vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SUNTI DI COMUNICAZIONE GIORNALISTICA
Università di Pisa - Professore esame: Carlo Bartoli
LIBRO: INTRODUZIONE AL GIORNALISMO, Carlo Bartoli
Introduzione
Il giornalismo è mediazione: il giornalista è un mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di
esso, un mediatore che svolge il proprio ruolo in maniera particolarmente tempestiva. L’opera del giornalista può
essere mascheramento, artificio, se tradisce la funzione a cui è chiamato, oppure denuncia, svelamento e
spiegazione, se risponde al compito a cui è chiamato dalla propria coscienza. Il giornalista è spesso oggetto di
tensioni e polemiche: comportamenti che cercano di limitare la libertà di informazione esistono in tutti i paesi, sebbene
la Corte costituzionale affermi che la libertà di informazione è una delle pietre angolari della democrazia e
consideri la stampa come un servizio di pubblico interesse. Lo svolgimento dell’attività giornalistica è reso sempre più
complicato dalla consapevolezza dei centri di potere dell’importanza di riuscire a orientare e condizionare
l’informazione (campagna elettorale, manovra finanziaria, conflitti diplomatici e non).
In generale, la professione giornalistica è sempre un’attività individuale che si inserisce in un contesto collettivo
(la redazione, l’insieme dei mezzi di informazione, l’opinione pubblica); questo è un condizionamento positivo che
inserisce il giornalista in una dialettica sociale, in cui è tenuto a ridefinire continuamente i parametri del proprio
operato. Nel giornalismo conta il talento, l’intuito, la rapidità, ma esistono soprattutto alcuni concetti fondamentali che
ne definiscono le caratteristiche: la flessibilità (non esistono due notizie uguali), la sensibilità (non esistono
situazioni da affrontare nello stesso modo), la curiosità (non sempre le notizie si presentano come tali a prima vista),
lo scrupolo nell’approfondimento (mai giudicare un libro dalla copertina), ma soprattutto un forte bagaglio
culturale da aggiornare continuamente.
In questi anni si sta assistendo a una fase di transizione dal modello analogico a quello digitale, un cambiamento
che rimette in discussione modalità, tempi, obiettivi e condizioni economiche di esercizio dell’attività editoriale.
Sarebbe un errore considerarlo come il primo cambiamento dopo decenni: dagli anni ’70 in poi si sono susseguite una
serie di innovazioni, dall’abbandono della composizione a piombo alla teletrasmissione. L’avvento del Web ha
permesso la diffusione di eventi di cronaca con una rapidità straordinaria, e ha determinato una svolta nei tempi, nei
linguaggi e nella valorizzazione delle immagini. Le innovazioni hanno determinato cambiamenti nelle tempistiche e
hanno reso superflue una serie di mansioni e lavorazioni, ma hanno anche modificato radicalmente l’aspetto dei
giornali. Insieme alle tecnologie cambia soprattutto la cultura, il costume e la sensibilità della società: anche questo ha
imposto e continua a imporre un cambio di impostazione nella scelta degli argomenti e della loro esposizione.
La libertà di informazione è un diritto costituzionale sancito in particolare nell’articolo 21, che ne è la pietra
angolare: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altri mezzo di
diffusione.” Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria. Sono vietate le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, la legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Inoltre è fondamentale citare anche l’articolo 33: “Le
professioni sono svolte da iscritti agli albi che hanno superato esame di Stato”. Attualmente, gli unici casi nei quali è
consentito il sequestro preventivo di una testata giornalistica riguardano le pubblicazioni oscene, l’apologia del
fascismo e quelle che violano le disposizioni che riguardano l’indicazione dei responsabili; da questo punto di vista
l’articolo 21 presenta dei limiti relativi alla ristrettezza dei mezzi di diffusione (è citata solo la stampa) e limiti
concettuali, dato che non si fa esplicito riferimento al diritto a cercare, ricevere e diffondere l’informazione. La
manifestazione del pensiero ha assunto una connotazione generale che comprende qualsiasi espressione di idee in
qualsiasi forma, ma riguardo al diritto di cronaca, la manifestazione del pensiero e l’attività di informazione godono di
un identico grado di tutela costituzionale rappresentata dall’articolo 51 che riguarda l’esercizio di un diritto o
l’adempimento di un dovere. L’inquadramento della professione giornalistica come esercizio di un diritto ha
consentito l’estensione della stessa alla non punibilità.
Capitolo 1 - Le norme sulla stampa
La legge sulla stampa risalente all’8 febbraio del 1948 ha il merito di rimuovere qualsiasi norma di carattere limitativo
per lo svolgimento dell’attività editoriale, in particolare le previsioni di carattere autorizzativo.
