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CHE COS’È LA PRIVACY
sembrerebbe che sia sempre più difficile, se non impossibile, preservarla.
2 motivi:
1. attentato terroristico 11 settembre del 2001
La paura del terrorista nascosto “tra di noi” e pronto a entrare in azione ha alimentato l’idea che solo
controllando a tappeto le comunicazioni telefoniche e telematiche,le letture, le abitudini di viaggio, i
redditi e i patrimoni, sia possibile individuare in tempo e fermare i soggetti pericolosi per la società. Il
progetto (o l’illusione) dicontrollo è consentito dall’evoluzione tecnologica che ha reso possibile la
creazione di sterminate banche di dati, pubbliche (precedenti penali, redditi, proprietà) e private
(dati di traffico telefonici raccolti dagli operatori di telecomunicazioni, movimentazioni bancarie,
informazioni su chi viaggia in aereo), che messe in comunicazione tra di loro consentono di
tracciare profili di milioni di persone, la stragrande maggioranza d elle quali, ovviamente, del tutto
estranee ad attività terroristiche.
2. Le tecnologie della comunicazione hanno prodotto il mondo del social networking, dei contenuti
condivisi, dei blog e di Twitter, consentendo uno straordinario ampliamento della possibilità di
comunicare sia notizie che opinioni o più semplicemente immagini (proprie e dei propri amici),
ampliando così a dismisura l’ambito delle persone “pubbliche”, che diventano tali perché determinate
informazioni sulla loro vita sono liberamente disponibili e accessibili sul web.
3. Come se non bastasse, la “globalizzazione tecnologica” rende difficile l’applicabilità delle leggi
europee a chi viola regole tramite il web operando fuori dall’Europa, negli USA o in Cina o in Russia
o in qualche sperduto Paese.
Concetto e storia
Di diritto alla riservatezza si è cominciato a parlare nel nostro Paese un cinquantennio fa. Grazie al contributo
di alcuni studiosi che hanno rintracciato nell’art. 2 della nostra Costituzione, quello che garantisce i diritti
inviolabili della persona, il fondamento giuridico del diritto alla privacy, quest’ultimo a partire dagli anni 70
comincia a essere riconosciuto anche dai giudici italiani.
primo riconoscimento a livello giurisprudenziale del diritto alla vita privata nel nostro Paese si
• tratta della sentenza della Corte di Cassazione del 1975 (n. 2129) a tutela della principessa persiana
Soraya colta da alcuni giornalisti nella sua villa in intimità con un uomo.
In realtà, già nel 1970 lo Statuto dei lavoratori (art.8)aveva introdotto quello che è stato definito il
• primo riconoscimento legislativo della privacy in Italia, seppure limitatamente al settore del lavoro(2).
Ma è solo su spinta dell’Europa che molti anni dopo viene approvata la prima legge italiana organica sulla
privacy, la legge n. 675 del 1996. A causa del forte ritardo rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia venne
temporaneamente esclusa dall’Accordo di Schengen.
Infatti in Europa la libera circolazione delle merci e delle informazioni tra gli Stati membri non può essere
disgiunta dal riconoscimento dei diritti delle persone in relazione al trattamento dei propri dati personali.
A causa dello sviluppo delle tecnologie → nuove modalità di controllo sull’individuo
Viene così adottata la Direttiva comunitaria n. 95/46/CE, “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e applicata dall’Italia solo un anno
dopo. La legge 675 (all’epoca Ministro dell’interno era Giorgio Napolitano, Ministro della giustizia Giovanni
Maria Flick) è dunque approvata in extremis. Il testo necessita di
immediati aggiustamenti. Anche in altri settori cominciano a stratificarsi diverse normative, mentre vedono la
luce numerosi codici deontologici, compreso quello dei giornalisti. Il tutto confluisce poi nel Codice in
materia di protezione di dati personali, il d.lgs. n. 196/2003, che per brevità chiameremo Codice privacy.
La Carta europea dei diritti
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007
riprendendo sostanzialmente il testo adottato a Nizza il 7 dicembre 2000.
Prevede:
inviolabilità della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà
• il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie
• comunicazioni (art. 7)
il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano (art. 8).
• 1
Lo spazio che in particolare la privacy ha all’interno della Carta muove dal riconoscimento che
esistono notizie capaci di influenzare profondamente la nostra dimensione sociale, i rapporti di lavoro,
l’accesso al credito o ad altri beni o servizi, la rete delle nostre relazioni.
Nello stesso tempo la Carta ha affermato con forza il diritto alla libertà di espressione di ciascuno, che include
la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni.
