” se la manutenzione straordinaria è fatta in economia, oppure se apportate

dall'esterno (commissionate), si fa transitare il costo in CE e poi si storna totalmente capitalizzando il costo.

Il Fisco non compie una distinzione fra manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma fra:

• capitalizzabili: interamente deducibili (nel senso che le quote di ammortamento maggiori risultanti

dall'aver capitalizzato i costi al valore dell'immobilizzazione sono interamente deducibili)

• non capitalizzabili: deducibili nel limite di un plafond del 5% del costo dei beni materiali

ammortizzabili, l'eccedente è ammortizzato (rateizzato, si sta parlando di un debito verso il fisco) come

deduzione in quote costanti nei 5 esercizi successivi

Dismissioni

Quarto ed ultimo caso di mutamento del valore iniziale di un'immobilizzazione, riguarda essenzialmente le

dismissioni di immobilizzazioni non completamente ammortizzate, che può avvenire tramite:

• eliminazione senza alcun realizzo: civilisticamente si verifica una svalutazione per l'intero importo pari

al valore netto contabile rimanente (costo), che però fiscalmente è interamente deducibile (deroga a ciò

che si è visto trattando le svalutazioni “comuni”)

• cessione a titolo oneroso: scattano plusvalenze e minusvalenze che possono avere caratteristiche:

◦ ordinarie all'interno dell'attività produttiva: ricambio fisiologico di cespiti, allora plusvalenze

passano da A.5 “altri ricavi e proventi” e minusvalenze da B.14 “oneri diversi di gestione”

◦ straordinarie (“estranee all'attività usuale dell'azienda”): cessione di immobili civili o altri beni non

strumentali o beni strumentali in situazioni straordinarie (es. riconversione industriale), allora

plusvalenze passano da E.20 “proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione” e

minusvalenze da E.21 “oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione”

Per quanto riguarda la disciplina fiscale, ovvia premessa è che se la cessione di immobilizzazioni a titolo

oneroso è la attività tipica dell'impresa, le plusvalenze concorrono interamente all'imponibile come ricavi

dell'esercizio.

Se invece la cessione riguarda un bene produttivo/strumentale che appartiene all'azienda (che normalmente non

dismette beni produttivi ovviamente), il TUIR articolo 86 afferma come le plusvalenze/minusvalenze debbano

concorrere all'imponibile se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:

• plusvalenze:

◦ realizzate a titolo oneroso

◦ realizzate mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento di beni

◦ i beni sono destinati all'uso personale dei soci o comunque per finalità estranee all'impresa

Chiaramente si tratta di fattispecie molto comuni, le plusvalenze concorrono all'imponibile interamente

nell'esercizio di competenze, oppure, se il bene alienato era posseduto da almeno 3 anni, è possibile

chiedere una rateizzazione della quota che concorre a imponibile fino al quarto esercizio successivo

• minusvalenze:

◦ realizzate a titolo oneroso

◦ realizzate mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento di beni

Le minusvalenze concorrono all'imponibile, abbattendolo, interamente nell'esercizio di competenza

Capitolo 7 – Le immobilizzazioni immateriali

Come le immobilizzazioni materiali avano una loro precisa voce di iscrizione nello Stato Patrimoniale (B.II),

così le immobilizzazioni immateriali sono classificate alla classe B.I. All'interno di questa classe si distinguono:

• oneri pluriennali: gli oneri valutati come danti utilità su più esercizi (voci 1 “costi di impianto e di

ampliamento” e 2 “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”)

• beni immateriali (“veri e propri”) : (voci 3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle

opere di ingegno” e 4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”)

• avviamento

• immobilizzazioni in corso e acconti

Oneri pluriennali

Gli oneri pluriennali, costi di impianto e ampliamento e di R&S e pubblicità, sono disciplinati dall'articolo 2426

comma 5, che afferma come:

• debbano avere certa utilità pluriennale

• debbano essere iscritti all'attivo (capitalizzandoli) solo con il consenso del collegio sindacale

• devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni

• la distribuzione di dividendi diviene assoggettata alla presenza di riserve disponibili che coprano

l'importo ancora non ammortizzato degli oneri pluriennali, per evitare annacquamento di capitale

distribuendo reddito non prodotto. Ovviamente se gli oneri sono completamente ammortizzati,

scomparendo dal bilancio, il problema non si pone

Tornando sulle tipologie di oneri pluriennali, essi sono:

• costi di impianto: i costi legati dalla costituzione giuridica della società, e tutti gli altri costi legati

all'inizio dell'attività a livello legale

• costi di ampliamento: i costi successivi di tipo legale-giuridico (modifiche statuto, aumento di capitale,

ecc.)

