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Sunti di comunicazione giornalistica

Università di Pisa - Professore esame: Carlo Bartoli

Libro: Privacy e giornalismo, Mauro Paissan

Prima parte: Informazione e dignità

Che cos'è la privacy

La necessità di tutelare la propria riservatezza risponde all'avvento delle nuove tecnologie. La professione giornalistica è chiamata a fare i conti con questa esplosione di strumenti comunicativi e con la necessità di tutelare le persone. È dalla giusta miscela di espressione e privacy che nasce un buon modo di fare comunicazione, utilizzando correttamente il diritto-dovere di informare.

La privacy, o protezione dei dati personali, trova riconoscimento nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (12 dicembre 2007). Il rapporto fra vita privata e poteri pubblici ha subito uno scossone l'11 settembre del 2001: la paura si è insinuata nella mente delle persone e ha alimentato l'idea che solo con un controllo dei dati e delle abitudini degli individui si sarebbe potuto individuare i soggetti più pericolosi per la società.

L'evoluzione tecnologica ha nutrito l'illusione del controllo, ma la sempre più accentuata raccolta di dati personali in ambito privato ha fatto sì che le istituzioni europee di protezione della privacy ritengano ormai necessario applicare la normativa di tutela della riservatezza anche alla sfera della sicurezza pubblica, della difesa e della sicurezza dello Stato. Le tecnologie della comunicazione hanno prodotto il mondo del social networking, ampliando a dismisura il numero delle persone che rendono pubbliche informazioni proprie, accessibili e disponibili liberamente sul web.

Storia della privacy in Italia

Di diritto alla riservatezza si è cominciato a parlare in Italia circa un cinquantennio fa, grazie al contributo di alcuni studiosi che hanno rintracciato nell'art. 2 della Costituzione (diritti inviolabili della persona) il fondamento giuridico del diritto alla privacy, riconosciuto dai giudici italiani a partire dagli anni '70. Sarà solo su spinta dell'Europa, comunque, che molti anni dopo verrà approvata la prima legge italiana organica sulla privacy (legge n. 675 del 1996, revisionata nel 2003).

Lo sviluppo delle tecnologie consente inedite modalità di controllo sull'individuo, per questo viene adottata la Direttiva comunitaria relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La legge 675 è quindi approvata in extremis in Italia; il testo subisce aggiustamenti tramite decreti legislativi, che uniti a diverse normative in altri settori, confluiscono nel Codice in materia di protezione di dati personali, il decreto legislativo n. 196/2003, che per brevità viene chiamato Codice privacy.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Un ulteriore passaggio è quello della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (art. 7) e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (art. 8). La Carta ha affermato con forza il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ma l'importanza dovuta alla privacy viene dalla consapevolezza che esistano notizie capaci di influenzare profondamente la nostra dimensione sociale e la rete delle nostre relazioni. La sensibilità europea è ben diversa da quella statunitense, questo ha fatto sì che ci si sia confrontati a proposito della circolazione dei dati, anche al di fuori del terreno della lotta al terrorismo.

Principi fondamentali del Codice privacy

  • Principio di liceità: i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi.
  • Principio di correttezza: i dati devono essere trattati in maniera trasparente, senza raggiri a danno dell'interessato.
  • Principio di pertinenza e di proporzionalità: non devono essere trattati dati non necessari rispetto allo scopo che si persegue, inoltre i dati non devono essere conservati per un tempo eccessivamente lungo.
  • Principio della qualità dei dati: le informazioni legittimamente raccolte devono essere esatte e aggiornate.
  • Principio della sicurezza dei dati: i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure per ridurre al minimo i rischi di perdita o accesso non autorizzato ai dati.

Il Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è un organo indipendente e collegiale istituito per la prima volta nel 1997, costituito da quattro componenti (due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato), con una durata in carica di sette anni non rinnovabili. I compiti assegnati dalla legge vanno dal controllo sulla osservanza delle disposizioni sulla privacy, alla segnalazione di modifiche normative opportune per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali.

