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SUNTI DI COMUNICAZIONE GIORNALISTICA

Università di Pisa - Professore esame: Carlo Bartoli

LIBRO: INTRODUZIONE AL GIORNALISMO, Carlo Bartoli

Introduzione

Il giornalismo è mediazione: il giornalista è un mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di

esso, un mediatore che svolge il proprio ruolo in maniera particolarmente tempestiva. L’opera del giornalista può

essere mascheramento, artificio, se tradisce la funzione a cui è chiamato, oppure denuncia, svelamento e

spiegazione, se risponde al compito a cui è chiamato dalla propria coscienza. Il giornalista è spesso oggetto di

tensioni e polemiche: comportamenti che cercano di limitare la libertà di informazione esistono in tutti i paesi, sebbene

la Corte costituzionale affermi che la libertà di informazione è una delle pietre angolari della democrazia e

consideri la stampa come un servizio di pubblico interesse. Lo svolgimento dell’attività giornalistica è reso sempre più

complicato dalla consapevolezza dei centri di potere dell’importanza di riuscire a orientare e condizionare

l’informazione (campagna elettorale, manovra finanziaria, conflitti diplomatici e non).

In generale, la professione giornalistica è sempre un’attività individuale che si inserisce in un contesto collettivo

(la redazione, l’insieme dei mezzi di informazione, l’opinione pubblica); questo è un condizionamento positivo che

inserisce il giornalista in una dialettica sociale, in cui è tenuto a ridefinire continuamente i parametri del proprio

operato. Nel giornalismo conta il talento, l’intuito, la rapidità, ma esistono soprattutto alcuni concetti fondamentali che

ne definiscono le caratteristiche: la flessibilità (non esistono due notizie uguali), la sensibilità (non esistono

situazioni da affrontare nello stesso modo), la curiosità (non sempre le notizie si presentano come tali a prima vista),

lo scrupolo nell’approfondimento (mai giudicare un libro dalla copertina), ma soprattutto un forte bagaglio

culturale da aggiornare continuamente.

In questi anni si sta assistendo a una fase di transizione dal modello analogico a quello digitale, un cambiamento

che rimette in discussione modalità, tempi, obiettivi e condizioni economiche di esercizio dell’attività editoriale.

Sarebbe un errore considerarlo come il primo cambiamento dopo decenni: dagli anni ’70 in poi si sono susseguite una

serie di innovazioni, dall’abbandono della composizione a piombo alla teletrasmissione. L’avvento del Web ha

permesso la diffusione di eventi di cronaca con una rapidità straordinaria, e ha determinato una svolta nei tempi, nei

linguaggi e nella valorizzazione delle immagini. Le innovazioni hanno determinato cambiamenti nelle tempistiche e

hanno reso superflue una serie di mansioni e lavorazioni, ma hanno anche modificato radicalmente l’aspetto dei

giornali. Insieme alle tecnologie cambia soprattutto la cultura, il costume e la sensibilità della società: anche questo ha

imposto e continua a imporre un cambio di impostazione nella scelta degli argomenti e della loro esposizione.

La libertà di informazione è un diritto costituzionale sancito in particolare nell’articolo 21, che ne è la pietra

angolare: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altri mezzo di

diffusione.” Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria. Sono vietate le

pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, la legge stabilisce

provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Inoltre è fondamentale citare anche l’articolo 33: “Le

professioni sono svolte da iscritti agli albi che hanno superato esame di Stato”. Attualmente, gli unici casi nei quali è

consentito il sequestro preventivo di una testata giornalistica riguardano le pubblicazioni oscene, l’apologia del

fascismo e quelle che violano le disposizioni che riguardano l’indicazione dei responsabili; da questo punto di vista

l’articolo 21 presenta dei limiti relativi alla ristrettezza dei mezzi di diffusione (è citata solo la stampa) e limiti

concettuali, dato che non si fa esplicito riferimento al diritto a cercare, ricevere e diffondere l’informazione. La

manifestazione del pensiero ha assunto una connotazione generale che comprende qualsiasi espressione di idee in

qualsiasi forma, ma riguardo al diritto di cronaca, la manifestazione del pensiero e l’attività di informazione godono di

un identico grado di tutela costituzionale rappresentata dall’articolo 51 che riguarda l’esercizio di un diritto o

l’adempimento di un dovere. L’inquadramento della professione giornalistica come esercizio di un diritto ha

consentito l’estensione della stessa alla non punibilità.

Capitolo 1 - Le norme sulla stampa

La legge sulla stampa risalente all’8 febbraio del 1948 ha il merito di rimuovere qualsiasi norma di carattere limitativo

per lo svolgimento dell’attività editoriale, in particolare le previsioni di carattere autorizzativo.

-Nell’articolo 1 si da una definizione della stampa: “Sono considerate stampe o stampanti tutte le riproduzioni

tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, che siano destinate alla pubblicazione.”