• costi di ricerca e sviluppo: non si può capitalizzare la ricerca di base ma solo la ricerca applicata e lo

sviluppo di processi/prodotto (deve sussistere una chiara realizzabilità del progetto e la possibilità di un

ritorno dei costi). L'ammortamento, come prescrive il Codice, è effettuato massimo per 5 anni a quote

costanti o crescenti, e sono ammortizzabili: stipendi, costi macchinari/servizi o comunque tutto ciò che è

collegato alla R&S nella quota imputabile (oneri indiretti)

• costi di pubblicità: ammortizzabili sempre per un massimo di 5 anni solo se avranno un durevole effetto

di ricordo sul pubblico (es. campagne pubblicitarie particolari per il lancio di un prodotto sul mercato)

Beni immateriali immobilizzati “veri e propri”

Per le immobilizzazioni immateriali il Codice Civile prevede, sempre ex 2426 comma primo e secondo, uguali

modalità di iscrizione e ammortamento rispetto a quelle materiali (senza consenso collegio sindacale, che serve

per la decisione di capitalizzazione di oneri pluriennali). Ugualmente, c'è completa libertà nella distribuzione di

dividendi.

Le tipologie di immobilizzazioni immateriali, come visto, sono:

• brevetti: rappresentano il titolo giuridico per godere di un monopolio di produzione e utilizzo

commerciale di un certo prodotto/processo produttivo/ecc per 20 anni. Un brevetto è iscritto seguendo le

regole generali per le immobilizzazioni, ovvero se acquistato a titolo oneroso è iscritto al costo, mentre

se “autoprodotto” è iscritto al costo di produzione (con la stessa computazione dei costi come visto per

la R&S). Deve avere la potenzialità di un'utilità pluriennale, e viene ammortizzato in base alla vita utile

a quote costanti o decrescenti

• diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: rappresentano il titolo giuridico per godere del monopolio

dei proventi derivanti dall'utilizzo di opere scientifiche o artistiche di qualsiasi genere fino a 70 anni

dopo la morte dell'autore. È iscritto sempre al costo d'acquisto o produzione, deve avere un'utilità

pluriennale, e viene ammortizzato in base alla vita utile (ma la prassi raccomanda la brevità)

• concessioni o licenze: vari diritti di sfruttamento di beni (concessioni) e autorizzazioni a svolgere una

specifica attività (licenze). Sono iscritte al costo d'acquisto (non possono essere certo autoprodotte), e

ammortizzate in base alla durata/residua possibilità di utilizzazione

• marchi: si possono iscrivere solo i marchi acquistati a titolo oneroso, mentre i marchi cosiddetti

per la generazione del

“interni”, autoprodotti, possono essere iscritti unicamente come costi esterni

marchio. Ammortamento massimo in 20 anni

• altri diritti: diritti di franchising, iscrizione al costo d'acquisto, o segni distintivi dell'impresa diversi dal

marchio, costo d'acquisto o produzione ma solo come costi esterni. Ammortamento in base alla vita utile

Avviamento

L'avviamento è il maggior valore che un'azienda acquirente dovrebbe pagare ai soci dell'azienda rilevata rispetto

al suo capitale netto rivalutato all'atto dell'acquisto. L'avviamento ha alcuni caratteri che lo avvicinano agli oneri

pluriennali, come quello di non avere un valore di mercato indipendentemente dall'azienda che lo ha prodotto, e

ai beni immateriali, come l'utilità futura che è la premessa della sua stessa esistenza (si paga di più perché

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A.A. 2014-2015
30 pagine
9 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vix94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Contabilità e bilancio e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Manetti Giacomo.