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VNC
valore d'uso se bene è impiegato). Se accade che: , si svaluta l'immobilizzazione della differenza.
La svalutazione non può essere portata in deduzione, ciò comporta in sede di dichiarazione una ripresa in
aumento del reddito civilistico. Tuttavia, si può continuare a portare in deduzione l'intera aliquota di
ammortamento fiscalmente deducibile (come se non fosse successo niente), o altrimenti la minore aliquota di
ammortamento civilistico. In un certo senso, dal momento della svalutazione, ammortamento civilistico e fiscale
prendono due strade nettamente separate, con il primo che far riferimento al nuovo valore svalutato da
ammortizzare, mentre il secondo continuerà a fare riferimento al valore originario non svalutato.
Come detto, se viene meno il motivo della svalutazione duratura la legge impone il cosiddetto ripristino in
valore del bene, che, nota bene, non è una rivalutazione, ma semplicemente una ripresa del valore netto
contabile “originario”, ovvero come sarebbe stato se non si fosse verificata una svalutazione, sottoposta a questo
tetto massimo. Se venisse stimato un valore d'uso o valore di mercato minore del valore netto contabile
originario, si ripristinerebbe a questo minor valore, sempre secondo il principio della prudenza. Il ripristino in
valore è un ricavo che confluisce in A.5 “altri ricavi”.
Manutenzioni e riparazioni
Terza fattispecie di mutamento di valore iniziale, le manutenzioni e le riparazioni si devono distinguere
inizialmente in:
• non aumentano il valore dell'immobilizzazione, non
manutenzioni ordinarie: sono costi dell'esercizio,
aumentano il livello produttivo se macchinario/impianto/ecc, semplicemente sono necessarie al suo
normale funzionamento
• manutenzioni straordinarie: sono capitalizzabili al valore dell'immobilizzazione, perché ne aumentano il
valore ed il livello produttivo
I costi per manutenzioni straordinarie sono capitalizzabili iscrivendo un ricavo in A.4 “incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni” se la manutenzione straordinaria è fatta in economia, oppure se apportate
dall'esterno (commissionate), si fa transitare il costo in CE e poi si storna totalmente capitalizzando il costo.
Il Fisco non compie una distinzione fra manutenzioni ordinarie e straordinarie, ma fra:
• capitalizzabili: interamente deducibili (nel senso che le quote di ammortamento maggiori risultanti
dall'aver capitalizzato i costi al valore dell'immobilizzazione sono interamente deducibili)
• non capitalizzabili: deducibili nel limite di un plafond del 5% del costo dei beni materiali
ammortizzabili, l'eccedente è ammortizzato (rateizzato, si sta parlando di un debito verso il fisco) come
deduzione in quote costanti nei 5 esercizi successivi
Dismissioni
Quarto ed ultimo caso di mutamento del valore iniziale di un'immobilizzazione, riguarda essenzialmente le
dismissioni di immobilizzazioni non completamente ammortizzate, che può avvenire tramite:
• eliminazione senza alcun realizzo: civilisticamente si verifica una svalutazione per l'intero importo pari
al valore netto contabile rimanente (costo), che però fiscalmente è interamente deducibile (deroga a ciò
che si è visto trattando le svalutazioni “comuni”)
• cessione a titolo oneroso: scattano plusvalenze e minusvalenze che possono avere caratteristiche:
◦ ordinarie all'interno dell'attività produttiva: ricambio fisiologico di cespiti, allora plusvalenze
passano da A.5 “altri ricavi e proventi” e minusvalenze da B.14 “oneri diversi di gestione”
◦ straordinarie (“estranee all'attività usuale dell'azienda”): cessione di immobili civili o altri beni non
strumentali o beni strumentali in situazioni straordinarie (es. riconversione industriale), allora
plusvalenze passano da E.20 “proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione” e
minusvalenze da E.21 “oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione”
Per quanto riguarda la disciplina fiscale, ovvia premessa è che se la cessione di immobilizzazioni a titolo
oneroso è la attività tipica dell'impresa, le plusvalenze concorrono interamente all'imponibile come ricavi
dell'esercizio.