Il Codice privacy attribuisce specifici diritti in capo all'interessato: dal diritto di accesso (sapere se e quali dati sul suo conto sono stati trattati) al diritto di rettifica (cancellazione di dati trattati illecitamente). Questi diritti possono essere fatti valere davanti al giudice ordinario o davanti al Garante.

Definizione di "dato personale"

La definizione di "dato personale" fornita dal Codice è la seguente: è dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. L'ambito di applicazione è esteso, perché il dato è tutto ciò che può in qualche modo identificarci (nome, voce, numero di telefono, codice fiscale, ecc.) Esistono poi informazioni più delicate, detti "dati sensibili", che godono di una tutela rafforzata (opinioni politiche, appartenenza religiosa, salute, abitudini sessuali, ecc.) Senza rendercene conto, ogni giorno disseminiamo un'enorme quantità di dati personali: localizzazioni tramite cellulare, utilizzo di internet, post su social network, ecc.

Privacy e informazione

Il rapporto fra privacy e informazione è delicato: il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini a essere informati costituiscono una precondizione per la democraticità della società, per questo i giornalisti sono esentati dall'applicazione di alcune regole che costituiscono la norma per il trattamento ordinario delle informazioni riferite a persone identificate o identificabili.

Per raccogliere notizie, a un giornalista è sufficiente dichiarare la propria identità, la propria professione e lo scopo che si sta perseguendo, a meno che questo non metta a rischio l'incolumità del giornalista stesso o renda impossibile la funzione informativa. Il problema della privacy si pone immediatamente, nel momento in cui il giornalista ricerca la notizia, ovvero l'attività di raccolta dell'informazione.

Capitolo 6 di Introduzione al giornalismo

Uno dei limiti della libertà di espressione è sicuramente costituito dal diritto alla riservatezza. Tale ambito si è esteso nel corso degli anni per effetto della mutata sensibilità sociale e per l'avvento delle nuove tecnologie che hanno moltiplicato le possibilità di raccolta e diffusione di dati.

Il concetto di riservatezza stesso si è modificato: se prima la privacy era legata all'idea di protezione della sfera dell'intimità, adesso ci si riferisce più generalmente alla data protection, ossia il controllo e la protezione di dati personali.

Sentenza della Cassazione del '75

Il primo riconoscimento riguardante la protezione dei dati si ha con la sentenza della Cassazione del '75, in favore della principessa Soraya Esfandiari, ritratta in atteggiamenti intimi all'interno della propria abitazione; si è stabilito che, se il diritto all'immagine deve essere sacrificato per l'attuazione di un pubblico interesse, ciò deve avvenire nei limiti in cui l'interesse stesso è ritenuto prevalente, ovvero si deve evitare la pubblicazione dell'immagine per uno scopo che non sia esclusivamente quello di soddisfare l'esigenza di informazione (non ci deve essere uso lucrativo pubblicitario).

Il diritto alla riservatezza, pur essendo graduato a seconda della notorietà e del ruolo sociale dell'individuo, non può essere totalmente compresso. Il diritto di cronaca deve ritenersi circoscritto a dei limiti posti da una triplice condizione: verità del fatto esposto, interesse sociale, rispetto della riservatezza e onorabilità della persona.

Trovare un equilibrio tra libertà e riservatezza

La vera sfida è trovare un equilibrio fra la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto alla riservatezza. Esistono dei principi fondamentali a cui attenersi per trovare un punto di equilibrio: trattare informazioni che siano essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere e pubblicare fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso il loro comportamento in pubblico.

Diverse leggi, comunque, hanno imposto che alcune informazioni non devono proprio essere pubblicate (vittime di violenza sessuale, generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari, nomi di persone malate di Hiv, ecc.) Non esiste una formula applicabile ad ogni situazione: ogni notizia ha le proprie caratteristiche e formule eccessivamente rigide violerebbero l'autonomia di chi fa informazione; la responsabilità è in mano al giornalista che pubblica una notizia.

