Che cos'è la privacy
Sembra che sia sempre più difficile, se non impossibile, preservarla. Ci sono 2 motivi:
11 settembre 2001: il terrorismo e la sorveglianza
La paura del terrorista nascosto “tra di noi” ha alimentato l’idea che solo controllando a tappeto le comunicazioni telefoniche e telematiche, le letture, le abitudini di viaggio, i redditi e i patrimoni, sia possibile individuare in tempo e fermare i soggetti pericolosi per la società. Il progetto (o l’illusione) di controllo è consentito dall’evoluzione tecnologica che ha reso possibile la creazione di sterminate banche di dati, pubbliche (precedenti penali, redditi, proprietà) e private (dati di traffico telefonici raccolti dagli operatori di telecomunicazioni, movimentazioni bancarie, informazioni su chi viaggia in aereo), che messe in comunicazione tra di loro consentono di tracciare profili di milioni di persone, la stragrande maggioranza delle quali, ovviamente, del tutto estranee ad attività terroristiche.
Social networking e condivisione di informazioni
Le tecnologie della comunicazione hanno prodotto il mondo del social networking, dei contenuti condivisi, dei blog e di Twitter, consentendo uno straordinario ampliamento della possibilità di comunicare sia notizie che opinioni o più semplicemente immagini (proprie e dei propri amici), ampliando così a dismisura l’ambito delle persone “pubbliche”, che diventano tali perché determinate informazioni sulla loro vita sono liberamente disponibili e accessibili sul web.
Globalizzazione tecnologica e applicabilità delle leggi
Come se non bastasse, la “globalizzazione tecnologica” rende difficile l’applicabilità delle leggi europee a chi viola regole tramite il web operando fuori dall’Europa, negli USA o in Cina o in Russia o in qualche sperduto paese.
Concetto e storia
Di diritto alla riservatezza si è cominciato a parlare nel nostro paese un cinquantennio fa. Grazie al contributo di alcuni studiosi che hanno rintracciato nell’art. 2 della nostra Costituzione, quello che garantisce i diritti inviolabili della persona, il fondamento giuridico del diritto alla privacy, quest’ultimo a partire dagli anni '70 comincia a essere riconosciuto anche dai giudici italiani.
Il primo riconoscimento a livello giurisprudenziale del diritto alla vita privata nel nostro paese si tratta della sentenza della Corte di Cassazione del 1975 (n. 2129) a tutela della principessa persiana Soraya colta da alcuni giornalisti nella sua villa in intimità con un uomo.
Già nel 1970 lo Statuto dei lavoratori (art. 8) aveva introdotto quello che è stato definito il primo riconoscimento legislativo della privacy in Italia, seppure limitatamente al settore del lavoro.
È solo su spinta dell’Europa che molti anni dopo viene approvata la prima legge italiana organica sulla privacy, la legge n. 675 del 1996. A causa del forte ritardo rispetto agli altri paesi europei, l’Italia venne temporaneamente esclusa dall’Accordo di Schengen. Infatti in Europa la libera circolazione delle merci e delle informazioni tra gli Stati membri non può essere disgiunta dal riconoscimento dei diritti delle persone in relazione al trattamento dei propri dati personali.
Viene così adottata la Direttiva comunitaria n. 95/46/CE, “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e applicata dall’Italia solo un anno dopo. La legge 675 (all’epoca Ministro dell’interno era Giorgio Napolitano, Ministro della giustizia Giovanni Maria Flick) è dunque approvata in extremis. Il testo necessita di immediati aggiustamenti. Anche in altri settori cominciano a stratificarsi diverse normative, mentre vedono la luce numerosi codici deontologici, compreso quello dei giornalisti. Il tutto confluisce poi nel Codice in materia di protezione di dati personali, il d.lgs. n. 196/2003, che per brevità chiameremo Codice privacy.
La Carta europea dei diritti
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 riprendendo sostanzialmente il testo adottato a Nizza il 7 dicembre 2000. Prevede:
- Inviolabilità della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà.
- Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (art. 7).
- Il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (art. 8).
Lo spazio che in particolare la privacy ha all’interno della Carta muove dal riconoscimento che esistono notizie capaci di influenzare profondamente la nostra dimensione sociale, i rapporti di lavoro, l’accesso al credito o ad altri beni o servizi, la rete delle nostre relazioni.
Nello stesso tempo la Carta ha affermato con forza il diritto alla libertà di espressione di ciascuno, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni.
I princìpi generali della legge
I princìpi fondamentali del Codice privacy (si trovano nell’art. 11) corrispondono ai princìpi posti dalla normativa comunitaria e internazionale e devono essere rispettati da chiunque. Si tratta in sintesi del:
- Principio di liceità, in base al quale i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi, anche quelle che regolano settori specifici (es. le norme del codice di procedura penale per le intercettazioni telefoniche; o lo Statuto dei lavoratori, per il controllo a distanza del dipendente).
- Principio di correttezza, secondo cui i dati devono essere trattati in maniera trasparente (per scopi determinati) e senza raggiri a danno dell’interessato.
- Principio di pertinenza e di proporzionalità, in base al quale non devono essere trattati dati non necessari rispetto allo scopo che si persegue né per scopi diversi da quelli legittimamente effettuati, inoltre i dati non devono essere conservati per un tempo eccessivamente lungo.
- Principio della qualità dei dati, secondo il quale le informazioni legittimamente raccolte devono essere esatte e aggiornate, complete e, se sbagliate, modificate a richiesta dell’interessato.
- Principio della sicurezza dei dati, in base al quale i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure necessarie a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o accesso non autorizzato ai dati. Ad esempio, nel settore telefonico gli operatori di Tlc devono garantire standard elevati di sicurezza, anche in base a prescrizioni date dal Garante, sia sul versante delle intercettazioni (si pensi alla necessità che l’interscambio di informazioni con l’autorità giudiziaria avvenga attraverso canali affidabili), sia su quello dei dati di traffico telefonico e telematico che per legge devono essere conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati.
L’Autorità garante
Il Garante per la protezione dei dati personali è:
- Un organo indipendente e collegiale.
- Istituito nel 1997.
- Costituito da quattro componenti, due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. Con una modifica del 2008 la durata in carica dei componenti è passata da quattro anni (reiterabili una sola volta) a sette anni non rinnovabili.
I compiti assegnati dalla legge vanno dal generale controllo sull’osservanza o meno delle disposizioni sulla privacy (con i correlati poteri di intervento: prescrizioni, divieti, sanzioni amministrative) all’esame delle istanze formulate dai cittadini, dalla segnalazione al Parlamento e al Governo delle modifiche normative ritenute opportune per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali alla promozione di codici deontologici. Il Garante può intervenire d’ufficio o su sollecitazione degli interessati.
Il Codice attribuisce infatti specifici diritti in capo all’interessato. Dal diritto di accesso – che consente a chiunque di rivolgersi al titolare del trattamento per sapere se e quali dati sul suo conto sono trattati, con quali finalità e modalità – al diritto di rettifica dei dati inesatti, al diritto di ottenere la cancellazione dei dati che sono trattati illecitamente.
Questi diritti possono essere fatti valere non solo davanti al giudice ordinario ma, alternativamente, davanti al Garante, mediante ricorso e attraverso un procedimento snello e che si conclude in tempi molto rapidi rispetto alle consuete vie giudiziarie.
Che cos'è un “dato personale”
“Dato personale” è tutto ciò che può identificarci: il nome, il codice fiscale, l’immagine, la voce, un’impronta digitale, il nostro traffico telefonico, ecc.