-Nell’articolo 2 vengono vengono specificate le indicazioni obbligatorie per ogni pubblicazione: luogo e data di

pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore, nome del proprietario e del direttore responsabile.

-L’articolo 3 riguarda l’istituzione della figura del direttore responsabile, la cui funzione è connessa all’esercizio della

responsabilità; questo dev’essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali

politiche, e quando sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vicedirettore.

-L’articolo 4 specifica la distinzione del direttore dal proprietario: il proprietario è colui che possiede l’impresa

editoriale, l’editore è colui che esercita effettivamente l’attività d’impresa, mentre il direttore ha l’obbligo di esercitare il

controllo necessario ad impedire che siano commessi reati; inoltre il proprietario, se cittadino italiano deve possedere

gli altri requisiti per l’iscrizione alle liste elettorali politiche.

-Nell’articolo 5 si specifica l’obbligo di registrazione per poter identificare le responsabilità relative ai reati commessi a

mezzo stampa: “Nessun giornale può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale”;

per la registrazione occorrono: una dichiarazione firmata del proprietario e del direttore, con nome e domicilio di essi e

della persona che esercita l’impresa giornalistica, i documenti comprovanti i requisiti indicati negli articoli 3 e 4, un

documento da cui risulti l’iscrizione nell’albo dei giornalisti, una copia dell’atto di costituzione o dello statuto, se il

proprietario è una persona giuridica.

-Negli articoli 6 e 7 si stabiliscono le norme riguardanti i mutamenti nella registrazione e la decadenza, che scatta

quando si verifica nella pubblicazione un’interruzione di oltre un anno.

-L’articolo 8 ha particolare rilevanza nell’indicazione dei comportamenti da tenere riguardo a risposte o rettifiche: “Il

direttore o il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel giornale le dichiarazione di soggetti di cui siano

state pubblicate immagini, atti, affermazioni o pensieri da essi ritenuti lesivi della loro dignità, purché le dichiarazioni

non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.” La rettifica è un dovere prima ancora che un obbligo. La

responsabilità dei giornalisti verso i cittadini prevale nei confronti di ogni altra, e il giornalista è tenuto a correggere

tempestivamente i suoi errori e le inesattezze, in seguito a specifica richiesta, o anche in assenza di questa, nel caso

in cui le informazioni si siano rivelate inesatte o errate.

-L’articolo 9 stabilisce che siano pubblicate le sentenze riguardanti reati commessi a mezzo stampa, per le quali il

giudice ordini la pubblicazione integrale o per estratto, nel periodico stesso.

-Negli articoli 11 e 12 si stabilisce che per i reati commessi a mezzo stampa sono responsabili, in solido (con gli

autori del reato), il proprietario e l’editore, e che nel caso di diffamazione, la persona offesa può richiedere, oltre il

risarcimento dei danni, una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell’offesa e alla

diffusione dello stampato.

Sono state comunque apportate novità e specificazioni importanti in materia:

-Per quanto riguarda la responsabilità in relazione al reato di omesso controllo (controllo necessario ad impedire che

col mezzo della pubblicazione siano commessi reati) da parte del direttore, la Cassazione ha stabilito la non punibilità

dei direttori delle testate web e delle testate televisive, degli acces provider, service provider e hosting provider, salvo

casi di concorso nel reato di diffamazione.

-In modo analogo, la Cassazione ha negato l’estensione dell’articolo 12 della legge sulla stampa alle testate

televisive, che sono quindi escluse dall’obbligo di corrispondere, oltre al risarcimento del danno, una somma a titolo di

riparazione; questa è una limitazione salutare che evita il pagamento di una doppia sanzione civile.

-E’ stato stabilito che newsletter, blog, forum, mailing list, chat, non possono essere qualificati come un prodotto

editoriale, ma sono considerati come semplici aree di discussione, per cui non restano sottoposti alle regole, agli

obblighi e ai “privilegi” della stampa.

-Una recente legge esenta le testate online, i cui editori non abbiano richiesto contributi pubblici e i cui ricavi annui

siano inferiori a 100mila euro, dall’obbligo di registrazione al registro periodici in tribunale. La norma è poco chiara,

perché non esenta dall’indicazione di un direttore responsabile iscritto all’Albo dei giornalisti.

Capitolo 2 - L’ordinamento professionale

L’Ordine dei giornalisti è un ente pubblico a struttura associativa a cui è obbligatorio iscriversi per poter svolgere

attività giornalistica retribuita, ed ha compiti amministrativi, che riguardano la tenuta degli albi, e di tipo deontologico.

La Corte costituzionale ha ritenuto che l’Ordine non impedisce l’esercizio della libertà di pensiero, sebbene ne sia

stata messa più volte in discussione la legittimità. Nessuno può esercitare la professione di giornalista se non è iscritto

all’albo. L’esistenza dell’Ordine no

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
11 pagine
18 download
SSD Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesac di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Linguaggio e comunicazione giornalistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bartoli Carlo.