I princìpi generali della legge
I princìpi fondamentali del Codice privacy (si trovano nell’art. 11) corrispondono ai princìpi posti dalla
normativa comunitaria e internazionale e devono essere rispettati da chiunque. Si tratta in sintesi del:
- principio di liceità, in base al quale i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi, anche
quelle che regolano settori specifici (es.le norme del codice di procedura penale per le intercettazioni
telefoniche; o lo Statuto dei lavoratori, per il controllo a distanza del dipendente);
- principio di correttezza, secondo cui i dati devono essere trattati in maniera trasparente (per scopi
determinati) e senza raggiri a danno dell’interessato
- principio di pertinenza e di proporzionalità, in base al quale non devono essere trattati dati non necessari
rispetto allo scopo che si persegue né per scopi diversi da quelli legittimamente effettuati inoltre i dati non
devono essere conservati per un tempo eccessivamente lungo
- principio della qualità dei dati, secondo il quale le informazioni legittimamente raccolte devono essere esatte
e aggiornate, complete e, se sbagliate, modificate a richiesta dell’interessato;
- principio della sicurezza dei dati, in base al quale i titolari del trattamento sono tenuti ad adottare le misure
necessarie a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita o accesso non autorizzato ai dati. Ad esempio, nel
settore telefonico gli operatori di Tlc devono garantire standard elevati di
sicurezza, anche in base a prescrizioni date dal Garante, sia sul versante
delle intercettazioni (si pensi alla necessità che l’interscambio di informazioni
con l’autorità giudiziaria avvenga attraverso canali affidabili), sia su
quello dei dati di traffico telefonico e telematico che per legge devono
essere conservati per finalità di accertamento e repressione dei reati.
L’Autorità garante
Il Garante per la protezione dei dati personali è:
un organo indipendente e collegiale
• istituito nel 1997
• costituito da quattro componenti, due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della
• Repubblica.
Con una modifica del 2008 la durata in carica dei componenti è passata da quattro anni (reiterabili una sola
volta) a sette anni non rinnovabili(3).
I compiti assegnati dalla legge vanno dal generale controllo sulla osservanza o meno delle disposizioni sulla
privacy (con i correlati poteri di intervento: prescrizioni, divieti, sanzioni amministrative) all’esame delle
istanze formulate dai cittadini, dalla segnalazione al Parlamento e al Governo delle modifiche normative
ritenute opportune per tutelare il diritto alla protezione dei dati
personali alla promozione di codici deontologici. Il Garante può intervenire d’ufficio o su sollecitazione degli
interessati. Il Codice attribuisce infatti specifici diritti in capo all’interessato. Dal diritto di accesso – che
consente a chiunque di rivolgersi al titolare del trattamento per sapere se e quali dati sul suo conto sono
trattati, con quali finalità e modalità – al diritto di rettifica dei dati inesatti, al diritto di ottenere la
cancellazione dei dati che sono trattati illecitamente.
Questi diritti possono essere fatti valere non solo davanti al giudice ordinario ma, alternativamente,
davanti al Garante, mediante ricorso e attraverso un procedimento snello e che si conclude in tempi
molto rapidi rispetto alle consuete vie giudiziarie.
Che cos’è un “dato personale”
“Dato personale” è tutto ciò che può identificarci: il nome, il codice fiscale, l’immagine, la voce,
un’impronta digitale, il nostro traffico telefonico, ecc.
“dati sensibili” → informazioni particolarmente delicate che godono di una tutela rafforzata: i dati sulle
opinioni politiche, sull’appartenenza religiosa, etnica, sullo stato di salute o sulle proprie abitudini
2
sessuali (art. 4) appartengono infatti alla sfera più intima della persona e più facilmente possono essere
utilizzati a fini discriminatori. es. quando accendiamo il cellulare e ci rendiamo localizzabili, quando
circoliamo per strade costellate di videocamere che catturano la nostra immagine. Quando paghiamo con carta
di credito e/o bancomat, ci serviamo di carte di fedeltà al supermercato, o prenotiamo visite mediche.
Come quando, all’indomani dell’entrata in vigore dell’allora legge 675/1996, si susseguirono i ricorsi di
persone, segnalate come cattivi pagatori, che chiedevano la cancellazione dei propri dati dalle “centrali rischi”.
Oggi esiste un codice deontologico – promosso dal Garante – che fissa precisi tempi di conservazione dei
dati allo scadere del quale devono essere cancellati dai Sistemi di informazioni creditizie.
Un processo simile si è delineato quando cominciarono a pervenire le richieste di lavoratori che volevano
accedere ai dati personali contenuti nelle proprie schede di valutazione. Anche quella richiesta, che
inizialmente suonò originale perché poneva la questione se i dati di carattere non oggettivo potessero o meno
godere della tutela riconosciuta dall’ordinamento ai dati personali, ha trovato accoglimento prima nella
“giurisprudenza” del Garante.
Esempi che mostrano come la categoria di “dato personale” sia pregnante, giustamente “aperta”, in grado di
fornire una protezione elastica ai diritti delle persone e di rispondere anche alle sfide poste dall’incessante
sviluppo delle nuove tecnologie.
2. PRIVACY E INFORMAZIONE
Proprio perché il diritto di cronaca e il correlativo diritto dei cittadini a essere informati c