“Dati sensibili” sono informazioni particolarmente delicate che godono di una tutela rafforzata: i dati sulle opinioni politiche, sull’appartenenza religiosa, etnica, sullo stato di salute o sulle proprie abitudini sessuali (art. 4) appartengono infatti alla sfera più intima della persona e più facilmente possono essere utilizzati a fini discriminatori. Es. quando accendiamo il cellulare e ci rendiamo localizzabili, quando circoliamo per strade costellate di videocamere che catturano la nostra immagine. Quando paghiamo con carta di credito e/o bancomat, ci serviamo di carte di fedeltà al supermercato, o prenotiamo visite mediche.
Come quando, all’indomani dell’entrata in vigore dell’allora legge 675/1996, si susseguirono i ricorsi di persone, segnalate come cattivi pagatori, che chiedevano la cancellazione dei propri dati dalle “centrali rischi”. Oggi esiste un codice deontologico – promosso dal Garante – che fissa precisi tempi di conservazione dei dati allo scadere del quale devono essere cancellati dai Sistemi di informazioni creditizie.
Un processo simile si è delineato quando cominciarono a pervenire le richieste di lavoratori che volevano accedere ai dati personali contenuti nelle proprie schede di valutazione. Anche quella richiesta, che inizialmente suonò originale perché poneva la questione se i dati di carattere non oggettivo potessero o meno godere della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai dati personali, ha trovato accoglimento prima nella “giurisprudenza” del Garante.
Esempi che mostrano come la categoria di “dato personale” sia pregnante, giustamente “aperta”, in grado di fornire una protezione elastica ai diritti delle persone e di rispondere anche alle sfide poste dall’incessante sviluppo delle nuove tecnologie.
Privacy e informazione
Proprio perché il diritto di cronaca e il correlativo diritto dei cittadini a essere informati costituiscono una precondizione per la democraticità delle società contemporanee, i giornalisti sono esentati dall’applicazione di alcune regole che costituiscono invece la norma per il trattamento ordinario delle informazioni riferite a persone identificate o identificabili.
In primo luogo, i giornalisti non devono chiedere il consenso per pubblicare dati anche sensibili né devono conformarsi ad autorizzazioni del Garante. È infatti sufficiente dichiarare la propria identità, la propria professione e lo scopo che si sta perseguendo, a meno che il disvelamento della propria attività non metta a repentaglio la stessa incolumità del giornalista o renda impossibile svolgere la propria funzione informativa.
Dunque, l’applicazione della legge sulla privacy scatta prima del momento della pubblicazione della notizia che contiene un “dato personale”. Già a monte, nella fase in cui il giornalista cerca la notizia, l’attività di raccolta dell’informazione pone un problema di privacy. Il “come” una notizia è stata cercata non è indifferente nel valutare la legittimità o meno della successiva pubblicazione.
La responsabilità del giornalista
Il binomio manifestazione del pensiero e diritto di riservatezza è una sfida sulla quale devono confrontarsi ogni giorno in primo luogo i giornalisti ma anche le istituzioni preposte dal legislatore proprio a questo scopo: in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali.
Indici per trovare un punto di equilibrio
I princìpi fondamentali sono due:
- Trattare informazioni che siano essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico.
- La possibilità di raccogliere e pubblicare fatti resi noti direttamente dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico (art. 5).
Diverse leggi ben prima di quella sulla privacy hanno imposto che alcune informazioni, per ragioni diverse, non devono proprio essere pubblicate. Ad esempio, l’identità delle vittime di violenza sessuale, gli atti giudiziari coperti da segreto istruttorio, i nomi di persone malate di HIV, i nomi delle donne che interrompono la gravidanza, le generalità di minori coinvolti in procedimenti giudiziari, il nome della donna che ha dato in adozione il proprio figlio dopo il parto chiedendo di non essere nominata.
Qui siamo di fronte a veri e propri divieti che rendono la pubblicazione illecita anche dal punto di vista della normativa sulla privacy, che in primo luogo impone che il giornalista non abbia violato anche altre norme di legge nel trattare un’informazione personale (principio di legalità).
Non c’è e non potrebbe esserci una formuletta applicabile a tutte le occasioni perché:
- Ogni notizia pubblicata ha caratteristiche sue proprie che vanno valutate.