-Nell’articolo 1 si da una definizione della stampa: “Sono considerate stampe o stampanti tutte le riproduzioni
tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, che siano destinate alla pubblicazione.”
-Nell’articolo 2 vengono vengono specificate le indicazioni obbligatorie per ogni pubblicazione: luogo e data di
pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario e del direttore responsabile.
-L’articolo 3 riguarda l’istituzione della figura del direttore responsabile, la cui funzione è connessa all’esercizio della
responsabilità; questo dev’essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali
politiche, e quando sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vicedirettore.
-L’articolo 4 specifica la distinzione del direttore dal proprietario: il proprietario è colui che possiede l’impresa
editoriale, l’editore è colui che esercita effettivamente l’attività d’impresa, mentre il direttore ha l’obbligo di esercitare il
controllo necessario ad impedire che siano commessi reati; inoltre il proprietario, se cittadino italiano deve possedere
gli altri requisiti per l’iscrizione alle liste elettorali politiche.
-Nell’articolo 5 si specifica l’obbligo di registrazione per poter identificare le responsabilità relative ai reati commessi a
mezzo stampa: “Nessun giornale può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale”;
per la registrazione occorrono: una dichiarazione firmata del proprietario e del direttore, con nome e domicilio di essi e
della persona che esercita l’impresa giornalistica, i documenti comprovanti i requisiti indicati negli articoli 3 e 4, un
documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, una copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se il
proprietario è una persona giuridica.
-Negli articoli 6 e 7 si stabiliscono le norme riguardanti i mutamenti nella registrazione e la decadenza, che scatta
quando si verifica nella pubblicazione un’interruzione di oltre un anno.
-L’articolo 8 ha particolare rilevanza nell’indicazione dei comportamenti da tenere riguardo a risposte o rettifiche: “Il
direttore o il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale le dichiarazione di soggetti di cui siano
state pubblicate immagini, atti, affermazioni o pensieri da essi ritenuti lesivi della loro dignità, purché le dichiarazioni
non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.” La rettifica è un dovere prima ancora che un obbligo. La
responsabilità dei giornalisti verso i cittadini prevale nei confronti di ogni altra, e il giornalista è tenuto a correggere
tempestivamente i suoi errori e le inesattezze, in seguito a specifica richiesta, o anche in assenza di questa, nel caso
in cui le informazioni si siano rivelate inesatte o errate.
-L’articolo 9 stabilisce che siano pubblicate le sentenze riguardanti reati commessi a mezzo stampa, per le quali il
giudice ordini la pubblicazione integrale o per estratto, nel periodico stesso.
-Negli articoli 11 e 12 si stabilisce che per i reati commessi a mezzo stampa sono responsabili, in solido (con gli
autori del reato), il proprietario e l’editore, e che nel caso di diffamazione, la persona offesa può richiedere, oltre il
risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla
diffusione dello stampato.
Sono state comunque apportate novità e specificazioni importanti in materia:
-Per quanto riguarda la responsabilità in relazione al reato di omesso controllo (controllo necessario ad impedire che
col mezzo della pubblicazione siano commessi reati) da parte del direttore, la Cassazione ha stabilito la non punibilità
dei direttori delle testate web e delle testate televisive, degli acces provider, service provider e hosting provider, salvo
casi di concorso nel reato di diffamazione.
-In modo analogo, la Cassazione ha negato l’estensione dell’articolo 12 della legge sulla stampa alle testate
televisive, che sono quindi escluse dall’obbligo di corrispondere, oltre al risarcimento del danno, una somma a titolo di
riparazione; questa è una limitazione salutare che evita il pagamento di una doppia sanzione civile.
-E’ stato stabilito che newsletter, blog, forum, mailing list, chat, non possono essere qualificati come un prodotto
editoriale, ma sono considerati come semplici aree di discussione, per cui non restano sottoposti alle regole, agli
obblighi e ai “privilegi” della stampa.
-Una recente legge esenta le testate online, i cui editori non abbiano richiesto contributi pubblici e i cui ricavi annui
siano inferiori a 100mila euro, dall’obbligo di registrazione al registro periodici in tribunale. La norma è poco chiara,
perché non esenta dall’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti.
Capitolo 2 - L’ordinamento professionale
L’Ordine dei giornalisti è un ente pubblico a struttura associativa a cui è obbligatorio iscriversi per poter svolgere
attività giornalistica retribuita, ed ha compiti amministrativi, che riguardano la tenuta degli albi, e di tipo deontologico.
La Corte costituzionale ha ritenuto che l’Ordine non impedisce l’esercizio della libertà di pensiero, sebbene ne sia
stata messa più volte in discussione la legittimità. Nessuno può esercitare la professione di giornalista se non è iscritto
all’albo. L’esistenza dell’Ordine no