Responsabilità del giornalista

Un'opinione pubblica liberamente informata è elemento essenziale di una società democratica, e il giornalista è in primo luogo responsabile di questo. L'attenzione ai diritti consolida la legittimazione sociale dei giornalisti, e aiuta a far fronte alla continue trasformazioni del mondo della comunicazione (internet); nelle redazioni, ci si interroga sull'opportunità di pubblicare o meno determinate informazioni (foto, nomi, cognomi, ecc.), specialmente riguardanti un minorenne (si pensi al caso di Serenza Cruz vent'anni fa, la bambina filippina contesa fra due famiglie adottive, pedinate dai media per mesi).

Complessivamente, al giorno d'oggi, c'è molta più attenzione per la privacy, ma non mancano persistenti cadute, principalmente attribuite a cronache locali e soprattutto nel terreno della cronaca giudiziaria, in cui troppo spesso si decide di pubblicare il maggior numero possibile di dettagli.

Deroghe ed esenzioni nella direttiva europea del 1995

Sul tema del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, la direttiva europea del 1995 lascia spazio agli Stati membri per introdurre deroghe ed esenzioni. In Italia, in linea di massima i principi di protezione dei dati sono applicati anche nel settore giornalistico, ma con decisive eccezioni: non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati, il giornalista può trattare i dati che abbiano interesse pubblico e che siano stati resi noti dal diretto interessato anche attraverso comportamenti in luogo pubblico.

Il Garante, in ogni caso, è fornito di poteri significativi anche in ambito giornalistico per garantire la tutela della riservatezza, come ordinare al direttore della testata di comunicare all'interessato i dati detenuti che lo riguardano, anche se il giornalista può avvalersi del segreto professionale. In caso di violazione di disposizione del Codice privacy o del Codice deontologico dei giornalisti, il Garante può ottenere il blocco o il divieto di ulteriore diffusione dei dati, ma occorre una grande consapevolezza della gravità dell'intervento, poiché sia il blocco della pubblicazione, sia la tutela dei diritti, hanno rilievo costituzionale.

Inosservanza dei provvedimenti del Garante

I destinatari dei provvedimenti del Garante che non ottemperino a quanto prescritto si rendono passibili di denuncia e condanna in sede penale per "inosservanza dei provvedimenti del Garante".

Accesso ai documenti amministrativi

La privacy non ha modificato la legge sull'accesso ai documenti amministrativi né altre leggi che definiscono "pubblici" determinati atti. Talvolta, però, le pubbliche amministrazioni utilizzano come scudo la privacy per non rendere note informazioni in proprio possesso: alcuni consiglieri del Comune di Milano avevano chiesto di avere la lista degli affittuari di appartamenti gestiti da enti controllati dal Comune, e l'accesso è stato negato per ragioni di privacy.

Il Garante ha ribadito che i consiglieri hanno il diritto di conoscere tutte le informazioni utili all'esercizio del loro mandato, e che per la diffusione di determinati documenti ai media si devono applicare le leggi in vigore. Rimane una responsabilità del giornalista il valutare l'interesse pubblico alla pubblicazione di nominativi.

Questione dei redditi dei contribuenti

Un'altra questione è quella dei redditi dei contribuenti: una legge dello Stato ha stabilito che gli elenchi fossero a disposizione di chiunque ne facesse richiesta presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate e dei singoli comuni; e proprio l'Agenzia delle Entrate doveva stabilire ogni anno termini e modalità di formazione degli elenchi. Per i redditi fra il 2001 e il 2004 si è scelto di indicare più genericamente solo la categoria di reddito e l'attività esercitata. È lecito pubblicare i dati dei contribuenti purché nel rispetto delle leggi vigenti. Per questo, nel 2008, il Garante ha ritenuto illegittima la pubblicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet dell'elenco dei...

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Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesac di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Linguaggio e comunicazione giornalistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bartoli Carlo.
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