Capitolo I: Le origini della tutela
La Roma del Rinascimento
1462 = bolla Cum almam nostram urbem, Papa Pio II (Enea Silvio Piccolomini) divieto di danneggiare/distruggere antichi monumenti ed edifici che si trovino sul territorio di Roma – anche qualora appartenenti a proprietà privata – senza una licenza del romano pontefice.
1474 = bolla Cum provida, Papa Sisto IV (Francesco della Rovere) divieto di spogliare le chiese dei marmi e degli antichi ornamenti.
1646 = Editto sopra l’estrattioni e cave di Statue, Figure, Intagli, Medaglie, Inscrittioni di marmo, di mischio metallo, Oro, Argento, Gioie e cose simili antiche e moderne esportazione e scavi assoggettati a licenza.
1726 = Editto del cardinale Annibale Albani divieto estrazione di statue di marmo o metallo, figure, antichità e simili.
1733 = Editto del cardinale Alessandro Albani rinnovata protezione beni artistici.
1750 = Editto del cardinale Silvio Valenti Gonzaga Prohibitione della estrazione delle statue di marmo o metallo, pitture, antichità e simili.
Anche in altri stati preunitari furono emanate disposizioni di tutela dei beni culturali: nel 1738 nel regno di Napoli il re Carlo III di Borbone promuove gli scavi archeologici ad Ercolano; nel 1748 hanno invece inizio quelli a Pompei. Nel 1757 l’Accademia Ercolanense pubblica 8 tomi contenenti documentazioni sugli scavi inserimento di Napoli nel Grand Tour.
1764 = pubblicata l’opera di Johann Winckelmann Geschichte der Kunst des Altertums – Storia dell’arte dell’antichità, la quale ricopre un ruolo fondamentale nel superamento degli studi di antiquaria dell’epoca, nella creazione del gusto artistico e nell’impostazione scientifica della moderna archeologia come studio della storia dell’arte.
Napoleone e il saccheggio del patrimonio artistico italiano
Fra il 1796 e il 1815 molte opere d’arte conservate a Roma furono oggetto di vicende che portarono alla formulazione della base ideologica – culturale della legislazione di tutela dei beni culturali.
1795 = si scioglie in Francia la Convenzione e viene istituito il Direttorio che invia in Italia il giovane generale Napoleone Bonaparte. Molte opere d’arte vengono quindi allontanate dal territorio Italiano e condotte in Francia, ammettendo la consuetudine del tempo il saccheggio da parte del paese vincitore = ius predae. In occasione delle Campagne d’Italia viene istituita una Commission pour la recherche des objects des Science et de l’Art. Il saccheggio bellico per mano di Napoleone fu a seguito giuridicamente legittimato con il trattato di Tolentino (1797).
Le "Lettres à Miranda" di A.C. Quatremère de Quincy
Politico, ma soprattutto architetto e uomo di cultura, egli si professa da subito oppositore alla politica di saccheggio mossa dalla Francia. Nel 1796 pubblica, sotto forma anonima, sette lettere indirizzate al generale napoleonico Miranda, lettere nelle quali egli pone il fondamento ideologico di un’importante parte non solo della legislazione italiana, ma anche di diverse convenzioni internazionali sulla tutela dei beni culturali.
- Necessità di una comunità culturale europea
- Elogio dell’Italia quale museo generale largamente valorizzato
- Esaltazione dell’opera di Winckelmann, della sua capacità di osservazione e analisi, della sua attitudine al confronto e alla classificazione, della sua identificazione di un metodo e di principi critici dividere è distruggere, “il paese fa lui stesso parte del museo”= il valore del contesto e l’importanza del paragone fra opere eccellenti e opere di minor valore
- Concezione universale dell’arte, valore del complesso dei monumenti di antichità presenti a Roma, necessità che gli artisti di ogni nazione si recassero in studio in Italia
- “Frazionare l’insegnamento, troncare le collezioni e spezzettare le gallerie di Roma e dell’Italia, non è propagare, ma disperdere i lumi; non è estendere l’istruzione, ma decomporla; non è cambiarla di posto, ma esiliarla; non è sviluppare l’albero, ma distaccarne i rami [...]”
Antonio Canova a Parigi nel 1815
Incaricato da Papa Pio VII (il quale nel 1802 lo aveva nominato Ispettore delle Belle Arti e Antichità in Roma e nello Stato Pontificio) e dal segretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi, di recuperare le opere d’arte sottratte dai francesi. Ad ostacolarlo sono le resistenze politiche (la restituzione delle opere d’arte non era stata trattata dal congresso di Vienna) e giuridiche (il trattato di Tolentino). Canova fa così ristampare le Lettere di Quatremère de Quincy, contenenti tutte le ragioni che egli intende far valere. Egli riesce a recuperare tuttavia solo una parte del corpo di opere trafugate.
Il chirografo Chiaramonti e l’editto del cardinal Pacca
Nel 1802 il cardinale Giuseppe Doria Pamphili emana con un suo editto un chirografo di Papa Pio VII. Il chirografo:
- Rinnova il divieto di esportazione
- Conferma il divieto di distruggere gli antichi edifici pubblici e i loro resti senza licenza del pontefice (licenza rilasciabile soltanto dal camerlengo – previa visita dell’Ispettore e del Commissario – per quei ruderi riconosciuti non essere importanti né per le Arti né per l’Erudizione)
- Stabilisce il divieto di mutilare, danneggiare ed alterare statue, bassorilievi, lapidi, antichi monumenti ecc. o di fondere metalli antichi e oggetti simili in stato di frammenti
- Riconferma il divieto di privare chiese ed edifici di marmi, bassorilievi, iscrizioni e mosaici antichi (l’autorizzazione è sottratta ai rettori e conferita al solo camerlengo, ovviamente previa la visita dell’Ispettore e del Commissario)
Viene istituito un vero e proprio apparato amministrativo, dal momento che all’Ispettore e al Commissario si aggiungono anche gli Assessori. Il chirografo viene redatto dall’abate Carlo Fea, avvocato, Commissario per le Antichità di Roma e curatore della seconda traduzione italiana dell’opera di Winckelmann. Nel 1820 invece, quanto contenuto nel chirografo, viene perfezionato con l’editto del cardinale Bartolomeo Pacca.
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