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2.10 COMUNITà EUROPEA E CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI
La comunità economica europea ha influito per quanto riguarda la circolazione
infracomunitaria dei beni stessi. Il trattato di Roma ha realizzato un mercato comune,
caratterizzato dalla libera circolazione dei persone, merci, servizi e capitali. --> Tuttavia il
trattato di Roma ha riconosciuto l'importanza dei beni culturali, lasciando impregiudicati i
diviti o restrizioni all'importazione/esportazione. = Ha riconosciuto l'importanza della
salvaguardia dei beni, ma non ha imposto un divieto di circolazione
La Corte di Giustizia delle comunità europee chiarì che anche i beni culturali sono
"merci", poichè come gli altri beni commerciali, possono essere valutati in termini
pecuniari. Gli Stati possono imporre divieti o restrizioni alle esportazioni di questi beni,
tuttavia non possono imporre dazi o tasse doganali, poichè questo è contro le linee della
comunità europea.
2.11 SVILUPPI RECENTI DELL'ORDINAMENTO EUROPEO
Dal 1 gennaio 1993 è stato attuato in pieno il principio della libera circolazioni delle merci
all'interno della comunità. E' stato realizzato il mercato unico, quidi si parla di spedizioni
(merci che si spostano all'interno della comunità europea) ed esportazioni (merci al di
fuori della comunità).
L'eleminazione delle frontiere rende più difficile il controllo da parte degli stati per quanto
riguarda l'osservazione delle disposizioni che limitano il transito dei beni culturali. Per
questo motivo la Comunità ha riconosciuto questo effetto pratico e ha adottato due
misure: un regolamento (obbligatorio) e una direttiva (vincola per quanto riguarda il
risultato da raggiungere).
2.12 L'ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI AL DI FUORI DELL'UNIONE
Il regolamento del 9 dicembre 1992 ha elencato in un allegato alcune categorie di beni
culturali per i quali ha definito un regione di particolare protezione negli scambi tra i
paesi membri della comunità e i paesi terzi.
Un bene per poter essere esportato deve essere dotato della licenza di esportazione,
chiamata anche autorizzazione, che può essere rifiutata qualora i beni culturali in
questione siano assoggettati ad una legislazione particolare. La licenza di esportazione
è valida in tutta la comunità, ciascuno stato definisce le sanzioni da applicare in caso di
violazioni.
L'esportazione fuori dalla comunità di beni culturali non rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato al regolamento, rimane soggetta alla legislazione nazione dello
Stato esportatore.
2.13 LA RESTITUZIONE DI BENI CULTURALI TRA I PAESI EUROPEI
La direttiva del 15 marzo 1933 riguarda soltanto i rapporti tra i paesi membri della
comunità. Essa ha istituito il diritto agli Stati membri della comunità di ottenere la
restituzione dei beni culturali usciti dal proprio territorio dopo il 1 Gennaio 1993.
Il giudice competente dello Stato membro richiesto, ordina la restituizione del bene dopo
aver accertato che esso rientri in quelli oggetto della direttiva e sia uscito dal territorio in
modo illegale. In tal caso, il giudice accorda al possessore del bene l'indennizzo che
ritiene equo. Lo stato è tenuto a pagare al momento della restituzione.
3.12 La tassa di esportazione
Nel 1972 la tassa di esportazione è venuta meno per le esportazioni verso altri
paesi membri della Comunità ed è rimasta soltanto per le esportazioni
extracomunitarie. Nel 1998 è stata soppressa la tassa di esportazione anche nel
caso in cui i beni culturali vengano portati fuori dall'Unione Europea.
3.13 L'uscita definitiva dal territorio nazionale
L'uscita definitiva dei beni culturali dal territorio nazionale è disciplinata dall'art.
65.
Il Codice pone due divieti assoluti : il primo riguarda il divieto di uscita definitiva
dal territorio di beni culturali mobili indicati dall'art. 10.
• In questo divieto ricadono i beni culturali appartenenti allo Stato, alle
Regioni, agli altri enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di
lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico. Tali beni sono soggetti alla tutela del codice fino a
quando non è effettuata la verifica dell'interesse culturale.
Il divieto assoluto riguarda inoltre:
le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello
1. Stato, Regioni, enti territoriali
gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle Regioni ecc. ecc.
2. le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato ecc. ecc.
3.
Il divieto colpisce anche i beni culturali appartenenti a persone fisiche o a
persone giuridiche private)
Sono inoltre soggetti ad un divieto assoluto di uscita definitiva dal territorio
nazionale:
i beni momibili appartenenti allo Stato (ecc. ecc.) che siano opera di
4. autore non vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, fino a
quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale.
beni, a chiunque appartenenti, che rientrano nelle categorie di beni
5. suscettibili, esclusi dall'uscita perchè dannosa per il patrimonio culturale.