- Formule eccessivamente rigide violerebbero l’autonomia e la libertà di chi fa informazione.
Al giornalista è affidata la responsabilità di valutare. Il giornalista è in primo luogo responsabile nei confronti dell’opinione pubblica, che ha il diritto di essere informata. Una opinione pubblica seriamente e liberamente informata è elemento essenziale di una società democratica.
Privacy e infotainment
La nostra vita può essere triturata soprattutto dalla cronaca giudiziaria, ma anche dai dilaganti spazi di infotainment dove il desiderio di avere finalmente il proprio quarto d’ora di celebrità televisiva spinge a mettere sotto i riflettori pezzi di vita intima e vicende che riguardano inconsapevoli parenti e conoscenti. Il tutto sotto l’occhio incoraggiante del giornalista in studio. Di recente è stato segnalato all’Autorità che una trasmissione Rai promuoveva ricerche di persone date in adozione.
Apparentemente si consentivano festosi ricongiungimenti sotto le telecamere, in realtà si passava sopra alle caute procedure che la legge sulle adozioni pone a tutela di persone che, messe improvvisamente di fronte alla verità sulla loro origine biologica, potrebbero subire conseguenze devastanti sulla propria vita e la propria psicologia. Il Garante ha deciso quindi di bloccare questo tipo di ricerca nella parte in cui consentiva di identificare davanti a milioni di telespettatori le persone cercate.
La vicenda della bambina filippina Serena Cruz, contesa tra due famiglie italiane, è un esempio. Non ci si pose il problema delle conseguenze che una tale spettacolarizzazione avrebbe avuto. Primi piani della bimba erano su tutti i giornali, la nuova famiglia adottiva e la bambina stessa vennero letteralmente pedinati dai media per mesi. Eppure tra i giornalisti che si occupavano del caso così come in gran parte dell’opinione pubblica che appassionatamente lo seguiva, semplicemente non ci si pose il problema delle conseguenze che una tale spettacolarizzazione avrebbe avuto sulla piccola e sulle famiglie che se la contendevano.
Dopo gli eccessi del caso Serena Cruz, l’Ordine dei giornalisti, la Federazione della stampa e Telefono Azzurro adottano il 5 ottobre 1990 la cosiddetta Carta di Treviso, uno strumento deontologico preordinato alla protezione della personalità del minore.
Complessivamente oggi c’è molta più attenzione al tema della privacy, ma non mancano persistenti cadute, anche quando la notizia riguarda un minore. Troppo spesso le cronache locali ignorano l’obbligo di astenersi dal pubblicare quelle informazioni capaci di portare a identificare seppure indirettamente il minore vittima di un reato o comunque protagonista di un fatto di cronaca la cui diffusione potrebbe compromettere la sua personalità. Facilmente identificabile il minore nella sua cerchia sociale di riferimento. Prevale, soprattutto nella cronaca locale, la rincorsa a pubblicare il maggior numero possibile di dettagli rispetto alle testate concorrenti.
Il ruolo del Garante in materia di giornalismo
Sul tema del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e diritti della personalità, in particolare il diritto alla vita privata, la direttiva europea del 1995 sulla protezione dei dati lascia ampio spazio agli Stati membri per introdurre deroghe ed esenzioni rispetto alla disciplina di protezione dei dati personali: per questa ragione si è parlato di media privilege. Da questo punto di vista l’ordinamento italiano rappresenta un sistema originale nel quadro europeo. Da noi i princìpi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico seppure con decisive eccezioni:
- Non è necessario il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati anche sensibili.
- Non c’è alcuna autorizzazione del Garante.
- L’informativa da fornire è essenziale ed è tutelato il segreto sulla fonte della notizia.
Il Garante è fornito di poteri significativi anche in ambito giornalistico per garantire l’effettività della tutela della riservatezza. Svolge un “ruolo forte” all’interno del complesso rapporto tra libertà di informazione e diritti della persona. L’Autorità può ordinare all’editore...
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