Sunti di comunicazione giornalistica
Introduzione
Il giornalismo è mediazione: il giornalista è un mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, un mediatore che svolge il proprio ruolo in maniera particolarmente tempestiva. L’opera del giornalista può essere mascheramento, artificio, se tradisce la funzione a cui è chiamato, oppure denuncia, svelamento e spiegazione, se risponde al compito a cui è chiamato dalla propria coscienza. Il giornalista è spesso oggetto di tensioni e polemiche: comportamenti che cercano di limitare la libertà di informazione esistono in tutti i paesi, sebbene la Corte costituzionale affermi che la libertà di informazione è una delle pietre angolari della democrazia e consideri la stampa come un servizio di pubblico interesse. Lo svolgimento dell’attività giornalistica è reso sempre più complicato dalla consapevolezza dei centri di potere dell’importanza di riuscire a orientare e condizionare l’informazione (campagna elettorale, manovra finanziaria, conflitti diplomatici e non).
In generale, la professione giornalistica è sempre un’attività individuale che si inserisce in un contesto collettivo (la redazione, l’insieme dei mezzi di informazione, l’opinione pubblica); questo è un condizionamento positivo che inserisce il giornalista in una dialettica sociale, in cui è tenuto a ridefinire continuamente i parametri del proprio operato. Nel giornalismo conta il talento, l’intuito, la rapidità, ma esistono soprattutto alcuni concetti fondamentali che ne definiscono le caratteristiche: la flessibilità (non esistono due notizie uguali), la sensibilità (non esistono situazioni da affrontare nello stesso modo), la curiosità (non sempre le notizie si presentano come tali a prima vista), lo scrupolo nell’approfondimento (mai giudicare un libro dalla copertina), ma soprattutto un forte bagaglio culturale da aggiornare continuamente.
In questi anni si sta assistendo a una fase di transizione dal modello analogico a quello digitale, un cambiamento che rimette in discussione modalità, tempi, obiettivi e condizioni economiche di esercizio dell’attività editoriale. Sarebbe un errore considerarlo come il primo cambiamento dopo decenni: dagli anni ’70 in poi si sono susseguite una serie di innovazioni, dall’abbandono della composizione a piombo alla teletrasmissione. L’avvento del Web ha permesso la diffusione di eventi di cronaca con una rapidità straordinaria, e ha determinato una svolta nei tempi, nei linguaggi e nella valorizzazione delle immagini. Le innovazioni hanno determinato cambiamenti nelle tempistiche e hanno reso superflue una serie di mansioni e lavorazioni, ma hanno anche modificato radicalmente l’aspetto dei giornali. Insieme alle tecnologie cambia soprattutto la cultura, il costume e la sensibilità della società: anche questo ha imposto e continua a imporre un cambio di impostazione nella scelta degli argomenti e della loro esposizione.
La libertà di informazione è un diritto costituzionale sancito in particolare nell’articolo 21, che ne è la pietra angolare: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Inoltre è fondamentale citare anche l’articolo 33: “Le professioni sono svolte da iscritti agli albi che hanno superato esame di Stato.” Attualmente, gli unici casi nei quali è consentito il sequestro preventivo di una testata giornalistica riguardano le pubblicazioni oscene, l’apologia del fascismo e quelle che violano le disposizioni che riguardano l’indicazione dei responsabili; da questo punto di vista l’articolo 21 presenta dei limiti relativi alla ristrettezza dei mezzi di diffusione (è citata solo la stampa) e limiti concettuali, dato che non si fa esplicito riferimento al diritto a cercare, ricevere e diffondere l’informazione. La manifestazione del pensiero ha assunto una connotazione generale che comprende qualsiasi espressione di idee in qualsiasi forma, ma riguardo al diritto di cronaca, la manifestazione del pensiero e l’attività di informazione godono di un identico grado di tutela costituzionale rappresentata dall’articolo 51 che riguarda l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere. L’inquadramento della professione giornalistica come esercizio di un diritto ha consentito l’estensione della stessa alla non punibilità.
Capitolo 1 - Le norme sulla stampa
La legge sulla stampa risalente all’8 febbraio del 1948 ha il merito di rimuovere qualsiasi norma di carattere limitativo per lo svolgimento dell’attività editoriale, in particolare le previsioni di carattere autorizzativo.
- Nell’articolo 1 si dà una definizione della stampa: “Sono considerate stampe o stampanti tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, che siano destinate alla pubblicazione.”
- Nell’articolo 2 vengono specificate le indicazioni obbligatorie per ogni pubblicazione: luogo e data di pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario e del direttore responsabile.
- L’articolo 3 riguarda l’istituzione della figura del direttore responsabile, la cui funzione è connessa all’esercizio della responsabilità; questo dev’essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, e quando sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vicedirettore.
- L’articolo 4 specifica la distinzione del direttore dal proprietario: il proprietario è colui che possiede l’impresa editoriale, l’editore è colui che esercita effettivamente l’attività d’impresa, mentre il direttore ha l’obbligo di esercitare il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati; inoltre il proprietario, se cittadino italiano deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione alle liste elettorali politiche.
- Nell’articolo 5 si specifica l’obbligo di registrazione per poter identificare le responsabilità relative ai reati commessi a mezzo stampa: “Nessun giornale può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale”; per la registrazione occorrono: una dichiarazione firmata del proprietario e del direttore, con nome e domicilio di essi e della persona che esercita l’impresa giornalistica, i documenti comprovanti i requisiti indicati negli articoli 3 e 4, un documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, una copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se il proprietario è una persona giuridica.