Il Codice preve anche un divieto relativo di uscita definitiva dal territorio
nazionale: relativo perchè superabile mediante autorizzazione amministrativa; si
rivolge a tre categorie di beni.
le cose che presentano interesse culturale, opera di autore non più
6. vivente e risalenti ad oltre 50 anni. Sono beni che non sono stati dichiarati
di interesse culturale.
gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati che presentano
7. interesse culturale. Non tratta di archivi dichiarati di eccezionale intresse
storico
i beni rientranti nelle categorie espresse dall'art. 11:
8. le fotografie, opere cinematografiche, audiovisive la cui produzione
9.
risale ad oltre 25 anni
i mezzi di trasporto con più di 75 anni
10. i beni e gli strumenti di interesse storico e scientifico con più di 50
11.
anni
Chi intende far uscire questi beni in via definitiva deve farne denuncia e
presentarli agli uffici di esportazione del Ministero, indicando per ciascuno di essi
il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione. (ATTESTATO
= autorizzazione amministrativa all'uscita definitiva del bene dal territorio
nazionale)
L'ufficio di esportazione accerta la congruità del valore indicato ed entro 40 giorni
rilascia o nega l'attestato di libera circolazione. Contro il diniego è ammesso
ricorso amministrativo al Ministero il quale decide nei successivi 90 giorni.
L'attestato di libera circolazione ha validità triennale. In caso di diniego viene
automaticamente avviato il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale;
la presentazione dei beni all'Ufficio di esportazione per ottenere l'attestato di
libera circolazione costituisce l'occasione perchè i beni stessi siano dichiarati di
interesse culturale.
La violazione delle disposizioni del codice sull'attestato di circolazione e sulla
licenza di esportazione costituisce reato punto con la reclusione o il pagamento
di multe.
3.14 L'acquisto coattivo
L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero l'acquisto COATTIVO della
cosa o del bene per i quali è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone
comunicazione alla Regione a all'interessato. A quest ultimo viene dichiarato che
l'oggetto rimarrà in custodia presso l'Ufficio; il termine per il rilascio dell'attestato
è prorogato a 60 giorni.
Il Ministero ha facoltà di acquistare il bene per il valore indicato dalla denuncia. Il
provvedimento di acquisto è notificato al proprietario entro 90 giorni - in questo
lasso di tempo il proprietario può rinunciare all'uscita dell'oggetto.
Se il Ministero non intende procedere all'acquisto, ne dà comunicazione alla
Regione, la quale a sua volta, ha la facoltà di acquistare il bene, notificandolo al
proprietario entro 90 giorni.
3.15 L'uscita temporanea dal territorio nazionale
L'uscita temporanea dal territorio nazionale di beni culturali è soggetta a
disciplina speciale. Il Ministero può autorizzare l'uscita temporanea dal territorio
dei beni culturali:
per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte, sempre che siano
12. garantite l'integrità e la sicurezza dei beni
possono uscire in modo temporaneo anche i beni elencati all'art 65, previa
13. autorizzazione da parte del Ministero
Non possono assolutamente uscire, nemmeno in modo temporaneo:
i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
14. condizioni sfavorevoli
i beni che costituiscono il fondo principale della sezione di un museo,
15. pinacoteca, galleria, archivio, collezione ecc ecc
L'uscita temporanea dal territorio nazionale può essere consentita anche quando
i beni fanno parte del mobilio privato di cittadini italiani che ricoprono cariche che
16. comportano il trasferimento all'estero degli interessati
costituiscono l'arredamento delle sedi diplomatiche all'estero
17. debbano essere sottoposti ad analisi da eseguire necessariamente
18. all'estero
la loro uscita è richiesta dall'attuazione di accordi culturali con istituzioni
19. museali estere
Chi intende far uscire beni culturali in via temporanea deve farne denuncia e
presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando per ciascuno il valore
venale e il responsabile della loro custodia all'estero.
Entro 40 giorni l'ufficio di esportazione rilascia o nega un attestato di circolazione
temporanea (è ammesso ricorso). L'attestato reca le prescrizioni necessarie e
stabilisce il termine del rientro non superiore a 18 mesi. L'uscita temporanea dei
beni indicati all'art 65 deve essere garantita mediante una cauzione per un
importo superiore al 10% del valore acceertato. La cauzione non è prevista per
beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche, inoltre alcune
particolari istituzioni possono essere esonerate dall'obbligo di cauzione.
3.16 La restituzione di beni usciti illecitamente
Il Codice fa salvo alla Direttiva comunitaria del 15 marzo 1993, che si applica a
recuperare i beni spediti illecitamente all'interno dei confini dell'Unione Europea.
Inoltre si riferisce anche alla Convenzione dell'Unidroit, che trova applicazione
per ottenere la restituzione dei beni esportati illecitamente fuori dai confini
europei.
Gli art. 75-81 disciplinano la restituzione da parte dell'Italia di beni culturali usciti
illecitamente dal territorio di un altro Stato membro dell'UE.
Gli artt. 82-83 riguardano invece la richiesta ita