Se invece la cessione riguarda un bene produttivo/strumentale che appartiene all'azienda (che normalmente non
dismette beni produttivi ovviamente), il TUIR articolo 86 afferma come le plusvalenze/minusvalenze debbano
concorrere all'imponibile se si verifica anche uno solo dei seguenti casi:
• plusvalenze:
◦ realizzate a titolo oneroso
◦ realizzate mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento di beni
◦ i beni sono destinati all'uso personale dei soci o comunque per finalità estranee all'impresa
Chiaramente si tratta di fattispecie molto comuni, le plusvalenze concorrono all'imponibile interamente
nell'esercizio di competenze, oppure, se il bene alienato era posseduto da almeno 3 anni, è possibile
chiedere una rateizzazione della quota che concorre a imponibile fino al quarto esercizio successivo
• minusvalenze:
◦ realizzate a titolo oneroso
◦ realizzate mediante il risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o danneggiamento di beni
Le minusvalenze concorrono all'imponibile, abbattendolo, interamente nell'esercizio di competenza
Capitolo 7 – Le immobilizzazioni immateriali
Come le immobilizzazioni materiali avano una loro precisa voce di iscrizione nello Stato Patrimoniale (B.II),
così le immobilizzazioni immateriali sono classificate alla classe B.I. All'interno di questa classe si distinguono:
• oneri pluriennali: gli oneri valutati come danti utilità su più esercizi (voci 1 “costi di impianto e di
ampliamento” e 2 “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità”)
• beni immateriali (“veri e propri”) : (voci 3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere di ingegno” e 4 “concessioni, licenze, marchi e diritti simili”)
• avviamento
• immobilizzazioni in corso e acconti
Oneri pluriennali
Gli oneri pluriennali, costi di impianto e ampliamento e di R&S e pubblicità, sono disciplinati dall'articolo 2426
comma 5, che afferma come:
• debbano avere certa utilità pluriennale
• debbano essere iscritti all'attivo (capitalizzandoli) solo con il consenso del collegio sindacale
• devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni
• la distribuzione di dividendi diviene assoggettata alla presenza di riserve disponibili che coprano
l'importo ancora non ammortizzato degli oneri pluriennali, per evitare annacquamento di capitale
distribuendo reddito non prodotto. Ovviamente se gli oneri sono completamente ammortizzati,
scomparendo dal bilancio, il problema non si pone
Tornando sulle tipologie di oneri pluriennali, essi sono:
• costi di impianto: i costi legati dalla costituzione giuridica della società, e tutti gli altri costi legati
all'inizio dell'attività a livello legale
• costi di ampliamento: i costi successivi di tipo legale-giuridico (modifiche statuto, aumento di capitale,
ecc.)
• costi di ricerca e sviluppo: non si può capitalizzare la ricerca di base ma solo la ricerca applicata e lo
sviluppo di processi/prodotto (deve sussistere una chiara realizzabilità del progetto e la possibilità di un
ritorno dei costi). L'ammortamento, come prescrive il Codice, è effettuato massimo per 5 anni a quote
costanti o crescenti, e sono ammortizzabili: stipendi, costi macchinari/servizi o comunque tutto ciò che è
collegato alla R&S nella quota imputabile (oneri indiretti)
• costi di pubblicità: ammortizzabili sempre per un massimo di 5 anni solo se avranno un durevole effetto
di ricordo sul pubblico (es. campagne pubblicitarie particolari per il lancio di un prodotto sul mercato)
Beni immateriali immobilizzati “veri e propri”
Per le immobilizzazioni immateriali il Codice Civile prevede, sempre ex 2426 comma primo e secondo, uguali
modalità di iscrizione e ammortamento rispetto a quelle materiali (senza consenso collegio sindacale, che serve
per la decisione di capitalizzazione di oneri pluriennali). Ugualmente, c'è completa libertà nella distribuzione di
dividendi.
Le tipologie di immobilizzazioni immateriali, come visto, sono:
• brevetti: rappresentano il titolo giuridico per godere di un monopolio di produzione e utilizzo
commerciale di un certo prodotto/processo produttivo/ecc per 20 anni. Un brevetto è iscritto seguendo le
regole generali per le immobilizzazioni, ovvero se acquistato a titolo oneroso è iscritto al costo, mentre
se “autoprodotto” è iscritto al costo di produzione (con la stessa computazione dei costi come visto per
la R&S). Deve avere la potenzialità di un'utilità pluriennale, e viene ammortizzato in base alla vita utile
a quote costanti o decrescenti
• diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: rappresentano il titolo giuridico per godere del monopolio
dei proventi derivanti dall'utilizzo di opere scientifiche o artistiche di qualsiasi genere fino a 70 anni
dopo la morte dell'autore. È iscritto sempre al costo d'acquisto o produzione, deve avere un'utilità
pluriennale, e viene ammortizzato in base alla vita utile (ma la prassi raccomanda la brevità)
• concessioni o licenze: vari diritti di sfruttamento di beni (concessioni) e autorizzazioni a svolgere una
specifica attività (licenze). Sono iscritte al costo d'acquisto (non possono essere certo autoprodotte), e
ammortizzate in base alla durata/residua possibilità di utilizzazione
• marchi: si possono iscrivere solo i marchi acquistati a titolo oneroso, mentre i marchi cosiddetti
per la generazione del
“interni”, autoprodotti, possono essere iscritti unicamente come costi esterni
marchio. Ammortamento massimo in 20 anni
• altri diritti: diritti di franchising, iscrizione al costo d'acquisto, o segni distintivi dell'impresa diversi dal
marchio, costo d'acquisto o produzione ma solo come costi esterni. Ammortamento in base alla vita utile
Avviamento
L'avviamento è il maggior valore che un'azienda acquirente dovrebbe pagare ai soci dell'azienda rilevata rispetto
al suo capitale netto rivalutato all'atto dell'acquisto. L'avviamento ha alcuni caratteri che lo avvicinano agli oneri
pluriennali, come quello di non avere un valore di mercato indipendentemente dall'azienda che lo ha prodotto, e
ai beni immateriali, come l'utilità futura che è la premessa della sua stessa esistenza (si paga di più perché
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
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