- Negli articoli 6 e 7 si stabiliscono le norme riguardanti i mutamenti nella registrazione e la decadenza, che scatta quando si verifica nella pubblicazione un’interruzione di oltre un anno.
- L’articolo 8 ha particolare rilevanza nell’indicazione dei comportamenti da tenere riguardo a risposte o rettifiche: “Il direttore o il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale le dichiarazione di soggetti di cui siano state pubblicate immagini, atti, affermazioni o pensieri da essi ritenuti lesivi della loro dignità, purché le dichiarazioni non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.” La rettifica è un dovere prima ancora che un obbligo. La responsabilità dei giornalisti verso i cittadini prevale nei confronti di ogni altra, e il giornalista è tenuto a correggere tempestivamente i suoi errori e le inesattezze, in seguito a specifica richiesta, o anche in assenza di questa, nel caso in cui le informazioni si siano rivelate inesatte o errate.
- L’articolo 9 stabilisce che siano pubblicate le sentenze riguardanti reati commessi a mezzo stampa, per le quali il giudice ordini la pubblicazione integrale o per estratto, nel periodico stesso.
- Negli articoli 11 e 12 si stabilisce che per i reati commessi a mezzo stampa sono responsabili, in solido (con gli autori del reato), il proprietario e l’editore, e che nel caso di diffamazione, la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.
Sono state comunque apportate novità e specificazioni importanti in materia:
- Per quanto riguarda la responsabilità in relazione al reato di omesso controllo (controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati) da parte del direttore, la Cassazione ha stabilito la non punibilità dei direttori delle testate web e delle testate televisive, degli access provider, service provider e hosting provider, salvo casi di concorso nel reato di diffamazione.
- In modo analogo, la Cassazione ha negato l’estensione dell’articolo 12 della legge sulla stampa alle testate televisive, che sono quindi escluse dall’obbligo di corrispondere, oltre al risarcimento del danno, una somma a titolo di riparazione; questa è una limitazione salutare che evita il pagamento di una doppia sanzione civile.
- È stato stabilito che newsletter, blog, forum, mailing list, chat, non possono essere qualificati come un prodotto editoriale, ma sono considerati come semplici aree di discussione, per cui non restano sottoposti alle regole, agli obblighi e ai “privilegi” della stampa.
- Una recente legge esenta le testate online, i cui editori non abbiano richiesto contributi pubblici e i cui ricavi annui siano inferiori a 100mila euro, dall’obbligo di registrazione al registro periodici in tribunale. La norma è poco chiara, perché non esenta dall’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti.
Capitolo 2 - L'ordinamento professionale
L’Ordine dei giornalisti è un ente pubblico a struttura associativa a cui è obbligatorio iscriversi per poter svolgere attività giornalistica retribuita, ed ha compiti amministrativi, che riguardano la tenuta degli albi, e di tipo deontologico. La Corte costituzionale ha ritenuto che l’Ordine non impedisce l’esercizio della libertà di pensiero, sebbene ne sia stata messa più volte in discussione la legittimità. Nessuno può esercitare la professione di giornalista se non è iscritto all’albo. L’esistenza dell’Ordine non viola il diritto sancito dall’articolo 21 della costituzione sulla libertà di manifestazione di pensiero, ma disciplina l’esercizio professionale giornalistico; questo sarebbe violato se solo gli iscritti all’albo fossero legittimati a scrivere sui giornali, ma una tale conseguenza è da escludere. La stessa legge considera lecita la collaborazione ai giornali che non sia né occasionale né gratuita, entro i due anni di attività pubblicistica. In definitiva, l’appartenenza all’Ordine non condiziona l’attività giornalistica che non abbia la caratteristica dell professionalità. La Corte costituzionale affida all’Ordine un ulteriore compito, ossia la difesa della libertà del giornalista rispetto alle pressioni e alle sollecitazioni del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, per non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e per non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla.
L’Ordine dei giornalisti, come previsto dalla legislazione italiana, ha pochi eguali all’estero, e inoltre una conseguenza immediata della sua abolizione sarebbe la caduta della potestà disciplinare dell’Ordine stesso nei confronti dei propri iscritti (trasferita ai consigli di disciplina), che porterebbe a una diminuzione dei controlli sul corretto esercizio della professione svolti a garanzia dell’opinione pubblica. Inoltre, un’altra conseguenza sarebbe la rimessa in discussione dell’insieme di norme deontologiche costruite nell’arco di 25 anni, oltre a numerose altre norme che recano la firma del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (dati personali, Carta di Perugia, ecc.).
All’Ordine appartengono “i giornalisti professionisti e i pubblicisti. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalisti. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni e impieghi.” La retribuzione e la continuità sono elementi imprescindibili dell’attività giornalistica, mentre il discorso cambia per un impegno di carattere amatoriale, che comunque non prescinde dall’osservanza delle leggi in materia. La questione dei diritti e dei doveri ha sempre avuto grande attenzione. È diritto dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Il giornalista deve quindi riconoscere la lealtà e la buona fede come proprio dovere morale, prima ancora che come imposizione di legge. Inoltre giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, promuovendo lo spirito di collaborazione e la fiducia fra stampa e lettori.
L’Ordine è articolato su base regionale o interregionale e da un consiglio nazionale. Il consiglio regionale cura l’osservanza della legge professionale, vigila per la tutela del titolo di giornalista, cura la tenuta dell’albo, adotta provvedimenti disciplinari, vigila sulla condotta degli iscritti. Il consiglio nazionale coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative tese al miglioramento professionale, decide sui ricorsi in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell’albo.
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